CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 9142023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata al C.so Mazzini n. 192, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonella De Toma del Foro di Vasto, che la rappresenta e difende nell'intestato giudizio di gravame come da mandato steso su foglio separato e da ritenersi parte integrante dell'appello, la quale indica per le comunicazioni e notificazioni di rito il seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1
MASTRANGELO giusta procura agli atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Vasto alla via V. Bachelet, 10 (il procuratore riceve avvisi e comunicazioni di legge al fax 0873.610233 ed alla PEC
; Email_2
con sede in Milano, Via Clerici n.14, in Parte_2
persona del procuratore speciale pro tempore dott.ssa , elettivamente Parte_3 domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano
Rossi del Foro di Roma, C.F.:, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti estesa su foglio separato, da considerarsi unito alla comparsa di risposta. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di p.e.c.:
e/o all'utenza telefax 06/4871101. – Email_3
APPELLATI
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso l'ordinanza pubblicata il 26/7/2023 del Tribunale di Vasto nel proced.
n. 870/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta contrariis reiectis:
In parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., pronunciata dal
Tribunale di Vasto, G.U. dott.ssa Maria Elena Faleschini, il giorno 26 luglio 2023, depositata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. 870/2021 RG Trib. di Vasto:
1. In accoglimento del primo motivo di gravame, condannare il convenuto principale dott. , al pagamento, in favore dell'appellante , della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 67.979,50 (sessantasettemilanovecentosettantanove/50), pari al (restante)
50% del danno iatrogeno complessivamente accertato: somma già sottratta dell'ammontare per differenziale riconosciuto e liquidato in primo grado (per pari importo di euro 67.979,50), quale apporto causale concorrente imputato all'operato del sanitario sullo stato di compromissione della capacità visiva della paziente;
2. In accoglimento del secondo motivo di gravame, condannare il resistente dott.
al risarcimento, in favore di essa danneggiata, del danno morale, e Controparte_1
ciò in somma di euro 80.918,00, corrispondente, in conformità di quanto stabilito dalle
Tabelle di Milano 2021, al 50% del danno iatrogeno differenziale, computato dal
Giudice di prime cure decurtando dal montante risarcitorio per la percentuale di IP accertata (42%), il montante corrispondente al danno biologico preesistente (14%) o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Oltre alla liquidazione, in favore di pag. 2/16 essa appellante, di un ulteriore maggiore importo quale personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare (composto dal danno biologico e dal danno morale), in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita dalla paziente, tale da comprometterne inevitabilmente, come accertato dai CCTTUU, lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e relazionali;
3. Il tutto aumentato degli interessi legali dalla data domanda in primo grado al soddisfo ed all'indennità per svalutazione monetaria come per legge;
4. Con vittoria delle spese ed onorari del grado di giudizio e con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento anche per gli onorari del procedimento di prime cure, da rideterminarsi con applicazione dei parametri medi disciplinati dal DM 55/2014 ed aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in luogo dei parametri minimi adottati dal
Tribunale di Vasto. Il tutto con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'appellato così conclude: “Rigettare l'appello della in quanto CP_1 Pt_1
inammissibile, improponibile, erroneo ed infondato sia in fatto che in diritto;
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla dichiarare la AM Trust Assicurazioni S.p.A. (C.F. Pt_1
), con sede in Milano alla via Clerici, 14, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ovvero ogni eventuale società cessionaria della posizione di assicurato del dott. , tutte obbligate a manlevare e/o tenere Controparte_1
indenne il convenuto in ordine a quanto eventualmente statuito a suo carico nel presente giudizio, sia in ordine alla specifica responsabilità che alla conseguente denegata condanna al risarcimento di danni;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase e del presente grado.
L'appellata AM Trust così conclude: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ex art. 164, c. 1 c.p.c. e, dunque,
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di citazione notificato per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c.; - in via principale, confermare pag. 3/16 integralmente ed in ogni sua parte l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. pubblicata il
26.7.2023 dal Tribunale di Vasto, sezione civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Elena Faleschini, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 870/2021, non notificata, e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello;
- con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vasto ha deciso, parzialmente accogliendola, sulla domanda proposta da avverso il dott. Parte_1 [...]
, che l'aveva avuta in cura quale oculista, volta ad ottenerne la condanna - CP_1
accertata la responsabilità professionale del medesimo per imprudenza e negligenza nella esecuzione nell'intervento laser micro-pulsato per il trattamento della maculopatia diabetica in OS da questi effettuato presso il proprio ambulatorio in data 25 febbraio
2020 - al pagamento in suo favore della somma di € 448.232,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni da lei subiti (calo del visus) in conseguenza della malpractice sanitaria dedotta, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese ed ha pronunciato il seguente dispositivo: “1) condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 68.620,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
2) dichiara tenuta a mantenere indenne Parte_2 [...]
di quanto quest'ultimo corrisponderà a in ragione del punto 1) CP_1 Parte_1
del presente dispositivo, limitatamente al minore importo corrispondente alla quota di rischio del 74% assunta da Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
corrispondere a a titolo di rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 Parte_1
c.p.c., la somma di € 286,00 per anticipazioni ed € 1.914,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché, a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di € 634,00 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compenso pag. 4/16 professionale, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario;
4) compensa integralmente tra e le Controparte_1 Parte_2
spese del procedimento ex art. 696 c.p.c. e del presente giudizio;
5) pone le spese delle CTU, espletate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. e nel presente giudizio, definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
nella misura del 50% ciascuno.”
[...]
1.2. Costituitosi in giudizio, il aveva contestato gli assunti avversari CP_1 chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, che, a sua volta, nel costituirsi, aveva Parte_2 concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, perché la manleva dell'assicurato fosse disposta nei limiti della propria quota di rischio del 74% assunta in polizza e con esclusione di solidarietà per la residua quota di rischio assunta dalla coassicuratrice diretta, sino a concorrenza del massimale.
1.3. La CTU effettuata aveva riscontrato nella ricorrente “Grave deficit visivo in OO da retinopatia diabetica con edema maculare cistoide ed area cicatriziale maculare a sinistra in paziente trattata con fotocoagulazione mediante laser ed iniezioni intravitreali”, evidenziando che il sanitario aveva fatto ricorso al trattamento più idoneo
(trattamento laser ed iniezioni intravitreali). Ha quindi ritenuto che “La grave diminuzione della acuità visiva della paziente, riscontrato in occasione della visita attuale è da attribuire in parte alla progressione della patologia, testimoniata dalla presenza di un edema retinico maculare con presenza di cisti intraretiniche (edema maculare cistoide) che sono l'inesorabile evoluzione della retinopatia essudativa non adeguatamente trattata ed in parte all'erronea esecuzione della fotocoagulazione che ha interessato la fovea con conseguente lesione.” Ha pertanto concluso che “La presenza della cicatrice foveale, di verosimile origine post-fotocoagulazione, ha contribuito ad aggravare il deficit visivo della paziente – già compromesso dalla malattia ed inesorabilmente progressivo per l'evoluzione della patologia naturale – in misura pari al
50% dell'attuale perdita visiva. Probabilmente con il proseguo della terapia mediante pag. 5/16 iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF si sarebbe potuto sperare nel rallentamento della progressione della patologia naturale. L'obiettività del quadro clinico e strumentale ha evidenziato una grave forma di edema maculare cistoide, per cui la presenza della cicatrice foveale ha influenzato solo parzialmente la riduzione visiva accertata”.
