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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LEPORE MARIA ( VIA ALESSANDRO C.F._2
VOLTA 57025 PIOMBINO;
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._3
DARI DAVIDE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Piombino in data 27/04/2013 con il signor la nascita delle figlie il 20/07/2013 e _1 Per_1 Per_2
l'08/01/2017, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione dei continui comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere dal sig. nei _1 confronti della moglie, con conseguente irrimediabile frattura del rapporto coniugale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 12.6.2024 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 _1 separazione dei coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) disporre
1 Per_ l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
3) assegnare la casa coniugale sita in Piombino, Loc. Gagno n.29 alla sig.ra
la quale vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie;
4) disporre che il padre Pt_1 potrà vedere e tenere con sé le minori due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dalle ore 19 quando le prenderà a casa della madre alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, oltre ad un weekend, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 19 alla domenica alle ore 19. Per quel che riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con le bambine l'uno la
Vigilia di Natale ed il 31 dicembre, l'altro il giorno di Natale e l'epifania. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni, anche non consecutivi, purché comunicati entro il 15 giugno;
5) disporre a carico del sig. _1
a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 delle figlie (€ 250,00 a figlia); l'importo verrà corrisposto entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla ricorrente e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
6) disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella _1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie od utili per le figlie, come individuate nel protocollo in uso all'intestato Tribunale;
7) disporre che l'assegno unico per le figlie verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i _1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…]
1. I coniugi vivranno separati;
2. Le Per_ piccole le ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso l'abitazione posta in Piombino Loc. Gagno 29. 3. La frequentazione dei genitori sarà garantita alle piccole in modo paritario secondo il seguente schema bisettimanale di frequentazione:
In caso di necessità dovuta ad impegni medici o lavorativi nei giorni di propria frequentazione entrambi i genitori prima di doversi rivolgere ad una baby-sitter chiederanno l'eventuale disponibilità dell'altro soprattutto per quanto riguarda gli ingressi e le uscite da scuola.
4. Quanto alla frequentazione dei genitori durante le festività scolastiche: ▪ Per le festività Natalizie il periodo di “vacanze scolastiche” sarà diviso in due periodi e ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore dall'ultimo giorno di scuola (solitamente il 23 dicembre) fino al 31 dicembre e con l'altro dal 31 al
2 6 per poi riprendere il regolare regime di frequentazione. ▪ Per le vacanze pasquali sempre ad anni alternati le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore a partire dall'ultimo giorno di scuola. Le vacanze estive i figli le trascorreranno per un periodo di 2 settimane consecutive con ciascun genitore da concordare per ragioni lavorative entro maggio. ▪ Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso a comunicare dove si recheranno con i figli e in tutti i suddetti periodi di vacanza/festività e si impegnano a garantire la comunicazione dei figli con l'altro genitore.
5. Ciascuno dei genitori alla luce della ripartizione paritaria della frequentazione dei figli provvederà direttamente al mantenimento degli stessi. Quanto alle spese straordinarie queste saranno ripartite
50% al sig. e 50% alla sig.ra , da intendersi le scolastiche, mediche (non _1 Pt_1 coperte da SSN), sportive e ricreative, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 7 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. Le attività extra-curricolari devono in ogni caso essere concordate tra i genitori tenendo conto delle richieste e delle attitudini dei figli.
6. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi: ▪
Entrambi i coniugi sono autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro, pertanto, nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
▪ L'immobile posto in Loc.
Gagno 29 e che costituiva l'abitazione familiare e su cui grava un mutuo di 452 € mensili, resterà nella materiale disponibilità del sig. che la abiterà con le _1 bambine ed il quale continuerà a farsi esclusivamente carico del pagamento del mutuo.
▪ L'assegno unico sarà ripartito al 50%. ▪ I coniugi negli anni hanno accumulato numerosi prestiti per esigenza familiari, in particolare un prestito Compass per €
360,73 mensili (scadenza 2028) un prestito BNL per € 172,81 (gennaio 2029) ed un ulteriore prestito Findomestic per € 74,90 per l'acquisto di alcuni mobili. Quanto al prestito 74,90 resterà ad esclusivo carico del sig. il quale avrà la disponibilità _1 del mobilio per cui è stato acceso il prestito. Gli altri due prestiti entrambi cointestati saranno pagati nella misura del 50% ciascuno fino ad estinzione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, le parti stabilivano una provvisoria disciplina di gestione delle figlie minori chiedendo rinvio al fine di poter verificare l'esistenza dei presupposti per poter addivenire ad un accordo. Resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. come da accordi raggiunti, all'udienza in data 16.1.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e depositato in PCT _1 Pt_1 sottoscritto dagli stessi e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione, trasformato il rito in consensuale, alle condizioni indicate.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
3 2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino il giorno 27/04/2013 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 15, parte 1, serie S anno 2013;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale, chiedendo, in relazione alla medesima, a favore della moglie delle agevolazioni in materia di separazione e divorzio, con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 ed in particolare:
Il signor si impegna a cedere alla signora _1 Pt_1
, la quale si impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di
[...] proprietà dei seguenti beni immobili a) appartamento sito nel Comune di Piombino alla Loc. Gagno n. 29, identificato al N.C.E.U. del comune di Piombino al foglio 50 particella 101 sub 603Cat A/4
Classe 2 vani 4,5 R.C. € 195,22 (centonavantacinque/22);
La sig.ra concorda che l'acquisto avviene per il prezzo pari Parte_1 al residuo del mutuo al primi dicembre 2024 che verserà accollandosi il mutuo a partire dal mese di Dicembre 2024 (anche nel caso in cui l'atto definitivo venga stipulato in data successiva).
