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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 15/01/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15408/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160022947841000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riscossione una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05780202400010100000, notificata il 22.07.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 057 2016 0022947841 000 dell'importo di euro 238,01, tassa automobilistica dell'anno 2013, asseritamente notificata il 03.02.2017
Il ricorrente eccepiva la omessa notifica della cartella di pagamento in data 03.02.2017 e il maturare del termine di prescrizione previsto dalla legge (il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento): in assenza di atti interruttivi vi è la prescrizione della tassa automobilistica dell'anno 2013, già nell'anno 2016, prima della notifica della cartella di pagamento in data 03.02.2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso di fatto proposto avverso l'estratto di ruolo, la sua infondatezza stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta e il mancato decorso della prescrizione per l'esistenza di plurimi atti interruttivi nonché la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio
Il ricorrente depositava memorie aggiunte in vista dell'udienza con cui prendeva posizione sulla documentazione prodotta dalla resistente reiterando l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta avvenuta con il rito della irreperibilità, mentre il ricorrente risultava residente a [...], alla Indirizzo_1. Ne consegue come la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art. 140 cpc
I successivi atti interruttivi non vengono contestati essendo già decorsa la prescrizione triennale della cartella di pagamento nell'anno 2016 ed essendo le intimazioni di pagamento allegate tutte presuntivamente notificate negli anni successivi all'anno 2016.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente ad un atto impositivo. L'esame va limitato alle pretese oggetto di impugnativa con esclusione delle ulteriori cartelle presupposte al preavviso di fermo.
La resistente ha fornito prova della notifica della cartella presupposta, che costituisce titolo idoneo, nella concatenazione degli atti impositivi, a fondare il successivo preavviso di fermo;
le censure di merito avverso il preavviso di fermo divengono così inammissibili
Non provata è la circostanza che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art. 140 cpc e non ai sensi dell'art. 143 cpc
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Spese compensate in considerazione del modesto importo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBANO FILOMENA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15408/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160022947841000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riscossione una comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05780202400010100000, notificata il 22.07.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 057 2016 0022947841 000 dell'importo di euro 238,01, tassa automobilistica dell'anno 2013, asseritamente notificata il 03.02.2017
Il ricorrente eccepiva la omessa notifica della cartella di pagamento in data 03.02.2017 e il maturare del termine di prescrizione previsto dalla legge (il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento): in assenza di atti interruttivi vi è la prescrizione della tassa automobilistica dell'anno 2013, già nell'anno 2016, prima della notifica della cartella di pagamento in data 03.02.2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso di fatto proposto avverso l'estratto di ruolo, la sua infondatezza stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta e il mancato decorso della prescrizione per l'esistenza di plurimi atti interruttivi nonché la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio
Il ricorrente depositava memorie aggiunte in vista dell'udienza con cui prendeva posizione sulla documentazione prodotta dalla resistente reiterando l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta avvenuta con il rito della irreperibilità, mentre il ricorrente risultava residente a [...], alla Indirizzo_1. Ne consegue come la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art. 140 cpc
I successivi atti interruttivi non vengono contestati essendo già decorsa la prescrizione triennale della cartella di pagamento nell'anno 2016 ed essendo le intimazioni di pagamento allegate tutte presuntivamente notificate negli anni successivi all'anno 2016.
Alla odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente ad un atto impositivo. L'esame va limitato alle pretese oggetto di impugnativa con esclusione delle ulteriori cartelle presupposte al preavviso di fermo.
La resistente ha fornito prova della notifica della cartella presupposta, che costituisce titolo idoneo, nella concatenazione degli atti impositivi, a fondare il successivo preavviso di fermo;
le censure di merito avverso il preavviso di fermo divengono così inammissibili
Non provata è la circostanza che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'art. 140 cpc e non ai sensi dell'art. 143 cpc
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Spese compensate in considerazione del modesto importo
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese