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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 373/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. DOMENICO MALARA Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. VINCENZINA LEONE Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, quale interventore ex lege, nonché avv. FIO LUCIA (C.F. CodiceFiscale_5
, quale curatrice speciale (ai sensi dell'art. 78 c.p.c.) e altresì Email_3
difensore (ai sensi dell'art. 86 c.p.c.) della minore (nata Persona_1
in Reggio Calabria il 22/10/2019) -intervenienti-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022 ed emessa a definizione del proc. n. 60/2020 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato il 7.01.2020 la parte ha Controparte_1
adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il procedimento di 1° grado (n. 60/2020
R.G.) e ivi in particolare prospettando che:
(1) dal marzo 2018 al settembre 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con
, con la quale avrebbe altresì dovuto contrarre matrimonio (in data Parte_1
04.09.2019), essendo tuttavia il progetto nuziale poi sfumato per una serie di incomprensioni e incompatibilità caratteriali;
(2) dalla loro relazione era nata, in data 22.10.2019, la piccola , riconosciuta Persona_1
dalla sola madre;
Parte_1
(3) quest'ultima aveva poi rifiutato il consenso al riconoscimento paterno, con la conseguenza che egli attore aveva necessità di ricorrere al Tribunale per conseguire l'autorizzazione al riconoscimento e per aggiungere il proprio cognome a quello della figlia ( Persona_1
).
[...]
I.1.2.- Con memoria del 12.03.2020 si è poi costituita la resistente , Parte_1
replicando alle avverse prospettazioni e in particolare contestando:
(A) la mancata ricezione di alcun invito ex art. 250 c.c. da parte dell'attore istante;
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(B) l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti per il riconoscimento (alla quale si opponeva) e, in subordine, per l'affidamento condiviso della minore, occorrendo invece disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre (con esclusione di una qualunque responsabilità genitoriale in capo al resistente) e una regolamentazione del rapporto padre- figlia con minimi contatti tra i due ed in ogni caso mediati da strutture ed operatori specializzati, con ogni conseguente provvedimento nell'interesse della minore.
I.1.3.- A seguito poi della sua nomina quale Curatrice Speciale per la minore Persona_1
(giusta ordinanza dell'1.12.2020), con comparsa datata 8.01.2021 si è costituita la predetta
Curatrice (avv. FIO LUCIA), chiedendo di voler disporre: CTU biologica sulla minore
- con l'utilizzo del sistema meno invasivo per la minore, ai fini della Persona_1
valutazione della compatibilità biologica della paternità – nonché, nel caso di raggiungimento della prova certa e determinante della paternità biologica del , ogni Controparte_1
accertamento utile e necessario a valutare l'esistenza di fattori di pericolo idonei a costituire ragione ostativa al riconoscimento e altresì i provvedimento opportuni in relazione all'affidamento, alla disciplina del diritto di visita dei genitori in favore della minore - tenuto conto della tenera età di quest'ultima - e al mantenimento della minore ai sensi dell'articolo
315 bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c..
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e a mezzo di test del DNA (cfr. elaborato del 5.03.2020), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022), nella quale il Collegio di prime cure ha così provveduto:
“
1. dichiara che è padre di nato a [...] il [...], Controparte_1 Persona_1 disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile di REGGIO CALABRIA provveda alle annotazioni;
2. ACCOGLIE la richiesta di attribuzione del cognome paterno per le ragioni indicate in parte motiva autorizzando la minore a mantenere il cognome materno unitamente a quello paterno che si aggiunge, tanto da chiamarsi;
Persona_1
3. DISPONE l'affido condiviso della minore ai genitori e collocazione prevalente con la madre, con diritto di frequentazione della minore con il padre secondo quanto stabilito in parte motiva” – nel corpo della quale [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n. 841/2022], previo invito alle parti “a sottoporsi ad un percorso di recupero/sostegno alla genitorialità, in vista
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dell'individuazione ed attuazione del superiore interesse della minore” e, “all'esito dello stesso”, a “individuare ed applicare un regime di incontri padre/figlia in forma libera”, si è disposto, “in attesa di un regime di incontri concordato tra le parti”, il seguente regime di visita e frequentazione: “che il padre possa frequentare e tenere con sé tre Persona_1
pomeriggi a settimana e precisamente nei giorni del lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore
16.00 alle 20.00; e due fine-settimana alterni al mese: il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00; oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, precisamente dal 20 al 27 luglio e dal 20 al 26 agosto, avendo cura di prendere la bambina alle 9.00 del mattino e di riportarla alla madre alle 17.00 e di adottare altresì ogni idonea misura ed attenzione nei confronti della minore al momento del distacco dalla madre, che invero dovrà favorire detto distacco temporaneo al fine di consentire alla minore ed al padre della piccola di instaurare un legame, modalità che si rende necessario esplicitare in considerazione della tenera età della minore ed altresì dell'elevata litigiosità delle parti;
festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, fatto salvo ogni diverso accordo delle parti”;
“
4. ORDINA a di versare alla resistente la somma mensile di Controparte_1
Per_
€200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie elencate dal Protocollo del Tribunale;
4. compensa per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio”.
I.2.1.- Avverso tale sentenza la parte ha poi proposto l'odierno appello Parte_1
(proc. n. 372/2022), nel quale ha in particolare contestato:
(1) la nullità per mancata pronuncia sull'opposizione al riconoscimento;
(2) la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie;
(3) la necessità di revisione, in ogni caso e a titolo di motivo condizionato (in caso di mancato accoglimento dei primi due), sia del regime di frequentazione fra padre e figlia disposto in 1° grado, sia del quantum dell'assegno mensile paterno per la minore.
I.2.2.- Con comparsa del 31.05.2023 si è costituito l'appellato , Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e riportandosi a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste proposte negli atti del giudizio di primo grado.
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I.2.3.- Con comparsa sempre del 31.05.2023 si è poi qui costituita l'avv. FIO (Curatrice
Speciale della minore ), anch'essa ribadendo le osservazioni già rassegnate Persona_1
nel giudizio di primo grado e altresì osservando come la decisione del Tribunale fosse il frutto di un'indagine accurata che, nell'interesse superiore della minore e nel rispetto del principio della bi-genitorialità (quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia), era intesa a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere di quest'ultimi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con sentenza non definitiva n. 241/2024 e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria ex art. 279 c.p.c. del 10.04.2024 la Corte ha: (1) rigettato i primi n. 2 motivi di appello proposti da [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], confermando pertanto Parte_1
la sentenza di prime cure in punto di riconoscimento della paternità di
[...]
e di attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
(2) CP_1
rimesso la causa in istruttoria e disposto apposito approfondimento peritale mirante a compiere un'indagine psicologica sulla minore, anche al fine di predisporre un'adeguata regolamentazione delle modalità di visita/frequentazioni del padre e della figlia minore;
(b) è stato espletato il predetto approfondimento peritale, le cui risultanze sono confluite negli elaborati del 26.03.2025 e del 3.06.2025.
I.2.5.- Preso atto, poi, delle risultanze di tali elaborati, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 e con provvedimento comunicato alle parti in data 7.07.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare quanto segue con riguardo alla partecipazione dell'interveniente ex lege [v. infra, sub III.1.], al rito qui applicabile [v. infra, sub III.2.] e infine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Muovendo dall'interveniente ex lege (i.e. l' , rappresentato in questo Parte_2
grado dal P.G. e dai relativi Sostituti), occorre osservare che talee Ufficio risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. il passaggio atti al PM/PG del
5.09.2023), come necessario e altresì sufficiente, a nulla rilevando “la concreta assunzione di
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conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”,
“per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto,
“l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno
l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n. 12254; Cass. civ.,
2/10/2013, n. 22567).
III.2.- Quanto poi al rito applicabile, giova evidenziare che:
(1) il procedimento qui in esame è stato incardinato nel 2020 (v. supra, sub I.1.1.), trovando pertanto applicazione, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 35, comma I, D.lgs.
149/2022 per le procedure antecedenti al 28.02.2023, la complessiva disciplina antecedente all'ultima novella di cui all'art. 1, comma III, D.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e dunque, ex aliis, anche il principio di non obbligatorietà dell'audizione del minore infra- sedicenne (ai sensi dell'art. 250, comma IV, c.c., nella formulazione qui ratione temporis vigente) - audizione alla quale, pertanto e considerando la tenera età della bambina (nata il
22.10.2019 e dunque avente ancor oggi meno di 6 anni), la conseguente “difficile comprensione delle conseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da parte del padre” (cfr. Cass. civ., 28/03/2023, n. 8762, riguardante una minore “di anni 8”), nonché
l'oggettiva delicatezza della vicenda sottesa (che ha richiesto l'espletamento di apposita
C.T.U. psicologica, la quale ha provveduto a diversi colloqui anche con la minore – v. infra), non si è ravvisata la specifica opportunità di procedere né in 1° grado (con statuizione del tutto condivisibile e da alcuno in ogni caso contestata), né in questa sede;
(2) il giudizio di prime cure si è poi pacificamente svolto nelle forme del rito ordinario (con assegnazione sia dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. – cfr. udienza del 16.02.2021 -, sia dei termini ex art. 190 c.p.c. – cfr. udienza del 5.04.2022), essendosi pertanto dovuto seguire analogo modulo processuale anche in questa sede [e ciò in ossequio al “principio di ultrattività del rito”, in base al quale, “a prescindere dalla sua esattezza”, la Corte è in ogni
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caso “vincolata alla qualificazione data … dal primo Giudice”, con la conseguenza che “il giudizio deve” comunque “proseguire nelle stesse forme” già seguite in prime cure e facendo
“riferimento”, anche in sede di “impugnazione”, al “rito in concreto adottato” dal primo giudicante (cfr. Cass. civ., 6/11/2019, n. 28519, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. n.
14776/2025; Cass. n. 23731/2024; Cass. n. 2329/2023; Cass. n. 26083/2021; Cass. n.
20705/2018; Cass. n. 15272/2014; Cass., Sez. un., n. 390/2011)].
III.3.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre osservare che:
(A) l'“ambito della cognizione del giudice d'appello”, come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835), risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(B) le domande e questioni valutabili in sede di impugnazione, poi, sono esclusivamente quelle già proposte in 1° grado [atteso il divieto di cui all'art. 345, comma I, c.p.c. – integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, poiché “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica”, la cui “violazione” è sempre rilevabile e non necessita neanche di essere esplicitata, atteso che su una tale inammissibile nuova istanza invero non sorge alcun potere-dovere di pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2020, n. 157;
Cass. civ., 30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n.
6094; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 22/12/1998,
n. 12789)] e comunque fatte valere già nell'atto di gravame [“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame”, risultando ovviamente “inammissibili” tutte le istanze
“avanzate non già negli atti di appello, ma” solo “in memorie successive” e in particolare negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., in cui si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere” “esposte questioni nuove” - a ciò conseguendo che, “ove
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sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto”, “il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, potendo, pur in tal caso, “limitarsi ad ignorarl[e]” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088; Cass. civ., 2/07/2004, n. 12147 e Cass. civ.,
17/03/2004, n. 5419, nonché, su nova e scritti conclusivi, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n.
3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016,
n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004,
n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)], risultando pertanto del tutto tardive e inammissibili (già ex art. 345 c.p.c. e altresì ex art. 190 c.p.c.) le istanze fatte valere dall'appellante solo nella propria 2° comparsa conclusionale d'appello - e in specie la domanda di “rimborso” “delle spese sostenute dalla madre per la quota di pertinenza del padre dalla nascita” della figlia (cfr. pagg.
6-7 e 9 della comparsa del 15.09.2025), poiché solo ivi avanzata e non già fatta valere negli scritti precedenti (di 1° e altresì di 2° grado), come pur necessario e imprescindibile per consentirne lo scrutinio [essendo pacifico che, a differenza dei “provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione” (rispetto al quale può operare “il potere del giudice adito”, ex “art.
277 c.c., comma 2”, “di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore”), per “la condanna al rimborso” pro quota “per il periodo precedente la proposizione dell'azione” “non [si] può” invece “prescindere da un'espressa domanda della parte”, “attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice” (cfr. Cass. civ., 28/03/2017, n. 7960, peraltro richiamata dalla stessa appellante in uno ad ulteriori precedenti ove, tuttavia, tale domanda veniva delibata proprio perché, diversamente dal caso di specie, ritualmente proposta fin dal 1° grado – cfr. Cass. civ., 12/10/2023, n. 28442; Cass. civ, 25/05/2022, n. 16916; Cass. civ., 10/04/2012, n. 5652; Cass. civ., 16/07/2005, n. 15100)];
(C) nel corso del presente gravame, infine e come evidenziato, è stata emessa una sentenza non definitiva [i.e. la sent. n. 241/2024 – v. supra, sub I.2.4., punto (a)], non essendo dunque più delibabile ogni questione già ivi scrutinata, atteso che, come noto, “con la pronuncia della sentenza non definitiva il giudice si spoglia della potestas decidendi in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta [definitivamente] precluso il riesame”, con
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“preclusione” che poi opera e “vale sia in ordine alle questioni definite, sia in ordine a quelle da esse dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” [cfr., ex multis, Cass. civ., 31/08/2009, n. 18898].
IV.- Ciò detto e venendo, pertanto, ai soli profili ancora sub iudice, e dunque al 3° motivo di gravame [essendo state le ulteriori ragioni di doglianza (v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)) già esaminate e disattese nella sentenza non definitiva (v. supra, sub I.2.4., punto (a))], la parte appellante risulta aver a tal riguardo contestato le statuizioni assunte in prime cure ai sensi dell'art. 315 bis c.c. (come richiamato dall'art. 250, comma IV, ult. parte, c.c., a mente del quale “con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis”), e in particolare [v. supra, sub I.2.1., punto (3)]:
(A) sia il regime di frequentazione fra appellato e minore;
(B) sia il quantum del contributo mensile paterno.
V.- Prendendo le mosse dal 1° profilo, e dunque dal regime di visita e incontri tra padre e figlia [v. supra, sub IV., punto (A)], nella sentenza non definitiva si è a tal riguardo già evidenziato [cfr. pag. 9, punto 8, della sentenza n. 241/2024] che:
(a) tale regime doveva essere stabilito, più che secondo “modalità” “standardizzate”, sulla scorta della “specificità” “del caso”, tenendo conto, in particolare, sia “della tenera età della bambina” (nata il [...] e dunque avente meno di 6 anni), sia “della mancanza da parte della bimba della “conoscenza” dell'altro genitore”;
(b) al fine di compiutamente valutare la “modalità” con cui “addivenire alla costruzione di un rapporto con il padre compatibile/corrispondente alle esigenze ed alla crescita fisica e psichica della piccola”, si è pertanto disposto, “previa rimessione della causa sul ruolo”, apposito “accertamento peritale” in tal senso.
V.1.- All'esito di quest'ultimo, dopo approfondita indagine [articolatasi sia in colloqui “semi- strutturati”, “singoli” e “congiunti”, sia in “somministrazione di test e questionari psicodiagnostici” rivolti sia alla “minore”, sia alla “diade genitoriale” (cfr. pag. 6 della
C.T.U. del 26.03.2025)], l'ausiliaria della Corte ha poi concluso che:
(1) entrambe le parti risultano munite di capacità genitoriale [risultando ravvisabili alcune
“carenze”, ma “non” presentando “patologie” o carenze “tali da incidere sulle capacità
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genitoriali”, né essendovi ragione alcuna per “escludere i signori dalla crescita Parte_3 della piccola” (cfr. pagg. 40 e 42 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pag. 4 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)];
(2) allo stato, tuttavia, le “condizioni” complessive ostano alla possibilità di immediatamente dar corso al regime disposto in prime cure [“tali condizioni renderebbero non possibile attuare, al momento, il regime … come disposto nei termini del Tribunale Civile di Reggio
Calabria” (cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)], occorrendo procedere, “per tutelare il benessere psicologico della minore”, con la “necessaria” “gradualità” – e ciò considerando sia che “la minore”, “sin dalla nascita”, “non ha frequentato con costanza il padre, né pare averlo riconosciuto come tale” [avendo da sempre vissuto con la madre e con la sua “famiglia di origine” e avendo poi, in tale periodo, “dato seguito ad una identificazione potenzialmente acritica e incondizionata” di “quanto disposto dalle figure adulte”, anche
“sostituendo” la “figura” paterna “con il nonno materno” e sviluppando un atteggiamento di
“adattamento passivo all'adulto” – “condizione che potrebbe aver esposto, inconsapevolmente, la piccola” anche “a problematiche meramente proprie della diade di coppia” e in particolare ai rilievi materni in ordine alla “mancata partecipazione del signor
nella loro relazione, ivi compresa la maternità”, così “sminuendo”, pur “in maniera CP_1 inconsapevole”, “l'altra figura agli occhi della piccola”], sia che il padre, pur “disponibile e desideroso di iniziare ad esercitare la sua genitorialità”, deve tuttavia tener conto dei “limiti di una mancanza di esperienza diretta sino ad oggi” [pagg. 39-40 della C.T.U. del
26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(3) al fine di poter superare le attuali criticità e far sì “che la piccola inizi … a frequentare il signor riconoscendolo come figura paterna” [cfr. pag. 41 della C.T.U. del CP_1
26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025] è necessario pertanto evitare modifiche repentine e traumatiche alla continuità di vita della minore [“non appare[ndo] necessario”, in particolare, “prevedere, al momento, lo spostamento della piccola da casa ove vive la madre”: cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025] e procedere, come detto, con “gradualità”, essendo necessario, in particolare:
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(a) sospendere, allo stato, il regime di frequentazione disposto dal Tribunale di prime cure [v. supra, sub I.1.4.] e al momento non attuabile [v. supra, sub (2)], disponendo, per il momento, lo svolgimento di “incontri padre figlia” “con cadenza settimanale-quindicinale”, “con accompagnamento dei Servizi Sociali competenti con educativa domiciliare/incontri protetti “
e “nella sede ove la minore risiede al momento” - e dunque ad “Udine”, atteso il
“trasferimento” materno, “per motivi lavorativi”, “intervenuto in corso di C.T.U.” [cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(b) prevedere, se del caso, la ripresa del predetto regime di frequentazione solo
“successivamente” al proficuo svolgimento di apposito “percorso” da compiersi da parte di entrambi i genitori [tramite percorso “congiunto” “mirato al potenziamento delle competenze genitoriali” - come già sollecitato dal Tribunale di prime cure (cfr. pag. 5, ult. cpv., della pronuncia appellata) e volto, in particolare, a “permettere” “alla signora di limitare la Pt_1 tendenza ad operare uno stile attribuzionale esterno”, al “signor a disporsi CP_1 maggiormente in termini emozionali sul piano espressivo” e a “entrambi” “un miglioramento dell'attrito ancora ad oggi esistente”, tutto ciò allo scopo sia di “arginare le difficoltà psicologiche presentate dalla prole”, sia di “attenzionare lo stato emotivo della piccola possibilmente anche reattivo a dinamiche disfunzionali e negative per le quali è fondamentale non arrivare a una cronicizzazione, quindi, patologizzazione dello stato con conseguenze gravi per la salute psico-fisica della minore” (cfr. pagg. 40-41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pagg.