4 Le parti si impegnano concordemente a stipulare a febbraio 2025 l'atto definitivo di compravendita presso il notaio di Piombino, Persona_3 con il trasferimento della quota del 50% dell'immobile da parte del marito ed il contestuale accollo del mutuo da parte della moglie.
La signora si impegnerà inoltre entro 5 anni a farsi riconoscere unica Pt_1 debitrice nei confronti dell'istituto mutuante sollevando il marito da ogni responsabilità al riguardo.
3. Le piccole ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso l'abitazione posta in Piombino Loc. Gagno 29, ove hanno già la residenza anagrafica.
4. La frequentazione dei genitori sarà garantita alle piccole in modo paritario secondo il seguente schema bisettimanale di frequentazione:
Controparte_2
Padre Padre Padre Padre Padre CP_3
e e
Padre Padre CP_3 CP_3
e e e e e
In caso di necessità dovuta ad impegni medici o lavorativi nei giorni di propria frequentazione entrambi i genitori prima di doversi rivolgere ad una baby- sitter chiederanno l'eventuale disponibilità dell'altro soprattutto per quanto riguarda gli ingressi e le uscite da scuola.
5. Quanto alla frequentazione dei genitori durante le festività scolastiche:
▪ Per le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre, 1 gennaio)le figlie trascorreranno ad anni alterni ciascuno di detti giorni con l'uno o l'altro dei genitori.
▪ Gli ulteriori giorni festivi del calendario nazionale (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) saranno divisi sempre alternando le annualità ed a partire dall'ultimo giorno di scuola.
▪ Durante l'anno le figlie trascorreranno 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare in base alle ragioni lavorative di entrambi.
▪ Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso a comunicare dove si recheranno con i figli e in tutti i suddetti periodi di vacanza/festività e si impegnano a garantire la comunicazione dei figli con l'altro genitore.
6. Ciascuno dei genitori alla luce della ripartizione paritaria della frequentazione dei figli provvederà direttamente al mantenimento degli stessi. Quanto alle spese straordinarie queste saranno ripartite 50% al sig. e 50% alla sig.ra _1
, da intendersi le scolastiche, mediche (non coperte da SSN), sportive e Pt_1 ricreative, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg.
7 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 gg
5 dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. Le attività extra-curricolari devono in ogni caso essere concordate tra i genitori tenendo conto delle richieste e delle attitudini dei figli.
7. Quanto agli ulteriori rapporti economici tra i coniugi:
▪ Entrambi i coniugi sono autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro, pertanto, nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
▪ L'immobile che costituiva l'abitazione familiare resterà alla sig.ra come Pt_1 da punto 1)
▪ Il sig. lascerà la casa familiare entro la prima settimana di dicembre _1 avendo reperito un immobile in affitto (per cui pagherà la somma di € 500,00 mensili) ed ivi trasferirà la propria residenza.
▪ L'assegno unico sarà ripartito al 50%.
▪ Quanto ai numerosi prestiti accumulati dai coniugi negli anni le parti concordano che:
Il prestito Findomestic da 74,90 € resterà a carico dalla sig.ra Pt_1
Il prestito Compass per 360,73 € mensili resterà a carico del sig. _1
Il prestito BNL per € 172,81€ mensili resterà a carico di dei coniugi al 50%.
