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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/12/2024, n. 8142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8142 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 21/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliati in Roma alla Via Lorenzo il Magnifico 84,
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Petrongolo (CF ), che li C.F._3 rappresenta e difende per mandato reso con separato atto, p.e.c.
; appellanti Email_1
e
( ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Roma presso lo studio degli Avv. Cavalli Gino e Ferri
Giancarlo sito in Roma alla VIA GIACOMO PUCCINI, 10 , che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti p.e.c. Email_2
e appellata
[...] Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione nonché per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento avente RG. 17791 del
2019, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente provvedimento: “Accerta e dichiara ed eredi di , nata Parte_1 Parte_2 Persona_1
a Roma il 24.1953 e ivi deceduta in data 2.1.1998, ai sensi dell'art. 485, secondo comma c.c.; ordina ai sensi dell'art. 2648 c.c. e dell'art. 702 bis sesto comma c.p.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma di trascrivere il presente provvedimento;
condanna i resistenti in solido tra di loro a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
259,00 per spese, € 3.390,00 per compensi oltre oneri ed accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi”.
Il procedimento di primo grado veniva così narrato dal Tribunale: “ La ricorrente, sul presupposto di essere creditrice dei resistenti in ragione di titoli giudiziali (sentenza n. 34637/03, resa dal Tribunale di Roma in data
20.10.2003 e pubblicata in data 30.10.2003 nel procedimento sub R.G. n.
19457/1999, sentenza n. 2637/09, resa dalla Corte d'Appello di Roma in data
29.1.2009 e pubblicata in data 25.6.2009 nel procedimento sub R.G.A.C.
8473/2004, sentenza n. 2914/16, resa dalla Corte di Cassazione in data
20.1.2016 e pubblicata in data 15.2.2016 nel procedimento sub R.G.
8147/2010) e di avere promosso procedura esecutiva immobiliare sull'immobile sito in Roma e censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio
2010, part. 1852, sub. 501, Via Luigi Manfredini n 80, piano T, int. 2, z.c. 6,
Cat. A/2, rendita catastale € 766,94, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni, di avere il giudice dell'esecuzione chiesto alla parte istante di provare la trascrizione dell'accettazione della eredità di , già CP_2 proprietaria del 50% dell'immobile oggetto della procedura,e di avere i resistenti posto in essere condotte idonee a farne emergere la qualità di eredi, ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare che il signor (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ispica n. 69, int. 1/B, e la signora (C.F. Parte_2
pag. 2/6 ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luigi Manfredini n. 80, hanno accettato, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il 24 Persona_1 C.F._5 maggio 1953 e ivi deceduta in data 2 gennaio 1998; nel merito, in via subordinata: - accertare e, per l'effetto, dichiarare che il signor Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._1 residente in [...], int. 1/B, e la signora (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luigi Manfredini n. 80, hanno accettato, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il 24 Persona_1 C.F._5 maggio 1953 e ivi deceduta in data 2 gennaio 1998; in ogni caso: - ordinare, ai sensi dell'art. 2648 c.c. e dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c., al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda ordinanza”. Il giudizio, essendo documentale, all'udienza del 28.10.2019 sulla dichiarazione di contumacia di ed passava in Pt_1 Parte_2 decisione”.
Seguiva provvedimento gravato.
Avverso il provvedimento indicato veniva formulato atto d'appello da Pt_1 ed contestandola sotto diversi profili e chiedendone la Parte_2 riforma con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellata come in atti, che Controparte_3 impugnavano l'atto d'appello chiedendone il rigetto.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza, ex art 127 ter c.p.c., del
09.10.2024, con i termini abbreviati del 190 c.p.c. all'esito la Corte si è riservata per la decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§- 1. In via preliminare e pregiudiziale dichiararsi la nullità assoluta della pronuncia di primo grado e sua improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria per la materia trattata afferente i diritti successori.
pag. 3/6 §-2. Nullità dell'emessa ordinanza per violazione delle norme di rito per essere stato adottato un procedimento a cognizione sommaria invece che il procedimento a cognizione ordinaria conclusosi con ordinanza invece che con sentenza.
§-3. Violazione della disciplina dell'art. 485 c.c., insussistenza dell'accettazione tacita dell'eredità e sussistenza dell'istituto del legato o del prelegato per esercizio del diritto di uso e di abitazione.
La Corte così ragiona
In ordine al primo motivo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Precisa la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento (Cass. n. 25155/2020), che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
Il motivo va disatteso.
