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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1221/2024
All'udienza del 24/09/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti, l'avv. Milianti contesta quanto eccepito dalla resistente, evidenzia che dalla vendita dell'immobile in comproprietà, la ricorrente ha percepito la sua quota pari ad 1/7, si riporta alle richieste istruttorie. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 16.00 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Anna Maria MILIANTI ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il difensore, come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo ricorrente e in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Ilaria RAFFANTI e dell'avv. Rossella QUARTA giusta procura generale alle liti in atti e presso i difensori ed elettivamente domiciliato in Lucca, p.zza Martiri della Libertà 65 (Ufficio legale ) C.F._1 resistente
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente:
“1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;
2) conseguentemente condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, a corrispondere dalla data di decorrenza, CP_1
l'assegno sociale, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.”
Per l' (di seguito solo : Controparte_1 CP_1
“affinchè il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare dichiarare la domanda infondata nel merito e pertanto rigettarla.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha esposto che: CP_
-egli aveva presentato domanda di assegno sociale all' di Lucca in data 9 ottobre 2023, precisando di essersi separata dal marito.
-l' (nota datata 30 ottobre 2023) aveva respinto la domanda adducendo le seguenti motivazioni: CP_1
“mancanza dello stato di bisogno com'è reso manifesto dalla varietà dei conti a Lei intestati presso il Monte dei Paschi di
Siena, qualcuno addirittura finalizzato alla gestione e al rendimento di titoli obbligazionari, quali risultano dalla
1 dichiarazione sostitutiva unica allegata all'I.S.E.E. 19 giugno scorso, protocollo ISEE 2023- Parte_2 CP_1
09631769Z-00. E infatti la Sig.ra dal momento della separazione non ha richiesto l'assegno di mantenimento al Parte_1 marito, nato il [...], pur titolare di un reddito annuo complessivo superiore a 60.000.000 euro”, Persona_1
- ella aveva inoltrato ricorso amministrativo, in data 13 febbraio 2024, per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale, specificando che erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, significando l'ingiustizia del provvedimento di diniego in quanto tale provvedimento prende le mosse da elementi valutativi dello stato di bisogno del soggetto, non previsti dal dettato legislativo, e non tenendo, viceversa, in considerazione le entrate effettivamente percepite dalla richiedente.
Chiede, inoltre, l'applicazione del principio interpretativo statuito dagli nella sentenza n. CP_2
Cassazione n.21573/2023, non potendosi negare l'assegno per aspetti che fuoriescono dall'oggettività dei redditi effettivamente percepiti.
La ricorrente evidenzia, altresì, che il diniego dell'ente previdenziale contrasta con quanto disposto dall'art. 3 comma 6 e 7 della Legge n. 335/1995, il quale sancisce i requisiti per il riconoscimento della prestazione assistenziale, requisiti di cui è in possesso della signora L'istituto, a detta della ricorrente, nel Parte_1 negare la suddetta prestazione, rappresentando quanto percepito annualmente dal marito, introduce requisiti ed elementi di valutazione non previsti dalla normativa, la quale, invece, àncora lo stato di bisogno ad un dato oggettivo, ovvero i redditi effettivamente posseduti.
L'Ente previdenziale costituitosi in giudizio eccepisce e contesta quanto dedotto da controparte.
In particolare, l' ha esposto che: CP_1
-il provvedimento di diniego è corretto stante la mancanza del requisito dello stato di bisogno in capo alla ricorrente;
- la ricorrente non ha dimostrato di versare in stato di bisogno, anzi la presenza di un ex coniuge capiente, al quale non è stata chiesta la modifica delle condizioni di separazione, rende la prestazione richiesta irricevibile;
- la ricorrente risulta potenzialmente titolare di redditi e la scelta di rifiutarli e/o non attivarsi per goderne, avendone diritto, dimostrerebbe l'assenza dell'effettivo stato di bisogno della stessa;
- eccepisce che la ricorrente non ha comunque provato il suo stato di indigenza economica, dato che il patrimonio mobiliare della stessa ricavabile dall'ISEE 2023 e 2024 è piuttosto consistente e che nelle more ella ha incamerato parte delle somme relative a una compravendita immobiliare perfezionata nel luglio di quest'anno;
- L'Istituto chiede, conclusivamente, il rigetto della domanda avversaria.