1.4. In punto di quantificazione dei postumi permanenti, la CTU ha ritenuto che: “la perdita visiva complessiva in OS è pari a 7/10, così come accertato per differenza tra la condizione pretrattamento e l'attuale rilievo;
deve però precisarsi che il 50% della perdita va ascritto all'errore operativo dell'oculista, che nell'esecuzione della fotocoagulazione ha danneggiato l'area foveale da cui la residua cicatrice. In definitiva il danno iatrogeno ascrivibile all'erroneo operato del dott. è pari al 14%”. CP_1
Ha quindi precisato che: “Tale valutazione scaturisce dal dato di partenza che prevedeva già un danno biologico pari al 14% (VOD=3/10 cc e VOS= 10/10 cc); la perdita di circa
7 diottrie in OS - per il 50% quale conseguenza della cicatrice foveale - in uno alla perdita visiva in OD (7/10) per la patologia naturale, vede un danno oculare complessivo del 42% cui va detratta la preesistenza del 14% (tabella per la valutazione del danno oculare SIMLA 2016, et al 2009,). Pertanto, al danno da deficit visivo Per_1
attuale (28%) va sottratta la quota danno derivante dall'evoluzione naturale della patologia retinica per cui solo il 50% del danno va ascritto alla cicatrice foveale, esitata dall'erronea fotocoagulazione e quindi il danno biologico iatrogeno è pari al 14%” ed ha escluso vi sia stata inabilità temporanea “attesa la progressività della perdita del visus e l'assenza di specifici impedimenti alla vita di relazione”.
1.5. Il giudicante, nel liquidare quindi il danno biologico permanente, tenendo conto dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021) in tema di danno differenziale, ha prima monetizzato il grado complessivo di invalidità permanente accertato (42% = € 161.838,00) e ha poi detratto da questo l'importo dovuto per l'invalidità preesistente (14% = € 25.879,00). Dall'importo finale (pari al 28%), di €
135.959,00, ha detratto il 50% (14%) ascrivibile all'errore medico, riconoscendo quindi all'attrice a titolo di danno biologico la somma di € 67.979,50. Non ha invece riconosciuto la pur richiesta personalizzazione del danno, posto che le circostanze pag. 6/16 allegate dalla ricorrente – “la quale lamenta che l'attuale condizione avrebbe compromesso lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana (quali la lettura, la visione prolungata dello schermo televisivo, la percezione di colori e forme) ed avrebbe riflessi anche nella vita lavorativa e di relazione della paziente, infermiera in servizio - appaiono compatibili con il gradiente di invalidità già riconosciuto”.
1.6. Non ha, inoltre, riconosciuto il danno da lesione del consenso informato, perché non era stato allegato alcun pregiudizio derivante dalla predetta violazione (riscontrando anzi l'avvenuta acquisizione del consenso informato espresso su modulo predisposto dalla SOI), né era stato richiesto il risarcimento di alcun danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione della paziente. Ha inoltre liquidato il danno patrimoniale, riconosciuto nella misura di € 641,00 e non ha riconosciuto gli interessi compensativi, non essendo stato allegato e provato un danno in proposito.
1.7. Quanto alla domanda di manleva, ha accolto la richiesta di di limitare Pt_2
l'obbligo di manleva alla quota di rischio del 74% assunta in polizza, conformemente a quanto statuito dall'art. 1911 c.c. ed ha posto le spese di lite a carico solidale del convenuto e della Pt_2
2. Nel proporre appello, ha censurato la sentenza affidando l'appello a due Parte_1
motivi, dei quali si dirà nel prosieguo, ed ha concluso come in epigrafe.
3. Si è costituito il contestando gli assunti dell'appellante ed ha concluso CP_1
come in epigrafe.
4. Si è costituita eccependo in via pregiudiziale la nullità Parte_2 dell'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 342 e 163 comma 3 n.7 c.p.c., nel merito contestando gli assunti dell'appellante ed ha concluso come in epigrafe.
4.1. L' eccezione preliminare proposta da è infondata: l'art.163, comma 3 n. 7 Pt_2
c.p.c. prevede che l'attore/appellante debba avvertire il convenuto che la “difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello pag. 7/16 Stato”, pena la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, c. 1 c.p.c., che deve tuttavia ritenersi sanata nel caso in esame, posto che entrambi gli appellati si sono difesi nel merito (in tal senso Cass. ord. n. 21910/2014; Cass. SSUU n. 9407/2013), esercitando, senza contrazione alcuna, il proprio diritto alla difesa ed alla pienezza del contraddittorio, senza considerare che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio d'appello presso il difensore costituito e domiciliatario in primo grado consente, per la parte rappresentata, la conoscenza di tutti gli elementi del procedimento di gravame, e, quindi, un'adeguata difesa.
5. Vanno ora delibati i motivi d'appello: con il primo, la ha censurato l'ordinanza Pt_1
impugnata per: “
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1176 comma II
c.c., 41 c.p., 116 c.p.c. laddove il giudicante, una volta acclarata la responsabilità del sanitario, aveva (sorprendentemente) ritenuto la concorrenza dell'errore medico con la naturale evoluzione della preesistente patologia retinica, valutando una paritetica incidenza causale dei due fattori sul peggioramento delle condizioni di capacità visiva della paziente e, conseguentemente, liquidando nella misura del 50% il c.d. iatrogeno, per la cui monetizzazione aveva invece già tenuto conto della preesistente patologia, decurtando, dal montante stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 per il grado di invalidità recato dall'effettivo danno oculare e determinato dal collegio peritale nel 42% (euro 161.838,00 corrispondente al parametro minimo e senza alcuna personalizzazione), il montante del grado di invalidità permanente preesistente pari al
14% (euro 25.879,00).
