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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
SA ZO, AT
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3226/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Munno 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 188 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903803 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903804 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1904229 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1904228 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento dell'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: Richiesta dichiarazione di inammissibilità. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.10.2024 la sig.ra Ricorrente_1(CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Avv. Difensore_1, (CF_Difensore_1), ove elegge il proprio domicilio in Luogo_1 alla Indirizzo_1 – Tel/Fax Telefono_1 – Email: Email_3, posta certificata Email_1., giusto mandato in calce all' atto depositato presentava ricorso Comune di Monopoli, C.F. P.IVA P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Monopoli alla Indirizzo_2 , 70043 Monopoli, avverso l'intimazione di pagamento n. 188/2024 del 17.05.2024, notificata in data 13.06.2024, di € 15.637,00, avente ad oggetto IMU, con cui gli veniva intimato il pagamento del debito di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
- avviso di accertamento n. 1903803 – 1903804 – 1904229 -19042289, tutti emessi in data 01.10.2019 e riferiti all'IMU per gli anni d'imposta 2'014-2015.2016-2017. Agli avvisi di accertamento avrebbe fatto seguito anche l'ingiunzione di pagamento n. 1802/2021 del 15.02.2022.
Principalmente parte ricorrente eccepiva di non aver ricevuto nessuna notifica dei suddetti avvisi di accertamento né la notifica dell'ingiunzione di pagamento. Alla ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata la ricorrente avanzava richiesta al Comune di Monopoli di copia di tutti gli atti prodromici dichiarati notificati. Alla ricezione della documentazione la ricorrente lamentava che il calcolo dell'IMU dovuta, di cui agli avvisi di accertamenti ricevuti, comprendeva anche terreni di sua proprietà che se pur ritenuti edificabili da sempre erano destinati all'attività agricola e per questo non soggetti al pagamento dell'IMU. Terreni che conduceva in comproprietà con i fratelli giusta documentazione depositata in atti comprovante entrambe le due attestazioni.
Concludeva chiedendo a questa Corte di voler accogliere il ricorso accertando e dichiarando nulla e priva di efficacia e conseguente suo annullamento, l'intimazione di pagamento n. 188/2024 del 17.05.2024, notificata in data 13.06.2024, di € 15.637,00, avente ad oggetto IMU, anno di riferimento 2014 – 2015 –
2016 – 2017 e tutti gli atti sottesi limitatamente ai seguenti terreni: Identificativo_Catastale_1, Identificativo_Catastale_2, foglio Identificativo_Catastale_3, di cui la contribuente è comproprietaria.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del dichiarato difensore che si dichiarava anticipatario.
Si costituiva in data 14.11.2024 il Comune di Monopoli (P.IVA_1) in persona del Sindaco pro tempore Nominativo_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, Avvocato presso l'Avvocatura Comunale (CF_Difensore_2) giusta mandato in atti nonché in virtù della Determinazione del Dirigente della Area Org. Affari Generali – S.L. immediatamente esecutiva, con elezione domicilio digitale a mezzo pec dibello.
Email_4 e eventuale domicilio fisico in Monopoli alla Indirizzo_2 –Palazzo di Città – fax: Telefono_2 PEC: Email_2. Parte resistente ut sopra rappresentata respinta ogni adversa e contraria deduzione asserendo che il Comune aveva inviato tutti gli atti prodromici e che il ricorrente ne aveva piena conoscenza. A prova di quanto dichiarato documentava la numerosa corrispondenza intercorsa il Servizio Fiscalità del Comune e la ricorrente che aveva inviato al Comune la richiesta di annullamento in autotutela degli accertamenti conclusasi con rigetto emesso dal Servizio Riscossione.
Concludeva chiedendo in via principale di rigettare il ricorso ritenuto inammissibile essendo provata la mancata impugnazione degli atti prodromici divenuti definitivi. Nel merito di rigettare il ricorso perché riteneva legittima l'impugnazione di pagamento notificata.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale, letti gli atti di causa dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
In atti il Comune ha documentato esaustivamente la presenza di corposa corrispondenza intercorsa tra le parti. In particolare è stata evidenziata l'attività posta in essere dalla ricorrente al fine di far ottenere, in autotutela, l'annullamento degli avvisi di accertamento notificati dal Servizio Fiscalità. Tale attività, ritiene questa Corte, sia sufficiente a dimostrare che gli avvisi di accertamento impugnati sicuramente sono entrati nella sfera di conoscenza della ricorrente.
Pertanto, va rigettata ogni doglianza di parte ricorrente inerente la mancata notifica degli atti prodromici che sono quindi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
A supportare tale affermazione oltre al supporto normativo all'art. 19, comma. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ci vengono in aiuto diverse pronunce della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
14/02/2020, n. 3743; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37259; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
24/04/2024, n. 11026).
Pertanto, assorbita ogni altra doglianza, la Corte dichiara il ricorso è inammissibile. Ravvisandone i presupposti compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite Così deciso in Bari li, 21.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina dr.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
SA ZO, AT
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3226/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monopoli - Via Munno 6 70043 Monopoli BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 188 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903803 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1903804 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1904229 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1904228 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta accoglimento ricorso e annullamento dell'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese di lite.
