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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7802 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Crisci P.IVA_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv.Emanuela Bracchi Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3946/2022 emessa dal Tribunale di Roma in data
14/03/2022.
1
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda di cui è causa è descritta nella sentenza odiernamente gravata di cui si riportano i tratti essenziali.
“Con atto di citazione notificato il 24/3/2016 la
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 per sentire “dichiarare inefficaci e, conseguentemente, revocare - ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 6 del D.L. 347 deI 2003 - i pagamenti pari alla complessiva somma di Euro 49.560,00 effettuati nei confronti del soggetto” convenuto, con condanna del medesimo al “pagamento di Euro
49.560,00, oltre agli interessi moratori dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo”.
L'attore esponeva che “in data 24/10/2012 aveva “presentato al Tribunale di Roma domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'att. 161, comma 6, L.F.” a seguito del quale le era stato assegnato “il termine di 120 giorni (successivamente prorogato sino al 30 marzo 2013) per la presentazione della documentazione richiesta ex art. 161 L.F.”; che, “tuttavia, nelle more del suddetto termine, al fine di fronteggiare l'aggravarsi della situazione di crisi economica e finanziaria, essa aveva attivato presso il Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria”; che “con decreto del 29 marzo 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico l'aveva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria speciale ex D.L. n. 347 del 2003” e “con sentenza del 29/30 maggio 2013” il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo stato di insolvenza;
che “a seguito dell'insediamento dei Commissari straordinari, da un approfondito esame della documentazione contabile erano emersi numerosi pagamenti assoggettabili ad azione revocatoria ai sensi dell'art 6 del D.L. n. 347 del 2003” ed “in particolare” quelli “compiuti in favore della dal 31/5/2012 al 27/7/2012 per il Controparte_1 complessivo importo di € 49.560,00; che, infatti, “ai fini di determinare la corretta decorrenza temporale del periodo sospetto”, occorreva tenere conto della previsione del “comma 2 dell'art. 69 bis L.F.” e dunque della “data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato da essa presentata al Tribunale di Roma” ovvero il 25/10/2012; che, infine, “all'epoca dei pagamenti effettuati, il suo stato di decozione era assolutamente conclamato, tanto da poter legittimamente affermare che la controparte ne era pienamente consapevole”. (…)
“Si costituiva la eccependo che “i pagamenti di cui si chiedeva la revoca non Controparte_1 rientravano nei sei mesi che precedevano la dichiarazione di insolvenza (29/30 maggio 2012) né tanto meno il deposito del ricorso (28 marzo 2013)”, atteso che, “non essendo intervenuto alcun fallimento si doveva risalire ai fini della decorrenza dei sei mesi alla dichiarazione dello stato di insolvenza”; che inoltre “la trascorsi tre anni da allora (volendo controparte equiparare e Pt_3
2 far retroagire gli effetti di un fallimento alla data di richiesta di ammissione alla procedura straordinaria) era decaduta ex art. 69bis dalla proponibilità della domanda”, “domanda comunque improponibile ex art. 36 D-lgs 180/2015”; che “controparte nulla aveva dimostrato in ordine alla effettiva conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, atteso che nulla aveva riferito in merito al rapporto contrattuale sottostante ai pagamenti limitandosi a depositare una serie di articoli pubblicati in epoche diverse su diverse testate giornalistiche”; che, infine,
“qualora controparte avesse approfondito la causale dei pagamenti avrebbe potuto verificare la esclusione degli stessi dall'azione revocatoria, trattandosi di <<pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività impresa nei termini d'uso>> il cui esonero è previsto espressamente dal terzo comma dell'art. 67 L.F.”. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.”
Con sentenza n. 3946/2022 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla
[...] per la carenza di prova Parte_4 circa la scientia decotionis di con le argomentazioni di cui si riportano i passaggi Controparte_1 di maggior rilievo:
“nel caso in cui si susseguano più procedure concorsuali, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse, in quanto la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e di unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda
(vedi Cass. civile nn. 7324/16, 15724/19, 9290/18 e 30694/19).( …)
“avendo la Provincia Italiana (d'ora Parte_1 innanzi presentato in data 24/10/2012 domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, Parte_3 pubblicata nel registro delle imprese il 25/10/2012, senza depositare nel termine concesso, e di poi prorogato, con conseguente pronuncia in data 16/5/2013 di inammissibilità del concordato (cfr.
