TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 294/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GARETTI ALESSANDRA
RI FO, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
GARETTI ALESSANDRA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 24/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 14
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 05.06.2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3766/2019, omologata con decreto (n.
1749/2019) del 13.06.2019;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) AFFIDAMENTO FIGLI MINORENNI. I figli minor (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]) restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
essendo questa la soluzione che meglio realizza l'interesse e le esigenze dei minori, di conseguenza i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su di loro, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li pagina 2 di 14 riguardano relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente, ed in via esclusiva, la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
2) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE E COLLOCAZIONE PREVALENTE DEI
FIGLI. La casa familiare, situata in Modena Via Repubblica di Montefiorino n. 395 i. 15,
in comproprietà di e RI IC, resta assegnata alla moglie con gli Parte_1
arredi e corredi ivi contenuti ed i figli minori sono collocati e avranno la loro residenza prevalente presso di lei.
3) CALENDARIO FREQUENTAZIONE FIGLI MINORI. Al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli minori e di partecipare attivamente alla cura,
educazione e istruzione dei medesimi, a settimane alternate i genitori avranno i figli presso di sé secondo tempi paritetici, ossia secondo il calendario di seguito indicato:
Settimana A:
il padre li terrà con sé il giovedì dalle ore 17,30 quando li preleverà dalla loro residenza,
sino al sabato pomeriggio alle ore 15,00 quando li porterà a casa dalla madre;
nei restanti giorni i figli rimarranno presso la madre, ivi compreso il fine settimana;
Settimana B:
il padre li terrà con sé dal lunedì alle ore 18,00 quando li preleverà dalla loro residenza al giovedì alle 17,30 quando la madre andrà a prenderli, nonché dal sabato pomeriggio alle ore 15,00 fino al lunedì successivo alle 17,30 quando li riporterà a casa dalla madre;
nei restanti giorni i figli rimarranno presso la madre.
pagina 3 di 14 Nei periodi di rispettiva spettanza il padre e la madre porteranno i figli a scuola e in palestra e li andranno a prendere (talvolta anche con l'aiuto dei nonni paterni).
Resta inteso che i genitori potranno accordarsi occasionalmente anche in modo diverso laddove necessario.
Vacanze estive: i ragazzi potranno trascorrere con ciascun genitore quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (mesi di luglio o agosto), periodo che verrà
concordato di volta in volta tra i genitori, cercando di conciliare i giorni di ferie di ciascuno di loro e compatibilmente con le esigenze d Per_1 Per_2
Festività natalizie: i figli trascorreranno metà del periodo di sospensione scolastica con un genitore e metà con l'altro, alternando Vigilia e 25 dicembre un anno con l'uno e quello dopo con l'altro, nonché alternando il 31 dicembre e il primo gennaio un anno con l'uno e quello dopo con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori stessi nel rispetto degli impegni reciproci e di quelli dei figli;
Vacanze di Pasqua: i figli trascorreranno due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali col padre e due giorni consecutivi con la madre, nonché la domenica di Pasqua
ad anni alterni col padre o con la madre;
Altre ricorrenze e festività: per le ricorrenze e festività del calendario quali 25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, ognissanti, immacolata e per i compleanni varrà il principio dell'alternanza.
Tale alternanza potrà subire modifiche per accordo tra i due genitori nel rispetto degli impegni reciproci e di quelli dei figli.
- Ciascun genitore si impegna ad esercitare il diritto di tenere con sé i figli nel massimo rispetto degli impegni scolastici, delle esigenze educative e di salute, nonché di un ordinato programma di vita dei minori.
pagina 4 di 14 - RI IC e si concedono reciprocamente fin d'ora l'assenso al Parte_1
rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per il loro espatrio, nonchè al rilascio e/o rinnovo di passaporto per i figli minori, obbligandosi fin d'ora a sottoscrivere le relative autorizzazioni e ad espletare tutti gli incombenti all'uopo necessari a semplice richiesta dell'interessato.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI. Posto che sono previsti uguali tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e considerata la situazione economica e patrimoniale delle parti, contribuirà al mantenimento Parte_1
ordinario d e attraverso la corresponsione a RI IC della somma Per_1 Per_2
mensile di euro 600,00, da suddividere in parti uguali tra i figli (300 euro per ciascun figlio) e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT: detto importo sarà versato entro il primo giorno di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario o
BancoPosta che verrà indicato dalla signora RI.
