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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1006/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Santo Li Volsi;
Reclamante
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto Giaconia;
Reclamata
AVENTE AD OGGETTO: reclamo Fornero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con reclamo depositato il 6 dicembre 2023, impugnava Parte_1
la sentenza n. 4448/2023 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.06.2023, con la quale era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta ex art. 1, commi 51 e ss.,
L. 92/2012 avverso l'ordinanza del 28 dicembre 2022, emessa all'esito della fase sommaria, che aveva rigettato l'impugnazione del licenziamento intimato allo stesso Contro dalla (di seguito anche ) per la terza Controparte_1
1 volta con lettera del 16 settembre 2021, essendo emersa dalla prova orale espletata la circostanza, ritenuta dirimente, che il lavoratore avesse rifiutato le mansioni di addetto ai servizi generali, come peraltro dichiarato dallo stesso e provato dalla documentazione in atti, e risultando pertanto il terzo licenziamento fondato su motivo diverso e sopravvenuto rispetto ai due licenziamenti precedentemente irrogati (rispettivamente con lettera del 2 ottobre 2018 e con nota del 3 febbraio
2020).
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, la chiedeva Controparte_1
il rigetto del reclamo.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.06.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il reclamante, ricostruiti i fatti e l'esito dei precedenti giudizi che avevano accertato l'illegittimità del licenziamento comminato allo stesso per due volte dalla reclamata, con conseguenti ordini di reintegrazione nel medesimo posto CP_1
di lavoro con mansioni di autista o equivalenti alla posizione B3 (ordinanze del
22.07.2019 e del 6.04.2021), con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto che esso lavoratore, pur avendo ottenuto due provvedimenti esecutivi e nonostante la violazione degli stessi, avrebbe dovuto, in ogni caso, eseguire l'ordine del datore di lavoro, salvo far valere in giudizio le proprie ragioni.
1.2. Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto il terzo licenziamento fondato su motivi diversi rispetto a quelli posti alla base dei due precedenti. Rileva, infatti, che il decidente ha omesso di considerare che entrambi i predetti licenziamenti hanno avuto origine dalla pretesa del datore di lavoro di declassare il lavoratore e di imporgli mansioni di puliziere;
aggiunge che la circostanza che esso reclamante nei primi due casi abbia rifiutato di prendere servizio, mentre nel caso in esame si sia presentato al lavoro per ragioni alimentari,
è irrilevante ai fini della distinzione con i casi precedenti.
Assume che il giudice delle pregresse fasi del giudizio, pur partendo dalla premessa di una necessaria “valutazione complessiva dei rapporti tra le parti anche in
2 relazione ai precedenti licenziamenti”, ha errato nel ritenersi svincolato dal rispettare le due precedenti sentenze, sulla base dell'erroneo presupposto della diversità delle situazioni esaminate.
1.3. Lamenta ancora che, nel caso in esame, l'inesistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive addotte dal datore di lavoro è stata accertata dall'ordinanza n. 6074/2020, con cui era stato ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla ed escluso che potesse gravare sul CP_1
lavoratore un onere di allegazione dei posti disponibili.
Precisa poi che la reclamata, nel presente giudizio, non ha né fornito CP_1
prova né chiesto di fornirla in ordine alla sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che le impediscono di dare esecuzione all'ordinanza del
6.04.2021 e alla sentenza n. 20/2023, di rigetto dell'opposizione dalla stessa proposta.
2. Con ulteriore doglianza ribadisce di aver espletato mansioni attribuite dall'art. 52 del C.C.N.L. dell'8.10.2020 alla posizione A e di aver chiesto sia nella fase sommaria che in quella di merito di essere ammesso alla relativa prova;
lamenta che in primo grado il giudice ha ammesso l'escussione dei testi della sola datrice di lavoro, impedendogli di provare quanto dedotto.
Reitera in questo grado di giudizio le relative istanze istruttorie.
Ribadisce quindi che il comportamento tenuto dalla reclamata è stato CP_1
pretestuoso e ritorsivo.
Precisa ancora che è irrilevante l'affermazione del giudice secondo la quale il comportamento della è giustificato dal fatto che quest'ultima ha in ogni CP_1
caso erogato la retribuzione “senza compromettere le esigenze vitali del lavoratore”, posto che la stessa ha reiteratamente rifiutato di eseguire gli ordini giudiziali licenziando ancora una volta il lavoratore.
