Articolo 2 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 agosto 1961
Art. 2.
I militari di truppa si distinguono in:
a) appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;
b) appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
c) appuntati, guardie scelte e, guardie in congedo;
d) appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto;
E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorita' competenti a concedere la rafferma.
Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961