Assegno unico: le parti concordano che sia percepito al 100% dalla madre.
5) SPESE STRAORDINARIE. Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire nella misura del 50% per ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli. Per spese straordinarie, e relative modalità di rimborso, dovranno intendersi quelle elencate nel protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019, che di seguito si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 5 di 14 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 6 di 14 6) ASSEGNO DIVORZILE IN SOLUZIONE UNICA. Considerate le complessive condizioni reddituali d e RI IC, il signo , a titolo Parte_1 Parte_1
di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L.
01.12.1970 n. 898 e anche a regolamentazione, definizione e tacitazione di qualsiasi rapporto di carattere economico/patrimoniale tra le parti, si impegna nei confronti di
RI IC ad effettuare e in parte ha già effettuato gli adempimenti di cui ai seguenti punti A, B.
A) A titolo di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
comma 8 della L. 898/70 e anche a regolamentazione, definizione e tacitazione di qualsiasi rapporto di carattere economico tra le parti:
in data 22.03.202 ha provveduto a estinguere anticipatamente il mutuo n. Parte_1
741501588/26 contratto, congiuntamente con RI IC, in data 26.01.2010 con la per l'acquisto in comproprietà della casa familiare sita in Controparte_1
Modena Via Repubblica di Montefiorino n. 395, corrispondendo interamente anche la quota che sarebbe stata a carico di RI IC sia in forza del contratto di mutuo, sia in forza della condizione della separazione n. 7) punto e: a tale scopo, il signo ha Pt_1
corrisposto alla banca euro 144.000, di cui euro 72.000,00 quale quota a carico della signora RI;
rinuncia, in questa sede, a chiedere a RI IC il Parte_1
rimborso/restituzione/pagamento dell'importo di euro 72.000,00 versato alla banca in luogo della signora RI per l'estinzione anticipata del mutuo.
B) Ancora a titolo di assegno divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5
comma 8 della L. 898/70 e anche a regolamentazione, definizione e tacitazione di qualsiasi rapporto di carattere economico tra le parti, posto che è Parte_1
pagina 7 di 14 comproprietario per la quota di ½ della casa familiare, ossia dell'immobile sito in Modena
(MO) Via Repubblica di Montefiorino n. 395 i. 15 (catastalmente Strada Santa Caterina)
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Modena al Foglio 113 Mappale 116 sub. 51,
18 e 33 e RI IC è comproprietaria per la residua quota di ½ del medesimo immobile, promette e si obbliga a costituire a favore di RI IC, Parte_1
che a sua volta promette e si obbliga ad accettare, il diritto di usufrutto sulla propria quota di proprietà, pari ad ½ dell'intero, della porzione immobiliare sita in Modena (MO) Via
Repubblica di Montefiorino n. 395 i. 15 (catastalmente Strada Santa Caterina), costituita da appartamento al terzo piano, autorimessa e cantina al piano interrato, così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Modena:
- Foglio 113 Mappale 116 Sub. 51 Zona Cens. 3 Cat. A/2 Cl. 3 Consistenza: 6,5 vani Sup.
Cast. 143 mq. Rendita: 822,46
- Foglio 113 Mappale 116 Sub. 18 Zona Cens. 3 Cat. C/6 Cl. 8 Consistenza: 14 mq. Sup.
Cast. 17 mq. Rendita: 48,44
- Foglio 113 Mappale 116 Sub. 33 Zona Cens. 3 Cat. C/2 Cl. 8 Consistenza: 3 mq. Sup.
Cast. 4 mq. Rendita: 8,21
ed avente destinazione residenziale.