3. Impugna, infine, la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese, sia della fase sommaria che della fase di merito e chiede che le stesse siano poste a carico della reclamata o, in subordine, compensate ai sensi dell'art. 92 CP_1
c.p.c., quanto meno per il mutamento della giurisprudenza del Tribunale di Catania.
4. Chiede, pertanto, alla Corte, in via principale di: annullare il licenziamento intimatogli il 16.09.2021; condannare la reclamata alla reintegra di esso CP_1
3 appellante in un posto di lavoro dallo stesso precedentemente occupato o in altro equivalente, posizione B;
condannare la al pagamento di un'indennità CP_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi previdenziali. In subordine, chiede di condannare la CP_1
reclamata al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o in misura minore o maggiore, con condanna in ogni caso della al pagamento delle spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Nelle note cartolari del 23 febbraio 2025 ribadisce l'eccezione di giudicato tra le parti: evidenzia l'intervenuta ordinanza della Corte di Cassazione (n.32410/2024), che ha rigettato il ricorso della relativo al primo licenziamento CP_1
intimato, e la sentenza n. 426/2024 di questa Corte, passata in giudicato, che ha accolto l'appello proposto da esso lavoratore, ritenendo legittimo il rifiuto di riprendere servizio in un posto diverso da quello indicato nella sentenza di condanna alla reintegra;
evidenzia, altresì, l'acquiescenza della sia alla predetta CP_1
sentenza n. 426/2024 che alle altre sentenze di questa Corte, nn. 427/2024, 422/2024
e 423/2024, tutte passate in giudicato.
Infine, nelle note cartolari del 10.06.2025, il reclamante dà atto del deposito della sentenza di questa Corte n. 378/2025 del 15.05.2025, che ha rigettato il reclamo proposto dalla avverso la sentenza n. 20 del 10 gennaio 2023. CP_1
5. La reclamata nella memoria difensiva, eccepisce la cessazione della CP_1
materia del contendere in relazione alla domanda di reintegra, avendo il reclamante presentato domanda di pensione di vecchiaia ed essendo stato lo stesso collocato in quiescenza.
6. In via preliminare, si dà atto che questa Corte, con riguardo al pregresso licenziamento intimato dalla con nota prot. n. 63 del 3.2.2020 (a CP_1
seguito della mancata presentazione del lavoratore sul posto di lavoro al fine di riprendere l'attività lavorativa in esecuzione dell'ordinanza del 22.7.2019, con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato la nullità del primo licenziamento comminato allo stesso lavoratore il 2.10.2018 per giustificato motivo oggettivo), con sentenza n. 378/2025 pubbl. il 15/05/2025 ha rigettato il reclamo proposto
4 Contro dall in questa sede si richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., taluni dei passaggi argomentavi della stessa.
In particolare, quanto alla chiesta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla reintegrazione del nel posto di lavoro, Pt_1
per avere questi presentato domanda di pensione di vecchiaia ed essere stato collocato in quiescenza con decorrenza da aprile 2022 (cfr. documentazione versata in atti dallo stesso reclamante in data 01.04.2025, giusta ordinanza di questa Corte del 28.03.2025), il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità
(totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro (Cass n. 16136/2018); inoltre, la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore all'applicabilità del regime dell'art. 18
St. lav., è condizionata non alla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, ma al momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall'interessato (Cass. n. 13181/2018); operano in materia i seguenti principi: a) la maturazione dei requisiti per la pensione (sia di anzianità che di vecchiaia) comporta che il rapporto di lavoro non
è più assistito dal regime di stabilità e passa ad un regime di libera recedibilità; b) il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l'effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non comportano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma occorre a tal fine un apposito atto di recesso;
c) la maturazione dei requisiti per la pensione non è, di per sé, situazione incompatibile con la reintegra;
nel quadro di tali principi, peraltro,
l'effettivo pensionamento del lavoratore rende impossibile la reintegra;
occorre, pertanto, accertare l'effettivo accesso del lavoratore alla pensione, quale circostanza impeditiva regolarmente eccepita;
infatti (cfr. Cass. n. 1462/2012) solo l'effettivo pensionamento consente, ordinata la reintegrazione, di limitare il risarcimento al compimento dell'età di accesso effettivo alla pensione di vecchiaia,
5 mentre non è rilevante a tali fini (salvi gli obblighi restitutori nei confronti dell'ente erogatore della pensione) il conseguimento della pensione di anzianità” (in questi termini Cass. n. 9284/2025).
