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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 2890/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA Parte_1
PARTE RICORRENTE
1
[...]
Controparte_1
con il patrocinio del funzionario delegato avv. SERAFINO
[...]
FRANCESCO, con domicilio eletto in Via Soderini, 24 , presso l'ufficio CP_1
per la gestione del contezioso del lavoro
PARTE RESISTENTE
E nei confronti dei CONTROINTERESSATI
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1
giudizio il Controparte_2
, chiedendo l'accoglimento
[...] delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica ai resistenti, così provvedere:
Nel merito ed in via principale: a) Ritenere, accertare e dichiarare, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche sulla c.d.c. ad orario completo presso una delle istituzioni scolastiche CP_3 dalla stessa indicate nell'apposita istanza e conseguente maturazione del relativo punteggio;
b) Ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico lavorativo annuale o fino al termine delle attività didattiche e per cattedra completa (18 ore) sulla c.d.c. ad orario completo presso una CP_3 delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel
2 rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
c) Ordinare all'amministrazione resistente a conferire, ora per all'ora, l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche e per cattedra completa (18 ore), presso una delle istituzioni scolastiche dalla stessa indicate nell'apposita istanza nel rispetto di quanto da quest'ultimo indicato nella propria istanza sub doc. 5 e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del maggior punteggio posseduto;
d) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che il ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro e per l'effetto e)
Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto e che la ricorrente avrebbe percepito per la durata complessiva della supplenza così come accertata in corso di causa, comprensivo dei ratei di 13^ mensilità e TFR, dedotte le eventuali somme percepite in ragione di altro contratto di lavoro esistente ) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di punti 12 per l'incarico che avrebbe dovuto espletare;
g) Condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva parte resistente, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare
3 1) ACCERTARE e DICHIARARE l'insussistenza delle pretese avanzate da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto RIGETTARE le richieste tutte ivi formulate;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la correttezza dell'agere dell'Amministrazione resistente e per l'effetto rigettare ogni richiesta di assegnazione supplenze in quanto non dovuta, illegittima e illecita e per l'effetto:
3) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96
c.p.c., a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della l. 12/11/2011
n° 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti”.
2. Integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami, prodotta giurisprudenza, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come in atti. La causa veniva decisa con dispositivo e fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi e nei seguenti termini.
In data 18.7.2023, il pubblicava ed Controparte_4
aggiornava, con decreto n. 11191, le GPS del personale docente della scuola di ogni ordine e grado, valevoli per l'a.s. 2023/24. si Parte_1
collocava in tali GPS nelle seguenti posizioni: GPS II Fascia A018 punti 107 posizione 152, A019 punti 89 posizione 157, ADSS punti 75, posizione 218.
La ricorrente si doleva, che, a partire dal terzo bollettino di nomine, per la seconda fascia venivano assegnati incarichi a docenti collocati in GPS in CP_3
4 posizione deteriore rispetto a stessa. Dava atto di Parte_1
avere accettato una supplenza breve e saltuaria dal 13.12.2023 al 22.12.20123, contratto rinnovato fino al 27 3 2024. La ricorrente contestava la violazione del principio meritocratici e le modalità di scorrimento della graduatoria.
4. Ebbene, in diritto, occorre premettere che l'Ordinanza Ministeriale n.
112 del 6.5.2022 regolamenta le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, co.
6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio
1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”. In particolare, l'art. 12, intitolato “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, stabilisce:
“1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia,
5 limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore
6 collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle
GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle
GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.
11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di
7 cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria.
13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”.
5. Ricostruito il quadro normativo di riferimento di rilievo ai fini del decidere, deve darsi atto che la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha già, in alcuni casi, accolto, in altri respinto pretese analogamente svolte da altri lavoratori nei confronti del medesimo resistente. Deve, però, darsi atto CP_1
che la Corte di Appello di , in vicenda analoga a quella parte ricorrente, si CP_1
è espressa confermando la sentenza di primo grado favorevole ad un docente assistito dal medesimo difensore di parte ricorrente, che proponeva le stesse domande. Quest'ultima sentenza, in quanto pienamente condivisibile e ampiamente motivata, deve essere qui richiamata anche ai sensi dell'articolo
118 disp. att. c.p.c. Deve, infatti, osservarsi che “la sentenza di merito può
8 essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cassazione
Sez. L, Sentenza n. 17640 del 06/09/2016; in senso conforme Cassazione Sez.
