Articolo 31 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
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17 marzo 1967
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14 dicembre 2019
Art. 31. (Informazioni e dati in relazione ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero)
Gli organi della pubblica Amministrazione e gli enti pubblici sono tenuti a fornire al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Ministero del bilancio e della programmazione economica le informazioni, i dati e gli elementi che vengano ad essi richiesti in relazione ai compiti che sono demandati al Comitato ed al Ministero medesimo ed ai fini dell'elaborazione, attuazione e verifica del programma economico nazionale.

((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111 , convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2019