5.1. In proposito, ha evidenziato che il Tribunale, nell'accertare e dichiarare la valenza causale concorrente della patologia retinica preesistente, non aveva considerato che non vi era stato alcun peggioramento del visus nell'arco di due anni, visto che la refertazione effettuata dal dott. il 4.3.2020, che aveva riscontrato nell'occhio sinistro CP_1
3/10 di visus, era stata confermata dai CTU nella visita del 28.9.2022, a distanza di oltre due anni, il che contraddiceva il loro assunto sulla progressività della malattia, descritta come in grado di compromettere ulteriormente la funzione visiva. Il Giudicante, pertanto, avrebbe dovuto discostarsi dalla CTU sul punto, visto che già era stata valutata pag. 8/16 nella misura del 14% la patologia preesistente all'intervento, così consolidando gli errori ivi commessi.
5.2. L'appellante ha poi richiamato alcune pronunce in tema di concause della Suprema
Corte (Cass. n. 3893/2016), che ha chiarito come, qualora la produzione di un evento dannoso (nel caso di specie coincidente con la grave perdita della funzione visiva), sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta del sanitario, la quale abbia inciso su un soggetto già portatore di una pregressa situazione patologica totalmente indipendente da tale condotta, il giudice non può operare su tale piano un'automatica riduzione equitativo-proporzionale dell'obbligazione risarcitoria in ragione della concausa naturale, ma deve ascrivere l'evento di danno interamente alla condotta illecita, salvo in seguito, sul piano della delimitazione dell'ambito del danno risarcibile, procedere, con criteri equitativi, alla valutazione della compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Nella specie, doveva ritenersi sufficiente la già avvenuta valutazione della preesistente patologia nella misura del 14% quale danno biologico di partenza, ribadendo la improbabilità della progressione della patologia retinica tale da provocare il deficit visivo attuale, sicché la riduzione del 50% della imputabilità all'errore medico nella determinazione del danno attuale eccedeva decisamente i criteri di equità giudiziale correttiva applicabili alla fattispecie, pregiudicando i propri diritti, visto che ella si era vista ingiustamente dimezzare l'importo risarcitorio spettantele.
5.3. Il motivo è infondato, condividendosi la decisione del Tribunale, fondata sulla convinta adesione alla CTU, che ha dato conto del perché solo una parte del danno riscontrato, detratto quello dovuto alla preesistenza della patologia, era dovuta alla condotta del sanitario, avendo correttamente ascritto la restante parte (50%) dello stesso
(perdita del visus riscontrata nella misura di circa 7 diottrie in OS), alla “inesorabile” progressione della malattia, che l'appellante sembra voler contestare in concreto. Sul punto, tuttavia, i CTU sono stati chiari nel sottolineare che “La presenza della cicatrice foveale, di verosimile origine post-fotocoagulazione, ha contribuito ad aggravare il deficit visivo della paziente – già compromesso dalla malattia ed inesorabilmente
pag. 9/16 progressivo per l'evoluzione della patologia naturale – in misura pari al 50% dell'attuale perdita visiva.”
5.4. D'altro canto, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto come convincenti le conclusioni degli esperti e tanto basta, per essere l'obbligo di motivazione già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento e, quindi, con il richiamo alla perizia
(Cass. n. 10222/2009) e tali conclusioni non sono state oggetto di specifiche e motivate censure da parte dell'appellante e della sua CTP.
5.5. Infine, il calcolo del danno differenziale è stato correttamente effettuato secondo quando indicato dalla giurisprudenza di vertice ivi citata e confermata anche di recente
(Cass. n. 32565/20024), secondo cui: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”
5.6. Con il secondo motivo d'appello, la ha censurato la sentenza per: 2. Pt_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione del danno morale cd standard e della ulteriore personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare, con la motivazione che
“le circostanze allegate dalla ricorrente – la quale già con l'atto introduttivo del giudizio aveva lamentato la compromissione, a causa della lesione riportata, dello svolgimento pag. 10/16 delle più comuni attività della vita quotidiana e relazionali – appaiono compatibili con il gradiente di invalidità riconosciuto”. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure
“avrebbe dovuto riconoscere il livello di sofferenza percepito dalla paziente, condannando il sanitario al pagamento in suo favore, oltre che dell'intero danno biologico differenziale, nell'ammontare di euro 161.838,00, di un ulteriore importo a titolo di danno morale, quanto meno in somma di euro 80.918,00, corrispondente al
50% del surrichiamato valore tabellare […] oltre alla liquidazione, in favore di essa appellante, di un maggiore importo quale personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare (composto dal danno biologico e dal danno morale), in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita, inevitabilmente interferente, come accertato dai CCTTUU, con lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e dinamico – relazionali”.
5.7. Il motivo è parzialmente fondato, nella parte in cui all'attrice è stato riconosciuto solo il danno biologico, senza neppure il riconoscimento del danno morale c.d. standard, il quale, nella fattispecie, in conformità delle risultanze delle tabelle 2021 elaborate dal
Tribunale di Milano (richiamate dal primo Giudice), avrebbe dovuto condurre il
Magistrato ad un aumento del 50% del montante di I.P. accertata (42% monetizzato tenendo conto della preesistente del danno biologico di partenza del 14%), valorizzando la correlativa voce di danno morale.
5.8. Ritiene, invero, la Corte che, nel caso in esame, non potesse essere negato il riconoscimento del danno morale nella misura standard di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, che comporta, in ragione dell'invalidità complessiva riconosciuta del 42% ad una persona di 62 anni, l'aumento del punto nella misura del 50%, e tanto in ragione della sofferenza interiore evidentemente implicita in una così consistente diminuzione del visus.
5.9. E' vero che il danno morale va considerato autonomamente e che non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale (Cass. ord n.9006/2022), ma è anche vero che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale pag. 11/16 all'accertamento del danno morale - accertamento che deve avvenire con ogni mezzo di prova, ivi compreso il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni - è anche quello, individuato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020, Cass. ord. n. 6444/2023), della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
6. Nel caso in esame, la menomazione patita dalla paziente (consistente riduzione del visus) appare senz'altro in grado di provocare una sofferenza intima meritevole di compensazione aggiuntiva, vieppiù se si considera che i CTU hanno sottolineato, rispondendo ad apposito quesito, che “La sofferenza menomazione-correlata, imputabile all'erronea esecuzione della fotocoagulazione ed ai suoi effetti sfavorevoli, può ritenersi di livello medio.”
6.1. Pertanto, nella liquidazione del danno alla salute doveva essere ricompresa anche quella della sofferenza soggettiva della paziente, sicché, nel liquidare la invalidità complessiva del 42%, al danno strettamente biologico, dell'ammontare di euro
161.838,00, andava aggiunto anche un ulteriore importo a titolo di danno morale, che, nella misura standard, ammonta ad euro 80.919,00, corrispondente al 50% del predetto valore tabellare, così pervenendosi all'importo di € 242.756,00. Da questo, poi, va detratta la monetizzazione della invalidità permanente pregressa, del 14%, che del pari va fatta al lordo del danno morale standard, per quanto si è detto, non potendo una menomazione del visus non comportare una sofferenza soggettiva interiore, sicché, in luogo dell'importo liquidato in prime cure di € 25.879,00, va detratto quello di €
33.643,00, comprensivo del danno morale.