3, Ordinanza n. 29017 del 20/10/2021).
“Con atto depositato il 25.10.2024, il Controparte_1 Controparte_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...]
mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva accertato il diritto di
(...) ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30.06.2024, per diciotto ore settimanali per l'insegnamento AO28 e lo aveva, per l'effetto, condannato al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni omesse, con riferimento al periodo dal
23.12.2023 sino al 30.06.2024, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dalla data della decisione al saldo.
Il era stato, inoltre, condannato al riconoscimento, in favore della CP_1
ricorrente in primo grado, del punteggio spettante in relazione al periodo dal
23.12.2023 al 30.06.2024.
In particolare, il primo Giudice – esclusa la necessità di integrare il contraddittorio alla luce del contenuto delle domande attoree e ripercorsa la disciplina normativa della materia – nel merito aveva osservato come
(...) avesse documentato di avere presentato domanda per una supplenza annuale, collocandosi nelle posizioni nn. 1191 della graduatoria
GPS II fascia AO28 (con 53punti) e 4932 di quella “ADMM incrociata”.
Secondo la sentenza, la stessa aveva ricevuto un incarico a termine sino al
9 22.12.2023, mentre colleghi con punteggi inferiori, per effetto delle modalità di scorrimento delle graduatorie stabilite dall'art. 12 dell'Ordinanza 112/22, ne avevano ricevuti con scadenza al 30.06.2024 in sedi che avevano formato oggetto delle preferenze, espresse da (...) nella propria domanda.
Il TRIBUNALE aveva disapplicato tale disposizione per contrasto con l'art. 97
Cost., avendo la stessa stabilito che, ad ogni turno di nomina, le disponibilità sopravvenute venissero automaticamente assegnate a partire dall'ultimo aspirante nominato, pur in presenza di candidati con punteggi superiori, non beneficiari del turno precedente per mancanza di posti nelle sedi indicate fra le preferenze, anche laddove queste ultime si fossero successivamente liberate.
Ad avviso del primo Giudice, la preferenza accordata dal sistema a candidati con punteggi inferiori, rispetto a quelli meglio posizionati in graduatoria, aveva violato il criterio meritocratico ed il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, volto all'individuazione dell'aspirante più idoneo al posto da ricoprire.
Né l'espressione di preferenze nella domanda si sarebbe potuta interpretare, secondo la sentenza, come rinuncia all'accesso ai successivi turni di nomina, con riferimento ai posti oggetto di preferenza divenuti vacanti dopo la prima fase di assegnazione. (...)
L'appello proposto dal è infondato e, come tale, non può trovare CP_1
accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sotto l'aspetto fattuale, si osserva come (...) abbia formulato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di
, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (doc. 3 - 5 ric. I gr.), con CP_1 riferimento alla classe di concorso “A028”, nonché nelle graduatorie incrociate della medesima provincia per gli insegnamenti ADMM (sostegno), esprimendo le relative preferenze con riguardo alle scuole e alla tipologia di contratto richiesti: in virtù dei titoli posseduti e dell'anzianità di servizio maturata, la stessa si era collocata nella la posizione n. 1191 con punti n. 53 per la classe
10 A028 e la posizione n. 4932 con punti n. 53 per la ADMM incrociata.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la docente ha lamentato che
“già a partire dal primo bollettino e fino all'undicesimo bollettino di nomine, per la c.d.c. di II fascia A028, dichiarata anche dalla ricorrente, sono stati assegnati i seguenti incarichi a docenti collocati in GPS in posizione decisamente inferiore ad essa e nelle medesime scuole dalla stessa ambite ed indicate nell'istanza sub doc. 5” (v. pagg. 4 - 5), passando
– di seguito – a svolgere specifiche deduzioni critiche in ordine alle assegnazioni compiute, non solo con il primo provvedimento di assegnazione del
31.08.2024 nr. 1669, ma anche tramite i successivi bollettini nn. 1850, 2009, 2055 e
2085 rispettivamente del 27.9.2024, 27.10.2024, 8.11.2024 e 14.11.2024 (sub doc.
1 - 1 quinquies fascicolo di I° grado ricorrente).
Nella prima fase processuale, l'Amministrazione convenuta si è limitata a contestare tali doglianze con riferimento al primo processo di nomina, “in quanto riservato alla procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 e ss., del Decreto Legislativo n. 73/2021”, anche in ragione del punteggio assegnato alla ricorrente, nonché con riguardo al “terzo turno di nomina, destinato alle assegnazioni di incarichi a tempo determinato, effettuato in data 31/08/2023 con provvedimento prot. n. 1669 (All. 3a e 3 b)”. Cont Nel giudizio di appello, il ha ulteriormente precisato come “l'accettazione di uno degli incarichi di supplenza da parte della ricorrente, in definitiva, ha impedito all'Amministrazione di poter ripetere le operazioni di conferimento delle supplenze”.
E', tuttavia, pacifico e documentale come l'incarico di supplenza, accettato da
(...), che a dire del avrebbe precluso l'esame della sua posizione nei CP_1 successivi turni di nomina, non sia avvenuto nell'ambito delle GPS, bensì in virtù delle graduatorie di istituto.
Cont Risulta, infatti, dallo stato matricolare, prodotto dallo stesso fin dal primo grado (sub doc. 1), che detto incarico ha avuto ad oggetto una supplenza relativa al
11 periodo “dal 01/09/2023 al 06/12/2023” (v. pag. 2) e, quindi, non rientrante fra quelle di cui all'art. 2 co. 4 lett. a) e b), O.M. 112/2022, oggetto della procedura regolata dall'art. 12 della stessa fonte normativa secondaria.
Quest'ultima disposizione riguarda, infatti, il “conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, disciplinandolo secondo la sequenza informatizzata, in base alla quale il sostiene di avere CP_1
legittimamente pretermesso (...), preferendole candidati in posizioni inferiori alla sua.
Ciò si desume con tutta chiarezza dall'incipit dell'art. 12 in esame, il quale
– al co. I – così esordisce: “le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata”, per poi passare a regolarne i singoli passaggi.
L'art. 2, alle lettere a) e b) del co. IV riguarda
– appunto – le “supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico
” (lett. a) e le “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario ” (lett. b).
Esulano, pertanto, all'evidenza dall'ambito della procedura regolata dall'art. 12
O.M. cit. le supplenze di durata inferiore, come quella accettata da (...) nel settembre
2023, destinata a concludersi il 6.12 dello stesso anno.
Esse risultano, pertanto, del tutto prive della valenza preclusiva di nomine basate sulle GPS, invocata dal nella presente fase processuale, non CP_1
consentendo di pretermettere il candidato nelle successive fasi di attribuzione.
Tanto risulta con tutta chiarezza dal testo normativo.
12 Infatti, il co. 10 dell'art. 12 – dopo avere stabilito che “l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento” – spiega che le ulteriori disponibilità andranno offerte unicamente agli “aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Locuzione, quest'ultima, che evidenzia come la nomina preclusiva di ulteriori proposte sia unicamente quella avvenuta nell'ambito della “procedura” disciplinata dall'art. 12, dalla quale resta escluso unicamente il candidato in essa già “trattato”.
Cosa che non può affermarsi di (...), la quale – lungi dall'essere stata nominata in base alle GPS – ha ricevuto un incarico di supplenza non riconducibile alle lettere a) e b) dell'art. 2 co. IV, oggetto del relativo procedimento. Tale rilievo trova univoco riscontro nell'art. 14 della stessa O.M., secondo cui “il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”.
