Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01379/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati LD OD e QU CC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IS SO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GE De PO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
dei seguenti atti:
1) Determina Dirigenziale del Comune di Bari - Ripartizione Patrimonio n. RG DD 09891/2025 - D.D. 1100763/2025 del 2.7.2025 contenente annullamento della Determina Dirigenziale 2020/13517, con dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché della nota del 31.07.2025 prot. 271958 della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari di trasmissione della citata determina (notificata in data 22/08/2025);
nonché
2) della nota dell'ARCA Puglia Centrale del 2021 (di cui non si conosce data e numero precisi) rivolta alla Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, contenente riscontro a richiesta di chiarimenti sulla consegna dell'alloggio e invito alla Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, per presunto (inesistente) rifiuto nell'accettazione delle chiavi, a procedere con diffida all'interessata ad accettare l'alloggio proposto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 della LR 10/2014, nonché nota di ARCA Puglia Centrale prot. n. 0266678 del 14.10.2021;
3) ove occorra, del verbale di consegna alloggio non sottoscritto del 24 novembre 2020;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale (anche non conosciuto), di seguito indicato, ovvero citato nei provvedimenti sopra impugnati, qualora abbia effetti lesivi in riferimento all'atto finale di annullamento in autotutela e decadenza dell'assegnazione di alloggio (ivi comprese, ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente, delle note prot. n. 243968 del 28/11/2020 e prot. n. 88512 dell'8/03/2024 della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’CA Puglia Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. VI AN e uditi per le parti i difensori LD OD e QU CC per la parte ricorrente, IS SO per il Comune resistente, GE De PO per CA Puglia Centrale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, insieme al proprio nucleo familiare, ha ottenuto l’assegnazione provvisoria – in emergenza abitativa – di un alloggio sito in Bari, via -OMISSIS-. La stessa risultava collocata nella Graduatoria relativa al bando ERP n.1/2018, in posizione n. 109 con punti 12.
A seguito dello scorrimento della predetta graduatoria ed all’esito della verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 10/2014, l’interessata è stata convocata per l’assegnazione di un alloggio popolare disponibile. Dopo una serie di interlocuzioni con la Ripartizione patrimonio del Comune di Bari, il 9.11.2020 la ricorrente ha accettato un alloggio di proprietà dell’CA Puglia Centrale sito in Bari alla via -OMISSIS-, impegnandosi a riconsegnare l’immobile occupato in emergenza abitativa.
Nel verbale di scelta dell’alloggio (doc 6 ricorrente e doc 7 del Comune) si legge che l’istante aveva ritenuto l’immobile adeguato al nucleo familiare, che la medesima accettava l’alloggio nello stato di fatto in cui si trovava e che eventuali lavori, necessari al momento della consegna, sarebbero stati concordati con l’ufficio competente.
Quindi con determinazione dirigenziale del 13.11.2020 con cui la Ripartizione patrimonio ha assegnato il predetto alloggio di ERP alla ricorrente; nell’occasione si specificava che la stessa avrebbe riconsegnato l’alloggio temporaneamente assegnato a titolo di emergenza abitativa.
Tuttavia con nota del 14.10.2021 (doc. 8 ricorrente) la CA Puglia ha comunicato al comune di Bari che, in data 14.11.2020, prevista per la consegna dell’alloggio l’istante non aveva accettato le chiavi dello stesso, adducendo la necessità di lavori nel medesimo alloggio; nella medesima nota l’CA riferisce che la ricorrente aveva dichiarato di voler rimanere nell’alloggio già in suo possesso e che quello di via -OMISSIS-poteva essere assegnato ad altri e, infine, che la medesima assegnataria, in successive comunicazioni telefoniche, aveva manifestato “l’irremovibile volontà di non accettare il nuovo alloggio”.
Nella nota del 14.10.20221 viene richiamata altra nota della medesima CA Puglia Centrale del 4.8.2021 prot. 204422 con la quale si comunicava alla Ripartizione Patrimonio che l’istante non aveva accettato la consegna delle chiavi dell’alloggio e che, nelle more, lo stesso alloggio era stato occupato abusivamente.
Sono seguiti ulteriori inviti da parte dell’Amministrazione al fine di chiarire la posizione dell’interessata, posto che la stessa continuava ad occupare un alloggio che avrebbe dovuto liberare, stante la sopravvenuta assegnazione di altro immobile.
Il comune di Bari, quindi con l’avversata determinazione dirigenziale n. 09891/2025 – DD 11 00763/2025, trasmessa con nota prot. n.271958 del 31.7.25 ha annullato la precedente determinazione dirigenziale di assegnazione e ha disposto la decadenza dal diritto all’assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, con conseguente esclusione dalla graduatoria della ricorrente, il cui nucleo familiare peraltro risultava aver superato i limiti di reddito fissati dalla Legge Regionale n. 10/2024.