4-5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)], a cui affiancare ulteriori
“incontri”, “presenziati dai Servizi”, coinvolgenti la “triade madre-padre-figlia” e necessari, in particolare, “al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento” [cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(c) consentire alla minore di frequentare, pur “lasciandole margini di flessibilità rispetto a ciò che sente essere il suo bisogno”, anche la “parentela allargata”, sia “materna”, sia “paterna”, tramite “relazione” che “deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere della minore” [cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pagg.
5-6 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025].
V.2.- Da tali conclusioni peritali non v'è poi ragione alcuna di discostarsi, poiché frutto di approfondimento rigoroso, scevro da vizi logici e fondato su accurate premesse
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metodologiche [v. ancora elaborato del 26.03.2025] e occorrendo inoltre osservare che con riguardo alla prima relazione la C.T.U. risulta aver puntualmente esaminato e replicato, sul piano tecnico-specialistico, alle osservazioni pervenute [repliche sviluppate alle pagg. 219-
226 della C.T.U. del 26.03.2025 e da intendersi qui integralmente richiamate per relationem]
e che alcuna osservazione critica è stata sollevata con specifico riferimento alla relazione integrativa da ultimo depositata [cfr. pag. 8, pen. cpv., dell'elaborato del 3.06.2025], nel corpo della quale si è chiaramente precisata l'inattuabilità, allo stato, del regime disposto dal
Tribunale di 1° grado e si sono indicate le direttive per regolare l'attuale e futuro sviluppo dei rapporti [v. supra, sub V.1., punto (3), nonché pagg.
5-6 dell'elaborato del 3.06.2025].
V.3.- Dando seguito a queste ultime occorre pertanto qui provvedere a:
(A) confermare l'affidamento, condiviso, fra i genitori – non essendo emersa la radicale incapacità o inidoneità genitoriale di alcuna delle parti [cfr. pagg. 40 e 42 della C.T.U. del
26.03.2025, nonché pag. 4 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025], né ulteriori elementi che inducano a discostarsi dal regime ordinario di affidamento [non potendo poi rilevare in senso contrario, come noto e in difetto di comprovate controindicazioni per il corretto sviluppo psicofisico della prole (qui non riscontrate), né il mero “conflitto tra genitori”, pur se “grave”
(non potendo del resto l'“affido esclusivo” fondarsi su una mera “valutazione in chiave sanzionatoria per comportamenti del padre ritenuti inadeguati”, né essere volto a
“penalizzare il padre a cagione della sua [eventuale] condotta ritenuta censurabile”, occorrendo fare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” “della prole” - art. 337 ter, comma II, 1° periodo, c.c. - e garantire “il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”: cfr. Cass. civ., 8/05/2024, n.
12474, nonché ex multis, Cass. civ., 11/10/2024, n. 26517; Cass. civ., 6/03/2019, n. 6535;
Cass. civ., 17/01/2017, n. 977; Cass. civ., 3/01/2017, n. 27; Cass. civ., 8/02/2012, n. 1777;
Cass. civ., 18/06/2008, n. 16593), né l'“oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori” (trattandosi di evenienza completamente “estranea” “al parametro normativo che giustificherebbe l'affido esclusivo” - cfr., ex aliis, Cass. civ., 17/05/2022, n. 15815; Cass. civ., 27/01/2022, n. 2485; Cass. n. 6535/2019, cit.; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30826), potendosi dunque attenere al regime ordinario, del resto funzionale a garantire, anche in ottica futura e per “le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio
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lunghi, sulla vita dei figli” il “superiore interesse della prole” e il “diritto del minore alla bi- genitorialità”, di per sé da tutelare e preservare pur in caso di mere criticità o problematicità del rapporto, ove non sfocianti – come nel caso - in una vera e propria “carenza o inidoneità” genitoriale “manifesta” e irrecuperabile (cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/07/2022, n. 21425, nonché ancora Cass. n. 26517/2024, cit.; Cass. n. 12474/2024, cit.; Cass. n. 40797/2021, cit.; Cass. n.
6535/2019, cit.; Cass. n. 977/2017, cit.; Cass. n. 27/2017, cit.; Cass. n. 1777/2012, cit.)];
(B) confermare altresì il collocamento prevalente della minore, presso la madre, anche al fine di preservarne, in ossequio a quanto indicato dalla C.T.U., la continuità di vita [“non appare necessario” “prevedere, al momento, lo spostamento della piccola da casa ove vive la madre”
(cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025 e pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025), attualmente in Udine (giusto trasferimento intervenuto per motivi lavorativi a partire dal
24.10.2024 e decorrenza della locazione dell'appartamento, sito in Udine alla Via Aquileia n.
20, dal 5.11.2024 – cfr. all. 4 e 11 delle note scritte dell'appellante del 16.04.2025, da ritenersi ammissibili poiché sopravvenuti e dunque non previamente producibili: cfr. Cass. civ.,
15/10/2018, n. 25631, spec. ult. cpv. del punto 4.1. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465 e Cass. civ., 22/05/2006, n. 11922)];
(C) disporre, invece e in luogo del regime di incontri e frequentazione fra il padre e la minore attualmente in essere [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia di prime cure], che i predetti incontri avvengano, allo stato, in regime di “educativa domiciliare/incontri protetti” secondo il calendario di incontri - con cadenza almeno settimanale-quindicinale e sempre rispettoso, oltre che del diritto alla bi-genitorialità, delle esigenze del minore - da fissarsi a cura delle competenti Agenzie, i.e. le e i S.S.T. (Servizi Controparte_2
Sociali Territoriali) competenti in base all'attuale domicilio della minore (Udine) cui all'uopo si conferisce apposito “mandato di vigilanza e supporto” [secondo le coordinate delineate da
Cass. civ., 21/11/2023, n. 32290, conferendosi in questa sede ai Servizi esclusivamente
“compiti di vigilanza, supporto ed assistenza” e “senza limitazione di responsabilità genitoriale” (trattandosi di intervento mediante il quale “nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale” e che pertanto “non incid[e] per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, ma in cui, al contrario, “si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child”,
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rientrando un tale intervento fra quelli “ampliativi” e “di sostegno e supporto alla famiglia”, ove, appunto, si “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti” e “con la finalità”, soprattutto, “di supportare ed assistere il minore”, al cui esclusivo interesse occorre qui guardare: cfr. Cass. n.
32290/2023, cit., nonché Cass. civ., 9/02/2023, n. 4056 e Cass. civ., 20/03/2025, n. 7409)], disponendo altresì che le medesime Agenzie stabiliscano altresì un calendario di incontri, presenziati dai S.S.T., per la triade madre-padre-figlia (al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento) e verifichino lo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, di apposito percorso di potenziamento della genitorialità, all'esito del quale (e solo ove i predetti S.S.T. attestino il compiuto svolgimento del percorso e il completo recupero e/o acquisizione del rapporto fra padre e figlia) potrà poi intervenire, se del caso, il ripristino del regime di frequentazione e visite già disposto dal Tribunale di prime cure [visite e incontri tra padre e figlia per “tre pomeriggi a settimana e precisamente nei giorni del lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00”, per “due fine-settimana alterni al mese: il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00”, per “oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo” e “festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza”] ovvero l'adozione di ogni altro opportuno regime [in base alle esigenze della minore (attività di studio ex extra-curriculari) e dei genitori
(lavorative)].
VI.- Ciò detto sui rapporti personali e venendo poi al profilo della misura del contributo mensile paterno in favore della minore [v. supra, sub IV., punto (B)], la relativa contestazione è insuscettibile di accoglimento.