***
Prima di dirimere la domanda oggetto della presente controversia, occorre richiamare la normativa di
2 interesse utile per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
L'art.3, co. 6 e 7, della l. n.335/95, infatti, al fine di riconoscere il c.d. assegno sociale prevede i seguenti requisiti:
- che il ricorrente abbia superato alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni ex art.24, co. 8, dl n.201/11 convertito in l. n.214/11);
- che sia privo di redditi individuali effettivamente percepiti;
- che il richiedente abbia “cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale”.
Fermo restando il dato normativo sopra richiamato, occorre esaminare gli oneri probatori al fine di verificare la dimostrazione o meno dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile al caso di specie.
Orbene, risulta pacifico in giurisprudenza che in tema di assegno sociale l'onere della prova segue i criteri ordinari per cui spetta all'interessato, che abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. n. 13577/2013).
Dunque, dando per pacifici e dimostrati i criteri relativi alla cittadinanza italiana e al superamento del limite d'età legislativamente previsti, questo giudicante deve soffermarsi a valutare la sussistenza o meno in capo alla ricorrente del requisito reddituale, onde verificare l'effettivo stato di bisogno sotteso.
-mancata richiesta di mantenimento all'ex coniuge
In prima battuta questo giudicante rileva che non può entrare a far parte del requisito reddituale il reddito potenziale, derivante dall'assegno di mantenimento che non sia stato richiesto all'ex coniuge.
A suffragio di quanto qui affermato si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
La Corte (Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione
3 effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendo, assai incisivamente, che «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.»”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla mancata richiesta di mantenimento da parte della ricorrente all'ex coniuge. Essa, pertanto, non rileva ai fini della determinazione della soglia di reddito sufficiente a richiedere l'assegno sociale.
-altri redditi percepiti
In merito ai redditi effettivamente percepiti, invece, giova riportare quanto statuito da una recente sentenza
( la n. 115/2025) resa dalla Corte d'Appello di Firenze in riforma ad una precedente sentenza emessa da questo Tribunale su un caso analogo a quello qui affrontato.
I Giudici di secondo grado sul punto ritengono che: “ il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale ( Cass. 6570 del 2010). Anche nella più recente ordinanza n. 14513 del 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi
4 potenziali. In altre parole, non è previsto dalla legge che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.”
Nel caso di specie la ricorrente non percepisce alcun reddito e le liquidità presenti sui conti correnti a lei intestati ( risultante dall'ISEE allegato) oltre alla somma incamerata dalla cessione dell'immobile di cui era comproprietaria non risultano di per sé sufficienti ad integrare il requisito reddituale presente nella normativa in oggetto, così come interpretato alla luce della sentenza sopra richiamata.
Questo Giudice si conforma e fa propria la motivazione sopra riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, concludendo con l'accoglimento del ricorso.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, come per legge.
Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014, nonché della semplicità delle questioni trattate. Vengono quindi applicati i compensi minimi dello scaglione di riferimento e senza la maggiorazione del compenso fino al 30% rispetto al valore, prevista dal DM 37/2018 dell'8 marzo 2018 allorché gli atti, depositati con modalità telematiche, siano redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», non essendo stati gli atti redatti in tali modalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1 novembre 2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) e conseguentemente condanna l in persona del CP_1
Presidente p.t., a corrispondere l'assegno sociale dalla data di decorrenza, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa
- Condanna altresì l' in persona del suo Presidente p.t. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che CP_1 si liquidano in complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a., disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
5 Lucca, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1221/2024
All'udienza del 24/09/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MILIANTI ILARIA ANNA MARIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti, l'avv. Milianti contesta quanto eccepito dalla resistente, evidenzia che dalla vendita dell'immobile in comproprietà, la ricorrente ha percepito la sua quota pari ad 1/7, si riporta alle richieste istruttorie. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 16.00 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1221/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Anna Maria MILIANTI ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il difensore, come da procura con domiciliazione allegata al ricorso introduttivo ricorrente e in persona del l.r p.t. e con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Ilaria RAFFANTI e dell'avv. Rossella QUARTA giusta procura generale alle liti in atti e presso i difensori ed elettivamente domiciliato in Lucca, p.zza Martiri della Libertà 65 (Ufficio legale ) C.F._1 resistente
Conclusioni delle parti
Per la ricorrente:
“1) dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) nella misura prevista dalla legge;
2) conseguentemente condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, a corrispondere dalla data di decorrenza, CP_1
l'assegno sociale, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.”