Nel caso di specie, il reclamato ha documentato di avere presentato in data 5.01.2022
“domanda di pensione di anzianità/anticipata addetti ai lavori faticosi e pesanti”, accolta con decorrenza aprile 2022, precisando che “il D.L. 112/2008 consente la cumulabilità generalizzata tra i redditi da pensione e quelli da lavoro, sia subordinato che autonomo. In ogni caso, il godimento di una pensione non solleva il datore di lavoro che abbia licenziato illegittimamente o invalidamente il dipendente dalle conseguenze legali del suo comportamento essendo diverso e autonomo il rapporto tra esso e il lavoratore e tra quest'ultimo e l' Ove CP_2
esistesse un divieto al conseguimento della pensione in corso di rapporto di lavoro il pensionato dovrà restituire all' le quote di pensione conseguite ma il datore CP_2
di lavoro dovrà corrispondere le retribuzioni dovute al lavoratore dipendente o il cui rapporto sia stato risolto con provvedimento nullo o illegittimo. L'appellato, dunque, si oppone alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere perché il conseguimento della pensione di anzianità anticipata non implica l'impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato o in altro equivalente”.
In virtù dei condivisi principi enunciati dalla Corte di cassazione, correttamente richiamati dal reclamante, la domanda volta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può trovare accoglimento.
7. Gli ulteriori motivi di reclamo possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione logico-giuridica; gli stessi sono fondati e vanno accolti.
7.1 Va premesso che la reintegrazione ex art. 18 St. Lav. dà diritto al lavoratore ad essere riammesso nel medesimo posto di lavoro occupato al momento del recesso datoriale illegittimo. Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti, salvo prova dell'impossibilità di siffatta ricollocazione.
Sul punto vanno richiamati i principi sanciti dalla Corte di legittimità sull'attuazione dell'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro: “L'accertamento giudiziale
6 dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex L.
n. 300 del 1970, art. 18, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente” (cfr. Cass. n. 11564/2023).
Quanto all'onere di provare l'esatto adempimento del suddetto ordine, la sentenza n. 20123/2017 della Suprema Corte precisa che “il lavoratore il cui licenziamento sia stato accertato come illegittimo deve essere ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate. In linea di principio il datore di lavoro non può esimersi dall'ottemperarvi eccependo un'asserita nuova organizzazione produttiva e ciò perché, ex art. 1218 c.c., il debitore d'un obbligo di reintegra, nel caso di specie - va esente da responsabilità solo se dimostra che il posto di lavoro del dipendente reintegrato (ovvero altro caratterizzato dall'espletamento di mansioni equivalenti) non esiste più per causa a lui non imputabile. Questa Corte intende dare continuità al principio di cui a Cass. n. 7536/06, in forza del quale il datore di lavoro può, nelle more del giudizio sulla legittimità del licenziamento, mutare il proprio assetto organizzativo e, in caso di sentenza di reintegra ex art. 18 cit., anche adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purché equivalenti … Né il datore di lavoro può reintegrare il dipendente in mansioni inferiori a quelle svolte al momento del licenziamento, salvo voler ipotizzare - il che ovviamente non è consentito - che il comando contenuto in un provvedimento giurisdizionale possa essere vanificato in sede diversa dai giudizi di impugnazione previsti dall'ordinamento. Inoltre, anche in ipotesi di dimostrata ineluttabilità d'una nuova organizzazione produttiva che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro del lavoratore dopo il suo licenziamento, è pur sempre onere del datore di lavoro allegare e provare l'impossibilità di qualsivoglia sua riallocazione alternativa in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate”.
Con il citato arresto, le cui argomentazioni sono condivise anche da questo Collegio,
è stato, dunque, espressamente enunciato il principio per cui grava sul datore di lavoro non solo l'onere di provare l'impossibilità di occupare il lavoratore nelle medesime mansioni ma anche l'onere di “provare l'impossibilità di qualsivoglia sua
7 riallocazione alternativa in mansioni equivalenti a quelle in precedenza espletate”.
Tanto anche in ossequio al criterio di vicinanza della prova.
Va sul punto richiamata, altresì, la sentenza n. 6084/2021, sempre della Corte di cassazione, in tema di onere della prova dell'adempimento del differente obbligo di repêchage, attesa l'analogia delle fattispecie e, in particolare, del presupposto sotteso ad entrambe: l'impossibilità di ricollocare il dipendente nelle stesse mansioni o in altre equivalenti.