Il valore, anche ai fini fiscali, del diritto di usufrutto sulla predetta quota di metà (1/2) di piena proprietà viene concordemente stabilito dalle parti in euro =47.078,00=
(quarantasettemilasettantotto/00) (oppure euro =44.308,00= qualora l'atto notarile sia stipulato a decorrere dal 12.06.2025 in poi, data di compleanno di RI IC).
Nel trasferimento del diritto di usufrutto sono altresì compresi i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni, come meglio descritti nel rogito di provenienza, noto alle parti e a cui le stesse fanno a tal fine espresso riferimento.
pagina 8 di 14 Poichè il trasferimento è a titolo di assegno divorzile in unica soluzione, ne consegue che non potrà e rinuncia a chiedere a RI IC il pagamento di Parte_1
qualsivoglia somma quale corrispettivo per la costituzione del diritto di usufrutto e per il conseguente godimento della quota di immobile di sua proprietà.
DURATA. La costituzione del diritto di usufrutto avverrà a far data dalla stipula dell'atto notarile, si protrarrà per tutta la vita dell'usufruttuaria e cesserà automaticamente con la sua morte, momento in cui la quota di immobile su cui grava l'usufrutto verrà restituita nello stato in cui è consegnata, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
CONTRATTO DEFINITIVO. e RI IC reciprocamente si Parte_1
obbligano a stipulare il contratto definitivo di costituzione del diritto di usufrutto sulla quota di immobile presso il notaio Dott.ssa (con studi in Modena Viale Persona_3
Medaglie D'Oro n. 26 e in Serramazzoni -MO- Via Giardini Nord n. 85) entro il giorno
30.11.2025. Il termine si intende stabilito nell'interesse di entrambe le parti.
RICHIESTA APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. L'assegnazione e costituzione del diritto di usufrutto sulla quota della casa con relative pertinenze appartenente al signor a favore della signora RI IC ed il conseguente Pt_1
perfezionamento del relativo contratto di trasferimento è stato ritenuto dalle parti elemento funzionale e indispensabile ai fini di una adeguata risoluzione della loro crisi coniugale.
Entrambi i coniugi chiedono che vengano applicate le agevolazioni fiscali previste per tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili. Si richiamano le agevolazioni previste dall'art. 19 legge 6
marzo 1987 n. 74 trattandosi di atto di assegnazione di immobile, relativo al procedimento di divorzio, stipulato in esecuzione e in conseguenza di sentenza di scioglimento del pagina 9 di 14 matrimonio;
si chiede pertanto l'esenzione da imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
l'esenzione da imposta ipotecaria e catastale come previsto da: Corte di Cassazione,
sezione Tributaria, sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016; circolare 29 maggio 2013 n. 18
paragrafo 1.15 ed infine circolare 21 febbraio 2014 n. 2E paragrafo 9.2.
GARANZIE. La quota di immobile oggetto del presente contratto, limitatamente al diritto di usufrutto, sarà rispettivamente trasferita e accettata senza garanzia di conformità degli impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, ecc.), nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noto alla promittente usufruttuaria, con ogni annesso e connesso,
accesso e recesso, fisso ed infisso, dipendenze e pertinenze, adiacenze e accessioni, con diritti, oneri ed obblighi condominiali, coi patti, diritti, usi e le servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti e pertinenti ed in particolare coi patti, diritti e le servitù
derivanti o contenuti nel titolo di provenienza (o nei titoli ivi richiamati).
La parte promittente concedente il diritto di usufrutto dichiara e garantisce espressamente sin da ora che quanto in oggetto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che alla data del contratto definitivo sarà libero da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, da privilegi anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti, e che non vi sono aventi diritto a prelazione.
CERTIFICAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE. si obbliga sin d'ora Parte_1
a rendere nell'atto di costituzione di usufrutto tutte le dichiarazioni urbanistiche ed amministrative richieste, nonché a consegnare al Notaio, prima della data prevista per il contratto definitivo di trasferimento, la necessaria documentazione urbanistica e catastale e le eventuali certificazioni in suo possesso di cui le vigenti norme nazionali e regionali pagina 10 di 14 prevedono l'allegazione all'atto, effettuando le rettifiche eventualmente necessarie in ogni caso prima del termine fissato per la stipula del contratto definitivo.