Tale nota è stata impugnata per i seguenti motivi:
1) violazione di legge (l.r. puglia n. 10 del 07.04.2014 e regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi erp, nonché’ l’altra normativa di riferimento indicata negli atti impugnati e comunque presupposta). falsa applicazione della disposizione di legge invocata in quanto la previsione di decadenza non risulta coerente con tale disposizione (art. 11, c. 3, l.r. 10/2014). eccesso di potere sotto molteplici profili: difetto di istruttoria sugli atti ed i fatti esaminati, omesso controllo istruttorio e mancata prova delle affermazioni fondanti dell’atto, erronea presupposizione di fatti esistenti, ingiustizia manifesta per omessa liberazione dell’alloggio dall’occupante abusivo, contraddittorietà con i precedenti atti;
2) violazione di legge (l.r. puglia n. 10 del 07.04.2014 e regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi erp, nonché’ l’altra normativa di riferimento indicata negli atti impugnati e comunque presupposta). falsa applicazione della disposizione di legge invocata in quanto la previsione di decadenza non risulta coerente con tale disposizione (art. 11, c. 3, l.r. 10/2014). violazione l. 241/1990 art. 21 nonies; eccesso di potere sotto molteplici profili: difetto di istruttoria sugli atti ed i fatti esaminati, omesso controllo istruttorio e mancata prova delle affermazioni fondanti dell’atto, erronea
presupposizione di fatti esistenti, ingiustizia manifesta per omessa liberazione dell’alloggio dall’occupante abusivo ed oggettivo effetto favorevole per l’occupante abusivo, contraddittorieta’ con i precedenti atti – perplessità;
3) violazione di legge (artt. 21 octies 21 nonies della l. 241/1990 e successive modificazioni e art. 7, l. 241/90) – eccesso di potere per difetto di adeguata motivazione, omessa istruttoria, erronea presupposizione, ingiustizia manifesta e irragionevole dilazione nella consegna dell’alloggio… – omessa comunicazione di avvio del procedimento;
4) violazione di legge, violazione l.r. 10/2014, violazione art. 7 l. 241/90 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria – omessa comunicazione di avvio del procedimento – sviamento – erronea presupposizione in fatto ed in diritto;
5) violazione di legge ed eccesso di potere, per quanto riguarda l’ordine di riconsegna dell’alloggio di emergenza abitativa, attualmente occupato dalla ricorrente e dalla sua famiglia, ingiustizia manifesta.
Il Comune di Bari si è costituito in giudizio con articolata memoria in cui eccepisce la infondatezza del ricorso, sottolineando che la mancata sottoscrizione del verbale di consegna dell’alloggio determinerebbe una implicita rinuncia alla assegnazione dell’alloggio. Sottolinea che l’occupazione abusiva dimostrerebbe che l’alloggio fosse in condizioni idonee ad essere abitato e che, quindi, i lavori invocati da controparte non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti, né la ricorrente avrebbe dimostrato in che modo, in quale occasione, in che data avrebbe appreso che “i lavori non erano stati eseguiti perché l’immobile era stato occupato da persone senza titolo cioè: era abusivamente occupato”.
Si è, altresì, costituita l’CA Puglia Centrale che in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice, osservando che l’impugnazione riguarda il provvedimento di decadenza del Comune di Bari in danno della ricorrente che, per costante giurisprudenza, ricade nell'alveo della giurisdizione ordinaria e non amministrativa.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, previo avviso alle parti di una possibile decisione in forma semplificata, anche alla luce dell’eccepito difetto di giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale la controversie relative a cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A. sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ineriscono alla fase privatistica del rapporto di locazione (Cass. S.U. n. 13527/2006 e n. 4386/2021)
In particolare secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La materia dell'e.r.p. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di e.r.p., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al g.o.” (cfr. Cassazione civile, sez. II – 17.3.2014, n. 6172 ed anche Cassazione civile, sez. un. – 23.11.2012, n. 20727);
2. La giurisprudenza amministrativa, in linea con quella delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ribadito in materia di edilizia residenziale pubblica che “il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase
antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato" (cfr. Cons Stato, sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831; idem , sez. V, 1 febbraio 2022, n. 684; 13 settembre 2021, n. 1451; Cass. SS.UU., 15 gennaio 2021, n. 621; 12 luglio 2019, n. 18828; 24 maggio 2019, n. 14267).
3. Ciò premesso, si osserva che la vicenda non attiene alla fase pubblicistica del rapporto, ma si riferisce ad una vicenda in cui sono stati riscontrati i presupposti per la revoca dell'assegnazione: in primo luogo per la condotta della ricorrente che, non avendo sottoscritto il verbale di consegna, ha determinato i presupposti perché tale condotta possa essere considerata quale implicita rinuncia alla assegnazione del nuovo alloggio in via -OMISSIS- (inizialmente accettato come sopra indicato) rispetto alla quale l’Amministrazione non svolge alcuna valutazione discrezionale, ma è tenuta a prenderne atto al fine di salvaguardare le esigenze degli altri richiedenti collocati in graduatoria, come previsto dall’art. 11, comma 5, della L.R. 10/2014.
In secondo luogo, in sede di verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2014, è emerso che il nucleo familiare della ricorrente, allo stato, ha superato il limite di reddito fissato dalla legge: tale circostanza integra una causa automatica di esclusione dalla graduatoria di ERP (all.19 del comune di Bari), in relazione ai limiti di reddito fissati dalla legge Regionale 10/2014 per l'assegnazione di alloggio di ERP, pari ad € 15.250,00.
4. Tale dato, del tutto dirimente, non risulta smentito dalla ricorrente, e costituisce ulteriore presupposto della impugnata determina dirigenziale del Comune di Bari - Ripartizione Patrimonio n. RG DD 09891/2025 - D.D. 1100763/2025 del 2.7.2025.
5. Per le ragioni suesposte il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la soluzione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del G.O.-.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e il proprio nucleo familiare.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.