VI.1.- E ciò considerando che:
(A) la ragione di doglianza [cfr. spec. pagg. 21-22 dell'appello] non reca specifiche e puntuali ragioni di censura al percorso motivazionale del giudice di prime cure [cfr. spec. pag. 8, ult. cpv., della pronuncia impugnata], limitandosi a considerazioni, invero di carattere meramente generale, sull'obbligo di mantenimento e sui relativi esborsi [cfr. spec. pag. 21, pen. cpv., dell'appello], non potendosi pertanto ritenere che “la statuizione” della “decisione di primo grado” risulti suscettibile di “meditata rivisitazione”, non apparendo “motivatamente sottoposta a critica” mediante “una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
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addotte dal primo giudice” [con onere di confronto critico che poi prescinde, come noto, anche dall'eventuale “laconicità” “con cui il giudice di primo grado ha proceduto a dar conto del proprio deliberato”, potendo invero tale profilo incidere solo sul quomodo, e dunque sulla
“maggiore o minore ampiezza … delle doglianze”, ma non già sull'an del vaglio critico, invero sempre imprescindibile: cfr., ex multis, Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553 e Cass. civ.,
Sez. un., 16/11/2017, n. 27199];
(B) il profilo qui in esame, pertanto e poiché né motivatamente contrastato, né comunque manifestamente illogico e irragionevole [considerando, per un verso, la non irrisorietà del contributo (€ 200,00) rispetto all'attuale età della minore (avente meno di 6 anni) e alle conseguenti esigenze di quest'ultima (destinate poi inevitabilmente a incrementarsi con la crescita, a fronte della quale dovrà evidentemente “essere nuovamente operato il giudizio relativo alla proporzionalità” e dunque occorrerà nuovamente verificare se “tale mutamento”, legato alle accresciute esigenze della prole - alimentari, ma anche formative e sociali -,
“comporti un'alterazione del principio della proporzionalità”: cfr. Cass. civ., 12/07/2022, n.
22075, nonché Cass. civ., 13/01/2010, n. 400), nonché, per altro verso, la mancata esibizione, da parte dei soggetti in lite, di un compendio documentale tale da consentire di compiutamente delineare un preciso quadro economico-reddituale delle parti idoneo a giustificare un incremento nella misura qui domandata], non può evidentemente ritenersi suscettibile né di alcuna “meditata rivisitazione” (cfr. Cass. n. 23553/2014, cit.), né comunque di riforma alcuna, in questa sede - apparendo tuttavia opportuno ribadire, considerando le deduzioni in atti a tal riguardo, il carattere assolutamente doveroso dell'obbligo di contribuzione posto a carico del genitore non convivente (costituendo il “mantenimento” della prole obbligo ineludibile a cui è precluso sottrarsi e al quale “i genitori devono adempiere” - cfr. art. 316 bis, comma I, 1° parte, c.c., nonché art. 30, comma I, Cost.) e la persistente azionabilità da parte dell'altro genitore, in caso contrario e in ogni opportuna sede, tutti gli strumenti ordinamentali, generali e speciali, all'uopo previsti.
VII.- Alla luce di quanto globalmente precede, nonché delle statuizioni già assunte nella sentenza non definitiva [v. supra, sub I.2.4., punto (a)], è dunque evidente che l'appello sia da accogliersi, pur solo in parte qua - e in specie solo con riguardo al regime di frequentazione fra padre e minore, da modificarsi nei termini indicati [v. supra, sub V.- V.3.] -, risultando
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invece da disattendersi ogni residua doglianza e non sussistendo, per l'effetto, ulteriori questioni delibabili [tanto per la definitiva consumazione della potestas decidendi con riguardo a quelle già vagliate nella sentenza non definitiva (v. supra, sub III.3., punto (C)), quanto per il passaggio in giudicato di quelle non gravate e divenute, pertanto, irretrattabili (v. supra, sub III.3., punto (A))].
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi con riguardo all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolazione ex artt. 91 e ss. c.p.c. ivi adottata – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata”
“sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], considerando la specificità, nonché particolare delicatezza, della materia trattata [incentrata su interesse diverso e prevalente rispetto alle parti, essendo
“l'indagine giudiziale” di cui all'“art. 250 c.c.” invero pacificamente “improntata in via prioritaria alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore”, il cui best interest è sempre da preservare (cfr. Cass. civ., 17/09/2025, n. 25473, nonché Cass. n. 7409/2025, cit., e Cass. n. 4056/2023, cit.)] e l'esito, peculiarmente composito nonché dipendente altresì da accertamenti peritali svolti in corso di causa, delle plurime questioni controverse [e.g. domanda ex art. 250 c.c., istanza di attribuzione del cognome paterno, regolazione dei rapporti personali e patrimoniali fra genitori e prole], ricorrono evidentemente presupposti tali da giustificarne la compensazione integrale ex art. 92, comma II, c.p.c. [non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale (cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947) ed essendo senz'altro pacifico che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”, “costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia”
“che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
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un., 7/07/2025, n. 18467; Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n.
21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n.
22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost., 21/05/2014, n. 157 e
Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 - intervento costituzionale, quest'ultimo, operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori: v. Cass. civ., 21/06/2022, n.
20049)].
VIII.1.- Analoga statuizione compensativa è poi da adottarsi, per le medesime ragioni, anche con riguardo al riparto interno fra le parti (appellante e appellato) delle spese di C.T.U., ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliaria [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ.,
17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572] e nei limiti dell'approfondimento peritale qui espletato [come già liquidate con decreto del 7.07.2025
(con riguardo alle complessive risultanze confluite negli elaborati del 26.03.2025 e del
3.06.2025) e non potendosi evidentemente qui provvedere ad alcuna liquidazione, né ripartizione interna, con riguardo a quella di prime cure (atteso il difetto di alcuna espressa istanza ex art. 71 D.P.R. 115/2002 – non depositata neanche in uno alla C.T.U., risultando allegata all'elaborato del 7.03.2022 esclusivamente una “nota spese” e non anche una tale istanza - e l'evidente maturazione del termine decadenziale ex art. 71, comma II, D.P.R.
115/2002 – come decorrente dal 7.03.2022 e dunque ormai già spirato, con ogni relativa conseguenza a ciò riconnessa: cfr. Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4373)].
IX.- Alla luce delle statuizioni assunte occorre inoltre mandare alla Cancelleria affinché provveda alla comunicazione anche alle competenti Agenzie, e in particolare alle
[...]
e ai S.S.T. (Servizi Sociali Territoriali) competenti in Controparte_2 base all'attuale domicilio della minore (Udine) [ dine.it, con Email_4 CP_3 preghiera poi all'Ufficio in indirizzo di inviare eventualmente ad altro indirizzo corretto], affinché provvedano a tutti gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente pronuncia [e in particolare per l'immediata attivazione di: (a) servizi di educativa domiciliare/incontri protetti per gli incontri fra padre e figlia minore;
(b) incontri presenziati
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dai Servizi per la triade madre-padre-figlia; (c) un percorso congiunto di entrambi i genitori per il potenziamento della genitorialità].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 373/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022 ed emessa a definizione del proc. n. 60/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza impugnata:
- DISPONE, in parziale riforma del punto 3. del
P.Q.M.
(in tema di regolamentazione dei rapporti personali fra padre e figlia) e fermo e confermato il regime di affidamento
(condiviso fra i genitori) e di collocamento prevalente (presso la madre) della minore, che il regime di visite e frequentazione fra padre ( ) e minore Controparte_1
) invece si svolga, medio tempore, in regime di Persona_1
“educativa domiciliare/incontri protetti” secondo il calendario di incontri, con cadenza almeno settimanale-quindicinale, da fissarsi a cura degli e S.S.T. (Équipe CP_2
Interdisciplinari Permanenti e Servizi Sociali Territoriali) territorialmente competenti
(Udine) e ai quali si conferisce apposito “mandato di vigilanza e supporto” del nucleo famigliare, disponendo altresì che i medesimi S.S.T. stabiliscano un calendario di incontri, dagli stessi presenziati, per l'intera triade madre-padre-figlia (al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento) e verifichino lo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, di apposito percorso di potenziamento della genitorialità;
- CONFERMA, anche alla luce della sentenza non definitiva già emessa nel corso dell'appello, ogni ulteriore e residua statuizione della pronuncia di 1° grado;
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. qui espletata (già liquidate con decreto del 7.07.2025 per gli elaborati del 26.03.2025 e del 3.06.2025)
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siano definitivamente poste per il 50% a carico della e per il Parte_1
residuo 50% a carico del;
Controparte_1
4) DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della sentenza anche alle e ai S.S.T. (Servizi Sociali Territoriali) Controparte_2
territorialmente competenti (Udine) [ dine.it - con preghiera Email_4 CP_3 poi all'Ufficio in indirizzo di inviare eventualmente ad altro indirizzo corretto] affinché provvedano a tutti gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente pronuncia.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. DOMENICO MALARA Parte_1 C.F._1
(C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. VINCENZINA LEONE Controparte_1 C.F._3
(C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellato-
e con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, quale interventore ex lege, nonché avv. FIO LUCIA (C.F. CodiceFiscale_5
, quale curatrice speciale (ai sensi dell'art. 78 c.p.c.) e altresì Email_3
difensore (ai sensi dell'art. 86 c.p.c.) della minore (nata Persona_1
in Reggio Calabria il 22/10/2019) -intervenienti-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022 ed emessa a definizione del proc. n. 60/2020 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.07.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso ex art. 250 c.c. depositato il 7.01.2020 la parte ha Controparte_1
adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il procedimento di 1° grado (n. 60/2020
R.G.) e ivi in particolare prospettando che:
(1) dal marzo 2018 al settembre 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con
, con la quale avrebbe altresì dovuto contrarre matrimonio (in data Parte_1
04.09.2019), essendo tuttavia il progetto nuziale poi sfumato per una serie di incomprensioni e incompatibilità caratteriali;
(2) dalla loro relazione era nata, in data 22.10.2019, la piccola , riconosciuta Persona_1
dalla sola madre;
Parte_1
(3) quest'ultima aveva poi rifiutato il consenso al riconoscimento paterno, con la conseguenza che egli attore aveva necessità di ricorrere al Tribunale per conseguire l'autorizzazione al riconoscimento e per aggiungere il proprio cognome a quello della figlia ( Persona_1
).