Per contro, si pone in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio, un eventuale onere a carico del lavoratore di allegazione e prova di circostanze (organizzazione aziendale, figure professionali e relativo fabbisogno) estranee alla sua sfera di conoscenza.
7.2 Ai fini della decisione rileva, altresì, quanto ulteriormente statuito da questa
Contro
Corte nella richiamata sentenza n. 378/2025, secondo cui “l pur avendo provato la soppressione della figura di autista, non ha provato l'impossibilità di destinare il ricorrente all'espletamento di mansioni equivalenti alla stessa. La soppressione delle predette mansioni di autista emerge dalla procedura di licenziamento collettivo in atti e dalla irrilevanza della eccezione afferente allo svolgimento delle residue funzioni in capo agli educatori;
ed invero, in caso di soppressione del posto di lavoro, ai fini della verifica della legittimità della scelta datoriale, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere diversamente distribuite, secondo insindacabili scelte imprenditoriali, senza che con ciò venga meno l'effettività di tale soppressione (cfr. Sez. L, sent. n. 12037 del 9.08.2003). Per contro, difetta alcuna prova dell'effettivo organico dell'ente e dei posti di qualifica equivalente a quella rivestita dal ricorrente;
è rimasto privo di riscontro probatorio quanto allegato dalla resistente in ordine alla insussistenza di ulteriori CP_1
posti di valore equivalente a quello soppresso in cui reintegrare il ricorrente;
nello specifico, tenuto conto peraltro di quanto allegato dal ricorrente, difetta la prova dell'impossibilità di destinare lo stesso alla mansione di manutentore;
sul punto, la deduzione difensiva della resistente afferente agli accordi aziendali CP_1
raggiunti nel corso della procedura di licenziamento collettivo non rileva, atteso che il ricorrente è estraneo agli stessi e che l'ente resistente ha l'obbligo, nascente
8 dall'ordine giudiziale, di reintegrare il lavoratore nelle mansioni in precedenza svolte o in mansioni equivalenti, a fronte del quale solo l'impossibilità giustifica il demansionamento del lavoratore ovvero, in presenza di rifiuto ingiustificato, la risoluzione del rapporto”. Ribadite le superiori considerazioni, va rilevato come tale prova la opponente non abbia fornito neppure in questa sede, ove, CP_1
non solo non risulta prodotto l'organigramma aziendale alla cui stregua si sarebbe potuta verificare l'eventuale insussistenza di mansioni equivalenti al cui espletamento adibire il ricorrente, essendosi l'ODA limitata ad elencare le figure professionali richieste per i CdR dagli standard di cui al D.A. del 15 febbraio 1992, ma, con riferimento alle mansioni di manutentore indicate dal ricorrente, comunque pacificamente rientranti nel livello B, evidentemente più elevato del livello A (ove rientrano le mansioni di addetto ai servizi generali offerte al lavoratore), ha soltanto addotto il mancato rinnovo dei contratti a termine stipulati con due manutentori e scaduti in data 30 aprile 2021. E però, tale circostanza, da sola, non appare significativa, tenuto conto dell'onere datoriale di dimostrare che posti di lavoro equivalenti a quello del ricorrente fossero stabilmente occupati allorché avrebbe dovuto procedere alla sua reintegrazione nel posto di lavoro. La prova della indisponibilità di mansioni equivalenti (o, eventualmente, intermedie tra quelle originarie e quelle di livello A offerte) si sarebbe dovuta fornire proprio in relazione al periodo nel quale si colloca temporalmente l'offerta di ripresa del servizio. Ed invece, con riguardo al periodo suddetto, la opponente, ancora in CP_1
questa sede, ha affermato che “a seguito della soppressione della figura di autista erano stati raggiunti degli accordi sindacali in virtù dei quali i lavoratori in esubero avrebbero svolto la mansione di Addetto servizi generali”. Dunque sarebbe stato lesivo della parità di trattamento dei lavoratori in questione, adibire il Sig a Pt_1
mansioni diverse rispetto a quelle garantite ai colleghi”, profilo, questo, come già evidenziato nella prima fase, irrilevante in quanto il ricorrente è rimasto estraneo agli accordi suddetti, mentre, in ogni caso, la datrice di lavoro aveva CP_1
l'obbligo, nascente dall'ordine giudiziale, di reintegrare il lavoratore nelle mansioni in precedenza svolte o in mansioni equivalenti, a fronte del quale solo l'impossibilità, non già il contenuto dell'invocato accordo, avrebbe potuto giustificare il demansionamento del lavoratore”.
9 7.3 Gli argomenti sopra esposti rilevano anche nel presente giudizio, avente ad oggetto il licenziamento intimato al lavoratore con lettera del 16 settembre 2021
“per inottemperanza alle disposizioni di servizio impartite, inadempiendo integralmente e ripetutamente con rifiuto manifesto e confermato agli inviti ad effettuare la prestazione lavorativa richiesta”.
E invero, l'unico elemento di novità è la ripresa del servizio da parte del lavoratore, sia pure a seguito di uno scambio di missive tra le parti circa le mansioni che lo stesso avrebbe dovuto espletare, che secondo la reclamata erano sempre CP_1
quelle offerte di “Addetto servizi generali” CCNL Case di cura Personale non medico ARIS-, inquadramento A2, e secondo il lavoratore le mansioni equivalenti a quelle rivestite di autista, posizione B3, come da provvedimento giudiziale;
sul Contro punto nella sentenza impugnata, si legge: “… con nota del 26 maggio 2021 l' ha invitato il ricorrente a riprendere servizio, affidandogli le mansioni di Addetto
Servizi Generali, uniche mansioni disponibili nell'organico (allegato 25 fasc. ricorrente), con nota del 21 giugno 2021 il ricorrente si è dichiarato disponibile a riprendere servizio dal giorno 25.6.2021 al fine di svolgere le mansioni stabilite dal
Giudice (allegato 26 fasc. ricorrente), con nota del 23.6.2021 (allegato n. 27 fasc. ricorrente) l'ODA ha comunicato che “prese in rassegna tutte le mansioni indicate” dal ricorrente, l'unico fabbisogno da coprire, compatibile altresì con i requisiti soggettivi del lavoratore, era quello relativo alle mansioni di “ausiliario servizi generali” presso la sede di Pedara, comunicando la necessità di sottoporsi a visita del medico competente ed invitando il ricorrente in data 28.7.2021 (allegato n. 29 fasc. ricorrente), a prendere in servizio in data 29.7.2021. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia rifiutato l'adibizione alla mansioni di addetto ai servizi generali, dando la propria disponibilità “per ricoprire un posto di lavoro (e svolgere la mansioni di) centralinista, portiere/centralinista, manutentore, autista anche in concorso con altre mansioni a copertura dell'orario di lavoro, commesso, impiegato amministrativo d'ordine, con mantenimento del trattamento economico acquisito”, offrendo la propria “prestazione nelle superiori posizioni invitando l'ODA ad accettarla ed a compiere quanto è necessario affinché io possa rendere la mia prestazione” (nota del 21 giugno 2021, allegato 26 fascicolo parte ricorrente).
Risulta altresì che l'Oda abbia ribadito con nota del successivo 23 giugno 2021
10 quanto già comunicato in precedenza: “con riferimento alle pec del 21/02/2021 e del 22/06/2021, si comunica che, prese in rassegna tutte le mansioni indicate nelle stesse, dobbiamo confermare che l'unico fabbisogno da coprire, che risulti altresì compatibile con i requisiti soggettivi del lavoratore, è quello della mansione di
“ausiliario servizi generali”, presso la sede di Pedara nella quale a seguito del trasferimento di tutti i servizi residenziali necessita tale copertura”.
7.4 La odierna reclamata, sin dalla fase sommaria del presente giudizio, ha riconosciuto che “sebbene il Giudice con l'ordinanza sopra menzionata avesse Contro condannato l' a reintegrare il ricorrente in un posto di lavoro equivalente a Contro quello rivestito di autista, posizione B3, l' come chiarito ripetutamente, da ultimo anche nella nota del 23.6.2021, aveva quale unico fabbisogno da soddisfare, compatibile altresì con i requisiti soggettivi del lavoratore, quello relativo alle mansioni di “ausiliario servizi generali”; che “il CCNL ARIS personale non medico
(All. n. 37) prevede all'art. 51 che i lavoratori di categoria B svolgano le seguenti mansioni “Categoria B – Impiegato d'ordine, centralinista, Portiere centralinista,
Operaio specializzato, Operatore di centri elettronici, Autista, Operaio
Manutentore, Operaio Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), Cuoco, Assistente socio sanitario con funzioni educative, Assistente socio sanitario con funzioni di sostegno, Ausiliari socio sanitari specializzati già inquadrati al 4 livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali”; che “nessuna delle mansioni sopra indicate era ed è disponibile nella pianta organica dell'ODA, tenuto conto altresì che per alcune delle mansioni suddette il Sig. non Pt_1
avrebbe comunque avuto i requisiti soggettivi prescritti”; che “ai sensi dell'art. 2103
c.c. nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali il datore di lavoro può assegnare unilateralmente al lavoratore mansioni riconducibili ad un livello immediatamente inferiore”; che anche se “l'ODA avesse errato nell'assegnare al
Sig. mansioni diverse da quelle indicate nell'ordinanza del 6.4.2021, Pt_1
comunque ciò non varrebbe a giustificare il comportamento del Sig. il quale Pt_1
si è illegittimamente rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa richiesta e assegnata, contravvenendo agli ordini di servizio del proprio datore di lavoro” (cfr. memoria di costituzione).