6.2. La somma che residua, pari ad € 209.113,00, va riconosciuta all'appellante nella misura del 50%, condividendo la Corte – per quanto osservato supra - la sentenza laddove, aderendo alla CTU, ha ritenuto congruo ripartire in parti eguali l'incidenza dei pag. 12/16 due fattori causali concorrenti, costituiti, da un lato, dall'errore medico e, dall'altro, dalla naturale progressione della patologia retinica.
6.3. Pertanto all'appellante deve essere riconosciuto il maggior importo di € 104.556,50.
6.4. Il secondo motivo di appello è però infondato nella parte in cui richiede anche il riconoscimento – e la liquidazione - della personalizzazione del danno biologico ed anche del danno morale in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita, inevitabilmente interferente, come accertato dai CTU, con lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e dinamico – relazionali.
6.5. Il carattere ex se invalidante della menomazione è stato già considerato nella liquidazione del danno biologico standard e si è considerata anche la sofferenza soggettiva (standard) che questo ha comportato.
6.6. Tuttavia, il punto base del danno può essere aumentato per la personalizzazione unicamente allorquando il danneggiato provi adeguatamente “la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto, mentre nella specie non vi sono allegazioni e risultanze idonee a superare le conseguenze ordinarie del danno, e di tanto ha dato atto - e ampiamente - il giudicante, laddove ha rilevato che la compromissione dello svolgimento delle attività più comuni della vita quotidiana, quali la visione prolungata dello schermo televisivo, la lettura, la percezione di colori e forme appaiono compatibili con il gradiente di invalidità riconosciuto;
pertanto, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 25164/2020).
6.7. Va ora delibata la questione relativa agli interessi e alla rivalutazione, richieste con l'appello. In proposito, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta relativa Pt_2
agli interessi ed alle spese legali, in assenza di specifico gravame. Più in particolare,
pag. 13/16 deve evidenziarsi che, nelle conclusioni del proprio atto di appello, la ha chiesto: Pt_1
(i) al punto 3 di p. 21, di aumentare il risarcimento “degli interessi legali dalla data della domanda in primo grado al soddisfo ed all'indennità per svalutazione monetaria come per legge”; (ii) al punto 4 di p. 4, la “vittoria delle spese ed onorari del grado di giudizio e con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento anche per gli onorari del procedimento di prime cure, da rideterminarsi con applicazione dei parametri medi disciplinati dal
DM 55/2014 ed aggiornati al D.M. n. 147 del 13/'8/2022, in luogo dei parametri minimi adottati dal Tribunale di Vasto”.
6.8. Secondo non essendo stata censurata espressamente la parte della Pt_2
sentenza che non riconosce gli interessi compensativi e quella che liquida le spese applicando i minimi tariffari, tali capi non possono essere più messi in discussione
6.9. Con riferimento a questo ultimo punto, il parziale accoglimento dell'appello imporrebbe la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, quindi esso dovrebbe ritenersi superato e assorbito dal diverso esito della lite, che vede tuttavia la conferma della liquidazione effettuata in prime cure non mutando lo scaglione di riferimento, in ragione dell'apoditticità del motivo.
7. Per quanto attiene alla domanda relativa agli interessi legali, deve essere all'uopo richiamata la Suprema Corte, che, con sentenza a SSUU 5 aprile 2007 n. 8520, ha evidenziato come, a differenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) e moratori
(art. 1224 c.c.), “quelli compensativi del mancato godimento della somma liquidata devono essere considerati come una componente del risarcimento e trovano la propria fonte (contrattuale o extracontrattuale) nello stesso fatto che ha generato l'obbligazione.
Di talché è da escludersi qualsivoglia autonomia del capo del provvedimento giudiziale che ne regola l'attribuzione (o la mancata liquidazione), essendo quest'ultimo strettamente dipendente dalla pronuncia sul fatto principale, con la pacifica conseguenza che l'impugnazione proposta avverso la determinazione dell'entità del danno subito, attribuisce al giudice d'appello anche il potere di riesaminare la statuizione relativa agli interessi, rimanendo irrilevante che rispetto alla misura e alla decorrenza degli stessi sia stata rivolta specifica doglianza (id. Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023
pag. 14/16 secondo cui: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente”.)
7.1.Pertanto, la somma liquidata va riconosciuta con la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata fino al deposito della presente sentenza. Sulla somma in tal modo quantificata (ed ormai costituente debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.
7.2. In tali termini, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata.
7.3. arà tenuta a tenere indenne il nei limiti della quota di rischio del Pt_2 CP_1
74% assunta in polizza, come da dispositivo.
8. L'accoglimento parziale dell'appello comporta la condanna degli appellati, in solido,
a rifondere alla le spese del primo grado, che si confermano nel quantum e quelle Pt_1 del presente grado, secondo tariffa, valutata l'opera prestata, con fase istruttoria e decisionale in misura inferiore alla media e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, Avv. Antonella De Toma, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così decide:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 104.556,50, somma determinata all'attualità, Parte_1
oltre interessi legali sulla stessa come devalutata alla data del fatto e via via rivalutata pag. 15/16 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma in tal modo quantificata decorreranno gli interessi legali sino al saldo;
2) dichiara tenuta a mantenere indenne Parte_2 [...]
di quanto quest'ultimo corrisponderà a in ragione del punto 1) CP_1 Parte_1
del presente dispositivo, limitatamente al minore importo corrispondente alla quota di rischio del 74% assunta da Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 corrispondere a le spese dell'intero giudizio, confermando la liquidazione di Parte_1 prime cure quanto al primo grado, nonché quelle del presente grado, che liquida in €
9.603,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché € 777,00 per spese vive, spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese del grado tra le due parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/02/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere
riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 9142023 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliata al C.so Mazzini n. 192, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonella De Toma del Foro di Vasto, che la rappresenta e difende nell'intestato giudizio di gravame come da mandato steso su foglio separato e da ritenersi parte integrante dell'appello, la quale indica per le comunicazioni e notificazioni di rito il seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1
MASTRANGELO giusta procura agli atti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Vasto alla via V. Bachelet, 10 (il procuratore riceve avvisi e comunicazioni di legge al fax 0873.610233 ed alla PEC
; Email_2
con sede in Milano, Via Clerici n.14, in Parte_2
persona del procuratore speciale pro tempore dott.ssa , elettivamente Parte_3 domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avv. Stefano
Rossi del Foro di Roma, C.F.:, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti estesa su foglio separato, da considerarsi unito alla comparsa di risposta. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere, ai sensi di legge, le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di p.e.c.:
e/o all'utenza telefax 06/4871101. – Email_3
APPELLATI
OGGETTO: azione di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sanitaria, appello avverso l'ordinanza pubblicata il 26/7/2023 del Tribunale di Vasto nel proced.