È allora evidente come la nomina derivante dalle graduatorie di istituto non precluda quella da GPS.
Infatti, conseguita quest'ultima, il docente può “lasciare” la prima per accettare la supplenza attribuitagli “ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)” vale a dire
– giova ribadirlo – l'unica soggetta alla disciplina stabilita dall'art. 12 O.M. cit..
Nell'ambito di quest'ultima, pertanto, (...) non è stata destinataria di alcun incarico, essendo risultata semplicemente pretermessa senza alcuna giustificazione. Cont Come sopra esposto, infatti, il si è limitato ad indicare i motivi per cui
– a suo dire – la docente non è stata nominata nel primo turno e poi nel bollettino n. 1669, senza spiegare né contestare in alcun modo le specifiche allegazioni compiute dalla ricorrente in primo grado in ordine alla prevalenza, attribuita a candidati peggio collocati, nei successivi provvedimenti nn. 1850, 2055 e
2085.
13 L'unica ragione, addotta al riguardo nell'atto di appello, è costituita dall'incarico di supplenza accettato da (...) per poco più di tre mesi, dal 1°.9 al 6.12.2023, certamente non rientrante fra quelli oggetto del citato art. 2 co. IV lett. a) e b), conferiti tramite le GPS.
Ben si attaglia, pertanto, al caso di specie il precedente di questa Corte n.
757/2024, condiviso dal Collegio e qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., secondo cui:
“l'Ordinanza in esame, peraltro, chiarisce, al comma 10 dell'articolo in esame
– da un lato - che:” La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto” - e dall'altro lato – che:” Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”. Esclusa, pertanto, qualunque forma di automatismo che qualifichi come rinuncia del candidato gli effetti dell'applicazione concreta della procedura automatizzata, questo Collegio intende dare continuità all'interpretazione della richiamata Ordinanza espressa dalla Corte di Appello di Milano secondo cui, dalla lettura coordinata dei commi 3 e 10 dell'articolo 12:” emerge che, nell'ipotesi di convocazioni successive alla prima, siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso o materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente” (cfr. Corte di Appello di Milano n. 320 del 23 maggio 2024).Nella fattispecie in esame, tuttavia, l'appellante pretermesso automaticamente dalla procedura robotizzata applicata – non ha mai rinunciato alle preferenze espresse e, comunque, non è mai stato convocato, quale docente con maggior punteggio, in
14 sede di terza convocazione per il conferimento degli incarichi resisi disponibili e conformi alle preferenze espresse con la domanda del 15 agosto 2022. E', infatti, pacifico in atti che - a seguito della domanda di inserimento nella II fascia delle
“GPS” - l'appellante è stato incluso nella graduatoria pubblicata il 29 luglio 2022 nella posizione finale di “436” con il punteggio di “62” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado dell'appellante) e che - a seguito di domanda di informatizzazione nomine supplenze di “GPS” del 15 agosto 2022 - l'appellante non è risultato destinatario di alcun incarico né in sede di prima convocazione, in quanto collocato in posizione deteriore rispetto alla docente assegnataria dell'incarico, né in sede di seconda convocazione, in quanto non risultavano cattedre disponibili presso l'I.S. “A. Gentileschi” (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante). Per quanto rileva ai fini decisori deve essere evidenziato che in sede di seconda convocazione - esperita dopo la pubblicazione del 6 ottobre 2022 di nuove disponibilità - alla docente avente la posizione n. 434 è stata assegnata la cattedra presso altra scuola mentre la posizione n. 436, ricoperta dall'appellante, non è stata contemplata avendo, il sistema, saltato l'appellante, passando direttamente dalla posizione “434” alla posizione “438” (cfr. doc. 8 bis fascicolo di primo grado di parte appellante). In sede di terza convocazione del 27 ottobre 2022 - esperita dopo che il 24 ottobre 2022 venivano pubblicate ulteriori disponibilità di incarichi di insegnamento tra cui una cattedra fino al 30 giugno e uno spezzone da 12 ore presso l'I.S. “A. (...)” quindi incarichi conformi alle preferenze espresse dall'appellante - il sistema robotizzato, che già aveva saltato l'appellante, ha attribuito le nomine ai docenti collocati nelle posizioni “GPS” rispettivamente nelle posizioni n. 508 e n. 517, con i relativi punteggi di 56 e 55.5 ovvero con punteggi inferiori a quello attribuito all'appellante, ovvero
“62” (cfr. doc. 9 bis fascicolo di primo grado). Il appellato, mediante la CP_1 procedura informatizzata ha, quindi, automaticamente – e illegittimamente – pretermesso, senza alcuna valida motivazione, la posizione dell'appellante il quale, alla luce dell'interpretazione, sopra richiamata, dei commi 3 e 10 dell'articolo 12
15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2020, aveva invece diritto a ricevere la proposta degli incarichi resisi disponibili”.