“Visura PICFIC” di cui al documento n. 5 del fascicolo di parte attrice), ed essendo seguite in data
29/3/2013 l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria “a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347” ed il 30/5/2013 la dichiarazione dello stato di insolvenza, sussista l'unitarietà del fenomeno della crisi dell'odierna parte attrice, con conseguente applicazione del computo a ritroso del c.d. periodo sospetto di cui all'art. 69 bis, co. 2
3 l.f. alla data di pubblicazione della domanda “prenotativa” di concordato del 25/10/2012. I pagamenti di € 12.390,00 ciascuno del 31/5/2012, del 13/6/2012, del 6/7/2012 e del 27/7/2012 per l'importo complessivo di € 49.560,00 sono stati quindi effettuati da nel corso del c.d. Parte_3 semestre sospetto, compreso tra i1 25/4/2012 ed il 25/10/2012 (data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161, co. 6 l.f) e sono come tali astrattamente revocabili.”
In ordine alla prova per presunzioni ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art.67 co.2 l.f., il giudice di prime cure esponeva quanto segue:
“Il convincimento del giudice può (…) formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza”, ma in tale ipotesi va attribuita rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. La certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo può infatti dirsi legittimamente acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito, occorrendo conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (vedi Cass. civile n.
21749/19)”
(…)
“Quanto poi all'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67, co. 2 l.f. (…) la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens (“scientia decoctionis”) può essere desunta anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio, sempre che le stesse vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell'insolvenza (vedi Cass. civile nn. 3299/17 e 18565/12), laddove al contrario la parte attrice non solo non ha allegato ulteriori indici sintomatici della sussistenza della “scientia decoctionis” ma neppure ha dedotto alcunché in ordine alle qualità personali e professionali dell'accipiens, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare si dà poterne inferire che l'accipiens stesso non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.
Nè a tal fine può rilevare l'“ulteriore documentazione” depositata dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 3 c.p.c., atteso per un verso che la stessa, concernendo una missiva avente ad oggetto “accordo dei pagamenti sui debiti pregressi” rivolta dall' Parte_5
, gestito da ai “gentili fornitori”, non costituisce con tutta evidenza una
[...] Parte_3 prova contraria ma piuttosto una prova diretta - in astratto - della sussistenza del presupposto
4 soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens di cui è onerata l'amministrazione straordinaria che agisce in revocatoria, con la conseguenza che trattasi di mezzo istruttorio tardivamente dedotto (ed invero il termine perentorio di giorni venti di cui all'art. 183, co.
6 n. 3 c.p.c. è per l'appunto funzionale alle “sole indicazioni di prova contraria”), e per altro verso che essa, in quanto missiva proveniente dalla stessa parte attrice e mancante di ogni e qualsivoglia ricevuta di spedizione e/o invio alla controparte, è priva di rilevanza ai fini della decisione. Non può pertanto ritenersi idoneamente provato il requisito della consapevolezza dell'altrui stato di insolvenza da parte dell'accipiens convenuto in giudizio.”
ha presentato appello formulando un unico motivo di gravame, incentrato sulla “Illegittimità Pt_6 ed erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito soggettivo della c.d. scientia decoctionis di cui all'art. 67, comma 2 L.F. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c.. Illogica e insufficiente motivazione”
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dei motivi di gravame e la Controparte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
§.
2. L'appello è infondato.
Preliminarmente si osserva che l'appellante contesta le conclusioni della sentenza gravata con particolare riferimento all'esclusione dal novero degli elementi indiziari della missiva del 3.7.2012, sul presupposto che:
a) la missiva in esame rappresenti una memoria “avente ad oggetto circostanze a prova contraria volte a sconfessare le deduzioni e gli assunti avversari relativi sia all'esclusione della c.d. scientia decoctionis che alla sussistenza dell'esimente di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.” (ossia che i pagamenti da revocare non potessero ritenersi espressione dei c.d. termini d'uso ex adverso invocati);
b) la non ha mai contestato il contenuto della missiva in questione – nonché la sua Controparte_1 ricezione – determinando l'applicabilità dell'art.115 c.p.c.
