Ordinanza cautelare 7 settembre 2017
Sentenza 14 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/07/2022, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2022
N. 01218/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2017, proposto da
US JE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Micolani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini 50;
per l'annullamento
- del diniego di permesso di costruire 29/03/2017 prot. n. 0013052/17;
- del diniego di accesso agli atti 18/4/2017 prot. n. 0016103/17;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi il parere del Dirigente 23/3/2017 prot. n. 12364, il parere del r.d.p. 9/2/2017 prot. n. 5847, l'atto 16/2/2017 di condivisione da parte del Dirigente del parere del r.d.p.; il prediniego 20/2/2017 prot. n. 0007307/17;
per l'accertamento, ai sensi dell'art. 25 L. n. 241/1990 e 116 c.p.a. del diritto del ricorrente all'accesso agli atti e per la condanna dell'Amministrazione ad esibire i documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente - in qualità di Presidente del ‘Circolo Free Time’ (Associazione dilettantistica sportiva) e, in questa veste, comodatario (a suo dire) di un terreno ricadente in zona E1 del P.d.F. di Francavilla Fontana - ha presentato in data 1 febbraio 2017 istanza per il rilascio di un p.d.c. per la realizzazione di una piscina su un’area trasformata sine titulo in un centro sportivo poi condonato con c.e. in sanatoria n.38 del 1° marzo 1996.
Avverso il diniego edilizio opposto a tale istanza dal Comune di Francavilla Fontana con provvedimento del 29/3/2017, prot. n. 0013052/17, il ricorrente è insorto, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DELLA L. n. 241/1990 NONCHE’ DELL’ART. 2 REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 27/3/2014 N. 18- CARENZA DI POTERE.
II. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI - FALSA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO- DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 e 10 BIS L. n. 241/1990.
III. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE N.T.A. DELLA ZONA AGRICOLA DEL PDF VIGENTE NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
IV. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO-DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 10 bis della L. n. 241/1990.
Con atto depositato il 16 giugno 2017 si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 438/2017, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2017, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
Con decreto n.8/2018 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha respinto la relativa istanza formulata dal ricorrente.
Con atto depositato il 19.03.2018 l’Avv. Alberto Pepe difensore del Sig. JE US, ha dichiarato di rinunciare al mandato conferitogli.
All’udienza pubblica del 23.6.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il primo luogo deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso in ordine all’istanza di accesso ai documenti rappresentati dalla “nota manoscritta” del 3/2/2017, dall’atto di nomina del 15/2/2017 n. 6496, nonché dal parere prot. n. 12364 del 23/3/2017 richiamato nella parte finale del diniego edilizio, in quanto la stessa è stata soddisfatta il 19.06.2017 dal Comune resistente mediante il deposito in giudizio dei documenti richiesti.
3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di p.c., nella parte in cui è motivato dalla mancanza in capo al predetto di un “titolo di proprietà come stabilito dall’art. 20 D.P.R. n. 380/2001”, sostenendo che il contratto di comodato esibito (a giustificazione della domanda presentata), benché scaduto, sarebbe tuttora valido ed efficace in ragione di un accordo verbale intervenuto col proprietario dell’immobile.
L’assunto è infondato.
In proposito, deve integralmente confermarsi quanto espresso da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 438/2017 il cui principi possono in questa sede essere integralmente riportati.
“ L’intervento richiesto riguarda la sostituzione di uno dei campi di calcio con una piscina ludica; la ragione del diniego opposta dalla P.A. e sinteticamente rappresentata nell’assenza del titolo di proprietà ex art.20 DPR 380/2001 (alla quale si è poi aggiunta, nelle conclusioni del provvedimento, la mancata nomina del presidente e la scadenza del contratto di comodato), sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento, appare a un sommario esame, proprio della fase cautelare, sfuggire alle censure rassegnate nel ricorso;
- il contratto di comodato stipulato in data 21.3.2002 prevedeva l’obbligo per il comodatario di restituire il bene nello stato in cui si trovava al momento della consegna.