Anche il secondo motivo va disatteso poiché l'istanza di cui all'art.485 c.c. era disciplinata dall'art. 739 c.p.c. che prevedeva la proposizione con ricorso al Pretore e successivamente al Presidente del Tribunale per la fissazione del termine e per il successivo accertamento;
tale normativa veniva disciplinata col rito semplificato in seguito al Dlgs. 150/2011.
Il motivo va disatteso.
In ordine al terzo motivo la Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della
Cassazione, Sezione Seconda, Ordinanza n.15587 del 01.08.2023 che ha stabilito che: “ l'actio interrogatoria può essere proposta solamente nei confronti del chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari. Il
pag. 4/6 chiamato che invece si trovi nel possesso dei beni ereditari deve confermarsi alle disposizioni stabilite dall'art.1485 c.c. e redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; in difetto diventa erede puro e semplice”.
In atti già sussisteva la prova della permanenza del Parte_1 nell'abitazione coniugale insieme alla figlia e che pertanto questi erano, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., divenuti eredi puri e semplici per essere stati nel possesso dei beni ereditari e non avere redatto l'inventario entro il previsto termine dei tre mesi.
Il motivo va disatteso e l'appello va respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Queste seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
DM 147/2022, il valore della lite indeterminabile basso, pronuncia di rito, la non particolare complessità della materia trattata, gli scritti difensivi, in €
2.498,00 oltre € 120,00 per spese, il 15% per spese generali, IVA se dovuta e
CPA con la condanna delle parti appellate al pagamento a favore dell'
[...]
Controparte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed nei confronti di , come in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 atti, avverso l'ordinanza, ex art.702 ter ,V c., c.p.c. , Rg. 17791/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna le parti appellanti al pagamento, in favore dell' , delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_3 che liquida in € 2.498,00 , oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 5/6 3) Dichiara le parti appellanti e tenuti al Parte_1 Parte_2 versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 18/12/2024.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 21/2020
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), elettivamente domiciliati in Roma alla Via Lorenzo il Magnifico 84,
[...] presso lo studio dell'Avv. Antonio Petrongolo (CF ), che li C.F._3 rappresenta e difende per mandato reso con separato atto, p.e.c.
; appellanti Email_1
e
( ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 elett.te dom.to in Roma presso lo studio degli Avv. Cavalli Gino e Ferri
Giancarlo sito in Roma alla VIA GIACOMO PUCCINI, 10 , che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti p.e.c. Email_2
e appellata
[...] Email_3
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per parte appellata quelle rese nella memoria di costituzione nonché per entrambe quelle formulate all'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento avente RG. 17791 del
2019, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente provvedimento: “Accerta e dichiara ed eredi di , nata Parte_1 Parte_2 Persona_1
a Roma il 24.1953 e ivi deceduta in data 2.1.1998, ai sensi dell'art. 485, secondo comma c.c.; ordina ai sensi dell'art. 2648 c.c. e dell'art. 702 bis sesto comma c.p.c. al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di
Roma di trascrivere il presente provvedimento;
condanna i resistenti in solido tra di loro a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in €
259,00 per spese, € 3.390,00 per compensi oltre oneri ed accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi”.
Il procedimento di primo grado veniva così narrato dal Tribunale: “ La ricorrente, sul presupposto di essere creditrice dei resistenti in ragione di titoli giudiziali (sentenza n. 34637/03, resa dal Tribunale di Roma in data
20.10.2003 e pubblicata in data 30.10.2003 nel procedimento sub R.G. n.
19457/1999, sentenza n. 2637/09, resa dalla Corte d'Appello di Roma in data
29.1.2009 e pubblicata in data 25.6.2009 nel procedimento sub R.G.A.C.
8473/2004, sentenza n. 2914/16, resa dalla Corte di Cassazione in data
20.1.2016 e pubblicata in data 15.2.2016 nel procedimento sub R.G.