Non rileva, quindi, nella presente fattispecie la ratio sottesa alla disciplina in esame, “che vieta di procedere a nuovo scorrimento delle medesime graduatorie per il sopravvenire di nuove disponibilità di cattedre, consiste nell'evitare qualsiasi pregiudizio al regolare avvio dell'anno scolastico che inevitabilmente sarebbe compromesso se si consentisse un continuo riavvio delle operazioni di assegnazione delle supplenze ” (v. Corte d'App. di MILANO n.
320/2024).
La nomina conseguita da (...) nell'a.s. 2023/2024 esula, infatti, dalla procedura in questione e non può, pertanto, rivestire alcuna valenza preclusiva nell'ambito della stessa, come espressamente stabilito dalla stessa Ordinanza all'art. 14, sopra riportato.
Il bilanciamento di interessi, sotteso alla disciplina delle GPS, non si estende a fattispecie diversamente regolate da specifica previsione normativa, come quella dettata dal citato art. 14, che abilita il docente a “lasciare” una supplenza ottenuta tramite graduatoria di istituto per accettarne una annuale conseguita – appunto – ai sensi dell'art. 12 O.M. cit..
E', quindi, lo stesso MINISTERO a consentire quello che, in questa sede, vorrebbe – invece – precludere: ossia la possibilità di svolgere una supplenza breve senza precludersi il conferimento di un incarico annuale in base alle GPS.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma” (Corte di Appello di Milano N. 88/2025 pubblicata il 18/02/2025;
Pres. dott.ssa Silvia Ravazzoni, Relatrice dott.ssa Benedetta Pattumelli).
6. La vicenda che precede, delibata dal Tribunale di Milano con la sentenza pronunciata nella causa R.G. 3535/2023, confermata dalla citata sentenza del Giudice di secondo grado, è totalmente sovrapponibile a quella oggetto della presente delibazione. Ne consegue che, in applicazione dei
16 principi di diritto che precedono, deve essere dichiarato che la parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30.06.2024 per diciotto ore settimanali sulla c.d.c. ADSS;
parte resistente deve essere condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno subito, delle retribuzioni omesse maturate con riferimento al periodo dal
23.12.2023 sino al 30.06.2024, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
infine, parte resistente deve essere condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio spettante in relazione al periodo dal 23.12.2023 al 30.06.2024.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
7. Tenuto conto della complessità della causa e della non univocità della giurisprudenza di merito, sussistono idonei motivi per disporre la compensazione per un mezzo delle spese di lite, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite residue, liquidate come da dispositivo in complessivi Euro 1.700,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, già operata la compensazione predetta, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara che la parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30.06.2024 per diciotto ore settimanali sulla c.d.c.
condanna parte resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_3
danno subito, delle retribuzioni omesse maturate con riferimento al periodo dal
23.12.2023 sino al 30.06.2024, comprensive della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
17 con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna parte resistente al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio spettante in relazione al periodo dal 23.12.2023 al 30.06.2024; dichiarate compensate per un mezzo le spese di lite, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite residue, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso della spese di contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 03/04/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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