Ritenuto che - quand’anche voglia ritenersi ancora efficace il contratto di comodato stipulato tra l’Associazione ricorrente e il proprietario dell’immobile, oppure che le parti abbiamo inteso stipularne verbalmente un altro autonomo, il Collegio ritiene che non possa rientrare tra i poteri del comodatario la trasformazione della cosa affidata sino al punto del suo “perimento”(escluso dall’art.1805 c.c.); nella specie, infatti, al posto del campo di calcio concesso in comodato si intenderebbe realizzare ex novo una piscina ludica; se la giurisprudenza ha ritenuto (sentenza n. 648 del 9 febbraio 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV) che il permesso di costruire possa essere rilasciato al soggetto che dimostri di avere la disponibilità dell’area di riferimento in base a diritto reale o di obbligazione (v. ad es., Cass., Sez. III, sent. n. 6005 del 15-03-2007), con la conseguenza che anche il comodato, visto che si tratta di contratto che attribuisce la detenzione del bene, analogamente alla locazione, costituisce una forma di disponibilità del medesimo sufficiente ad ottenere il titolo edilizio (salva l’opposizione del proprietario), purtuttavia tale richiesta presuppone l’autorizzazione del comodante e la conservazione della cosa comodata; se pure non è escluso che le parti, nella loro autonomia negoziale, possano giungere alla stipulazione di un contratto di comodato con ampi poteri del comodatario, ivi compresi quelli relativi alla trasformazione radicale, eliminazione o diversa utilizzazione dell’immobile affidato, purtuttavia tali poteri, in quanto difformi dal paradigma legale, devono essere espressi e risultare da atto scritto; nella specie, l’assenza di alcuna data certa circa l’effettiva durata del contratto di comodato, l’assenza di atti che conferiscano al comodatario il potere preteso, la natura della richiesta edilizia comportante l’eliminazione ipso facto del campo di calcio e la sostituzione dello stesso con la realizzazione di una piscina con scivolo multi pista, sembrano suffragare la tesi della P.A; non potrebbe neppure ritenersi che l’autocertificazione prodotta dal ricorrente al momento della presentazione dell’istanza (di aver titolo alla presentazione della pratica per essere comodatario), possa comprendere anche l’autorizzazione ai lavori citati, sia perché la stessa riguarderebbe un atto reso da un terzo rispetto al dichiarante(ipotesi non ricompresa tra quelle previste dall’art.47 DPR 445/2000, ossia stati e qualità personali), sia perché la stessa non contiene alcuna dichiarazione circa i poteri del comodatario, tanto più che i poteri che si assume sussistenti confliggono con l’oggetto del contratto di comodato citato e con il paradigma legale stigmatizzato negli artt.1803 e segg. c.c.;”.
3.2. Le considerazioni suindicate sono, peraltro, sufficienti a reggere la legittimità del diniego espresso dall’Amministrazione resistente, sebbene fondato su ulteriori e autonome motivazioni.
Invero, osserva il Tribunale che, in presenza di atto plurimotivato, la fondatezza di una delle motivazioni è da sola idonea a sorreggerlo, con la conseguenza che alcun rilievo avrebbero le ulteriori censure volte ( fra cui quelle rivolte avverso il rilevato contrasto dell’intervento proposto -piscina ludica - con le disposizioni della Zona E1 delle N.T.A. del P.d.F. vigente nel Comune di Francavilla Fontana) a contestare gli ulteriori profili della motivazione, in quanto il rigetto della doglianza volta a contestare una delle sue ragioni giustificatrici è sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento impugnato.
3.3. Infine, quanto alla dedotta violazione degli artt. 6 e 10 bis della L.n.241/1990, in quanto il Comune avrebbe addotto nuove e diverse motivazioni rispetto a quelle formulate nel preavviso di diniego, l’assunto è infondato stante la coerenza tra le motivazioni espresse in sede di preavviso di diniego e quelle del successivo provvedimento finale, rappresentando le stesse la conseguenza dell’interlocuzione e delle osservazioni espresse dal privato.
4. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quanto all’istanza di accesso dei documenti indicati in motivazione e, nel merito, deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile (quanto all’esperita azione di accesso) e in parte lo respinge (quanto alla domanda di annullamento).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO