Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
Gli atti di accreditamento e di prelevamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. (Nella specie, relativa ad una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista un prelievo che avrebbe dovuto, invece, addebitargli, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'errore materiale occorso nella redazione di una ricevuta di versamento).
Commentari • 5
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FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …
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Gli atti di accreditamento e di versamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli art. 2721 ss. c.c., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o …
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FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16538 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19401/2004 proposto da:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. a r.l. (P.I. *01153230360*, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso l'avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato FAUCEGLIA Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
US O\ (c.f. *[...]*), domiciliato in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 59, presso l'avvocato NICODEMI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BORRIELLO Gennaro, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 190/2004 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2 luglio 1999, la Banca Popolare Emilia Romagna s.coop. r.l. si oppose al decreto del Pretore di Salerno, notificatole il giorno 1 giugno 1999, che le ingiungeva di pagare la somma di L. 28.000.000, oltre agli accessori, al signor BU AN, a titolo d'erronea annotazione di rimessa sul conto corrente di questo. L'opponente dedusse che il correntista BU\ aveva prelevato presso la filiale di *Quadrivio in Campagna* il *3 febbraio 1999* la somma di L. 8.000.000, consegnatagli in contanti dal cassiere;
che quest'ultimo, per errore, aveva accreditato, anziché addebitato, l'importo sul conto del cliente, rilasciandogli una ricevuta di versamento;
al termine della giornata il cassiere, accortosi dell'errore, lo aveva corretto;
reso edotto dell'accaduto, il BU\, in un colloquio con il direttore, s'era dimostrato disponibile a regolarizzare l'operazione, subordinando la sua collaborazione alla concessione di un'apertura di credito a favore di un suo conoscente;
il decreto ingiuntivo era stato emesso in difetto di prova scritta, tale non essendo una ricevuta di un'operazione bancaria. Il BU\ resistette all'opposizione. Fu assunta una prova per testi, e all'esito del giudizio il Tribunale di Salerno, con sentenza 27 marzo 2002, revocò il decreto e condannò il BU\ al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, nonché alle spese del giudizio.
Riformando l'impugnata decisione, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 22 marzo 2004, respinse l'opposizione al decreto, e pose le spese del doppio grado di giudizio a carico della banca. La corte osservò: - che alla data del *3 febbraio 1999* il conto corrente esponeva alla voce "avere" un "saldo in favore del BU\ per L. 33.888.543"; - che al predetto estratto conto si accompagnava una ricevuta di versamento a credito in data *3 febbraio 1999* per L. 14.000.000; - che l'estratto conto in data *28 febbraio 1999*" alla data del *3 febbraio 1999* presentava alla voce "dare" L. 14.000.000 ed alla corrispondente voce "descrizione operazioni" la dicitura "prelevamento allo sportello"; - a fondamento di tale prelievo non vi era il consueto modellino di prelevamento scritto, sottoscritto e datato dall'interessato, ma solo una prova per testi, ammessa dal Tribunale nonostante l'opposizione del BU\; - detta prova orale era inammissibile ed irrilevante;
- l'inammissibilità derivava dalla mancanza dei presupposti indicati dagli artt. 2724 e 2721 cpv. c.c., nè la banca aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili;
- le deposizioni testimoniali sull'errore commesso dal cassiere in occasione dell'operazione contestata erano irrilevanti, perché de relato, con la sola eccezione della deposizione del teste D'NT, cassiere, inattendibile perché interessato a far accertare l'errore, mentre le "trattative pretesamente intercorse" fra il teste OS ed il BU\, peraltro non andate a buon fine, non erano intercorse con il legale rappresentante della banca ed erano perciò a loro volta irrilevanti;
l'ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio era stata valutata positivamente dal tribunale, e sul punto non vi era appello incidentale della banca;
infine il teste AL, non presente in banca all'epoca dei fatti, aveva rilevato l'errore dalle carte che lo comprovavano, e che non erano state in causa prodotte dalla banca.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, la banca ricorre con atto notificato il 2 settembre 2004, articolato in quattro mezzi d'impugnazione.