8) Spese Compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1448/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. LEPORE MARIA ( VIA ALESSANDRO C.F._2
VOLTA 57025 PIOMBINO;
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. _1 C.F._3
DARI DAVIDE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Piombino in data 27/04/2013 con il signor la nascita delle figlie il 20/07/2013 e _1 Per_1 Per_2
l'08/01/2017, rilevando la crisi dell'unione matrimoniale in ragione dei continui comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere dal sig. nei _1 confronti della moglie, con conseguente irrimediabile frattura del rapporto coniugale e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei coniugi, con ricorso depositato in data 12.6.2024 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 _1 separazione dei coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] 1) pronunciare la separazione dei coniugi;
2) disporre
1 Per_ l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
3) assegnare la casa coniugale sita in Piombino, Loc. Gagno n.29 alla sig.ra
la quale vi continuerà ad abitare unitamente alle figlie;
4) disporre che il padre Pt_1 potrà vedere e tenere con sé le minori due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e nel giovedì, dalle ore 19 quando le prenderà a casa della madre alle ore 21.30 quando le riaccompagnerà presso la casa familiare, oltre ad un weekend, alternato con la madre, dal venerdì alle ore 19 alla domenica alle ore 19. Per quel che riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno ad anni alterni con le bambine l'uno la
Vigilia di Natale ed il 31 dicembre, l'altro il giorno di Natale e l'epifania. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con le minori 15 giorni, anche non consecutivi, purché comunicati entro il 15 giugno;
5) disporre a carico del sig. _1
a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, la corresponsione in favore della sig.ra di un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 delle figlie (€ 250,00 a figlia); l'importo verrà corrisposto entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla ricorrente e sarà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
6) disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella _1 misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie od utili per le figlie, come individuate nel protocollo in uso all'intestato Tribunale;
7) disporre che l'assegno unico per le figlie verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i _1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…]
1. I coniugi vivranno separati;
2. Le Per_ piccole le ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso l'abitazione posta in Piombino Loc. Gagno 29. 3. La frequentazione dei genitori sarà garantita alle piccole in modo paritario secondo il seguente schema bisettimanale di frequentazione:
In caso di necessità dovuta ad impegni medici o lavorativi nei giorni di propria frequentazione entrambi i genitori prima di doversi rivolgere ad una baby-sitter chiederanno l'eventuale disponibilità dell'altro soprattutto per quanto riguarda gli ingressi e le uscite da scuola.
4. Quanto alla frequentazione dei genitori durante le festività scolastiche: ▪ Per le festività Natalizie il periodo di “vacanze scolastiche” sarà diviso in due periodi e ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore dall'ultimo giorno di scuola (solitamente il 23 dicembre) fino al 31 dicembre e con l'altro dal 31 al
2 6 per poi riprendere il regolare regime di frequentazione. ▪ Per le vacanze pasquali sempre ad anni alternati le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore a partire dall'ultimo giorno di scuola. Le vacanze estive i figli le trascorreranno per un periodo di 2 settimane consecutive con ciascun genitore da concordare per ragioni lavorative entro maggio. ▪ Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso a comunicare dove si recheranno con i figli e in tutti i suddetti periodi di vacanza/festività e si impegnano a garantire la comunicazione dei figli con l'altro genitore.
5. Ciascuno dei genitori alla luce della ripartizione paritaria della frequentazione dei figli provvederà direttamente al mantenimento degli stessi. Quanto alle spese straordinarie queste saranno ripartite
50% al sig. e 50% alla sig.ra , da intendersi le scolastiche, mediche (non _1 Pt_1 coperte da SSN), sportive e ricreative, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 7 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. Le attività extra-curricolari devono in ogni caso essere concordate tra i genitori tenendo conto delle richieste e delle attitudini dei figli.
6. Quanto ai rapporti economici tra i coniugi: ▪
Entrambi i coniugi sono autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro, pertanto, nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
▪ L'immobile posto in Loc.
Gagno 29 e che costituiva l'abitazione familiare e su cui grava un mutuo di 452 € mensili, resterà nella materiale disponibilità del sig. che la abiterà con le _1 bambine ed il quale continuerà a farsi esclusivamente carico del pagamento del mutuo.
