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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 523/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29.5.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. VISSI GIANLUCA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione alla parte intimata dell'ordinanza di conversione del rito, la dichiara contumace e invita la parte intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vissi precisa le conclusioni assumendo quelle svolte nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.05 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 523/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vissi Gianluca del Parte_1 C.F._1
Foro di Varese.
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.5.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c. la parte attrice intimante , nella sua qualità di Parte_1
procuratrice generale della sig.ra erede universale del sig. , intimava alla CP_2 Persona_1 parte convenuta intimata lo sfratto per morosità relativo l'immobile ad Controparte_1
uso abitativo sito Comune di Barasso (VA), via Cassini n. 75, distinta al NCEU del detto Comune al
Foglio 6, Particella 581, sub. 11 (graffata con il mappale 1304, sub. 2). La detta parte deduceva che in data 1.8.2022 il de cuius, signor aveva stipulato con l'intimata un contratto di locazione Persona_1 con scadenza 31.7.2026, che prevedeva il pagamento mensile della somma di € 300,00 e che l'intimata a partire dal mese di aprile 2024 aveva cessato di corrispondere il canone di locazione e che, pertanto, la morosità al mese di dicembre 2024 ammontava complessivi € 2.700,00. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato e l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 5 La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c..
L'intimante depositava la memoria integrativa e produceva il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, evidenziando che la morosità si era aggravata, perché l'intimata non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute dal gennaio
2025; concludeva chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna all'immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 29.5.2025 la parte intimante precisava le conclusioni come da memoria integrativa e il Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, la morosità si è aggravata, perché l'intimata dall'introduzione della domanda non ha corrisposto alcuna somma dovuta in forza del contratto di locazione.
pagina 3 di 5 La detta parte, poi, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa e suo inadempimento ai sensi dell'art.5 della L. 392/1978 applicabile alla fattispecie oggetto di causa.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Dovrà, quindi, essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile che avrà effetto immediato, in considerazione della perdurante morosità e del comportamento processuale dell'intimata.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 142/2022, sulla base dei medi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato l'1.8.2022, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Barasso
(VA), via Cassini n. 75, distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 6, Particella 581, sub. 11
(graffata con il mappale 1304, sub. 2)
ORDINA
Alla parte convenuta intimata, nonché ad ogni altro soggetto presente nel su indicato immobile, di rilasciare immediatamente alla parte attrice intimante il detto immobile
CONDANNA
pagina 4 di 5 la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
3.320,00, di cui € 383,32 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 29.5.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 523/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29.5.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per 'avv. VISSI GIANLUCA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione alla parte intimata dell'ordinanza di conversione del rito, la dichiara contumace e invita la parte intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vissi precisa le conclusioni assumendo quelle svolte nella memoria integrativa. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.05 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 523/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vissi Gianluca del Parte_1 C.F._1
Foro di Varese.
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.5.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ex art. 658 c.p.c. la parte attrice intimante , nella sua qualità di Parte_1
procuratrice generale della sig.ra erede universale del sig. , intimava alla CP_2 Persona_1 parte convenuta intimata lo sfratto per morosità relativo l'immobile ad Controparte_1
uso abitativo sito Comune di Barasso (VA), via Cassini n. 75, distinta al NCEU del detto Comune al
Foglio 6, Particella 581, sub. 11 (graffata con il mappale 1304, sub. 2). La detta parte deduceva che in data 1.8.2022 il de cuius, signor aveva stipulato con l'intimata un contratto di locazione Persona_1 con scadenza 31.7.2026, che prevedeva il pagamento mensile della somma di € 300,00 e che l'intimata a partire dal mese di aprile 2024 aveva cessato di corrispondere il canone di locazione e che, pertanto, la morosità al mese di dicembre 2024 ammontava complessivi € 2.700,00. L'intimante concludeva chiedendo la convalida dello sfratto intimato e l'emissione dell'ordine di rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 5 La parte intimata non si costituiva in giudizio e il Giudice, dato atto che la notifica dell'intimazione si era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc, e che tale notifica risultava incompatibile con il procedimento speciale introdotto, disponeva la conversione del rito, invitava a proporre il procedimento di mediazione obbligatorio, fissava termine perentorio alle parti per l'integrazione dei loro atti difensivi e fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. e, contestualmente, ex art. 429 c.p.c..