[...]
I.1.2.- Con memoria del 12.03.2020 si è poi costituita la resistente , Parte_1
replicando alle avverse prospettazioni e in particolare contestando:
(A) la mancata ricezione di alcun invito ex art. 250 c.c. da parte dell'attore istante;
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(B) l'insussistenza, in ogni caso, dei presupposti per il riconoscimento (alla quale si opponeva) e, in subordine, per l'affidamento condiviso della minore, occorrendo invece disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre (con esclusione di una qualunque responsabilità genitoriale in capo al resistente) e una regolamentazione del rapporto padre- figlia con minimi contatti tra i due ed in ogni caso mediati da strutture ed operatori specializzati, con ogni conseguente provvedimento nell'interesse della minore.
I.1.3.- A seguito poi della sua nomina quale Curatrice Speciale per la minore Persona_1
(giusta ordinanza dell'1.12.2020), con comparsa datata 8.01.2021 si è costituita la predetta
Curatrice (avv. FIO LUCIA), chiedendo di voler disporre: CTU biologica sulla minore
- con l'utilizzo del sistema meno invasivo per la minore, ai fini della Persona_1
valutazione della compatibilità biologica della paternità – nonché, nel caso di raggiungimento della prova certa e determinante della paternità biologica del , ogni Controparte_1
accertamento utile e necessario a valutare l'esistenza di fattori di pericolo idonei a costituire ragione ostativa al riconoscimento e altresì i provvedimento opportuni in relazione all'affidamento, alla disciplina del diritto di visita dei genitori in favore della minore - tenuto conto della tenera età di quest'ultima - e al mantenimento della minore ai sensi dell'articolo
315 bis c.c. e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c..
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e a mezzo di test del DNA (cfr. elaborato del 5.03.2020), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022), nella quale il Collegio di prime cure ha così provveduto:
“
1. dichiara che è padre di nato a [...] il [...], Controparte_1 Persona_1 disponendo che l'Ufficiale di Stato Civile di REGGIO CALABRIA provveda alle annotazioni;
2. ACCOGLIE la richiesta di attribuzione del cognome paterno per le ragioni indicate in parte motiva autorizzando la minore a mantenere il cognome materno unitamente a quello paterno che si aggiunge, tanto da chiamarsi;
Persona_1
3. DISPONE l'affido condiviso della minore ai genitori e collocazione prevalente con la madre, con diritto di frequentazione della minore con il padre secondo quanto stabilito in parte motiva” – nel corpo della quale [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia n. 841/2022], previo invito alle parti “a sottoporsi ad un percorso di recupero/sostegno alla genitorialità, in vista
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dell'individuazione ed attuazione del superiore interesse della minore” e, “all'esito dello stesso”, a “individuare ed applicare un regime di incontri padre/figlia in forma libera”, si è disposto, “in attesa di un regime di incontri concordato tra le parti”, il seguente regime di visita e frequentazione: “che il padre possa frequentare e tenere con sé tre Persona_1
pomeriggi a settimana e precisamente nei giorni del lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore
16.00 alle 20.00; e due fine-settimana alterni al mese: il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00; oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, precisamente dal 20 al 27 luglio e dal 20 al 26 agosto, avendo cura di prendere la bambina alle 9.00 del mattino e di riportarla alla madre alle 17.00 e di adottare altresì ogni idonea misura ed attenzione nei confronti della minore al momento del distacco dalla madre, che invero dovrà favorire detto distacco temporaneo al fine di consentire alla minore ed al padre della piccola di instaurare un legame, modalità che si rende necessario esplicitare in considerazione della tenera età della minore ed altresì dell'elevata litigiosità delle parti;
festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza, fatto salvo ogni diverso accordo delle parti”;
“
4. ORDINA a di versare alla resistente la somma mensile di Controparte_1
Per_
€200,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie elencate dal Protocollo del Tribunale;
4. compensa per intero tra le parti le spese e competenze del giudizio”.
I.2.1.- Avverso tale sentenza la parte ha poi proposto l'odierno appello Parte_1
(proc. n. 372/2022), nel quale ha in particolare contestato:
(1) la nullità per mancata pronuncia sull'opposizione al riconoscimento;
(2) la mancata pronuncia sulle richieste istruttorie;
(3) la necessità di revisione, in ogni caso e a titolo di motivo condizionato (in caso di mancato accoglimento dei primi due), sia del regime di frequentazione fra padre e figlia disposto in 1° grado, sia del quantum dell'assegno mensile paterno per la minore.
I.2.2.- Con comparsa del 31.05.2023 si è costituito l'appellato , Controparte_1 contestando le prospettazioni dell'appellante e riportandosi a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste proposte negli atti del giudizio di primo grado.
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I.2.3.- Con comparsa sempre del 31.05.2023 si è poi qui costituita l'avv. FIO (Curatrice
Speciale della minore ), anch'essa ribadendo le osservazioni già rassegnate Persona_1
nel giudizio di primo grado e altresì osservando come la decisione del Tribunale fosse il frutto di un'indagine accurata che, nell'interesse superiore della minore e nel rispetto del principio della bi-genitorialità (quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia), era intesa a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere di quest'ultimi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole.
I.2.4.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) con sentenza non definitiva n. 241/2024 e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria ex art. 279 c.p.c. del 10.04.2024 la Corte ha: (1) rigettato i primi n. 2 motivi di appello proposti da [v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)], confermando pertanto Parte_1
la sentenza di prime cure in punto di riconoscimento della paternità di
[...]
e di attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
(2) CP_1
rimesso la causa in istruttoria e disposto apposito approfondimento peritale mirante a compiere un'indagine psicologica sulla minore, anche al fine di predisporre un'adeguata regolamentazione delle modalità di visita/frequentazioni del padre e della figlia minore;
(b) è stato espletato il predetto approfondimento peritale, le cui risultanze sono confluite negli elaborati del 26.03.2025 e del 3.06.2025.
I.2.5.- Preso atto, poi, delle risultanze di tali elaborati, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 e con provvedimento comunicato alle parti in data 7.07.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ridotti (40+20) ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, giova precisare quanto segue con riguardo alla partecipazione dell'interveniente ex lege [v. infra, sub III.1.], al rito qui applicabile [v. infra, sub III.2.] e infine al perimetro dell'odierna delibazione [v. infra, sub III.3.].
III.1.- Muovendo dall'interveniente ex lege (i.e. l' , rappresentato in questo Parte_2
grado dal P.G. e dai relativi Sostituti), occorre osservare che talee Ufficio risulta essere stato regolarmente informato della pendenza della procedura (cfr. il passaggio atti al PM/PG del
5.09.2023), come necessario e altresì sufficiente, a nulla rilevando “la concreta assunzione di
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conclusioni” ovvero “la presenza” o meno “nelle udienze” ovvero “ai singoli atti istruttori”,
“per i quali”, del resto, “non si richiede un formale avviso” – atteso che, come noto,
“l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero … impone” solo “la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire (comunicazione nella specie pacificamente avvenuta), mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno
l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa” (v., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 6/08/2024, n. 22214; Cass. civ., 23/06/2020, n. 12254; Cass. civ.,
2/10/2013, n. 22567).
III.2.- Quanto poi al rito applicabile, giova evidenziare che:
(1) il procedimento qui in esame è stato incardinato nel 2020 (v. supra, sub I.1.1.), trovando pertanto applicazione, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 35, comma I, D.lgs.
149/2022 per le procedure antecedenti al 28.02.2023, la complessiva disciplina antecedente all'ultima novella di cui all'art. 1, comma III, D.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e dunque, ex aliis, anche il principio di non obbligatorietà dell'audizione del minore infra- sedicenne (ai sensi dell'art. 250, comma IV, c.c., nella formulazione qui ratione temporis vigente) - audizione alla quale, pertanto e considerando la tenera età della bambina (nata il
22.10.2019 e dunque avente ancor oggi meno di 6 anni), la conseguente “difficile comprensione delle conseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da parte del padre” (cfr. Cass. civ., 28/03/2023, n. 8762, riguardante una minore “di anni 8”), nonché
l'oggettiva delicatezza della vicenda sottesa (che ha richiesto l'espletamento di apposita
C.T.U. psicologica, la quale ha provveduto a diversi colloqui anche con la minore – v. infra), non si è ravvisata la specifica opportunità di procedere né in 1° grado (con statuizione del tutto condivisibile e da alcuno in ogni caso contestata), né in questa sede;
(2) il giudizio di prime cure si è poi pacificamente svolto nelle forme del rito ordinario (con assegnazione sia dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. – cfr. udienza del 16.02.2021 -, sia dei termini ex art. 190 c.p.c. – cfr. udienza del 5.04.2022), essendosi pertanto dovuto seguire analogo modulo processuale anche in questa sede [e ciò in ossequio al “principio di ultrattività del rito”, in base al quale, “a prescindere dalla sua esattezza”, la Corte è in ogni
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caso “vincolata alla qualificazione data … dal primo Giudice”, con la conseguenza che “il giudizio deve” comunque “proseguire nelle stesse forme” già seguite in prime cure e facendo
“riferimento”, anche in sede di “impugnazione”, al “rito in concreto adottato” dal primo giudicante (cfr. Cass. civ., 6/11/2019, n. 28519, nonché, ex multis e da ultimo, Cass. n.