n. 870/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta contrariis reiectis:
In parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., pronunciata dal
Tribunale di Vasto, G.U. dott.ssa Maria Elena Faleschini, il giorno 26 luglio 2023, depositata in pari data, a definizione del procedimento iscritto al n. 870/2021 RG Trib. di Vasto:
1. In accoglimento del primo motivo di gravame, condannare il convenuto principale dott. , al pagamento, in favore dell'appellante , della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 67.979,50 (sessantasettemilanovecentosettantanove/50), pari al (restante)
50% del danno iatrogeno complessivamente accertato: somma già sottratta dell'ammontare per differenziale riconosciuto e liquidato in primo grado (per pari importo di euro 67.979,50), quale apporto causale concorrente imputato all'operato del sanitario sullo stato di compromissione della capacità visiva della paziente;
2. In accoglimento del secondo motivo di gravame, condannare il resistente dott.
al risarcimento, in favore di essa danneggiata, del danno morale, e Controparte_1
ciò in somma di euro 80.918,00, corrispondente, in conformità di quanto stabilito dalle
Tabelle di Milano 2021, al 50% del danno iatrogeno differenziale, computato dal
Giudice di prime cure decurtando dal montante risarcitorio per la percentuale di IP accertata (42%), il montante corrispondente al danno biologico preesistente (14%) o, comunque, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Oltre alla liquidazione, in favore di pag. 2/16 essa appellante, di un ulteriore maggiore importo quale personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare (composto dal danno biologico e dal danno morale), in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita dalla paziente, tale da comprometterne inevitabilmente, come accertato dai CCTTUU, lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e relazionali;
3. Il tutto aumentato degli interessi legali dalla data domanda in primo grado al soddisfo ed all'indennità per svalutazione monetaria come per legge;
4. Con vittoria delle spese ed onorari del grado di giudizio e con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento anche per gli onorari del procedimento di prime cure, da rideterminarsi con applicazione dei parametri medi disciplinati dal DM 55/2014 ed aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, in luogo dei parametri minimi adottati dal
Tribunale di Vasto. Il tutto con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
L'appellato così conclude: “Rigettare l'appello della in quanto CP_1 Pt_1
inammissibile, improponibile, erroneo ed infondato sia in fatto che in diritto;
B) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla dichiarare la AM Trust Assicurazioni S.p.A. (C.F. Pt_1
), con sede in Milano alla via Clerici, 14, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ovvero ogni eventuale società cessionaria della posizione di assicurato del dott. , tutte obbligate a manlevare e/o tenere Controparte_1
indenne il convenuto in ordine a quanto eventualmente statuito a suo carico nel presente giudizio, sia in ordine alla specifica responsabilità che alla conseguente denegata condanna al risarcimento di danni;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari della doppia fase e del presente grado.
L'appellata AM Trust così conclude: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ex art. 164, c. 1 c.p.c. e, dunque,
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di citazione notificato per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163 c.p.c.; - in via principale, confermare pag. 3/16 integralmente ed in ogni sua parte l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. pubblicata il
26.7.2023 dal Tribunale di Vasto, sezione civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Elena Faleschini, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n. 870/2021, non notificata, e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello;
- con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vasto ha deciso, parzialmente accogliendola, sulla domanda proposta da avverso il dott. Parte_1 [...]
, che l'aveva avuta in cura quale oculista, volta ad ottenerne la condanna - CP_1
accertata la responsabilità professionale del medesimo per imprudenza e negligenza nella esecuzione nell'intervento laser micro-pulsato per il trattamento della maculopatia diabetica in OS da questi effettuato presso il proprio ambulatorio in data 25 febbraio
2020 - al pagamento in suo favore della somma di € 448.232,50 a titolo di risarcimento di tutti i danni da lei subiti (calo del visus) in conseguenza della malpractice sanitaria dedotta, salva la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese ed ha pronunciato il seguente dispositivo: “1) condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 68.620,50, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo;
2) dichiara tenuta a mantenere indenne Parte_2 [...]
di quanto quest'ultimo corrisponderà a in ragione del punto 1) CP_1 Parte_1
del presente dispositivo, limitatamente al minore importo corrispondente alla quota di rischio del 74% assunta da Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2
corrispondere a a titolo di rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 Parte_1
c.p.c., la somma di € 286,00 per anticipazioni ed € 1.914,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché, a titolo di rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di € 634,00 per anticipazioni ed € 7.052,00 per compenso pag. 4/16 professionale, oltre accessori di legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario;
4) compensa integralmente tra e le Controparte_1 Parte_2
spese del procedimento ex art. 696 c.p.c. e del presente giudizio;
5) pone le spese delle CTU, espletate nel procedimento ex art. 696 c.p.c. e nel presente giudizio, definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
nella misura del 50% ciascuno.”
[...]
1.2. Costituitosi in giudizio, il aveva contestato gli assunti avversari CP_1 chiedendo ed ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, che, a sua volta, nel costituirsi, aveva Parte_2 concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, perché la manleva dell'assicurato fosse disposta nei limiti della propria quota di rischio del 74% assunta in polizza e con esclusione di solidarietà per la residua quota di rischio assunta dalla coassicuratrice diretta, sino a concorrenza del massimale.
1.3. La CTU effettuata aveva riscontrato nella ricorrente “Grave deficit visivo in OO da retinopatia diabetica con edema maculare cistoide ed area cicatriziale maculare a sinistra in paziente trattata con fotocoagulazione mediante laser ed iniezioni intravitreali”, evidenziando che il sanitario aveva fatto ricorso al trattamento più idoneo
(trattamento laser ed iniezioni intravitreali). Ha quindi ritenuto che “La grave diminuzione della acuità visiva della paziente, riscontrato in occasione della visita attuale è da attribuire in parte alla progressione della patologia, testimoniata dalla presenza di un edema retinico maculare con presenza di cisti intraretiniche (edema maculare cistoide) che sono l'inesorabile evoluzione della retinopatia essudativa non adeguatamente trattata ed in parte all'erronea esecuzione della fotocoagulazione che ha interessato la fovea con conseguente lesione.” Ha pertanto concluso che “La presenza della cicatrice foveale, di verosimile origine post-fotocoagulazione, ha contribuito ad aggravare il deficit visivo della paziente – già compromesso dalla malattia ed inesorabilmente progressivo per l'evoluzione della patologia naturale – in misura pari al
50% dell'attuale perdita visiva. Probabilmente con il proseguo della terapia mediante pag. 5/16 iniezioni intravitreali di farmaci anti-VEGF si sarebbe potuto sperare nel rallentamento della progressione della patologia naturale. L'obiettività del quadro clinico e strumentale ha evidenziato una grave forma di edema maculare cistoide, per cui la presenza della cicatrice foveale ha influenzato solo parzialmente la riduzione visiva accertata”.
