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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 246/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1
di (C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._1 elett. dom.to in Torino, presso lo studio dell'Avv. Chiara Cracolici, quale Gestore della crisi con funzioni di consulente del debitore per nomina dell'OCC di Nichelino
- debitore istante in proprio-
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 17/04/2025 da , in proprio, con l'assistenza dell'OCC del Parte_2 Comune di Nichelino, che ha nominato l'Avv. Chiara Cracolici Gestore crisi con Pt_1 funzioni di consulente del debitore e il Dott. quale Gestor crisi con Testimone_1 funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
• il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
• il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 211.342,18, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del suo patrimonio, costituito unicamente (in assenza di beni immobili e beni mobili dotati di apprezzabile valore commerciale) da una rata mensile pari a circa € 350,69, quale importo indicato dal ricorrente come eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e dei suoi familiari, il tutto per la durata di anni tre;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
• che risulti congruo consentire al ricorrente di trattenere le somme indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), pari ad € 2944,89 mensili;
l'onere di sostenere tali spese va suddiviso tra il ricorrente e il coniuge in proporzione Persona_1 ai redditi rispettivamente percepiti, in ragione del 73,48% a carico del ricorrente e del 26,52% a carico del coniuge;
fatta salva la verifica, demandata al Liquidatore, dell'eventuale percezione di assegno unico per i figli di età minore (non menzionato nell'attivo) e, in caso di spettanza dell'assegno (ove non percepito), di inoltrare la relativa richiesta e addivenire alla successiva revisione delle condizioni economiche qui individuate;
• che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
• che ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
• che non sussistano giustificati motivi per nominare un Liquidatore diverso dall'OCC (art. 270, comma1, lett.b); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di di (C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma Liquidatore il Dott. , già nominato professionista incaricato di Testimone_1 svolgere le funzioni di OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)
IL TRIBUNALE DI TORINO SESTA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
composto dai Magistrati
dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Maurizia Giusta Giudice rel. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice
riunito in camera di consiglio per la definizione del procedimento unitario n. R.G. 246/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DI Parte_1
di (C.F. , residente in [...], Parte_2 C.F._1 elett. dom.to in Torino, presso lo studio dell'Avv. Chiara Cracolici, quale Gestore della crisi con funzioni di consulente del debitore per nomina dell'OCC di Nichelino
- debitore istante in proprio-
* * *
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 17/04/2025 da , in proprio, con l'assistenza dell'OCC del Parte_2 Comune di Nichelino, che ha nominato l'Avv. Chiara Cracolici Gestore crisi con Pt_1 funzioni di consulente del debitore e il Dott. quale Gestor crisi con Testimone_1 funzioni di attestatore;
esaminati il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;
ascoltato il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Torino;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:
• il debitore non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
• al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
• il ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 211.342,18, e la consistenza dell'attivo che potrà essere distribuito tra i creditori in conseguenza della liquidazione del suo patrimonio, costituito unicamente (in assenza di beni immobili e beni mobili dotati di apprezzabile valore commerciale) da una rata mensile pari a circa € 350,69, quale importo indicato dal ricorrente come eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e dei suoi familiari, il tutto per la durata di anni tre;
ritenuto
• che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
• che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
• che risulti congruo consentire al ricorrente di trattenere le somme indicate nella domanda (cfr. paragrafo 7), pari ad € 2944,89 mensili;
l'onere di sostenere tali spese va suddiviso tra il ricorrente e il coniuge in proporzione Persona_1 ai redditi rispettivamente percepiti, in ragione del 73,48% a carico del ricorrente e del 26,52% a carico del coniuge;
fatta salva la verifica, demandata al Liquidatore, dell'eventuale percezione di assegno unico per i figli di età minore (non menzionato nell'attivo) e, in caso di spettanza dell'assegno (ove non percepito), di inoltrare la relativa richiesta e addivenire alla successiva revisione delle condizioni economiche qui individuate;
• che le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto ai sensi dell'art.272 CC.II. e sottoposto all'approvazione del G.D.; che i creditori concorsuali (compresi i professionisti che hanno assistito il debitore nella predisposizione del ricorso), l'ammontare e la graduazione dei crediti verranno individuati nei modi previsti dall'art.273 CC.II. e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dll'art.275 CC.II., potendosi verificare scostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC;
• che ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. deve disporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
• che non sussistano giustificati motivi per nominare un Liquidatore diverso dall'OCC (art. 270, comma1, lett.b); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di di (C.F. Parte_2
, residente in [...]; C.F._1 nomina Giudice Delegato la dott. ssa Maurizia Giusta;
conferma Liquidatore il Dott. , già nominato professionista incaricato di Testimone_1 svolgere le funzioni di OCC;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Ai sensi dell'art.270, c.5, 150,151 CC.II. , dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni oggetto di liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente (dott. ssa Maurizia Giusta) (dott. Enrico Astuni)