L'intimante depositava la memoria integrativa e produceva il verbale di mediazione negativo e la prova della notifica dell'ordinanza di conversione del rito, evidenziando che la morosità si era aggravata, perché l'intimata non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute dal gennaio
2025; concludeva chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto e la condanna all'immediato rilascio dell'immobile.
All'udienza del 29.5.2025 la parte intimante precisava le conclusioni come da memoria integrativa e il Giudice, dichiarata la contumacia della parte intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° _ ° -
In via preliminare, va opportunamente precisato che la reiezione della domanda di convalida dello sfratto intimato e la necessità della conversione del rito consegue dalla circostanza che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c., ai soli fini della convalida, è esclusa dalla giurisprudenza
(cfr. Trib. Padova, 26 novembre 2010, in Arch. locazioni 2011, 3, 332, nonché Corte Cost., ord. 15 gennaio 2000, n. 15, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660, ult. co., c.p.c., nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nel caso in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.), perché, in tale ipotesi, è in re ipsa che l'intimato non abbia conoscenza dell'atto introduttivo.
Passando alla trattazione del merito, va rilevato che le domande della parte attrice intimante sono fondate e devono essere accolte.
La parte attrice locatrice ha assolto l'onere di cui all'art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto inter partes di cui ha chiesto la risoluzione per inadempimento, precisando quali fossero i canoni di locazione insoluti e gli oneri accessori maturati, come da idonea documentazione prodotta.
A tal proposito, va rammentato in diritto che il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui alleghi l'inadempimento, ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (per tutte Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Inoltre, la morosità si è aggravata, perché l'intimata dall'introduzione della domanda non ha corrisposto alcuna somma dovuta in forza del contratto di locazione.
pagina 3 di 5 La detta parte, poi, convenuta in giudizio secondo le modalità previste dalla legge, non si è costituita nel procedimento di merito e con il suo comportamento processuale, ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.c., ha dimostrato di non aver eccezioni da opporre alle prospettazioni della parte attrice.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1.4.1995, n. 3822).
Si ritiene, pertanto, accertata la morosità della parte convenuta nel pagamento dei canoni di locazione come precisato in narrativa e suo inadempimento ai sensi dell'art.5 della L. 392/1978 applicabile alla fattispecie oggetto di causa.
Il contratto stipulato inter partes, pertanto, deve essere dichiarato risolto ai sensi della predetta norma, considerato che con il mancato pagamento dei canoni si è alterato l'equilibrio economico tra le prestazioni, costituente causa del contratto.
Dovrà, quindi, essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile che avrà effetto immediato, in considerazione della perdurante morosità e del comportamento processuale dell'intimata.
Le spese di lite, comprensive del procedimento di convalida e di quello di mediazione obbligatoria, seguono la soccombenza e, vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 142/2022, sulla base dei medi tabellari per lo scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA risolto per grave inadempimento della parte convenuta intimata il contratto di locazione per cui è causa stipulato l'1.8.2022, avente a oggetto l'immobile ad uso abitativo sito Comune di Barasso
(VA), via Cassini n. 75, distinto al NCEU del detto Comune al Foglio 6, Particella 581, sub. 11
(graffata con il mappale 1304, sub. 2)
ORDINA
Alla parte convenuta intimata, nonché ad ogni altro soggetto presente nel su indicato immobile, di rilasciare immediatamente alla parte attrice intimante il detto immobile
CONDANNA
pagina 4 di 5 la parte convenuta intimata al pagamento in favore della parte attrice intimante della somma di €
3.320,00, di cui € 383,32 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 29.5.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 5 di 5