Ordinanza 5 aprile 2025
Massime • 1
Nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta si siano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sia attivato in sede giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, il fallito non è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbia proposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal socio per conto della società fallita, al fine di evitare la formazione di un giudicato suscettibile di spiegare effetto pregiudizievole nel giudizio di impugnazione del distinto avviso di accertamento da lui personalmente ricevuto).
Commentari • 2
- 1. Indagini Finanziarie Dopo Fallimento: Rischi Per Ex Amministratori E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 24 dicembre 2025
Le indagini finanziarie avviate dopo il fallimento di una società sono tra le verifiche più invasive e pericolose per gli ex amministratori. Quando una società viene dichiarata fallita, l'Amministrazione finanziaria e gli organi della procedura tendono spesso ad approfondire i flussi finanziari pregressi, estendendo i controlli ai conti personali degli amministratori e ipotizzando responsabilità fiscali e patrimoniali individuali. È fondamentale chiarirlo subito: il fallimento della società non rende automaticamente responsabile l'ex amministratore. Molte indagini finanziarie post-fallimento sono fondate su presunzioni errate e possono essere contestate efficacemente se affrontate con …
Leggi di più… - 2. L’inerzia consapevole del curatorehttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/04/2025, n. 9010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9010 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
violazione dell’art. 24 Costituzione. Violazione del diritto di difesa. Il Sign. NO ha presentato l’appello in proprio in quanto l’accertamento a suo 4 di 6 carico è derivato dall’accertamento a carico della società (cd. a ristretta base)”. In sostanza, NT NO, a fronte del rischio che la definitività della sentenza di primo grado a carico della società pregiudicasse la difesa nel processo a suo carico, ha presentato l’appello in proprio, ritenendosi legittimato sotto il profilo dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta pertanto violazione del diritto di difesa in quanto, da un lato l’accertamento emesso a suo carico dalla DP di Venezia per gli utili extra-bilancio sarebbe pregiudicato dalla definitività dell’atto impositivo notificato alla società e, dall’altro, il dichiarato difetto di legittimazione attiva nel giudizio incardinato avverso gli atti societari impedirebbe al contribuente di difendersi anche nella causa societaria. Il motivo è infondato. 1.1. Nella sentenza in scrutinio viene dato atto che la società è stata dichiarata fallita in data 8 aprile 2016. I curatori depositavano memoria integrativa 12.06.2017 e di costituzione, chiedendo la declaratoria di illegittimità totale o parziale e, per l’effetto, annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento. Risulta dunque evidente che, in forza del deposito dei citati atti, il giudizio di primo grado ha avuto quale legittima parte processuale i curatori, e la sentenza della C.T.P. poteva quindi essere impugnata solo da tale soggetto. In proposito si rammenta quanto stabilito dall’art. 43 L. 16 marzo 1942, n. 267, in forza del quale “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali solo in caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari. La giurisprudenza di legittimità ha temperato il rigore della disposizione riconoscendo 5 di 6 una legittimazione residuale in capo al fallito nei casi di inerzia o disinteresse della procedura. Orbene, nel caso di specie, non può trarsi dal contegno dei curatori alcuna inerzia, avendo questi ultimi rivestito la qualità di parte attiva in primo grado mediante il deposito di atti processuali. A seguito dell’esito negativo nella sentenza di primo grado, i curatori, autorizzati dal Giudice delegato, hanno deciso di non impugnare la decisione, manifestando così una precisa volontà ed effettuando una precisa scelta processuale. È appena il caso di ribadire che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte di legittimità, se è vero che il fallito “nell’inerzia degli organi fallimentari, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso la propria tutela, anche in materia tributaria, alla luce dell’interpretazione sistematica degli articoli 43 della Legge fallimentare e 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in conformità ai principi del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa” (Cass. n. 5671/2006); è altrettanto vero che non può ritenersi sussistente l’inerzia laddove sia ravvisabile “una scelta consapevole di non impugnare l’accertamento effettuato dall’Amministrazione” (Cass. n. 21250/2008). Deve pertanto ribadirsi il principio alla luce del quale “la legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, e non anche allorquando tali organi si siano viceversa concretamente attivati e abbiano ritenuto non conveniente l’instaurazione della controversia con autorizzazione del Giudice delegato a non proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento” (Ex multis, Cass. n. 11117/2013; Cass. n. 28542/2017). 1.2. Ne discende, quale conseguenza, l’incardinarsi dell’accertamento della inerzia della curatela fallimentare quale condizione – la cui sussistenza deve essere provata ad onere del fallito – ai fini della legittimazione processuale del fallito medesimo. 6 di 6 Nella specie, ad escludere la realizzazione dell’antecedente logico-giuridico della inerzia, è sufficiente la scelta consapevole del curatore che si è concretata nella mancata impugnazione della decisione di prime cure. Esclusa l’inerzia, è altresì inibita la legittimazione “ultrattiva” in capo al fallito, posto che, si ribadisce “La legittimazione processuale del fallito non può prescindere dalla subordinazione all’inerzia degli organi fallimentari […], spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari (Cass. n. 28973/2021; Cass. n. 26506/2021). In conclusione, il ricorso è infondato e ne segue il rigetto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.ventiquattromila/00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché ad €.dodicimila/00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed €.mille/00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 19/03/2025.