1.4. In punto di quantificazione dei postumi permanenti, la CTU ha ritenuto che: “la perdita visiva complessiva in OS è pari a 7/10, così come accertato per differenza tra la condizione pretrattamento e l'attuale rilievo;
deve però precisarsi che il 50% della perdita va ascritto all'errore operativo dell'oculista, che nell'esecuzione della fotocoagulazione ha danneggiato l'area foveale da cui la residua cicatrice. In definitiva il danno iatrogeno ascrivibile all'erroneo operato del dott. è pari al 14%”. CP_1
Ha quindi precisato che: “Tale valutazione scaturisce dal dato di partenza che prevedeva già un danno biologico pari al 14% (VOD=3/10 cc e VOS= 10/10 cc); la perdita di circa
7 diottrie in OS - per il 50% quale conseguenza della cicatrice foveale - in uno alla perdita visiva in OD (7/10) per la patologia naturale, vede un danno oculare complessivo del 42% cui va detratta la preesistenza del 14% (tabella per la valutazione del danno oculare SIMLA 2016, et al 2009,). Pertanto, al danno da deficit visivo Per_1
attuale (28%) va sottratta la quota danno derivante dall'evoluzione naturale della patologia retinica per cui solo il 50% del danno va ascritto alla cicatrice foveale, esitata dall'erronea fotocoagulazione e quindi il danno biologico iatrogeno è pari al 14%” ed ha escluso vi sia stata inabilità temporanea “attesa la progressività della perdita del visus e l'assenza di specifici impedimenti alla vita di relazione”.
1.5. Il giudicante, nel liquidare quindi il danno biologico permanente, tenendo conto dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021) in tema di danno differenziale, ha prima monetizzato il grado complessivo di invalidità permanente accertato (42% = € 161.838,00) e ha poi detratto da questo l'importo dovuto per l'invalidità preesistente (14% = € 25.879,00). Dall'importo finale (pari al 28%), di €
135.959,00, ha detratto il 50% (14%) ascrivibile all'errore medico, riconoscendo quindi all'attrice a titolo di danno biologico la somma di € 67.979,50. Non ha invece riconosciuto la pur richiesta personalizzazione del danno, posto che le circostanze pag. 6/16 allegate dalla ricorrente – “la quale lamenta che l'attuale condizione avrebbe compromesso lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana (quali la lettura, la visione prolungata dello schermo televisivo, la percezione di colori e forme) ed avrebbe riflessi anche nella vita lavorativa e di relazione della paziente, infermiera in servizio - appaiono compatibili con il gradiente di invalidità già riconosciuto”.
1.6. Non ha, inoltre, riconosciuto il danno da lesione del consenso informato, perché non era stato allegato alcun pregiudizio derivante dalla predetta violazione (riscontrando anzi l'avvenuta acquisizione del consenso informato espresso su modulo predisposto dalla SOI), né era stato richiesto il risarcimento di alcun danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione della paziente. Ha inoltre liquidato il danno patrimoniale, riconosciuto nella misura di € 641,00 e non ha riconosciuto gli interessi compensativi, non essendo stato allegato e provato un danno in proposito.
1.7. Quanto alla domanda di manleva, ha accolto la richiesta di di limitare Pt_2
l'obbligo di manleva alla quota di rischio del 74% assunta in polizza, conformemente a quanto statuito dall'art. 1911 c.c. ed ha posto le spese di lite a carico solidale del convenuto e della Pt_2
2. Nel proporre appello, ha censurato la sentenza affidando l'appello a due Parte_1
motivi, dei quali si dirà nel prosieguo, ed ha concluso come in epigrafe.
3. Si è costituito il contestando gli assunti dell'appellante ed ha concluso CP_1
come in epigrafe.
4. Si è costituita eccependo in via pregiudiziale la nullità Parte_2 dell'atto di citazione in appello per violazione degli artt. 342 e 163 comma 3 n.7 c.p.c., nel merito contestando gli assunti dell'appellante ed ha concluso come in epigrafe.
4.1. L' eccezione preliminare proposta da è infondata: l'art.163, comma 3 n. 7 Pt_2
c.p.c. prevede che l'attore/appellante debba avvertire il convenuto che la “difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello pag. 7/16 Stato”, pena la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, c. 1 c.p.c., che deve tuttavia ritenersi sanata nel caso in esame, posto che entrambi gli appellati si sono difesi nel merito (in tal senso Cass. ord. n. 21910/2014; Cass. SSUU n. 9407/2013), esercitando, senza contrazione alcuna, il proprio diritto alla difesa ed alla pienezza del contraddittorio, senza considerare che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio d'appello presso il difensore costituito e domiciliatario in primo grado consente, per la parte rappresentata, la conoscenza di tutti gli elementi del procedimento di gravame, e, quindi, un'adeguata difesa.
5. Vanno ora delibati i motivi d'appello: con il primo, la ha censurato l'ordinanza Pt_1
impugnata per: “
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1176 comma II
c.c., 41 c.p., 116 c.p.c. laddove il giudicante, una volta acclarata la responsabilità del sanitario, aveva (sorprendentemente) ritenuto la concorrenza dell'errore medico con la naturale evoluzione della preesistente patologia retinica, valutando una paritetica incidenza causale dei due fattori sul peggioramento delle condizioni di capacità visiva della paziente e, conseguentemente, liquidando nella misura del 50% il c.d. iatrogeno, per la cui monetizzazione aveva invece già tenuto conto della preesistente patologia, decurtando, dal montante stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2021 per il grado di invalidità recato dall'effettivo danno oculare e determinato dal collegio peritale nel 42% (euro 161.838,00 corrispondente al parametro minimo e senza alcuna personalizzazione), il montante del grado di invalidità permanente preesistente pari al
14% (euro 25.879,00).
5.1. In proposito, ha evidenziato che il Tribunale, nell'accertare e dichiarare la valenza causale concorrente della patologia retinica preesistente, non aveva considerato che non vi era stato alcun peggioramento del visus nell'arco di due anni, visto che la refertazione effettuata dal dott. il 4.3.2020, che aveva riscontrato nell'occhio sinistro CP_1
3/10 di visus, era stata confermata dai CTU nella visita del 28.9.2022, a distanza di oltre due anni, il che contraddiceva il loro assunto sulla progressività della malattia, descritta come in grado di compromettere ulteriormente la funzione visiva. Il Giudicante, pertanto, avrebbe dovuto discostarsi dalla CTU sul punto, visto che già era stata valutata pag. 8/16 nella misura del 14% la patologia preesistente all'intervento, così consolidando gli errori ivi commessi.