8147/2010) e di avere promosso procedura esecutiva immobiliare sull'immobile sito in Roma e censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio
2010, part. 1852, sub. 501, Via Luigi Manfredini n 80, piano T, int. 2, z.c. 6,
Cat. A/2, rendita catastale € 766,94, al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni, di avere il giudice dell'esecuzione chiesto alla parte istante di provare la trascrizione dell'accettazione della eredità di , già CP_2 proprietaria del 50% dell'immobile oggetto della procedura,e di avere i resistenti posto in essere condotte idonee a farne emergere la qualità di eredi, ha formulato le seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare che il signor (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Ispica n. 69, int. 1/B, e la signora (C.F. Parte_2
pag. 2/6 ), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luigi Manfredini n. 80, hanno accettato, ai sensi dell'art. 485 c.c., l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il 24 Persona_1 C.F._5 maggio 1953 e ivi deceduta in data 2 gennaio 1998; nel merito, in via subordinata: - accertare e, per l'effetto, dichiarare che il signor Pt_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi
[...] C.F._1 residente in [...], int. 1/B, e la signora (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Luigi Manfredini n. 80, hanno accettato, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'eredità della signora (C.F. ), nata a [...] il 24 Persona_1 C.F._5 maggio 1953 e ivi deceduta in data 2 gennaio 1998; in ogni caso: - ordinare, ai sensi dell'art. 2648 c.c. e dell'art. 702-ter, comma 6, c.p.c., al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione dell'emananda ordinanza”. Il giudizio, essendo documentale, all'udienza del 28.10.2019 sulla dichiarazione di contumacia di ed passava in Pt_1 Parte_2 decisione”.
Seguiva provvedimento gravato.
Avverso il provvedimento indicato veniva formulato atto d'appello da Pt_1 ed contestandola sotto diversi profili e chiedendone la Parte_2 riforma con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellata come in atti, che Controparte_3 impugnavano l'atto d'appello chiedendone il rigetto.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza, ex art 127 ter c.p.c., del
09.10.2024, con i termini abbreviati del 190 c.p.c. all'esito la Corte si è riservata per la decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
§- 1. In via preliminare e pregiudiziale dichiararsi la nullità assoluta della pronuncia di primo grado e sua improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria per la materia trattata afferente i diritti successori.
pag. 3/6 §-2. Nullità dell'emessa ordinanza per violazione delle norme di rito per essere stato adottato un procedimento a cognizione sommaria invece che il procedimento a cognizione ordinaria conclusosi con ordinanza invece che con sentenza.
§-3. Violazione della disciplina dell'art. 485 c.c., insussistenza dell'accettazione tacita dell'eredità e sussistenza dell'istituto del legato o del prelegato per esercizio del diritto di uso e di abitazione.
La Corte così ragiona
In ordine al primo motivo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Precisa la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento (Cass. n. 25155/2020), che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità, “il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art. 5 comma 1 bis, atteso che in grado d'appello
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”.
Il motivo va disatteso.
Anche il secondo motivo va disatteso poiché l'istanza di cui all'art.485 c.c. era disciplinata dall'art. 739 c.p.c. che prevedeva la proposizione con ricorso al Pretore e successivamente al Presidente del Tribunale per la fissazione del termine e per il successivo accertamento;
tale normativa veniva disciplinata col rito semplificato in seguito al Dlgs. 150/2011.
Il motivo va disatteso.
In ordine al terzo motivo la Corte ritiene di riportarsi all'orientamento della
Cassazione, Sezione Seconda, Ordinanza n.15587 del 01.08.2023 che ha stabilito che: “ l'actio interrogatoria può essere proposta solamente nei confronti del chiamato che non sia nel possesso dei beni ereditari. Il
pag. 4/6 chiamato che invece si trovi nel possesso dei beni ereditari deve confermarsi alle disposizioni stabilite dall'art.1485 c.c. e redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità; in difetto diventa erede puro e semplice”.
In atti già sussisteva la prova della permanenza del Parte_1 nell'abitazione coniugale insieme alla figlia e che pertanto questi erano, ai sensi dell'art. 485 c.p.c., divenuti eredi puri e semplici per essere stati nel possesso dei beni ereditari e non avere redatto l'inventario entro il previsto termine dei tre mesi.
Il motivo va disatteso e l'appello va respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Queste seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il
DM 147/2022, il valore della lite indeterminabile basso, pronuncia di rito, la non particolare complessità della materia trattata, gli scritti difensivi, in €
2.498,00 oltre € 120,00 per spese, il 15% per spese generali, IVA se dovuta e
CPA con la condanna delle parti appellate al pagamento a favore dell'
[...]
Controparte_1
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed nei confronti di , come in Pt_1 Parte_2 Controparte_1 atti, avverso l'ordinanza, ex art.702 ter ,V c., c.p.c. , Rg. 17791/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Per l'effetto condanna le parti appellanti al pagamento, in favore dell' , delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_3 che liquida in € 2.498,00 , oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 5/6 3) Dichiara le parti appellanti e tenuti al Parte_1 Parte_2 versamento in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 18/12/2024.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 6/6