14776/2025; Cass. n. 23731/2024; Cass. n. 2329/2023; Cass. n. 26083/2021; Cass. n.
20705/2018; Cass. n. 15272/2014; Cass., Sez. un., n. 390/2011)].
III.3.- Venendo, infine, al perimetro dell'odierna delibazione, occorre osservare che:
(A) l'“ambito della cognizione del giudice d'appello”, come noto, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835), risultando ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(B) le domande e questioni valutabili in sede di impugnazione, poi, sono esclusivamente quelle già proposte in 1° grado [atteso il divieto di cui all'art. 345, comma I, c.p.c. – integrante un vero e proprio principio “di ordine pubblico”, poiché “posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica”, la cui “violazione” è sempre rilevabile e non necessita neanche di essere esplicitata, atteso che su una tale inammissibile nuova istanza invero non sorge alcun potere-dovere di pronuncia (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 9/01/2020, n. 157;
Cass. civ., 30/09/2014, n. 20557; Cass. civ., 11/01/2007, n. 383; Cass. civ., 20/03/2006, n.
6094; Cass. civ., 7/08/2003, n. 11933; Cass. civ., 14/02/2001, n. 2080; Cass. civ., 22/12/1998,
n. 12789)] e comunque fatte valere già nell'atto di gravame [“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame”, risultando ovviamente “inammissibili” tutte le istanze
“avanzate non già negli atti di appello, ma” solo “in memorie successive” e in particolare negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c., in cui si può solo ulteriormente “illustrare quanto già discusso”, ma “non possono essere” “esposte questioni nuove” - a ciò conseguendo che, “ove
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sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto”, “il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, potendo, pur in tal caso, “limitarsi ad ignorarl[e]” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088; Cass. civ., 2/07/2004, n. 12147 e Cass. civ.,
17/03/2004, n. 5419, nonché, su nova e scritti conclusivi, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n.
3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016,
n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004,
n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)], risultando pertanto del tutto tardive e inammissibili (già ex art. 345 c.p.c. e altresì ex art. 190 c.p.c.) le istanze fatte valere dall'appellante solo nella propria 2° comparsa conclusionale d'appello - e in specie la domanda di “rimborso” “delle spese sostenute dalla madre per la quota di pertinenza del padre dalla nascita” della figlia (cfr. pagg.
6-7 e 9 della comparsa del 15.09.2025), poiché solo ivi avanzata e non già fatta valere negli scritti precedenti (di 1° e altresì di 2° grado), come pur necessario e imprescindibile per consentirne lo scrutinio [essendo pacifico che, a differenza dei “provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione” (rispetto al quale può operare “il potere del giudice adito”, ex “art.
277 c.c., comma 2”, “di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore”), per “la condanna al rimborso” pro quota “per il periodo precedente la proposizione dell'azione” “non [si] può” invece “prescindere da un'espressa domanda della parte”, “attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice” (cfr. Cass. civ., 28/03/2017, n. 7960, peraltro richiamata dalla stessa appellante in uno ad ulteriori precedenti ove, tuttavia, tale domanda veniva delibata proprio perché, diversamente dal caso di specie, ritualmente proposta fin dal 1° grado – cfr. Cass. civ., 12/10/2023, n. 28442; Cass. civ, 25/05/2022, n. 16916; Cass. civ., 10/04/2012, n. 5652; Cass. civ., 16/07/2005, n. 15100)];
(C) nel corso del presente gravame, infine e come evidenziato, è stata emessa una sentenza non definitiva [i.e. la sent. n. 241/2024 – v. supra, sub I.2.4., punto (a)], non essendo dunque più delibabile ogni questione già ivi scrutinata, atteso che, come noto, “con la pronuncia della sentenza non definitiva il giudice si spoglia della potestas decidendi in relazione alle questioni decise, delle quali gli resta [definitivamente] precluso il riesame”, con
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“preclusione” che poi opera e “vale sia in ordine alle questioni definite, sia in ordine a quelle da esse dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia” [cfr., ex multis, Cass. civ., 31/08/2009, n. 18898].
IV.- Ciò detto e venendo, pertanto, ai soli profili ancora sub iudice, e dunque al 3° motivo di gravame [essendo state le ulteriori ragioni di doglianza (v. supra, sub I.2.1., punti (1) e (2)) già esaminate e disattese nella sentenza non definitiva (v. supra, sub I.2.4., punto (a))], la parte appellante risulta aver a tal riguardo contestato le statuizioni assunte in prime cure ai sensi dell'art. 315 bis c.c. (come richiamato dall'art. 250, comma IV, ult. parte, c.c., a mente del quale “con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis”), e in particolare [v. supra, sub I.2.1., punto (3)]:
(A) sia il regime di frequentazione fra appellato e minore;
(B) sia il quantum del contributo mensile paterno.
V.- Prendendo le mosse dal 1° profilo, e dunque dal regime di visita e incontri tra padre e figlia [v. supra, sub IV., punto (A)], nella sentenza non definitiva si è a tal riguardo già evidenziato [cfr. pag. 9, punto 8, della sentenza n. 241/2024] che:
(a) tale regime doveva essere stabilito, più che secondo “modalità” “standardizzate”, sulla scorta della “specificità” “del caso”, tenendo conto, in particolare, sia “della tenera età della bambina” (nata il [...] e dunque avente meno di 6 anni), sia “della mancanza da parte della bimba della “conoscenza” dell'altro genitore”;
(b) al fine di compiutamente valutare la “modalità” con cui “addivenire alla costruzione di un rapporto con il padre compatibile/corrispondente alle esigenze ed alla crescita fisica e psichica della piccola”, si è pertanto disposto, “previa rimessione della causa sul ruolo”, apposito “accertamento peritale” in tal senso.
V.1.- All'esito di quest'ultimo, dopo approfondita indagine [articolatasi sia in colloqui “semi- strutturati”, “singoli” e “congiunti”, sia in “somministrazione di test e questionari psicodiagnostici” rivolti sia alla “minore”, sia alla “diade genitoriale” (cfr. pag. 6 della
C.T.U. del 26.03.2025)], l'ausiliaria della Corte ha poi concluso che:
(1) entrambe le parti risultano munite di capacità genitoriale [risultando ravvisabili alcune
“carenze”, ma “non” presentando “patologie” o carenze “tali da incidere sulle capacità
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genitoriali”, né essendovi ragione alcuna per “escludere i signori dalla crescita Parte_3 della piccola” (cfr. pagg. 40 e 42 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pag. 4 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)];
(2) allo stato, tuttavia, le “condizioni” complessive ostano alla possibilità di immediatamente dar corso al regime disposto in prime cure [“tali condizioni renderebbero non possibile attuare, al momento, il regime … come disposto nei termini del Tribunale Civile di Reggio
Calabria” (cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)], occorrendo procedere, “per tutelare il benessere psicologico della minore”, con la “necessaria” “gradualità” – e ciò considerando sia che “la minore”, “sin dalla nascita”, “non ha frequentato con costanza il padre, né pare averlo riconosciuto come tale” [avendo da sempre vissuto con la madre e con la sua “famiglia di origine” e avendo poi, in tale periodo, “dato seguito ad una identificazione potenzialmente acritica e incondizionata” di “quanto disposto dalle figure adulte”, anche
“sostituendo” la “figura” paterna “con il nonno materno” e sviluppando un atteggiamento di
“adattamento passivo all'adulto” – “condizione che potrebbe aver esposto, inconsapevolmente, la piccola” anche “a problematiche meramente proprie della diade di coppia” e in particolare ai rilievi materni in ordine alla “mancata partecipazione del signor
nella loro relazione, ivi compresa la maternità”, così “sminuendo”, pur “in maniera CP_1 inconsapevole”, “l'altra figura agli occhi della piccola”], sia che il padre, pur “disponibile e desideroso di iniziare ad esercitare la sua genitorialità”, deve tuttavia tener conto dei “limiti di una mancanza di esperienza diretta sino ad oggi” [pagg. 39-40 della C.T.U. del
26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(3) al fine di poter superare le attuali criticità e far sì “che la piccola inizi … a frequentare il signor riconoscendolo come figura paterna” [cfr. pag. 41 della C.T.U. del CP_1
26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025] è necessario pertanto evitare modifiche repentine e traumatiche alla continuità di vita della minore [“non appare[ndo] necessario”, in particolare, “prevedere, al momento, lo spostamento della piccola da casa ove vive la madre”: cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025] e procedere, come detto, con “gradualità”, essendo necessario, in particolare:
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(a) sospendere, allo stato, il regime di frequentazione disposto dal Tribunale di prime cure [v. supra, sub I.1.4.] e al momento non attuabile [v. supra, sub (2)], disponendo, per il momento, lo svolgimento di “incontri padre figlia” “con cadenza settimanale-quindicinale”, “con accompagnamento dei Servizi Sociali competenti con educativa domiciliare/incontri protetti “
e “nella sede ove la minore risiede al momento” - e dunque ad “Udine”, atteso il
“trasferimento” materno, “per motivi lavorativi”, “intervenuto in corso di C.T.U.” [cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(b) prevedere, se del caso, la ripresa del predetto regime di frequentazione solo
“successivamente” al proficuo svolgimento di apposito “percorso” da compiersi da parte di entrambi i genitori [tramite percorso “congiunto” “mirato al potenziamento delle competenze genitoriali” - come già sollecitato dal Tribunale di prime cure (cfr. pag. 5, ult. cpv., della pronuncia appellata) e volto, in particolare, a “permettere” “alla signora di limitare la Pt_1 tendenza ad operare uno stile attribuzionale esterno”, al “signor a disporsi CP_1 maggiormente in termini emozionali sul piano espressivo” e a “entrambi” “un miglioramento dell'attrito ancora ad oggi esistente”, tutto ciò allo scopo sia di “arginare le difficoltà psicologiche presentate dalla prole”, sia di “attenzionare lo stato emotivo della piccola possibilmente anche reattivo a dinamiche disfunzionali e negative per le quali è fondamentale non arrivare a una cronicizzazione, quindi, patologizzazione dello stato con conseguenze gravi per la salute psico-fisica della minore” (cfr. pagg. 40-41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pagg.