5.2. L'appellante ha poi richiamato alcune pronunce in tema di concause della Suprema
Corte (Cass. n. 3893/2016), che ha chiarito come, qualora la produzione di un evento dannoso (nel caso di specie coincidente con la grave perdita della funzione visiva), sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta del sanitario, la quale abbia inciso su un soggetto già portatore di una pregressa situazione patologica totalmente indipendente da tale condotta, il giudice non può operare su tale piano un'automatica riduzione equitativo-proporzionale dell'obbligazione risarcitoria in ragione della concausa naturale, ma deve ascrivere l'evento di danno interamente alla condotta illecita, salvo in seguito, sul piano della delimitazione dell'ambito del danno risarcibile, procedere, con criteri equitativi, alla valutazione della compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio, con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Nella specie, doveva ritenersi sufficiente la già avvenuta valutazione della preesistente patologia nella misura del 14% quale danno biologico di partenza, ribadendo la improbabilità della progressione della patologia retinica tale da provocare il deficit visivo attuale, sicché la riduzione del 50% della imputabilità all'errore medico nella determinazione del danno attuale eccedeva decisamente i criteri di equità giudiziale correttiva applicabili alla fattispecie, pregiudicando i propri diritti, visto che ella si era vista ingiustamente dimezzare l'importo risarcitorio spettantele.
5.3. Il motivo è infondato, condividendosi la decisione del Tribunale, fondata sulla convinta adesione alla CTU, che ha dato conto del perché solo una parte del danno riscontrato, detratto quello dovuto alla preesistenza della patologia, era dovuta alla condotta del sanitario, avendo correttamente ascritto la restante parte (50%) dello stesso
(perdita del visus riscontrata nella misura di circa 7 diottrie in OS), alla “inesorabile” progressione della malattia, che l'appellante sembra voler contestare in concreto. Sul punto, tuttavia, i CTU sono stati chiari nel sottolineare che “La presenza della cicatrice foveale, di verosimile origine post-fotocoagulazione, ha contribuito ad aggravare il deficit visivo della paziente – già compromesso dalla malattia ed inesorabilmente
pag. 9/16 progressivo per l'evoluzione della patologia naturale – in misura pari al 50% dell'attuale perdita visiva.”
5.4. D'altro canto, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto come convincenti le conclusioni degli esperti e tanto basta, per essere l'obbligo di motivazione già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento e, quindi, con il richiamo alla perizia
(Cass. n. 10222/2009) e tali conclusioni non sono state oggetto di specifiche e motivate censure da parte dell'appellante e della sua CTP.
5.5. Infine, il calcolo del danno differenziale è stato correttamente effettuato secondo quando indicato dalla giurisprudenza di vertice ivi citata e confermata anche di recente
(Cass. n. 32565/20024), secondo cui: “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia o menomazione in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p., e di essa non deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente;
invece, le menomazioni preesistenti "concorrenti" possono essere apprezzate ai fini della liquidazione e rispetto al maggior danno causato: dapprima, vanno stimate in punti percentuali l'invalidità complessiva (risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito) e quella preesistente;
poi, entrambe le percentuali devono essere convertite in una somma di denaro;
infine, si procede a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.”
5.6. Con il secondo motivo d'appello, la ha censurato la sentenza per: 2. Pt_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla mancata liquidazione del danno morale cd standard e della ulteriore personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare, con la motivazione che
“le circostanze allegate dalla ricorrente – la quale già con l'atto introduttivo del giudizio aveva lamentato la compromissione, a causa della lesione riportata, dello svolgimento pag. 10/16 delle più comuni attività della vita quotidiana e relazionali – appaiono compatibili con il gradiente di invalidità riconosciuto”. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure
“avrebbe dovuto riconoscere il livello di sofferenza percepito dalla paziente, condannando il sanitario al pagamento in suo favore, oltre che dell'intero danno biologico differenziale, nell'ammontare di euro 161.838,00, di un ulteriore importo a titolo di danno morale, quanto meno in somma di euro 80.918,00, corrispondente al
50% del surrichiamato valore tabellare […] oltre alla liquidazione, in favore di essa appellante, di un maggiore importo quale personalizzazione in aumento del complessivo danno tabellare (composto dal danno biologico e dal danno morale), in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita, inevitabilmente interferente, come accertato dai CCTTUU, con lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e dinamico – relazionali”.
5.7. Il motivo è parzialmente fondato, nella parte in cui all'attrice è stato riconosciuto solo il danno biologico, senza neppure il riconoscimento del danno morale c.d. standard, il quale, nella fattispecie, in conformità delle risultanze delle tabelle 2021 elaborate dal
Tribunale di Milano (richiamate dal primo Giudice), avrebbe dovuto condurre il
Magistrato ad un aumento del 50% del montante di I.P. accertata (42% monetizzato tenendo conto della preesistente del danno biologico di partenza del 14%), valorizzando la correlativa voce di danno morale.
5.8. Ritiene, invero, la Corte che, nel caso in esame, non potesse essere negato il riconoscimento del danno morale nella misura standard di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, che comporta, in ragione dell'invalidità complessiva riconosciuta del 42% ad una persona di 62 anni, l'aumento del punto nella misura del 50%, e tanto in ragione della sofferenza interiore evidentemente implicita in una così consistente diminuzione del visus.
5.9. E' vero che il danno morale va considerato autonomamente e che non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale (Cass. ord n.9006/2022), ma è anche vero che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale pag. 11/16 all'accertamento del danno morale - accertamento che deve avvenire con ogni mezzo di prova, ivi compreso il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni - è anche quello, individuato dalla Suprema Corte (Cass. n. 25164/2020, Cass. ord. n. 6444/2023), della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.
6. Nel caso in esame, la menomazione patita dalla paziente (consistente riduzione del visus) appare senz'altro in grado di provocare una sofferenza intima meritevole di compensazione aggiuntiva, vieppiù se si considera che i CTU hanno sottolineato, rispondendo ad apposito quesito, che “La sofferenza menomazione-correlata, imputabile all'erronea esecuzione della fotocoagulazione ed ai suoi effetti sfavorevoli, può ritenersi di livello medio.”