Su entrambi i punti il gravame è infondato e la decisione del Tribunale va confermata.
La questione verte eminentemente sulla portata probatoria delle missive inviate da ai fornitori Pt_3 in periodo di crisi, asseritamente attestanti la consapevolezza dello stato di decozione da parte della allegate in primo grado con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc. CP_1
Orbene, come già affermato dal giudice di prime cure, essendo le suindicate missive idonee a provare direttamente la consapevolezza dello stato di insolvenza di la parte che le ha Controparte_1
5 prodotte avrebbe dovuto porle all'attenzione del giudice con l'atto introduttivo, ovvero entro il secondo termine ex art.183 c.p.c.
Invero, queste entravano nel giudizio in un momento successivo – quello delle prove contrarie ex co.6 n.3 – e, in quanto tali, tardive.
La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è condivisibile ed è in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di eccezioni nella materia della revocatoria fallimentare, rilevante anche nel caso di specie, secondo cui “In materia di revocatoria fallimentare ex art.67, primo comma, legge fall., le eccezioni del convenuto dirette a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo (sproporzione tra le prestazioni) e soggettivo ('scientia decoctionis') della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello, sempre che i relativi fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati dalla parte nel giudizio di primo grado, entro il termine dell'art.183,c.p.c.” (v. Cassaz. Sez. 1, Sentenza n. 15142 del 10/10/2003- enfasi aggiunta).
Dal che consegue che la scientia decoctionis in quanto presupposto dell'azione revocatoria ne costituisce elemento costitutivo ed in quanto tale deve essere tempestivamente introdotto in causa da chi agisce in revocatoria come prova diretta della sua pretesa, potendo considerarsi eventuali eccezioni in senso lato, rilevabili anche d'ufficio, solo le eccezioni volte a contestare siffatto elemento costitutivo dell'azione revocatoria.
Nel caso di specie, ha presentato la memoria con la quale intendeva provare la sussistenza della Pt_3 scientia decoctionis (elemento costitutivo della fattispecie), pur tuttavia in una finestra temporale riservata ai soli rilievi aventi ad oggetto la prova contraria di quanto asserito dalla controparte con la precedente memoria, con la conseguenza che la presentazione delle missive da parte dell'odierna appellante deve considerarsi tardiva.
Al che va aggiunta la dirimente circostanza, pure valorizzata dal giudice di prime cure, della sostanziale assenza di valenza probatoria della missiva in questione per difetto di prova da parte appellante dell'inoltro alla e della conseguente sua conoscenza di tale lettera. In CP_2 particolare, le missive in questione venivano allegate dalla parte attrice in assenza della ricevuta di spedizione e/o invio alla controparte (sicché – come già evidenziato nella sentenza di primo grado - non vi si può attribuire rilevanza ai fini della decisione).
Né può trovare applicazione l'art. 115 cpc, emergendo dagli atti quanto dedotto da parte appellata sulla mancanza di un vero e proprio contraddittorio sul punto, in considerazione dell'eccezione di inammissibilità prontamente formulata da all'udienza successiva alla produzione della CP_1 controparte (ud. 20.3.2017) e del conseguente provvedimento di stralcio del documento contestato
6 pronunciato dal giudice all'udienza stessa.
Quanto all'ulteriore profilo di un allegato svilimento da parte del giudice di prime cure del valore indiziario della scientia decoctionis della rassegna stampa relativa alla crisi di , si osserva che Pt_3 anche su questo punto la decisione del Tribunale va confermata.
In base a quanto precede, l'unico elemento indiziario volto a presumere la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di consisterebbe nella diffusione a mezzo stampa dello stato Controparte_1 di crisi di . Pt_3
A tal proposito è dato osservare che è principio di diritto secondo cui “qualora la scientia decoctionis venga dimostrata facendo ricorso alla sola prova presuntiva, oggetto della prova deve essere l'effettiva conoscenza da parte del creditore, singolarmente e concretamente considerato, e non già la mera conoscibilità da parte di un astratto “creditore avveduto” (v., ex multis, Cass. 17213/2004).