4-5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025)], a cui affiancare ulteriori
“incontri”, “presenziati dai Servizi”, coinvolgenti la “triade madre-padre-figlia” e necessari, in particolare, “al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento” [cfr. pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025];
(c) consentire alla minore di frequentare, pur “lasciandole margini di flessibilità rispetto a ciò che sente essere il suo bisogno”, anche la “parentela allargata”, sia “materna”, sia “paterna”, tramite “relazione” che “deve essere coltivata e alimentata per il sano benessere della minore” [cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025, nonché pagg.
5-6 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025].
V.2.- Da tali conclusioni peritali non v'è poi ragione alcuna di discostarsi, poiché frutto di approfondimento rigoroso, scevro da vizi logici e fondato su accurate premesse
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metodologiche [v. ancora elaborato del 26.03.2025] e occorrendo inoltre osservare che con riguardo alla prima relazione la C.T.U. risulta aver puntualmente esaminato e replicato, sul piano tecnico-specialistico, alle osservazioni pervenute [repliche sviluppate alle pagg. 219-
226 della C.T.U. del 26.03.2025 e da intendersi qui integralmente richiamate per relationem]
e che alcuna osservazione critica è stata sollevata con specifico riferimento alla relazione integrativa da ultimo depositata [cfr. pag. 8, pen. cpv., dell'elaborato del 3.06.2025], nel corpo della quale si è chiaramente precisata l'inattuabilità, allo stato, del regime disposto dal
Tribunale di 1° grado e si sono indicate le direttive per regolare l'attuale e futuro sviluppo dei rapporti [v. supra, sub V.1., punto (3), nonché pagg.
5-6 dell'elaborato del 3.06.2025].
V.3.- Dando seguito a queste ultime occorre pertanto qui provvedere a:
(A) confermare l'affidamento, condiviso, fra i genitori – non essendo emersa la radicale incapacità o inidoneità genitoriale di alcuna delle parti [cfr. pagg. 40 e 42 della C.T.U. del
26.03.2025, nonché pag. 4 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025], né ulteriori elementi che inducano a discostarsi dal regime ordinario di affidamento [non potendo poi rilevare in senso contrario, come noto e in difetto di comprovate controindicazioni per il corretto sviluppo psicofisico della prole (qui non riscontrate), né il mero “conflitto tra genitori”, pur se “grave”
(non potendo del resto l'“affido esclusivo” fondarsi su una mera “valutazione in chiave sanzionatoria per comportamenti del padre ritenuti inadeguati”, né essere volto a
“penalizzare il padre a cagione della sua [eventuale] condotta ritenuta censurabile”, occorrendo fare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale” “della prole” - art. 337 ter, comma II, 1° periodo, c.c. - e garantire “il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”: cfr. Cass. civ., 8/05/2024, n.
12474, nonché ex multis, Cass. civ., 11/10/2024, n. 26517; Cass. civ., 6/03/2019, n. 6535;
Cass. civ., 17/01/2017, n. 977; Cass. civ., 3/01/2017, n. 27; Cass. civ., 8/02/2012, n. 1777;
Cass. civ., 18/06/2008, n. 16593), né l'“oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori” (trattandosi di evenienza completamente “estranea” “al parametro normativo che giustificherebbe l'affido esclusivo” - cfr., ex aliis, Cass. civ., 17/05/2022, n. 15815; Cass. civ., 27/01/2022, n. 2485; Cass. n. 6535/2019, cit.; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30826), potendosi dunque attenere al regime ordinario, del resto funzionale a garantire, anche in ottica futura e per “le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio
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lunghi, sulla vita dei figli” il “superiore interesse della prole” e il “diritto del minore alla bi- genitorialità”, di per sé da tutelare e preservare pur in caso di mere criticità o problematicità del rapporto, ove non sfocianti – come nel caso - in una vera e propria “carenza o inidoneità” genitoriale “manifesta” e irrecuperabile (cfr., ex aliis, Cass. civ., 6/07/2022, n. 21425, nonché ancora Cass. n. 26517/2024, cit.; Cass. n. 12474/2024, cit.; Cass. n. 40797/2021, cit.; Cass. n.
6535/2019, cit.; Cass. n. 977/2017, cit.; Cass. n. 27/2017, cit.; Cass. n. 1777/2012, cit.)];
(B) confermare altresì il collocamento prevalente della minore, presso la madre, anche al fine di preservarne, in ossequio a quanto indicato dalla C.T.U., la continuità di vita [“non appare necessario” “prevedere, al momento, lo spostamento della piccola da casa ove vive la madre”
(cfr. pag. 41 della C.T.U. del 26.03.2025 e pag. 5 dell'elaborato integrativo del 3.06.2025), attualmente in Udine (giusto trasferimento intervenuto per motivi lavorativi a partire dal
24.10.2024 e decorrenza della locazione dell'appartamento, sito in Udine alla Via Aquileia n.
20, dal 5.11.2024 – cfr. all. 4 e 11 delle note scritte dell'appellante del 16.04.2025, da ritenersi ammissibili poiché sopravvenuti e dunque non previamente producibili: cfr. Cass. civ.,
15/10/2018, n. 25631, spec. ult. cpv. del punto 4.1. dei “Motivi della decisione”, nonché Cass. civ., 14/03/2006, n. 5465 e Cass. civ., 22/05/2006, n. 11922)];
(C) disporre, invece e in luogo del regime di incontri e frequentazione fra il padre e la minore attualmente in essere [cfr. pagg.
5-6 della pronuncia di prime cure], che i predetti incontri avvengano, allo stato, in regime di “educativa domiciliare/incontri protetti” secondo il calendario di incontri - con cadenza almeno settimanale-quindicinale e sempre rispettoso, oltre che del diritto alla bi-genitorialità, delle esigenze del minore - da fissarsi a cura delle competenti Agenzie, i.e. le e i S.S.T. (Servizi Controparte_2
Sociali Territoriali) competenti in base all'attuale domicilio della minore (Udine) cui all'uopo si conferisce apposito “mandato di vigilanza e supporto” [secondo le coordinate delineate da
Cass. civ., 21/11/2023, n. 32290, conferendosi in questa sede ai Servizi esclusivamente
“compiti di vigilanza, supporto ed assistenza” e “senza limitazione di responsabilità genitoriale” (trattandosi di intervento mediante il quale “nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale” e che pertanto “non incid[e] per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, ma in cui, al contrario, “si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child”,
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rientrando un tale intervento fra quelli “ampliativi” e “di sostegno e supporto alla famiglia”, ove, appunto, si “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti” e “con la finalità”, soprattutto, “di supportare ed assistere il minore”, al cui esclusivo interesse occorre qui guardare: cfr. Cass. n.
32290/2023, cit., nonché Cass. civ., 9/02/2023, n. 4056 e Cass. civ., 20/03/2025, n. 7409)], disponendo altresì che le medesime Agenzie stabiliscano altresì un calendario di incontri, presenziati dai S.S.T., per la triade madre-padre-figlia (al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento) e verifichino lo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, di apposito percorso di potenziamento della genitorialità, all'esito del quale (e solo ove i predetti S.S.T. attestino il compiuto svolgimento del percorso e il completo recupero e/o acquisizione del rapporto fra padre e figlia) potrà poi intervenire, se del caso, il ripristino del regime di frequentazione e visite già disposto dal Tribunale di prime cure [visite e incontri tra padre e figlia per “tre pomeriggi a settimana e precisamente nei giorni del lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00”, per “due fine-settimana alterni al mese: il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00”, per “oltre a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo” e “festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza”] ovvero l'adozione di ogni altro opportuno regime [in base alle esigenze della minore (attività di studio ex extra-curriculari) e dei genitori
(lavorative)].
VI.- Ciò detto sui rapporti personali e venendo poi al profilo della misura del contributo mensile paterno in favore della minore [v. supra, sub IV., punto (B)], la relativa contestazione è insuscettibile di accoglimento.