11 La superiore posizione difensiva è stata ribadita nel giudizio di opposizione (cfr. memoria di costituzione: “Orbene, si evidenzia che il datore di lavoro non ha tenuto alcun comportamento antigiuridico. L'ODA ha sostenuto, da ultimo anche nella nota del 23.6.2021, che aveva quale unico fabbisogno da soddisfare, compatibile altresì con i requisiti soggettivi del lavoratore, solo quello relativo alle mansioni di
“ausiliario servizi generali”. In particolare, il Sig. è stato adibito alle Pt_1
mansioni di addetto ai servizi generali, ovvero sia addetto alla pulizia, in quanto, come già sopra specificato, non vi erano altre mansioni disponibili…. Nel caso di specie, il Sig. non ha seguito le istruzioni che gli sono state impartite, Pt_1
pretendendo di svolgere attività non richieste e per le quali non era autorizzato, anche ai sensi di legge …”).
Nel presente giudizio, in sede di costituzione in giudizio, ha confermato la pregressa posizione, precisando che: “A tal proposito controparte asserisce che il Pt_1
avrebbe dato la propria disponibilità a ricoprire altri posti vacanti disponibili
(centralinista, portiere, manutentore, commesso impiegato amministrativo d'ordine), ma l'ODA si sarebbe rifiutata di assegnarglieli con il pretesto di non voler ledere la parità di trattamento con i dipendenti retrocessi da autisti a pulizieri a seguito della procedura di mobilità. Ciò non corrisponde al vero, posto che l'ODA ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto, rilevando che per la posizione di centralinista non sussisteva alcun fabbisogno di copertura, mentre per quella di manutentore si sarebbe verificata una lesione del principio di parità di trattamento rispetto ai colleghi. Tali motivazioni, infatti sono pure ribadite nella nota del 23 giugno 2021, allegata agli atti di causa che recita “con riferimento alle pec del
21/02/2021 e del 22/06/2021, si comunica che, prese in rassegna tutte le mansioni indicate nelle stesse, dobbiamo confermare che l'unico fabbisogno da coprire, che risulti altresì compatibile con i requisiti soggettivi del lavoratore, è quello della mansione di “ausiliario servizi generali”, presso la sede di Pedara nella quale a seguito del trasferimento di tutti i servizi residenziali necessita tale copertura”.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante a p. 9 del ricorso in appello e Contro come confermato dal giudice di prime cure, dunque, l' ha adeguatamente dimostrato che nel caso di specie ricorrono ragioni tecniche, organizzative e produttive che hanno giustificato l'assegnazione al Sig. alle mansioni di Pt_1
12 Contr addetto ai servizi generali (cfr. nota dell' del 26.5.2021). Ma ciò che rileva in questa sede ed è oggetto del presente giudizio è l'illegittimità del rifiuto del Pt_1
a svolgere le prestazioni lavorative assegnategli dal datore di lavoro”.
In sintesi, anche in questa sede l'ODA ha riconosciuto di avere offerto al lavoratore mansioni diverse rispetto a quelle previste dall'ordine giudiziale, ribadendo di essere nell'impossibilità di adibire lo stesso sia alle mansioni di centralinista sia alle mansioni di manutentore, reiterando sul punto le medesime difese già formulate nelle precedenti fasi del presente giudizio e nei precedenti giudizi relativi ai pregressi licenziamenti.
7.5 E, tuttavia, ancora una volta la non ha provato quanto allegato, così CP_1
non assolvendo all'onere probatorio su di essa gravante, di non poter adibire il lavoratore alle mansioni inerenti alla categoria B3.