Facendo applicazione dei richiamati principi espressi dalla Suprema Corte, questa Corte, in caso analogo a quello in esame – pronunciandosi su una controversia in cui era parte la stessa - ha Pt_3 già avuto modo di osservare che “La più recente giurisprudenza di legittimità ha specificato che “in tema di revocatoria fallimentare l' onere della prova della c.d. “ scientia decoctionis" facente capo all'attore in revocatoria è suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727
e 2729 c.c, sempreché gli elementi indiziari si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato ad operare- non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. ord n. 13445/2023)
Posto che non vi è alcun limite ai mezzi di prova che la curatela può offrire per dimostrare la scientia decoctionis da parte dell'accipiens, potendo provarsi tale conoscenza, sia in via diretta (tramite la confessione del convenuto o attraverso la prova che l'accipiens sia stato informato dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza dell'imprenditore) sia in via presuntiva (offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti), occorre dar atto di come, questa Corte, considerate le caratteristiche dell'impresa convenuta, le notizie di stampa pubblicate, nonché gli altri elementi probatori offerti in comunicazione, ritenga che l'appellante non abbia fornito la prova della conoscenza in concreto dello stato di insolvenza da parte dell'odierna convenuta. Si rileva, in linea con la giurisprudenza, come, sotto il profilo probatorio, qualora la scientia decoctionis venga dimostrata facendo ricorso alla sola prova presuntiva, oggetto della prova deve essere l'effettiva conoscenza da parte del creditore, singolarmente e concretamente considerato, e non già la mera conoscibilità da parte di un astratto “creditore avveduto” (v., ex multis, Cass. 17213/2004). Sul punto può richiamarsi anche il precedente con il quale questa sezione, in linea con l'orientamento assunto dalla Suprema Corte con
7 riguardo alla valenza indiziaria, ha statuito che “tale prova, avendo ad oggetto una effettiva situazione psicologica esistente al momento del compimento dell'atto, non può darsi se non mediante la dimostrazione di atti o fatti ricadenti nella sfera di diretta percezione del soggetto, tali da consentire l'immediata rilevazione da parte sua, sulla base di una diligenza media, di sintomi inequivocabili dello stato di decozione del debitore, senza necessità di compiere indagini o accessi al fine di verificare la sussistenza o l'insussistenza del predetto stato. In particolare, nella corrente vita degli affari non può pretendersi che il creditore (che non sia un operatore professionalmente dedito all'esercizio del credito o ad attività finanziarie) prima di ricevere il pagamento debba preventivamente consultare registri o pubblicazioni o archivi ovvero espletare indagini contabili ovvero compiere accessi o qualsivoglia attività investigativa per sincerarsi se il debitore sia o non sia in stato di insolvenza.” (Corte appello, Roma, Sent. n.121/2024). (…)
Sebbene la in amministrazione straordinaria, Parte_1 basandosi su elementi indiziari non univoci, quali la pubblicazione di articoli di stampa sulla situazione di crisi finanziaria della , ritenga provata la conoscenza dello stato d'insolvenza Pt_3 da parte dell'accipiens, a giudizio di questa Corte, la circostanza dell'avvenuta pubblicazione di tali articoli su organi di stampa, sia pure ad ampia diffusione e di grande risonanza, non si può reputare, in assenza di altri elementi probatori, circostanza idonea a dimostrare la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
Sul punto si osserva che la copiosa documentazione depositata dalla difesa della , tesa a dar Pt_3 contezza del fatto che fin dall'anno 2011 vi fosse ampia diffusione sugli organi di stampa locali e nazionali di informazioni relative alla situazione finanziaria dello stesso Ente nonché di varie istituzioni ospedaliere facenti capo alla (I.D.I., Ospedale AN LO di NC e Villa Paola) Pt_3
e delle indagini preliminari in corso, non è di per sé sufficiente a fornire positivo riscontro della conoscenza effettiva da parte della [ ] dello stato di decozione di . (…) Parte_7 Pt_3
Premesso che secondo la giurisprudenza la pubblicazione di articoli di stampa è idonea “a costituire indizio da cui - assieme ad altri - poter trarre la prova della sussistenza della scientia decoctionis da parte dell'accipiens” (Cass. 3299/2017, richiamata anche dalla recente Cass. 23650/2021), si osserva che parte appellante si è limitata a depositare una rassegna stampa di notizie e articoli giornalistici pubblicati su siti internet, contenenti notizie relative alla situazione finanziaria di varie istituzioni ospedaliere facenti capo alla ma, comunque, diverse da quelle in cui l'odierna Pt_3 convenuta prestava il servizio di ristorazione;
al che va aggiunto che le informazioni di stampa, riferibili ad una situazione generalizzata involgente il sistema ospedaliero in generale, non deponevano in senso univoco per uno stato di crisi non transeunte del solvens. Pertanto, in assenza di quegli elementi ulteriori necessari, non è dato assegnare alle sole informazioni di stampa il valore
8 di una prova piena della consapevolezza dello stato di decozione dell'autore dei pagamenti. Secondo la giurisprudenza anche di questa Corte, non rientra nell'id quod plerumque accidit il fatto che il creditore, prima di ricevere il pagamento, si informi a mezzo stampa sulle condizioni economico- finanziarie in cui versa il debitore, né la società attrice ha prodotto in giudizio elementi attinenti alla società convenuta che, nel caso di specie, possano far ritenere diversamente” (Corte appello, Roma
Sent. 121/2024).
