Art. 1.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.