Dichiara, inoltre, che per la porzione immobiliare in oggetto non ricorrono i presupposti per richiedere alcuna sanatoria edilizia secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.
ATTO DI PROVENIENZA. Il suddetto immobile è pervenuto a e Parte_1
RI IC, per la quota del 50% per ciascuno, in forza di atto di compravendita a ministero Notaio Dott. in data 04.11.2008 rep. 43120/24254 Persona_4
debitamente registrato e trascritto a Modena il 02.12.2008 n. 22165 reg. part..
Parte promissaria usufruttuaria si impegna fin d'ora a usufruire del Parte_2
bene con la dovuta diligenza, non potrà locare o concedere il godimento dell'immobile a terzi, neppure temporaneamente, senza il consenso scritto della parte promittente e concedente.
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA e Parte_1
RI IC si impegnano a continuare a pagare in misura della metà per ciascuno:
- le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile (spese di manutenzione dell'appartamento, autorimessa e cantina, spese per i servizi condominiali per le parti comuni e quelle esclusive), ad esclusione delle spese per le utenze energetiche ed elettriche (luce e gas), il riscaldamento o raffrescamento e la raccolta rifiuti che saranno a carico di RI IC;
- le spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile (ivi comprese le spese straordinarie deliberate dal condominio); e RI IC si impegnano, Parte_1
tuttavia, a concordare di volta in volta, secondo correttezza e buona fede, nonché tenuto conto dell'ammontare delle spese e delle condizioni economiche di RI IC, il pagina 11 di 14 pagamento in misura superiore alla metà o addirittura integrale da parte del signo Pt_1
di eventuali spese straordinarie che si rendessero necessarie per la manutenzione dell'immobile, anche deliberate dal condominio.
SPESE. Tutte le spese del contratto definitivo di costituzione di usufrutto e degli atti inerenti e conseguenti saranno a carico d . Parte_1
DISCIPLINA LEGISLATIVA. Per tutto quanto non disposto o derogato, l'usufrutto sarà
regolato dalle norme di legge.
A fronte di quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della L. 01.12.1970
n. 898 RI IC non potrà proporre alcuna successiva domanda di contributo di mantenimento/assegno divorzile e/o di contenuto economico/patrimoniale nei confronti di e conseguentemente RI IC dichiara di ritenersi Parte_1
completamente soddisfatta con quanto sopra e di non avere più nulla a pretendere da a titolo di contributo di mantenimento/assegno divorzile e/o a qualsivoglia Parte_1
altro titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte.
7) Posto che nel mese di settembre 2025 scadrà il contratto di leasing stipulato per l'acquisto del veicolo Jeep Renegade con targa GE010NY intestato a RI IC,
e RI IC si impegnano a concordare, secondo correttezza e buona Parte_1
fede, nonché tenuto conto delle condizioni economiche di RI IC, la spettanza, le modalità ed i termini di pagamento della maxi-rata finale prevista da contratto.
8) RI IC e si danno, altresì, reciprocamente atto di avere, con Parte_1
quanto sopra pattuito, definito e regolato tra loro ogni pregresso rapporto di carattere economico/patrimoniale e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte.
pagina 12 di 14 9) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suddetti patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le parti si impegnano, inoltre, a prestare piena e totale acquiescenza alla sentenza di divorzio, ad accettarla ad ogni effetto di legge e a rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza, non appena sarà emesso tale provvedimento
(e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla sua pubblicazione), per consentirne l'immediato passaggio in giudicato.
11) Spese legali. Le spese relative alla presente procedura saranno a carico di Parte_1
”.
[...]
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in MODENA il 22/04/2012 fra nato a [...] il [...] e FO Parte_1
RI nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012 - Atto n. 58 - Parte I);
pagina 13 di 14 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
16/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 14 di 14