6.1. Pertanto, nella liquidazione del danno alla salute doveva essere ricompresa anche quella della sofferenza soggettiva della paziente, sicché, nel liquidare la invalidità complessiva del 42%, al danno strettamente biologico, dell'ammontare di euro
161.838,00, andava aggiunto anche un ulteriore importo a titolo di danno morale, che, nella misura standard, ammonta ad euro 80.919,00, corrispondente al 50% del predetto valore tabellare, così pervenendosi all'importo di € 242.756,00. Da questo, poi, va detratta la monetizzazione della invalidità permanente pregressa, del 14%, che del pari va fatta al lordo del danno morale standard, per quanto si è detto, non potendo una menomazione del visus non comportare una sofferenza soggettiva interiore, sicché, in luogo dell'importo liquidato in prime cure di € 25.879,00, va detratto quello di €
33.643,00, comprensivo del danno morale.
6.2. La somma che residua, pari ad € 209.113,00, va riconosciuta all'appellante nella misura del 50%, condividendo la Corte – per quanto osservato supra - la sentenza laddove, aderendo alla CTU, ha ritenuto congruo ripartire in parti eguali l'incidenza dei pag. 12/16 due fattori causali concorrenti, costituiti, da un lato, dall'errore medico e, dall'altro, dalla naturale progressione della patologia retinica.
6.3. Pertanto all'appellante deve essere riconosciuto il maggior importo di € 104.556,50.
6.4. Il secondo motivo di appello è però infondato nella parte in cui richiede anche il riconoscimento – e la liquidazione - della personalizzazione del danno biologico ed anche del danno morale in ragione del carattere ex se particolarmente invalidante della menomazione subita, inevitabilmente interferente, come accertato dai CTU, con lo svolgimento delle più comuni attività della vita quotidiana e dinamico – relazionali.
6.5. Il carattere ex se invalidante della menomazione è stato già considerato nella liquidazione del danno biologico standard e si è considerata anche la sofferenza soggettiva (standard) che questo ha comportato.
6.6. Tuttavia, il punto base del danno può essere aumentato per la personalizzazione unicamente allorquando il danneggiato provi adeguatamente “la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto, mentre nella specie non vi sono allegazioni e risultanze idonee a superare le conseguenze ordinarie del danno, e di tanto ha dato atto - e ampiamente - il giudicante, laddove ha rilevato che la compromissione dello svolgimento delle attività più comuni della vita quotidiana, quali la visione prolungata dello schermo televisivo, la lettura, la percezione di colori e forme appaiono compatibili con il gradiente di invalidità riconosciuto;
pertanto, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n.
23469/2018, Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 25164/2020).
6.7. Va ora delibata la questione relativa agli interessi e alla rivalutazione, richieste con l'appello. In proposito, ha eccepito l'inammissibilità della richiesta relativa Pt_2
agli interessi ed alle spese legali, in assenza di specifico gravame. Più in particolare,
pag. 13/16 deve evidenziarsi che, nelle conclusioni del proprio atto di appello, la ha chiesto: Pt_1
(i) al punto 3 di p. 21, di aumentare il risarcimento “degli interessi legali dalla data della domanda in primo grado al soddisfo ed all'indennità per svalutazione monetaria come per legge”; (ii) al punto 4 di p. 4, la “vittoria delle spese ed onorari del grado di giudizio e con l'adozione di ogni ulteriore provvedimento anche per gli onorari del procedimento di prime cure, da rideterminarsi con applicazione dei parametri medi disciplinati dal
DM 55/2014 ed aggiornati al D.M. n. 147 del 13/'8/2022, in luogo dei parametri minimi adottati dal Tribunale di Vasto”.
6.8. Secondo non essendo stata censurata espressamente la parte della Pt_2
sentenza che non riconosce gli interessi compensativi e quella che liquida le spese applicando i minimi tariffari, tali capi non possono essere più messi in discussione
6.9. Con riferimento a questo ultimo punto, il parziale accoglimento dell'appello imporrebbe la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, quindi esso dovrebbe ritenersi superato e assorbito dal diverso esito della lite, che vede tuttavia la conferma della liquidazione effettuata in prime cure non mutando lo scaglione di riferimento, in ragione dell'apoditticità del motivo.
7. Per quanto attiene alla domanda relativa agli interessi legali, deve essere all'uopo richiamata la Suprema Corte, che, con sentenza a SSUU 5 aprile 2007 n. 8520, ha evidenziato come, a differenza degli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) e moratori
(art. 1224 c.c.), “quelli compensativi del mancato godimento della somma liquidata devono essere considerati come una componente del risarcimento e trovano la propria fonte (contrattuale o extracontrattuale) nello stesso fatto che ha generato l'obbligazione.
Di talché è da escludersi qualsivoglia autonomia del capo del provvedimento giudiziale che ne regola l'attribuzione (o la mancata liquidazione), essendo quest'ultimo strettamente dipendente dalla pronuncia sul fatto principale, con la pacifica conseguenza che l'impugnazione proposta avverso la determinazione dell'entità del danno subito, attribuisce al giudice d'appello anche il potere di riesaminare la statuizione relativa agli interessi, rimanendo irrilevante che rispetto alla misura e alla decorrenza degli stessi sia stata rivolta specifica doglianza (id. Sez. 3 - , Sentenza n. 17004 del 14/06/2023
pag. 14/16 secondo cui: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente”.)
7.1.Pertanto, la somma liquidata va riconosciuta con la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e annualmente rivalutata fino al deposito della presente sentenza. Sulla somma in tal modo quantificata (ed ormai costituente debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.
7.2. In tali termini, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata.
7.3. arà tenuta a tenere indenne il nei limiti della quota di rischio del Pt_2 CP_1
74% assunta in polizza, come da dispositivo.
8. L'accoglimento parziale dell'appello comporta la condanna degli appellati, in solido,
a rifondere alla le spese del primo grado, che si confermano nel quantum e quelle Pt_1 del presente grado, secondo tariffa, valutata l'opera prestata, con fase istruttoria e decisionale in misura inferiore alla media e liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, Avv. Antonella De Toma, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così decide:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 104.556,50, somma determinata all'attualità, Parte_1
oltre interessi legali sulla stessa come devalutata alla data del fatto e via via rivalutata pag. 15/16 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma in tal modo quantificata decorreranno gli interessi legali sino al saldo;
2) dichiara tenuta a mantenere indenne Parte_2 [...]
di quanto quest'ultimo corrisponderà a in ragione del punto 1) CP_1 Parte_1
del presente dispositivo, limitatamente al minore importo corrispondente alla quota di rischio del 74% assunta da Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a Controparte_1 Parte_2 corrispondere a le spese dell'intero giudizio, confermando la liquidazione di Parte_1 prime cure quanto al primo grado, nonché quelle del presente grado, che liquida in €
9.603,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, nonché € 777,00 per spese vive, spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) compensa le spese del grado tra le due parti appellate.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/02/2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
pag. 16/16