Per l' (di seguito solo : Controparte_1 CP_1
“affinchè il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia rigettare dichiarare la domanda infondata nel merito e pertanto rigettarla.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha esposto che: CP_
-egli aveva presentato domanda di assegno sociale all' di Lucca in data 9 ottobre 2023, precisando di essersi separata dal marito.
-l' (nota datata 30 ottobre 2023) aveva respinto la domanda adducendo le seguenti motivazioni: CP_1
“mancanza dello stato di bisogno com'è reso manifesto dalla varietà dei conti a Lei intestati presso il Monte dei Paschi di
Siena, qualcuno addirittura finalizzato alla gestione e al rendimento di titoli obbligazionari, quali risultano dalla
1 dichiarazione sostitutiva unica allegata all'I.S.E.E. 19 giugno scorso, protocollo ISEE 2023- Parte_2 CP_1
09631769Z-00. E infatti la Sig.ra dal momento della separazione non ha richiesto l'assegno di mantenimento al Parte_1 marito, nato il [...], pur titolare di un reddito annuo complessivo superiore a 60.000.000 euro”, Persona_1
- ella aveva inoltrato ricorso amministrativo, in data 13 febbraio 2024, per ottenere il riconoscimento della prestazione assistenziale, specificando che erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, significando l'ingiustizia del provvedimento di diniego in quanto tale provvedimento prende le mosse da elementi valutativi dello stato di bisogno del soggetto, non previsti dal dettato legislativo, e non tenendo, viceversa, in considerazione le entrate effettivamente percepite dalla richiedente.
Chiede, inoltre, l'applicazione del principio interpretativo statuito dagli nella sentenza n. CP_2
Cassazione n.21573/2023, non potendosi negare l'assegno per aspetti che fuoriescono dall'oggettività dei redditi effettivamente percepiti.
La ricorrente evidenzia, altresì, che il diniego dell'ente previdenziale contrasta con quanto disposto dall'art. 3 comma 6 e 7 della Legge n. 335/1995, il quale sancisce i requisiti per il riconoscimento della prestazione assistenziale, requisiti di cui è in possesso della signora L'istituto, a detta della ricorrente, nel Parte_1 negare la suddetta prestazione, rappresentando quanto percepito annualmente dal marito, introduce requisiti ed elementi di valutazione non previsti dalla normativa, la quale, invece, àncora lo stato di bisogno ad un dato oggettivo, ovvero i redditi effettivamente posseduti.
L'Ente previdenziale costituitosi in giudizio eccepisce e contesta quanto dedotto da controparte.
In particolare, l' ha esposto che: CP_1
-il provvedimento di diniego è corretto stante la mancanza del requisito dello stato di bisogno in capo alla ricorrente;
- la ricorrente non ha dimostrato di versare in stato di bisogno, anzi la presenza di un ex coniuge capiente, al quale non è stata chiesta la modifica delle condizioni di separazione, rende la prestazione richiesta irricevibile;
- la ricorrente risulta potenzialmente titolare di redditi e la scelta di rifiutarli e/o non attivarsi per goderne, avendone diritto, dimostrerebbe l'assenza dell'effettivo stato di bisogno della stessa;
- eccepisce che la ricorrente non ha comunque provato il suo stato di indigenza economica, dato che il patrimonio mobiliare della stessa ricavabile dall'ISEE 2023 e 2024 è piuttosto consistente e che nelle more ella ha incamerato parte delle somme relative a una compravendita immobiliare perfezionata nel luglio di quest'anno;
- L'Istituto chiede, conclusivamente, il rigetto della domanda avversaria.
***
Prima di dirimere la domanda oggetto della presente controversia, occorre richiamare la normativa di
2 interesse utile per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
L'art.3, co. 6 e 7, della l. n.335/95, infatti, al fine di riconoscere il c.d. assegno sociale prevede i seguenti requisiti:
- che il ricorrente abbia superato alla data di presentazione della domanda amministrativa l'attuale limite di età previsto dalla legge (67 anni ex art.24, co. 8, dl n.201/11 convertito in l. n.214/11);
- che sia privo di redditi individuali effettivamente percepiti;
- che il richiedente abbia “cittadinanza italiana o residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale”.
Fermo restando il dato normativo sopra richiamato, occorre esaminare gli oneri probatori al fine di verificare la dimostrazione o meno dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile al caso di specie.
Orbene, risulta pacifico in giurisprudenza che in tema di assegno sociale l'onere della prova segue i criteri ordinari per cui spetta all'interessato, che abbia fatto istanza, l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. n. 13577/2013).
Dunque, dando per pacifici e dimostrati i criteri relativi alla cittadinanza italiana e al superamento del limite d'età legislativamente previsti, questo giudicante deve soffermarsi a valutare la sussistenza o meno in capo alla ricorrente del requisito reddituale, onde verificare l'effettivo stato di bisogno sotteso.
-mancata richiesta di mantenimento all'ex coniuge
In prima battuta questo giudicante rileva che non può entrare a far parte del requisito reddituale il reddito potenziale, derivante dall'assegno di mantenimento che non sia stato richiesto all'ex coniuge.
A suffragio di quanto qui affermato si citano i seguenti arresti giurisprudenziali: “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513/20, cfr. Cass. nn. 24954/21, 29109/22).
La Corte (Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021) ha ben rimarcato che «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione
3 effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendo, assai incisivamente, che «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla
Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.»”
La giurisprudenza qui richiamata, che questo giudicante fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c., sgombra il campo da ogni tipo di rilevanza in ordine alla mancata richiesta di mantenimento da parte della ricorrente all'ex coniuge. Essa, pertanto, non rileva ai fini della determinazione della soglia di reddito sufficiente a richiedere l'assegno sociale.
-altri redditi percepiti
In merito ai redditi effettivamente percepiti, invece, giova riportare quanto statuito da una recente sentenza
( la n. 115/2025) resa dalla Corte d'Appello di Firenze in riforma ad una precedente sentenza emessa da questo Tribunale su un caso analogo a quello qui affrontato.
I Giudici di secondo grado sul punto ritengono che: “ il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale ( Cass. 6570 del 2010). Anche nella più recente ordinanza n. 14513 del 2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi
4 potenziali. In altre parole, non è previsto dalla legge che lo stato di bisogno per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.”
Nel caso di specie la ricorrente non percepisce alcun reddito e le liquidità presenti sui conti correnti a lei intestati ( risultante dall'ISEE allegato) oltre alla somma incamerata dalla cessione dell'immobile di cui era comproprietaria non risultano di per sé sufficienti ad integrare il requisito reddituale presente nella normativa in oggetto, così come interpretato alla luce della sentenza sopra richiamata.
Questo Giudice si conforma e fa propria la motivazione sopra riportata anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, concludendo con l'accoglimento del ricorso.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, come per legge.
Esse sono liquidate nel dispositivo ex DM 55/2014 come modificato ex DM 147/2022, in relazione all'attività svolta (non fase istruttoria) e tenuto conto dei criteri e parametri di cui al DM 55/2014, nonché della semplicità delle questioni trattate. Vengono quindi applicati i compensi minimi dello scaglione di riferimento e senza la maggiorazione del compenso fino al 30% rispetto al valore, prevista dal DM 37/2018 dell'8 marzo 2018 allorché gli atti, depositati con modalità telematiche, siano redatti «con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», non essendo stati gli atti redatti in tali modalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 1 novembre 2023 (primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa) e conseguentemente condanna l in persona del CP_1
Presidente p.t., a corrispondere l'assegno sociale dalla data di decorrenza, oltre agli interessi legali sul dovuto dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa
- Condanna altresì l' in persona del suo Presidente p.t. a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che CP_1 si liquidano in complessivi € 886,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%,
i.v.a., c.p.a., disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
5 Lucca, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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