Il signor BU\ resiste con controricorso notificato il 19 ottobre 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunziano vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce che la corte territoriale ha fondato la sua decisione sul rilievo che la banca non aveva prodotto il modellino di prelevamento scritto e sottoscritto dal correntista, limitandosi a dedurre prova per testi. La corte non ha considerato che la controversia trae origine appunto dalla formazione di un documento che attesta il versamento invece che il prelievo della somma, sicché il modellino richiesto non poteva esservi, mentre il punto decisivo della controversia era costituito dall'accertamento dell'errore incorso nella redazione del documento prodotto in giudizio dal correntista.
Con il secondo motivo di ricorso si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1857 e 1832 c.c., e i connessi vizi di motivazione della sentenza impugnata. Si censura l'appunto, rivolto in sentenza alla banca, per non aver prodotto l'annotazione nei libri regolarmente tenuti e vidimati. La corte aveva ignorato che nei rapporti tra le parti di un rapporto bancario regolato in conto corrente si applicano gli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c., richiamati dall'art. 1857 c.c., sicché il documento rilevante è l'estratto conto al 28 febbraio 1999, inviato al correntista a norma dell'art.1832 c.c., e, siccome prodotto dallo stesso BU\ in allegato al ricorso per decreto, già agli atti di causa: detto documento riportava correttamente l'operazione in questione qualificandola come prelievo, in conformità con le scritture contabili della banca, come doveva presumersi in mancanza di contestazione. Non potendo dubitarsi del diritto della banca di procedere allo storno, in caso di errore, sia a favore del cliente e sia a favore della banca, l'estratto conto resta l'unico documento idoneo a dare certezza dei rapporti tra le parti, e nessun valore giuridico può attribuirsi ad una "mera lista movimenti" richiesta allo sportello e formata sulla base di un'errata registrazione di un'operazione contabile interna della banca. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., e la falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50. La prova testimoniale diretta a dimostrare errori materiali di scritturazione in un rapporto di conto corrente è ammessa, perché non investe il contrattola meri fatti storici;
e d'altra parte i limiti alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c., comma 1, non si applicano agli atti unilaterali, quali sono gli accrediti e addebiti, meri atti giuridici esecutivi. L'appellante, del resto, dopo l'ammissione e l'assunzione della prova testimoniale non aveva chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la revoca dell'ordinanza, sicché era decaduto da tale eccezione che non poteva riproporre in appello. Di ciò non aveva tenuto conto la corte d'appello, che si era limitata a richiamare un precedente riguardante la produzione di un saldaconto, e quindi non pertinente al giudizio.
Con il quarto mezzo si denunciano vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale. Si deduce che la corte ha svalutato la deposizione del cassiere attribuendogli un personale interesse che ne' era stato precisato ne' era configurabile;
non ha tenuto conto delle dichiarazioni dei testi OS e AL i quali, nei passi che la ricorrente riporta tra virgolette, avevano deposto de scientia sul riconoscimento dell'errore da parte del BU\ e non de relato sull'errore medesimo. Il teste OS, inoltre, siccome direttore della filiale ed institore, non difettava dei poteri rappresentativi della banca, come erroneamente affermato dalla corte territoriale.