D'altronde, “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva e non meramente potenziale, occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, ed anche in considerazione delle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore ( v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25635 del 27/10/2017).
“
In altri termini, la mera produzione di notizie giornalistiche, stante l'assenza di ulteriori e concreti elementi che facciano desumere l'avvenuta conoscenza da parte della [ ] dello stato di Parte_7 insolvenza di , non è Parte_1 idonea ad integrare in sé la nozione di elemento indiziario grave e preciso ex art. 2729 c.c.” (per i punti sopra v. sent. Cda Roma I sez. sent. N. 6616/2024).
Applicando siffatti precedenti al caso di specie, deve concludersi che le notizie di stampa depositate dall'appellante non risultano utili a provare la scientia decoctionis dell'accipiens, in quanto non rappresentano gli elementi indiziari gravi e precisi richiesti dall'art.2729 c.c.
Gli elementi indiziari dedotti dall'appellante, infatti, non risultano connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti in base al sistema già indicato.
Segnatamente, dalla lettura degli articoli prodotti - nonché della rassegna stampa allegata all'atto di citazione (doc. 4 ) - non si può ricavare in senso univoco la conoscenza di uno stato di crisi non Pt_3 transeunte di , considerati il fatto che la maggior parte degli articoli si riferiscono alle principali Pt_3 strutture gestite dalla ( come il AN LO di NC e l'DI ), diverse da quella in questione Pt_3
(residenza “Il Pigneto)., ed il tenore non univoco delle notizie, tra le quali figurano anche quelle relative a rimesse finanziarie regionali e bancarie in favore dell'ente.
Dunque, in assenza di quegli elementi ulteriori che la giurisprudenza di legittimità esige si accompagnino al mero “indizio” delle notizie stampa, non si può assegnare agli articoli indicati il valore di una prova piena della consapevolezza dello stato di decozione dell'autore dei pagamenti.
9 Il che vale ad escludere l'automatismo informativo di nel cui ambito di operatività non CP_1 poteva ritenersi incluso un onere di raccolta di informazioni di stampa, peraltro relativa ad altre strutture.
Inoltre, nella prospettazione di parte appellata, la prestazione erogata da consisteva in CP_1 un'opera di ristrutturazione del complesso immobiliare facente capo a , che – di per sé –, Pt_3 effettivamente, avrebbe piuttosto potuto costituire un indice rilevatore del rilancio dell'Ente (anziché di uno stato di crisi).
Dunque, lo standard probatorio richiesto dalla legge – e richiamato dalla giurisprudenza richiamata - non può considerarsi soddisfatto.
In conclusione, deve ritenersi che le argomentazioni e le allegazioni esposte nell'atto di appello, non suffragate da alcun altro indice rilevatore, non appaiono sufficienti a creare quell'assetto indiziario sul quale si poggia il sistema delle presunzioni ex artt.2727 e 2729 cc. e potenzialmente funzionale alla prova della sussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria.
§3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appallante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate nella misura di € 9.000,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 dpr 115/2002.
Roma, 28.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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