Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1955, n. 51
Articolo 2
Versione
22 marzo 1955
Art. 1.
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.
Entrata in vigore il 22 marzo 1955
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