Il ricorso è fondato in tutte le sue parti. È innanzi tutto da rilevare che oggetto della controversia sottoposta alla corte di Salerno era l'accertamento dell'errore contabile commesso, secondo la banca, dal cassiere, accreditando al correntista un prelievo che avrebbe dovuto invece addebitargli. È conseguentemente illogica l'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, che la banca avrebbe dovuto produrre in causa il modellino di prelevamento scritto e sottoscritto dal correntista, mentre s'era limitata a dedurre prova per testi. La prova per testi doveva appunto spiegare l'assenza del modellino, e dimostrare l'errore incorso nella redazione della ricevuta esibita in giudizio dal correntista;
e dunque il vizio di motivazione verte sul punto decisivo della controversia. Del pari manifesta è l'illogicità dell'affermazione, censurata con il secondo motivo, circa la rilevanza dell'omessa produzione in giudizio dell'annotazione dell'operazione contabile nei libri regolarmente tenuti e vidimati della banca;
produzione peraltro, siccome di documenti della banca, che non avrebbe avuto alcun valore di prova a favore della banca medesima e contro il correntista. I rapporti tra le parti a questo riguardo sono regolati dall'art. 1832, richiamato dall'art. 1857 c.c., per il quale tutte le operazioni regolate in conto corrente (a norma dell'art. 1852 c.c.) sono riportate in un estratto conto, che, una volta comunicato, s'intende approvato se non è contestato. Nella fattispecie, l'estratto conto era contestato dal correntista, nella voce di addebito in questione, in conformità a una ricevuta di versamento, sicché la banca, per superare quel documento, era tenuta a dare la prova della veridicità dell'operazione di prelievo contestata;
e tale prova era stata appunto offerta con l'assunzione di alcuni testi, senza che le annotazioni interne della banca (presumibilmente conformi all'estratto conto) potessero assumere valore di prova idonea a superale la prova documentale offerta dal correntista. Deve poi condividersi la censura di legittimità, per violazione delle norme sull'ammissibilità della prova testimoniale, formulata con il terzo mezzo d'impugnazione. È noto che, secondo la tradizionale giurisprudenza di questa corte (a partire quanto meno da Cass. 23 aprile 1966 n. 1044), nel contratto bancario regolato in conto corrente si presume, fino a prova contraria, che gli accreditamenti e i prelevamenti costituiscano atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Essi non possono pertanto essere qualificati ne' come autonomi negozi giuridici, ne' come pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni (si tratta propriamente di atti che producono variazioni quantitative, secondo i casi, di depositi bancari o di aperture di credito). Conseguentemente non possono qui trovare applicazione i limiti stabiliti alla prova testimoniale dei contratti (art. 2725 c.c.) e dei pagamenti (art. 2726 c.c.). Questa corte, infatti, ha già altra volta affermato che, con riguardo ad un rapporto di conto corrente bancario, la prova testimoniale, diretta a dimostrare errori materiali di scritturazione, non investe il contratto ma meri fatti storici, anche se connessi con il contratto stesso, e, pertanto, non è soggetta al limite di valore fissato dall'art. 2721 cod. civ., comma 1 (v. Cass. 5 dicembre 1994 n. 10442). Inoltre, la già
chiarita natura di tali operazioni esclude che possano essere qualificate come pagamenti;
sì che i relativi documenti non costituiscono neppure prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. Le contrarie affermazioni della corte di merito costituiscono pertanto una falsa applicazione dell'art. 2721 c.c.. È invece estraneo al presente giudizio il tema del valore probatorio del saldaconto bancario, erroneamente richiamato nella sentenza e confuso con gli estratti conto periodicamente inviati al correntista e - con specifico riguardo alla fattispecie giudicata - con il conto di chiusura.
Fondato è infine il quarto motivo di ricorso. Generico è innanzi tutto l'argomento con il quale è stata definita inattendibile la deposizione del cassiere. Per giustificare la svalutazione di una prova così precisa e diretta, il giudice di merito non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di un interesse, ma ha il dovere di indicare se si tratta dell'interesse della banca, della quale il teste era dipendente, o di un interesse personale dello stesso teste, e, in questo secondo caso, di quale interesse si trattasse. Ma non meno viziato sul piano logico è l'argomento con il quale sono state svalutate le altre deposizioni, siccome "de relato". Come risulta dai passi delle deposizioni trascritti nel ricorso, in esse si riferiva che il correntista aveva dichiarato espressamente che avrebbe appianato l'errore a condizione che venisse aperto un conto corrente in favore di un suo conoscente, che aveva subito numerosi protesti;
che sembrava intenzionato a firmare la modulistica della banca, e che a seguito del rifiuto della sua richiesta aveva detto che sarebbe passato in un secondo momento per la regolarizzazione. Tali circostanze hanno il valore di riconoscimento stragiudiziale dell'errore, e la relativa testimonianza doveva essere valutata non già come "de relato" in relazione all'errore, ma come deposizione avente ad oggetto un riconoscimento avvenuto in presenza dei due testi. Dal testo delle deposizioni, inoltre, come sopra riassunto, risulta incomprensibile l'accenno della corte territoriale a pretese trattative, essendosi trattato piuttosto del riconoscimento di un errore.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, e la causa deve essere rinviata alla corte di merito, la quale, premessa l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale assunta su circostanze decisive della controversia, riesaminerà le deposizioni testimoniali nel loro insieme, al fine di pervenire ad un nuovo giudizio di merito, dandone adeguata motivazione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Salerno in altra composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2009