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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Ida Ponticelli all'udienza cartolare del
24.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12531 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato a [...] in data [...] Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Riccardo Coscetta che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e CP_1 difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 parte ricorrente ha esposto che l' , con n. 4 solleciti di pagamento, notificati il 28.5.2024 nella qualità di CP_1
erede della defunta moglie , aveva richiesto la restituzione di Controparte_2
euro € 2.814,80, somma indebita per aver la defunta fruito Controparte_2
di prestazioni di maternità e malattia per gli anni 2006, 2007 e 2008 non dovute.
Parte ricorrente eccepiva che, non essendo stata destinataria negli ultimi dieci anni di alcun provvedimento di disconoscimento del rapporto che possa aver determinato il credito fatto valere dall' le pretese sarebbero CP_1 prescritte, e concludeva affinché fosse accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva ed eccepiva che tre dei medesimi indebiti – CP_1 segnatamente gli indebiti n. 31368 (€ 820,64), n. 31369 (€ 758,83) e n. 31370
(€ 328,57) - erano già stati contestati innanzi all'intestato Tribunale nel giudizio recante rg. n. 12340/22, proposto dalla defunta ed Controparte_2
annullati con la sentenza n. n. 5713/24.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem.
Nel merito, eccepiva che, in ossequio a detta sentenza, detti indebiti erano stati “abbandonati”, sicché la controversia residuava solo con riferimento all'indebito n. 21462 di € 906,76 per l'anno 2008.
Alla odierna udienza cartolare, la causa veniva decisa mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
Gli indebiti n. 31368 (€ 820,64), n. 31369 (€ 758,83) e n. 31370 (€
328,57), contestati all'odierno ricorrente nella spiegata qualità di erede di sono stati giudicanti non dovuti dalla sentenza n. Controparte_2
5713/2024, emessa nell'ambito del giudizio recante rg. n. 12340/22.
Rispetto ad essi, pertanto, vista anche l'acquiescenza prestata dall' CP_1
alla predetta sentenza, può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Nella disamina dell'indebito n. 21462 di € 906,76, contestato per la prima volta con la missiva del 28.5.2024, assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra.
Ritiene il Tribunale che la tesi di parte ricorrente vada condivisa, sicché
l'eccezione di prescrizione è fondata.
Va rilevato, invero, che il diritto alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale.
Segnatamente, la Corte di Cassazione, proprio in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, ha chiarito che l'azione di ripetizione dell'indebito
è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ed il dies a quo della stessa deve individuarsi nel momento del pagamento (Cass., 14.5.2008 n. 12092). In proposito, anche le SS.UU., con sentenza 9 marzo 2009 n. 5624 hanno chiarito che: “l'art 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la causa debendi”.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che, trattandosi di indebito relativo a somme percepite a titolo di indennità di malattia e maternità per l'anno 2008, in assenza della prova dell'invio di successivi atti interruttivi della prescrizione da parte dell'istituto creditore, al momento della comunicazione del sollecito di pagamento avversato in questa sede ( maggio
2024), è ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale e, pertanto, le somme risultano irripetibili.
In ragione di tutto quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere pertanto accolto con la conseguenza che va accertata l'insussistenza di erogazioni indebite da parte dell' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alle somme di cui alle comunicazioni del 28.5.2024, non CP_1 sussistono pagamenti indebiti da parte dell' ; CP_1
b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.865 oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 25.2.2025
Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli