Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16538
CASS
Sentenza 15 luglio 2009

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Gli atti di accreditamento e di prelevamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli artt. 2721 e seguenti cod. civ., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte. (Nella specie, relativa ad una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista un prelievo che avrebbe dovuto, invece, addebitargli, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'errore materiale occorso nella redazione di una ricevuta di versamento).

Commentari5

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …

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  • 2CONTO CORRENTE: valide ed attendibili le prove testimoniali rese su fatti storici per errori del cassiere
    Dott.Ssa Federica Pugliese · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 febbraio 2018

    Gli atti di accreditamento e di versamento in conto corrente non sono qualificabili quali autonomi negozi giuridici o quali pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma quali atti di utilizzazione di un unico contratto (di conto corrente) ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che per essi non valgono i limiti di ammissibilità della prova testimoniale stabiliti, con riferimento ai contratti, dagli art. 2721 ss. c.c., che non sono riferibili ai meri fatti storici, sia pur connessi con il contratto stesso, ed i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 luglio 2017

    FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Venezia, con decreto in data 26 luglio 2012, rigettava l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Lorenzon Techmec System s.r.l., in liquidazione, che era stata proposta da Banca Mediocredito del Trentino Alto Adige s.p.a. per ottenere l'ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 2.180.714,00, oltre accessori, vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario avente a oggetto l'erogazione della somma complessiva di oltre euro 7.000.000,00 da parte di un pool di banche, costituito da MPS, Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e Mediocredito del Trentino Alto Adige. Il contratto era stato stipulato il 21 agosto 2006, con …

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  • 4Anatocismo: il difficile transito dal "diritto delle banche" al "diritto bancario"Accesso limitato
    Antonio Tanza · https://www.altalex.com/ · 9 dicembre 2010

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    Antonio Tanza · https://www.filodiritto.com/ · 4 dicembre 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 16538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16538
Data del deposito : 15 luglio 2009

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