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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO Mussa Presidente
Dott.ssa SE Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 322/2025 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F.: ), nato a [...] il 20 Parte_1 C.F._1
luglio 1967, residente in [...], Corso Vercelli n° 165,
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Zinetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ivrea (TO), via Pietro Luca n. 2, giusta procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, sig.ri Parte_1
e ai sensi dell'art. 151, comma 1°, c.c.. Ordinare al Comune di
[...] Parte_2
NE ES (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
O M O L O G A R E
le seguenti condizioni della separazione personale
1) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in Ivrea (To), via Torino n. 529, già di proprietà della moglie in virtù
di atto di compravendita in data 12 novembre 2018, rogito Dott. , Notaio in Persona_1
Ivrea, nr. 56.550 rep. nr. 27.085 racc., viene assegnata alla moglie.
3) Il marito ha già provveduto a trasferire la propria residenza altrove e si impegna, entro e non oltre la fine del mese di giugno 2025, a consegnare le chiavi d'accesso della casa coniugale e a prelevare i propri effetti personali, unitamente agli altri beni siti all'interno della casa e selezionati insieme alla moglie.
4) La figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, continuerà a mantenere Per_2
la propria residenza presso la madre, nella dimora coniugale, sin tanto che lo vorrà.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei tempi di Per_2
permanenza della stessa presso di sè, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Ivrea che le parti dichiarano di avere compreso e di cui hanno ricevuto copia. 6) Il padre si impegna a pagare le rette universitarie nonché il canone di locazione dell'alloggio ove la figlia dimorerà nel periodo degli studi universitari, nonché tutto ciò che concernerà Per_2
il suo sostentamento in tale periodo, e ciò sino al termine degli studi.
7) A regolamento delle rispettive ragioni patrimoniali, i coniugi convengono quanto segue:
- Il sig. provvederà, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, a partire dal Parte_1
corrente anno 2025, a corrispondere alla sig.ra l'importo pari a € 1.000,00 quale Pt_2
contributo al pagamento del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale. Si
precisa che il presente versamento cesserà, senza la necessità di un nuovo accordo:
1) nel momento del decesso di uno dei genitori, attualmente ancora in vita, della sig.ra Pt_2
2) in caso di vendita dell'immobile coniugale e conseguente estinzione anticipata del suddetto mutuo fondiario;
3) all'estinzione del mutuo fondiario per l'avvenuto pagamento di tutte le rate prevista in contratto.
- Il sig. a compensazione dei rapporti di dare – avere patrimoniali con la moglie, ha Parte_1
provveduto a versare alla sig.ra 'importo pari a € 10.000,00 (diconsi euro diecimila). Pt_2
- Le parti concordano sin d'ora che i proventi derivanti dal Conto Energia di cui all'impianto fotovoltaico concesso dalla sig.ra in comodato d'uso gratuito al sig. che Pt_2 Parte_1
confluiranno sul c/c acceso presso Banca Mediolanum intestato a verranno Parte_2
trattenuti in toto dalla sig.ra che si impegna a utilizzarli ai fini del pagamento del Pt_2
mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale.
- Le parti concordano altresì che, in caso di vendita dell'immobile coniugale, il ricavato, detratto l'importo necessario all'estinzione del mutuo fondiario, verrà trattenuto interamente dalla sig.ra Pt_2
8) La moglie terrà l'autovettura OPEL Crossland X targata FW121BP a lei già intestata.
9) Il marito terrà le autovetture FORD Ecosport targata FE948NV nonché la RENAULT
Twingo targata EM766NC, attualmente in uso al figlio a lui già intestate. Per_3
10) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente.
* * * * * * * * * * * *
C H I E D O N O I N O L T R E
che, omologata la separazione personale, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, comma 2°, c.p.c. - con scadenza successiva a sei mesi, decorrenti dal termine delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti.
CONCLUSIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO CONCORDATARIO
Voglia l'Ill.mo Tribunale. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e il 24 maggio 1997, Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NE ES (TO) in data 24 maggio
1997 al n° 6, P. II, Serie A e ordinare al Comune di NE ES (TO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Il tutto alle seguenti
C O.N D I Z I O N I
1)I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
si scambiano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in Ivrea (To), via Torino n. 529, già di proprietà della moglie in virtù
di atto di compravendita in data 12 novembre 2018, rogito Dott. , Notaio in Persona_1
Ivrea, nr. 56.550 rep. nr. 27.085 racc., viene assegnata alla moglie con la quale la figlia Per_2
vivrà stabilmente, ivi mantenendo la propria residenza.