Né può rilevare quanto statuito dal giudice sul punto: “Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, come già esposto nell'ordinanza impugnata, a seguito della condanna “alla reintegrazione del ricorrente in un posto di lavoro equivalente a quello rivestito di autista, posizione B3” (allegato 24 fasc. Contro ricorrente), con nota del 26 maggio 2021 l' ha invitato il ricorrente a riprendere servizio, affidandogli le mansioni di uniche Parte_2
mansioni disponibili nell'organico, con mantenimento del trattamento economico precedentemente corrisposto nella mansione di autista (allegato 25 fasc. ricorrente)
Si [è] tratta di un invito concreto e specifico a riprendere l'attività lavorativa, sia pure con mansioni diverse da quelle originarie, ricorrendo ragioni tecniche organizzative e produttive, esposte con chiarezza nella nota suindicata …E' pacifica l'intervenuta soppressione delle mansioni di autista, già oggetto della procedura di licenziamento collettivo che ha dato origine alla vicenda per cui è causa e il datore di lavoro ha esposto le ragioni oggettive dell'impossibilità di collocare il ricorrente in mansioni equivalenti, essendo egli privo dei titoli richiesti, nonché le ragioni di natura produttiva ed organizzativa relative ai fabbisogni della … A CP_1
fronte della corrispondenza intercorsa tra le parti, la ripresa lavorativa del ricorrente con la pretesa di svolgere le mansioni di portierato e manutenzione non affidategli da alcuno e il rifiuto reiterato di svolgere le mansioni affidategli costituiscono condotte contrarie a buona fede, tenuto conto del mantenimento del
13 precedente trattamento economico e dell'assenza pertanto di totale inadempimento del datore di lavoro, lesivo delle esigenze vitali del lavoratore. Parte ricorrente, a conoscenza della posizione del datore di lavoro, espressa con chiarezza nelle note precedenti alla ripresa lavorativa, avrebbe dovuto agire per l'esatta ottemperanza dell'ordine di reintegra emesso in proprio favore e per l'accertamento dell'eventuale illegittimità della condotta datoriale”.
Contro
Come sopra precisato, l' non ha provato nel presente giudizio l'impossibilità di adibire il alle mansioni equivalenti al posto di lavoro in precedenza Pt_1
ricoperto; detta prova non emerge dalla documentazione in atti né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi;
né può rilevare sul punto l'unica circostanza articolata nella memoria di costituzione in relazione alla prova per testi (“4. Vero o no che alla data di reintegra in servizio del Sig. occorsa in data 29/7/2021 le uniche mansioni Pt_1
disponibili e assegnabili al Sig. anche in funzione dei requisiti soggettivi in Pt_1
possesso del medesimo erano quelle relative alle mansioni di addetto ai servizi generali?”), avuto riguardo alla genericità e al carattere valutativo della stessa, dovendo vertere la prova orale su circostanze rilevanti e determinate.
8. Infine, non rileva la circostanza che nella vicenda in esame il ha ripreso Pt_1
Contro servizio e non ha svolto le mansioni assegnate dall' .
Come precisato nella citata sentenza di questa Corte, va rilevata la sostanziale differenza tra il rifiuto di eseguire la prestazione da parte del lavoratore in servizio dal rifiuto di eseguire la prestazione secondo l'ordine del datore di lavoro da parte del lavoratore reintegrato per effetto di provvedimento dell'autorità giudiziaria, allorché le mansioni assegnate dal datore di lavoro non siano pienamente satisfattive del dettato giudiziale.
Peraltro, sulla legittimità del rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, ove lo stesso non sia in contrasto con il canone di buona fede, rileva il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nella sentenza n. 30654/2023, secondo cui “il cardine della legittimità dell'eccezione inadimplenti non est adimplendum, alla stregua della quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico, è la valutazione, avuto riguardo alle circostanze concrete, che il rifiuto non risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio, valutazione rimessa al giudice di merito,
14 incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici (cfr. Cass. n. 11927/2013, n. 20123/2017, n. 11408/2018, n.
20745/2018, n. 434/2019, n. 21391/2019); è stato, ad esempio, chiarito che costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro (Cass. n. 15676/2023); ovvero che, nell'ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103 c.c., con la conseguenza che il rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella disciplinata dell'art. 1460 c.c. (Cass. n.
