Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Biancucci, con domicilio eletto presso lo studio Sezione Di LA Tar Lazio in LA, via A. Doria 4;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determina prot. -OMISSIS- avente ad oggetto :"Verifica canna fumaria"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso e i motivi con esso dedotti;
ritenutolo fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, sostanziatosi, anzitutto, nell’omessa comunicazione previa ex art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, posto che un sopralluogo congiunto avrebbe consentito l’acquisizione delle varie posizioni- comprese quelle della controinteressata, origine e fonte del provvedimento impugnato con il proprio esposto- onde giungere all’adozione del provvedimento meglio rispondente sia al regolamento comunale sia ai principi di proporzionalità che informano l’attività amministrativa;
considerato pertanto che il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salva l’adozione da parte dell’amministrazione dei provvedimenti di competenza, spese irripetibili, attesa la mancata costituzione delle controparti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.