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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.761/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Alfonso Esposito Parte_1
e dall'avv. Alfredo De Filippo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.A.De Vivo sito in Salerno alla via Marietta Gaudiosi
n.
6- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Toscano Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Angri (SA) alla G. D'Anna n.40- appellato
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Pisacane Controparte_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Angri (SA) alla G. D'Anna n.40- interveniente in appello
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1357/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 7/6/2024 e notificata l'11/6/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello con la vittoria delle spese e dei compensi oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello, anche alla luce dell'intervento spiegato dal figlio con la vittoria delle spese ed attribuzione;
per l'interveniente in appello: chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata o, in subordine, chiedeva che fosse dichiarato che l'assegno di mantenimento in suo favore, incluso il 50% delle spese straordinarie a lui occorrenti, venisse corrisposto direttamente nelle proprie mani.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 6 febbraio 2025 e della successiva ordinanza del 13 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 adiva il Tribunale di Nocera Inferiore Controparte_1
chiedendo che fossero modificate le condizioni della separazione stabilite con sentenza n. 721/2007 del Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto chiedeva di potere corrispondere l'assegno di mantenimento direttamente al figlio ormai maggiorenne. CP_2
Affermava anche che la madre aveva avuto comportamenti volti ad alienare il figlio nei suoi confronti.
si costituiva e si opponeva alla richiesta Parte_1
avanzata dal ricorrente, rappresentando che il padre si era allontanato dalla vita del figlio e non aveva curato la relazione genitoriale.
All'esito della discussione orale, all'udienza del 4/6/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale accoglieva la domanda e compensava integralmente le spese di lite.
Secondo il Giudice di primo grado non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti del figlio maggiorenne poiché la madre,
convivendo con lui, era legittimata ad intervenire nel giudizio in via concorrente e non sussistevano ostacoli affinché l'assegno di
3 mantenimento fosse corrisposto direttamente al figlio in CP_2
conformità a quanto disposto dall' art. 337 septies cc.
ha proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
1)sulla legittimazione a percepire detto contributo economico: il
Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali (cfr. sent.Cass. n.27308/2022;sent. Cass. sez. un. n.
1988/2014; sent. Cass. n. 34100/; sent.Cass. n. 34100/2021) secondo i quali, sebbene gli artt. 155-quinquies cc e 337-septies cc riconoscevano al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente a percepire l'assegno di mantenimento, tale attribuzione richiedeva una domanda formale da parte del figlio, nel rispetto dell'art. 99 cpc;
ne conseguiva che il predetto mantenimento, in assenza di un'esplicita richiesta del figlio, non poteva essere a lui versato direttamente, ma doveva essere corrisposto al genitore affidatario, come affermato dalla Corte di Cassazione
(cfr.sent.Cass.n.4188/2006; sent.Cass.n. 25300/2013;
sent.Cass.n.29977/2020); in caso di convivenza con l'altro genitore, la
4 legittimazione a ricevere l'assegno rimaneva in capo a quest'ultimo,
che aveva anticipato le spese per il mantenimento e le aveva programmate in accordo con il figlio per cui il genitore obbligato non poteva scegliere autonomamente il soggetto nei cui confronti adempiere e in caso di contenzioso in assenza dell'intervento del figlio maggiorenne nel giudizio;
2) sull'improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado,
nonché l'assenza di motivazione ed erroneità processuale della statuizione;
il figlio non aveva richiesto la modifica della statuizione giudiziaria originaria, né era stato esteso nei suoi confronti il contraddittorio processuale che avrebbe legittimato tale modifica;
quest'ultima era stata adottata in difetto del limite soggettivo con effetti relativi sia in relazione al profilo processuale accertativo/
condannatorio che in relazione all'assenza della legittimazione in caso di procedura esecutiva per eventuale inadempimento da parte dell'
obbligato.