Resistente/Appellato: Richiesta dichiarazione di inammissibilità. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.10.2024 la sig.ra Ricorrente_1(CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio Avv. Difensore_1, (CF_Difensore_1), ove elegge il proprio domicilio in Luogo_1 alla Indirizzo_1 – Tel/Fax Telefono_1 – Email: Email_3, posta certificata Email_1., giusto mandato in calce all' atto depositato presentava ricorso Comune di Monopoli, C.F. P.IVA P.IVA_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Monopoli alla Indirizzo_2 , 70043 Monopoli, avverso l'intimazione di pagamento n. 188/2024 del 17.05.2024, notificata in data 13.06.2024, di € 15.637,00, avente ad oggetto IMU, con cui gli veniva intimato il pagamento del debito di cui ai seguenti avvisi di accertamento:
- avviso di accertamento n. 1903803 – 1903804 – 1904229 -19042289, tutti emessi in data 01.10.2019 e riferiti all'IMU per gli anni d'imposta 2'014-2015.2016-2017. Agli avvisi di accertamento avrebbe fatto seguito anche l'ingiunzione di pagamento n. 1802/2021 del 15.02.2022.
Principalmente parte ricorrente eccepiva di non aver ricevuto nessuna notifica dei suddetti avvisi di accertamento né la notifica dell'ingiunzione di pagamento. Alla ricezione dell'intimazione di pagamento impugnata la ricorrente avanzava richiesta al Comune di Monopoli di copia di tutti gli atti prodromici dichiarati notificati. Alla ricezione della documentazione la ricorrente lamentava che il calcolo dell'IMU dovuta, di cui agli avvisi di accertamenti ricevuti, comprendeva anche terreni di sua proprietà che se pur ritenuti edificabili da sempre erano destinati all'attività agricola e per questo non soggetti al pagamento dell'IMU. Terreni che conduceva in comproprietà con i fratelli giusta documentazione depositata in atti comprovante entrambe le due attestazioni.
Concludeva chiedendo a questa Corte di voler accogliere il ricorso accertando e dichiarando nulla e priva di efficacia e conseguente suo annullamento, l'intimazione di pagamento n. 188/2024 del 17.05.2024, notificata in data 13.06.2024, di € 15.637,00, avente ad oggetto IMU, anno di riferimento 2014 – 2015 –
2016 – 2017 e tutti gli atti sottesi limitatamente ai seguenti terreni: Identificativo_Catastale_1, Identificativo_Catastale_2, foglio Identificativo_Catastale_3, di cui la contribuente è comproprietaria.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del dichiarato difensore che si dichiarava anticipatario.
Si costituiva in data 14.11.2024 il Comune di Monopoli (P.IVA_1) in persona del Sindaco pro tempore Nominativo_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, Avvocato presso l'Avvocatura Comunale (CF_Difensore_2) giusta mandato in atti nonché in virtù della Determinazione del Dirigente della Area Org. Affari Generali – S.L. immediatamente esecutiva, con elezione domicilio digitale a mezzo pec dibello.
Email_4 e eventuale domicilio fisico in Monopoli alla Indirizzo_2 –Palazzo di Città – fax: Telefono_2 PEC: Email_2. Parte resistente ut sopra rappresentata respinta ogni adversa e contraria deduzione asserendo che il Comune aveva inviato tutti gli atti prodromici e che il ricorrente ne aveva piena conoscenza. A prova di quanto dichiarato documentava la numerosa corrispondenza intercorsa il Servizio Fiscalità del Comune e la ricorrente che aveva inviato al Comune la richiesta di annullamento in autotutela degli accertamenti conclusasi con rigetto emesso dal Servizio Riscossione.
Concludeva chiedendo in via principale di rigettare il ricorso ritenuto inammissibile essendo provata la mancata impugnazione degli atti prodromici divenuti definitivi. Nel merito di rigettare il ricorso perché riteneva legittima l'impugnazione di pagamento notificata.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale, letti gli atti di causa dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
In atti il Comune ha documentato esaustivamente la presenza di corposa corrispondenza intercorsa tra le parti. In particolare è stata evidenziata l'attività posta in essere dalla ricorrente al fine di far ottenere, in autotutela, l'annullamento degli avvisi di accertamento notificati dal Servizio Fiscalità. Tale attività, ritiene questa Corte, sia sufficiente a dimostrare che gli avvisi di accertamento impugnati sicuramente sono entrati nella sfera di conoscenza della ricorrente.
Pertanto, va rigettata ogni doglianza di parte ricorrente inerente la mancata notifica degli atti prodromici che sono quindi divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.
A supportare tale affermazione oltre al supporto normativo all'art. 19, comma. 3, del D. Lgs. n. 546/1992, ci vengono in aiuto diverse pronunce della Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza,
14/02/2020, n. 3743; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2021, n. 37259; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
24/04/2024, n. 11026).
Pertanto, assorbita ogni altra doglianza, la Corte dichiara il ricorso è inammissibile. Ravvisandone i presupposti compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite Così deciso in Bari li, 21.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina dr.ssa Annamaria Epicoco