▪ L'assegno unico sarà ripartito al 50%. ▪ I coniugi negli anni hanno accumulato numerosi prestiti per esigenza familiari, in particolare un prestito Compass per €
360,73 mensili (scadenza 2028) un prestito BNL per € 172,81 (gennaio 2029) ed un ulteriore prestito Findomestic per € 74,90 per l'acquisto di alcuni mobili. Quanto al prestito 74,90 resterà ad esclusivo carico del sig. il quale avrà la disponibilità _1 del mobilio per cui è stato acceso il prestito. Gli altri due prestiti entrambi cointestati saranno pagati nella misura del 50% ciascuno fino ad estinzione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, le parti stabilivano una provvisoria disciplina di gestione delle figlie minori chiedendo rinvio al fine di poter verificare l'esistenza dei presupposti per poter addivenire ad un accordo. Resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. come da accordi raggiunti, all'udienza in data 16.1.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e depositato in PCT _1 Pt_1 sottoscritto dagli stessi e concludevano congiuntamente per sentir pronunciare la separazione, trasformato il rito in consensuale, alle condizioni indicate.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
3 2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse delle figlie minori.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino il giorno 27/04/2013 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune - atto n. 15, parte 1, serie S anno 2013;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di effettuare la seguente attribuzione patrimoniale, chiedendo, in relazione alla medesima, a favore della moglie delle agevolazioni in materia di separazione e divorzio, con l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 ed in particolare:
Il signor si impegna a cedere alla signora _1 Pt_1
, la quale si impegna ad acquistare, la propria quota del 50% di
[...] proprietà dei seguenti beni immobili a) appartamento sito nel Comune di Piombino alla Loc. Gagno n. 29, identificato al N.C.E.U. del comune di Piombino al foglio 50 particella 101 sub 603Cat A/4
Classe 2 vani 4,5 R.C. € 195,22 (centonavantacinque/22);
La sig.ra concorda che l'acquisto avviene per il prezzo pari Parte_1 al residuo del mutuo al primi dicembre 2024 che verserà accollandosi il mutuo a partire dal mese di Dicembre 2024 (anche nel caso in cui l'atto definitivo venga stipulato in data successiva).
4 Le parti si impegnano concordemente a stipulare a febbraio 2025 l'atto definitivo di compravendita presso il notaio di Piombino, Persona_3 con il trasferimento della quota del 50% dell'immobile da parte del marito ed il contestuale accollo del mutuo da parte della moglie.
La signora si impegnerà inoltre entro 5 anni a farsi riconoscere unica Pt_1 debitrice nei confronti dell'istituto mutuante sollevando il marito da ogni responsabilità al riguardo.
3. Le piccole ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso l'abitazione posta in Piombino Loc. Gagno 29, ove hanno già la residenza anagrafica.
4. La frequentazione dei genitori sarà garantita alle piccole in modo paritario secondo il seguente schema bisettimanale di frequentazione:
Controparte_2
Padre Padre Padre Padre Padre CP_3
e e
Padre Padre CP_3 CP_3
e e e e e
In caso di necessità dovuta ad impegni medici o lavorativi nei giorni di propria frequentazione entrambi i genitori prima di doversi rivolgere ad una baby- sitter chiederanno l'eventuale disponibilità dell'altro soprattutto per quanto riguarda gli ingressi e le uscite da scuola.
5. Quanto alla frequentazione dei genitori durante le festività scolastiche:
▪ Per le festività (Natale, Santo Stefano, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 31 dicembre, 1 gennaio)le figlie trascorreranno ad anni alterni ciascuno di detti giorni con l'uno o l'altro dei genitori.
▪ Gli ulteriori giorni festivi del calendario nazionale (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre ed 8 dicembre) saranno divisi sempre alternando le annualità ed a partire dall'ultimo giorno di scuola.
▪ Durante l'anno le figlie trascorreranno 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare in base alle ragioni lavorative di entrambi.
▪ Entrambi i genitori si impegnano in ogni caso a comunicare dove si recheranno con i figli e in tutti i suddetti periodi di vacanza/festività e si impegnano a garantire la comunicazione dei figli con l'altro genitore.
6. Ciascuno dei genitori alla luce della ripartizione paritaria della frequentazione dei figli provvederà direttamente al mantenimento degli stessi. Quanto alle spese straordinarie queste saranno ripartite 50% al sig. e 50% alla sig.ra _1
, da intendersi le scolastiche, mediche (non coperte da SSN), sportive e Pt_1 ricreative, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg.
7 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 gg
5 dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg. Le attività extra-curricolari devono in ogni caso essere concordate tra i genitori tenendo conto delle richieste e delle attitudini dei figli.
7. Quanto agli ulteriori rapporti economici tra i coniugi:
▪ Entrambi i coniugi sono autosufficienti l'uno nei confronti dell'altro, pertanto, nessuno verserà alcunché all'altro a titolo di mantenimento;
▪ L'immobile che costituiva l'abitazione familiare resterà alla sig.ra come Pt_1 da punto 1)
▪ Il sig. lascerà la casa familiare entro la prima settimana di dicembre _1 avendo reperito un immobile in affitto (per cui pagherà la somma di € 500,00 mensili) ed ivi trasferirà la propria residenza.
▪ L'assegno unico sarà ripartito al 50%.
▪ Quanto ai numerosi prestiti accumulati dai coniugi negli anni le parti concordano che:
Il prestito Findomestic da 74,90 € resterà a carico dalla sig.ra Pt_1
Il prestito Compass per 360,73 € mensili resterà a carico del sig. _1
Il prestito BNL per € 172,81€ mensili resterà a carico di dei coniugi al 50%.
8) Spese Compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
6