si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_1
sostenendo quanto dal figlio dedotto nel suo intervento in appello ossia che:
5 il figlio non aveva fatto valere il suo diritto a ricevere CP_2
direttamente l'assegno di mantenimento, pur essendone beneficiario, a causa di un conflitto interiore tra il desiderio di non deludere la madre e il rispetto per il padre;
era stato lui a chiedere al padre di versargli tale assegno perché, in quanto maggiorenne, voleva essere autonomo nella gestione delle proprie finanze;
si trovava in uno stato di CP_2
continua soggezione nei confronti della madre, persona autoritaria, e per questo aveva presentato il suo intervento per sostenere il padre,
considerando la connessione tra le richieste di entrambi e annullando così le contestazioni avanzate dall'appellante;
affermava di non comprendere il motivo per cui la madre continuasse a insistere per percepire un assegno, necessario a soddisfare i bisogni del figlio, maggiorenne da quasi due anni e non ancora economicamente autosufficiente in quanto frequentava il secondo anno di università;
a suo parere l'appellante voleva mantenere un controllo assoluto sul ragazzo, ignorando le sue necessità di crescita e costringendolo a vivere in uno stato di continua soggezione e dipendenza.
6 interveniva in appello al fine di proporre nei Controparte_3
confronti dell'appellante una domanda connessa, per identità di titolo o di oggetto, con quella formulata dall'appellato.
Affermava che:
non aveva fatto valere direttamente il suo diritto all'assegno di mantenimento, perché non voleva creare conflitti con la madre convivente;
era stato lui a chiedere al padre di percepire direttamente l'assegno alimentare, in quanto, avendo ormai raggiunto la maggiore età, desiderava gestire autonomamente la somma, anche in relazione alla sua vita sociale più attiva e alle interazioni con i coetanei;
sulla base della giurisprudenza di legittimità era legittimato a proporre tale intervento, in quanto titolare di un diritto autonomo e diretto sul bene conteso tra le parti e voleva evitare di subire pregiudizi in caso di accoglimento del gravame.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
I motivi proposti vanno trattati congiuntamente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne non autosufficiente
7 convivente con l'altro genitore va versato a quest'ultimo in quanto legittimato concorrente rispetto alla prole.
Solo in caso di costituzione in giudizio del figlio è, quindi, in presenza di una sua domanda è possibile procedere al versamento diretto dell'assegno in suo favore.
In tema di mantenimento da parte del genitore separato o
divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza
della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di
assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di
quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene
quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e
concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato
assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della
domanda ( cfr. sent. Cass. n.18008/2018; sent. Cass. n.34100/2021 e sent. Cass. n.27308/2022).
Nel caso di specie è maggiorenne non Controparte_3
autosufficiente, convive con la madre e non si è costituito in primo grado chiedendo di ricevere direttamente l'assegno. 8 Non ha sanato tale situazione in appello costituendosi in via adesiva autonoma, in quanto l'intervento per la prima volta in appello
è consentito ex art.344 cpc solo a chi potrebbe proporre opposizione ex art.404 cpc.
Secondo quest'ultima norma il terzo è colui che è pregiudicato da una sentenza passata in giudicato o esecutiva pronunciata tra altre persone.
Nel caso di specie la sentenza impugnata da un canto è stata emessa nei confronti della madre dell'interveniente che è legittimata in via concorrente con il figlio e dall'altro non è pregiudizievole per quest'ultimo, essendo rimasta a suo favore la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre.
Ne consegue che l'intervento del figlio delle parti del presente procedimento va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il principio della soccombenza anche in relazione al primo grado ( valore indeterminabile- complessità bassa-
valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale-
per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il
50%).
9 Nulla per le spese tra l'appellante e l'interveniente in considerazione del contenuto dell'atto di appello e, quindi, in assenza di una richiesta di condanna alle spese nei confronti del figlio.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di primo grado ed applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
2) condanna l'appellato a pagare le spese del primo grado a favore dell'appellata, spese che liquida in E 3357,5 oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna l'appellato a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida in 4234,5 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dichiara inammissibile l'intervento in questo giudizio di
Controparte_3
10 3) nulla per le spese tra l'appellante e l'interveniente in appello.
Salerno, 19 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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