VI.1.- E ciò considerando che:
(A) la ragione di doglianza [cfr. spec. pagg. 21-22 dell'appello] non reca specifiche e puntuali ragioni di censura al percorso motivazionale del giudice di prime cure [cfr. spec. pag. 8, ult. cpv., della pronuncia impugnata], limitandosi a considerazioni, invero di carattere meramente generale, sull'obbligo di mantenimento e sui relativi esborsi [cfr. spec. pag. 21, pen. cpv., dell'appello], non potendosi pertanto ritenere che “la statuizione” della “decisione di primo grado” risulti suscettibile di “meditata rivisitazione”, non apparendo “motivatamente sottoposta a critica” mediante “una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
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addotte dal primo giudice” [con onere di confronto critico che poi prescinde, come noto, anche dall'eventuale “laconicità” “con cui il giudice di primo grado ha proceduto a dar conto del proprio deliberato”, potendo invero tale profilo incidere solo sul quomodo, e dunque sulla
“maggiore o minore ampiezza … delle doglianze”, ma non già sull'an del vaglio critico, invero sempre imprescindibile: cfr., ex multis, Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553 e Cass. civ.,
Sez. un., 16/11/2017, n. 27199];
(B) il profilo qui in esame, pertanto e poiché né motivatamente contrastato, né comunque manifestamente illogico e irragionevole [considerando, per un verso, la non irrisorietà del contributo (€ 200,00) rispetto all'attuale età della minore (avente meno di 6 anni) e alle conseguenti esigenze di quest'ultima (destinate poi inevitabilmente a incrementarsi con la crescita, a fronte della quale dovrà evidentemente “essere nuovamente operato il giudizio relativo alla proporzionalità” e dunque occorrerà nuovamente verificare se “tale mutamento”, legato alle accresciute esigenze della prole - alimentari, ma anche formative e sociali -,
“comporti un'alterazione del principio della proporzionalità”: cfr. Cass. civ., 12/07/2022, n.
22075, nonché Cass. civ., 13/01/2010, n. 400), nonché, per altro verso, la mancata esibizione, da parte dei soggetti in lite, di un compendio documentale tale da consentire di compiutamente delineare un preciso quadro economico-reddituale delle parti idoneo a giustificare un incremento nella misura qui domandata], non può evidentemente ritenersi suscettibile né di alcuna “meditata rivisitazione” (cfr. Cass. n. 23553/2014, cit.), né comunque di riforma alcuna, in questa sede - apparendo tuttavia opportuno ribadire, considerando le deduzioni in atti a tal riguardo, il carattere assolutamente doveroso dell'obbligo di contribuzione posto a carico del genitore non convivente (costituendo il “mantenimento” della prole obbligo ineludibile a cui è precluso sottrarsi e al quale “i genitori devono adempiere” - cfr. art. 316 bis, comma I, 1° parte, c.c., nonché art. 30, comma I, Cost.) e la persistente azionabilità da parte dell'altro genitore, in caso contrario e in ogni opportuna sede, tutti gli strumenti ordinamentali, generali e speciali, all'uopo previsti.
VII.- Alla luce di quanto globalmente precede, nonché delle statuizioni già assunte nella sentenza non definitiva [v. supra, sub I.2.4., punto (a)], è dunque evidente che l'appello sia da accogliersi, pur solo in parte qua - e in specie solo con riguardo al regime di frequentazione fra padre e minore, da modificarsi nei termini indicati [v. supra, sub V.- V.3.] -, risultando
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invece da disattendersi ogni residua doglianza e non sussistendo, per l'effetto, ulteriori questioni delibabili [tanto per la definitiva consumazione della potestas decidendi con riguardo a quelle già vagliate nella sentenza non definitiva (v. supra, sub III.3., punto (C)), quanto per il passaggio in giudicato di quelle non gravate e divenute, pertanto, irretrattabili (v. supra, sub III.3., punto (A))].
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi con riguardo all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della regolazione ex artt. 91 e ss. c.p.c. ivi adottata – essendo pacifico che “in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata”
“sussiste” “il potere” e dovere “del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata” (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], considerando la specificità, nonché particolare delicatezza, della materia trattata [incentrata su interesse diverso e prevalente rispetto alle parti, essendo
“l'indagine giudiziale” di cui all'“art. 250 c.c.” invero pacificamente “improntata in via prioritaria alla verifica della rispondenza del riconoscimento all'interesse superiore del minore”, il cui best interest è sempre da preservare (cfr. Cass. civ., 17/09/2025, n. 25473, nonché Cass. n. 7409/2025, cit., e Cass. n. 4056/2023, cit.)] e l'esito, peculiarmente composito nonché dipendente altresì da accertamenti peritali svolti in corso di causa, delle plurime questioni controverse [e.g. domanda ex art. 250 c.c., istanza di attribuzione del cognome paterno, regolazione dei rapporti personali e patrimoniali fra genitori e prole], ricorrono evidentemente presupposti tali da giustificarne la compensazione integrale ex art. 92, comma II, c.p.c. [non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale (cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947) ed essendo senz'altro pacifico che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”, “costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ogniqualvolta ricorrano, come nel caso di specie, “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia”
“che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
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un., 7/07/2025, n. 18467; Cass., Sez. un., n. 32061/2022, cit.; Cass. civ., 26/07/2021, n.
21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass. 26/09/2017, n.
22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost., 21/05/2014, n. 157 e
Corte Cost., 19/04/2018, n. 77 - intervento costituzionale, quest'ultimo, operante ex tunc e dunque pacificamente applicabile anche alle fattispecie anteriori: v. Cass. civ., 21/06/2022, n.
20049)].
VIII.1.- Analoga statuizione compensativa è poi da adottarsi, per le medesime ragioni, anche con riguardo al riparto interno fra le parti (appellante e appellato) delle spese di C.T.U., ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto all'ausiliaria [cfr. Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ.,
17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179; Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n. 28572] e nei limiti dell'approfondimento peritale qui espletato [come già liquidate con decreto del 7.07.2025
(con riguardo alle complessive risultanze confluite negli elaborati del 26.03.2025 e del
3.06.2025) e non potendosi evidentemente qui provvedere ad alcuna liquidazione, né ripartizione interna, con riguardo a quella di prime cure (atteso il difetto di alcuna espressa istanza ex art. 71 D.P.R. 115/2002 – non depositata neanche in uno alla C.T.U., risultando allegata all'elaborato del 7.03.2022 esclusivamente una “nota spese” e non anche una tale istanza - e l'evidente maturazione del termine decadenziale ex art. 71, comma II, D.P.R.
115/2002 – come decorrente dal 7.03.2022 e dunque ormai già spirato, con ogni relativa conseguenza a ciò riconnessa: cfr. Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4373)].
IX.- Alla luce delle statuizioni assunte occorre inoltre mandare alla Cancelleria affinché provveda alla comunicazione anche alle competenti Agenzie, e in particolare alle
[...]
e ai S.S.T. (Servizi Sociali Territoriali) competenti in Controparte_2 base all'attuale domicilio della minore (Udine) [ dine.it, con Email_4 CP_3 preghiera poi all'Ufficio in indirizzo di inviare eventualmente ad altro indirizzo corretto], affinché provvedano a tutti gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente pronuncia [e in particolare per l'immediata attivazione di: (a) servizi di educativa domiciliare/incontri protetti per gli incontri fra padre e figlia minore;
(b) incontri presenziati
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dai Servizi per la triade madre-padre-figlia; (c) un percorso congiunto di entrambi i genitori per il potenziamento della genitorialità].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 373/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 841/2022, pubblicata il 5.07.2022 ed emessa a definizione del proc. n. 60/2020 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE, in parte qua, l'appello proposto e per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza impugnata:
- DISPONE, in parziale riforma del punto 3. del
P.Q.M.
(in tema di regolamentazione dei rapporti personali fra padre e figlia) e fermo e confermato il regime di affidamento
(condiviso fra i genitori) e di collocamento prevalente (presso la madre) della minore, che il regime di visite e frequentazione fra padre ( ) e minore Controparte_1
) invece si svolga, medio tempore, in regime di Persona_1
“educativa domiciliare/incontri protetti” secondo il calendario di incontri, con cadenza almeno settimanale-quindicinale, da fissarsi a cura degli e S.S.T. (Équipe CP_2
Interdisciplinari Permanenti e Servizi Sociali Territoriali) territorialmente competenti
(Udine) e ai quali si conferisce apposito “mandato di vigilanza e supporto” del nucleo famigliare, disponendo altresì che i medesimi S.S.T. stabiliscano un calendario di incontri, dagli stessi presenziati, per l'intera triade madre-padre-figlia (al fine di permettere alla minore di introiettare il sistema familiare di riferimento) e verifichino lo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, di apposito percorso di potenziamento della genitorialità;
- CONFERMA, anche alla luce della sentenza non definitiva già emessa nel corso dell'appello, ogni ulteriore e residua statuizione della pronuncia di 1° grado;
2) DISPONE l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. qui espletata (già liquidate con decreto del 7.07.2025 per gli elaborati del 26.03.2025 e del 3.06.2025)
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siano definitivamente poste per il 50% a carico della e per il Parte_1
residuo 50% a carico del;
Controparte_1
4) DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della sentenza anche alle e ai S.S.T. (Servizi Sociali Territoriali) Controparte_2
territorialmente competenti (Udine) [ dine.it - con preghiera Email_4 CP_3 poi all'Ufficio in indirizzo di inviare eventualmente ad altro indirizzo corretto] affinché provvedano a tutti gli adempimenti di competenza per l'attuazione della presente pronuncia.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 ottobre 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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