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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa OS IL, nella causa iscritta al n. 6460/2024 del RGL, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...], in Corso Calatafimi, n. 487 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Walter Gulotta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 38/a
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo Presidente, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
SA IM
Resistente
Oggetto: Accertamento negativo del credito
All'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA munita del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il provvedimento del 29.03.2024 con quale si sollecitava il CP_1
pagamento della somma di € 15.411,39, stante che in ordine all'indebito era intervenuta la sentenza di questo Tribunale che aveva stabilito la restituzione di quanto percepito nel periodo gennaio 2020/settembre 2020.
Produceva la predetta sentenza.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc.
La causa, di natura meramente documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza di oggi, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
CP_ L'eccezione dell' è fondata.
Secondo costante giurisprudenza, l'interesse ad agire richiede la sussistenza di una lesione attuale e concreta della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, da parte di un atto definitivo, motivato, lesivo e prodotto da un'autorità competente.
“L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice” (Cass. n. n. 13556 del 26/05/2008)
Ebbene nel caso di specie non sussiste alcuna incertezza giuridica tenuto conto che questo Tribunale, in diversa composizione, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di indebito con il quale
CP_ l' aveva chiesto la restituzione dell'indennità SP per il periodo andante dal 01.05.2019 al 30.09.2020. Con la predetta pronuncia (Sent. n. 2853/2023) ha accertato infatti l'illegittimità dell'indebito per il periodo 01.05.2019/31.12.2019.
CP_ Deve altresì aggiungersi che l' ha sollecitato il pagamento dell'intera somma
(erroneamente) ma non ha posto in essere alcun atto lesivo del patrimonio.
La comunicazione qui impugnata non ha valore di titolo esecutivo, non è accompagnato da una diffida formale o da un atto amministrativo definitivo, non reca alcuna indicazione circa termini e modalità di impugnazione.
Ne deriva che l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., non risultando il ricorrente esposto a una lesione attuale e concreta del proprio diritto.
Attesa la dichiarazione di esenzione delle spese di lite, devono dichiararsi irripetibili le spese di lite.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28.10.2025 Il Giudice onorario
OS IL