11180/2019); in questo senso, con specifico riferimento al secondo motivo, deve ritenersi che il rifiuto del giornalista a riprendere servizio con qualifica di collaboratore anziché di redattore (come in precedenza riconosciutogli in via convenzionale) e con una retribuzione decurtata di circa l'85% (su tale specifico e piuttosto significativo accertamento in fatto a base della motivazione della sentenza appellata non vengono mosse doglianze nel ricorso per cassazione) non possa essere qualificato come caratterizzato da mala fede o abusivo, ma debba essere considerato, piuttosto, espressione del diritto alla riammissione in servizio alle condizioni contrattuali spettanti e acquisite, e non gravemente penalizzanti dal punto di vista economico”.
Nella vicenda in esame - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della fase sommaria e di opposizione-, non può revocarsi in dubbio la legittimità del rifiuto del lavoratore di prestare servizio alle condizioni poste dalla reclamata, risolvendosi le stesse nella vanificazione dell'ordine giudiziale.
Ed invero, a fronte di plurime pronunce giudiziali, che hanno accertato l'inadempimento, in capo al datore di lavoro, dell'onere di provare l'impossibilità di destinare il lavoratore all'espletamento di mansioni consone alla qualifica rivestita, non è di certo condivisibile la ritenuta esistenza di un obbligo del lavoratore
15 di eseguire la prestazione salva la facoltà di agire ancora una volta in giudizio per fare accertare l'inadempimento all'ordine giudiziale.
Sicché il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori deve ritenersi legittimo avuto riguardo alla complessa vicenda in esame e ai richiamati plurimi giudizi intercorsi tra le parti.
9. Per le ragioni che precedono, avuto riguardo alla insussistenza del fatto contestato, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 18, comma IV, della legge n. 300/1970, come riformato dalla legge 92/2012.
9.1 Non può trovare accoglimento la declaratoria di nullità del licenziamento perché ritorsivo, dovendosi sul punto condividere quanto evidenziato dal giudice delle pregresse fasi, che nel richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione Sez. L, nella sentenza n. 9468/2019, ha ritenuto che “Nella fattispecie in esame, deve escludersi l'esistenza di un motivo illecito determinante da solo sufficiente a giustificare il licenziamento per il fatto stesso che risulta provato il rifiuto del ricorrente di svolgere la mansioni assegnategli dal datore di lavoro a seguito dell'ordinanza di reintegra del 6 aprile 2021, posto alla base dell'intimato licenziamento”; peraltro, la predetta statuizione non è stata adeguatamente censurata dall'odierno reclamante, che sul punto si è limitato a ribadire che “È intuibile che la decisione dell'ODA è stata determinata dall'originario rifiuto del di Pt_1
svolgere la mansione di accompagnatore di disabili (ci si riferisce a disabili non deambulanti e particolarmente fragili i quali devono essere prelevati dal loro domicilio e portati, a volte in braccio, nel pullman con particolari cure e tecniche): se non hai voluto accettare le mansioni di accompagnatore ora potrai fare solo le Contro pulizie … È palese che il comportamento dell' è stato pretestuoso e ritorsivo e finalizzato a dimostrare la supremazia di quel datore di lavoro anche sulle sentenze dei Giudici ad esso non gradite”.
9.2 Il reclamo va accolto con la conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del reclamante in un posto di lavoro equivalente a quello rivestito di autista, posizione B3, nonché al risarcimento del danno in favore dello stesso, commisurato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata, detratto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze della Parte_3
[...] come da estratto contributivo in atti del 31.03.2025 (non rilevando, per contro, come sopra esposto, l'eventuale percezione della pensione anticipata di anzianità). La reclamata va altresì condannata, per il medesimo periodo, al versamento CP_1
dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge. Ai sensi dell'art. 429 co.
3 c.p.c., sulle somme che la società resistente deve corrispondere al reclamante a titolo di indennità risarcitoria sono dovuti gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
10. Le spese processuali dei diversi gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro impugnato e, per l'effetto, condanna la reclamata alla reintegrazione del CP_1
reclamante in un posto di lavoro equivalente a quello rivestito di autista, posizione
B3; condanna parte reclamata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa, come meglio precisato in parte motiva, oltre interessi di legge sulla somma annualmente rivalutata;
condanna parte reclamata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge;
condanna parte reclamata al pagamento, in favore del reclamante, delle spese processuali, che si liquidano quanto alla fase sommaria in € 3.000,00, quanto al giudizio di opposizione in € 5.000,00 e quanto al presente giudizio in complessivi €
5.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Santo Li Volsi.
17 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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