Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N.r.g. 8434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8434/2023, avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio”
e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rosato, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe A. Marasco, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
-resistente-
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 18.02.2025.
Con la partecipazione del P.M.
Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato da e l'01.04.2004, ritiene il Parte_1 CP_1
Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede proposta, risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in
Veglie l'01.04.2004, è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nella sentenza del
Tribunale di Lecce n. 2367/2024 del 4.07.2024, che ratificava le condizioni accordate tra le parti.
Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/2000.
I coniugi, all'udienza del 18.02.2025 chiedevano di definire consensualmente la presente controversia alle seguente condizione: Previsione a carico della di un contributo di mantenimento in favore CP_1 della figlia (20.09.2004) pari ad € 200,00 che verranno versate direttamente in favore di Per_1 quest'ultima entro il giorno 30 di ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa presso il
Tribunale di Lecce.
Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni legittimanti la richiesta, in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia maggiorenni ma non autonoma.
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
l'01.01.1980, e nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
- spese del presente procedimento tutte compensate.
Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Veglie.
Lecce, 31.03.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Cinzia MONDATORE