3) Il marito ha già provveduto a trasferire la propria residenza altrove e si impegna, entro e non oltre la fine del mese di giugno 2025, a consegnare le chiavi d'accesso della casa coniugale e a prelevare i propri effetti personali unitamente agli altri beni, siti all'interno della casa e selezionati insieme alla moglie.
4) La figlia maggiorenne ma non indipendente economicamente, continuerà a mantenere Per_2
la propria residenza presso la madre, nella dimora coniugale, sin tanto che lo vorrà.
5) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia nei tempi di Per_2
permanenza della stessa presso di sé, oltre a versare il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo adottato dal Tribunale di Ivrea che le parti dichiarano di avere compreso e di cui hanno ricevuto copia.
6) Il padre si impegna a pagare le rette universitarie nonché il canone di locazione dell'alloggio ove la figlia dimorerà nonché tutto ciò che concernerà il suo sostentamento. Per_2
7) A regolamento delle rispettive ragioni patrimoniali, i coniugi convengono quanto segue:
- Il sig. provvederà, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, a partire dal Parte_1
corrente anno 2025, a corrispondere alla sig.ra l'importo pari a € 1.000,00 quale Pt_2
contributo al pagamento del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale. Si
precisa che il presente versamento cesserà, senza la necessità di un nuovo accordo:
1) nel momento del decesso di uno dei genitori, attualmente ancora in vita, della sig.ra Pt_2
2) in caso di vendita dell'immobile coniugale e conseguente estinzione anticipata del suddetto mutuo fondiario;
3) all'estinzione del mutuo fondiario per l'avvenuto pagamento di tutte le rate prevista in contratto.
- Il sig. a compensazione dei rapporti di dare – avere patrimoniali con la moglie, ha Parte_1
provveduto a versare alla sig.ra 'importo pari a € 10.000,00 (diconsi euro diecimila). Pt_2
- Le parti concordano sin d'ora che i proventi derivanti dal Conto Energia di cui all'impianto fotovoltaico concesso dalla sig.ra in comodato d'uso gratuito al sig. che Pt_2 Parte_1
confluiranno sul c/c acceso presso Banca Mediolanum intestato a verranno Parte_2
trattenuti in toto dalla sig.ra che si impegna a utilizzarli ai fini del pagamento del Pt_2
mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale.
- Le parti concordano altresì che, in caso di vendita dell'immobile coniugale, il ricavato, detratto l'importo necessario all'estinzione del mutuo fondiario, verrà trattenuto interamente dalla sig.ra Pt_2
8) La moglie terrà l'autovettura OPEL Crossland X targata FW121BP a lei già intestata.
9) Il marito terrà le autovetture FORD Ecosport targata FE948NV nonché la RENAULT
Twingo targata EM766NC, attualmente in uso al figlio a lui già intestate. Per_3
10) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente.
**** **** **** ****
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis, comma 2°, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione, sia per quella relativa alla pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, dunque, dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare.
Dichiarano, infine, di esonerarsi reciprocamente dall'obbligo di produzione della documentazione relativa alla propria posizione reddituale e patrimoniale.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. in data 16.04.2025 ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 12.02.2025,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che:
- la coppia ha contratto matrimonio celebrato con rito concordatario nel Comune di
NE ES (TO), il 24.05.1997, registrato presso l'Ufficio di Stato civile del detto
Comune al n. 6, parte II, Serie A, anno 1997;
- Dall'unione sono nati i figli: nato a [...] il [...] e Per_3 Per_4
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e nata a [...] il [...], maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente.
-che fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza coniugale e pertanto questi hanno deciso di separarsi.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del
21 ottobre 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (idonee anche a garantire il rispetto del diritto del minore alla cd. bigenitorialità, ossia all'accesso ad entrambe le figure genitoriali in modo paritario ed adeguato), possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data
17.04.2025 ha espresso parere favorevole all'omologazione della sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei e – che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario nel Comune di NE ES (TO), il 24.05.1997, registrato il 26
maggio 1997 presso l'Ufficio di Stato civile del detto Comune al n. 6, parte II, Serie A,
anno 1997- alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 2 dicembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
SE RO TO SS
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)