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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/08/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.g. promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
572/24
da
, in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale Parte_2
C.F. , P. IV , corrente in C.F._1 P.IVA_1
Grantola (Va), via San Martino n. 8, elettivamente domiciliato in Varese, piazza Motta n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Parini (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura congiunta alla citazione;
- attore opponente –
contro
(P IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Rive D'Arcano (UD), via Maseris n. 3, in persona del legale rappresentante nato a [...] Controparte_2
(UD) il 2 febbraio 1964 e residente a [...] (CF , con C.F._3
l'avv. Luca Diana (CF ) del Foro di Udine C.F._4
giusta procura alle liti di data 21 maggio 2024
-convenuta opposta–
1 OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 572/24
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare In via pregiudiziale: preso atto dell'eccezione di compromesso svolta da Parte_1
in virtù della clausola compromissoria di cui
[...] all'art. 10 del contratto di appalto inter partes del
01.08.2019 e dell'adesione alla medesima da parte di con memoria ex art. 171-ter n. Controparte_1
2) c.p.c. dell'11.02.2025, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia e, per l'effetto, dichiarare invalido e revocare il decreto ingiuntivo n. 572/2024 emesso dal Tribunale di Udine in data 19.06.2024; In via pregiudiziale gradata: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice competente che si indica nel Tribunale di Varese;
Nel merito: I) dichiarare l'inefficacia, nullità, inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso in quanto ab origine sprovvisto di idonea prova scritta ex art. 634 comma 2^ c.p.c.; II) rigettare la domanda di pagamento di in quanto CP_1 infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta opposta: Il patrocinio di parte attrice opponente così precisa le proprie conclusioni: IN VIA PREGIUDIZIALE: in adesione alla richiesta di declaratoria di incompetenza, accerti e dichiari Codesto Giudice la sua incompetenza a decidere la presente controversia con ogni conseguente effetto. Considerato tuttavia che - come peraltro afferma l'opponente stesso - il Giudice ordinario, pur in presenza clausola compromissoria, era pur sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo (poi opposto), compensarsi le spese di lite. IN VIA PREGIUDIZIALE GRADATA: per le ragioni dedotte in narrativa respingersi l'eccezione di difetto di competenza territoriale e confermarsi la competenza del Tribunale di Udine a decidere nel merito dell'opposizione. IN VIA PRELIMINARE: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, respinta ogni eccezione di controparte sul punto, concedersi la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 572/2024 del Tribunale di
2 Udine del 19 giugno 2024. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi indicati in narrativa respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo 572/2024 del Tribunale di Udine del 19 giugno 2024. Compensi e spese dell'opposizione rifusi oltre CPA ed IVA di legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per i motivi indicati in narrativa respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertata la pretesa creditoria della convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente ditta
[...]
condannarsi Parte_2 quest'ultima al pagamento in favore Controparte_1
della somma di euro 25.148,52 oltre interessi ex
[...] art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo o, comunque, di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Compensi e spese così come liquidati nel procedimento di ingiunzione rifusi oltre CPA ed IVA di legge.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Preliminarmente va accolta l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale, proposta dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in favore dell'arbitro rituale individuato dalla clausola compromissoria di cui all'art.10 del contratto di appalto di data 1/8/2019 azionato in via monitoria da parte dell'opposta per il pagamento del saldo lavori.
A tale eccezione, al cui accoglimento si era inizialmente opposta in comparsa di risposta, la convenuta ha successivamente aderito con la prima memoria ex art.171 ter c.p.c. nel termine per la formazione del thema decidendum.
Tale adesione solleva il Tribunale da ulteriori argomentazioni, confermando la qualificazione dell'arbitrato in termini di rituale, tenuto conto dell'inequivoco tenore della clausola 10 che così recita: “X) PROCEDIMENTO
ARBITRALE: le parti convengono che tutte le controversie
riguardanti il presente contratto siano definite secondo il
3 Regolamento arbitrale della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Udine alla Camera arbitrale
stessa e decise mediante arbitrato a norma del citato
regolamento arbitrale”.
Dall'accoglimento dell'eccezione di parte opponente, a cui ha aderito l'opposta, consegue la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito alla stregua dell'affermazione consolidata nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui, a seguito di SS.UU.
24153/2013, "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L.
5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione".
Sicchè per effetto di tale declaratoria va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposta in ragione della sua nullità.
A mente dell'art.819 quater c.p.c. il presente processo continuerà davanti agli arbitri alle condizioni previste dal
1° comma di tale disposizione.
Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Tribunale
che esse vadano integralmente compensate tra le parti sia in ragione della condotta processuale di parte opposta che ha aderito all'eccezione di compromesso nel termine perentorio
4 per la formazione del thema decidendum sia per la considerazione che la clausola compromissoria non è ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri rituali di cui in motivazione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Udine il 28/8/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2013/2024 R.g. promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
572/24
da
, in qualità di titolare dell'impresa Parte_1
individuale Parte_2
C.F. , P. IV , corrente in C.F._1 P.IVA_1
Grantola (Va), via San Martino n. 8, elettivamente domiciliato in Varese, piazza Motta n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Stefano Parini (C.F. che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura congiunta alla citazione;
- attore opponente –
contro
(P IVA con sede Controparte_1 P.IVA_2
a Rive D'Arcano (UD), via Maseris n. 3, in persona del legale rappresentante nato a [...] Controparte_2
(UD) il 2 febbraio 1964 e residente a [...] (CF , con C.F._3
l'avv. Luca Diana (CF ) del Foro di Udine C.F._4
giusta procura alle liti di data 21 maggio 2024
-convenuta opposta–
1 OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 572/24
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare In via pregiudiziale: preso atto dell'eccezione di compromesso svolta da Parte_1
in virtù della clausola compromissoria di cui
[...] all'art. 10 del contratto di appalto inter partes del
01.08.2019 e dell'adesione alla medesima da parte di con memoria ex art. 171-ter n. Controparte_1
2) c.p.c. dell'11.02.2025, accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere la presente controversia e, per l'effetto, dichiarare invalido e revocare il decreto ingiuntivo n. 572/2024 emesso dal Tribunale di Udine in data 19.06.2024; In via pregiudiziale gradata: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,l'incompetenza per territorio del Tribunale di Udine e, per l'effetto, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice competente che si indica nel Tribunale di Varese;
Nel merito: I) dichiarare l'inefficacia, nullità, inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto con revoca dello stesso in quanto ab origine sprovvisto di idonea prova scritta ex art. 634 comma 2^ c.p.c.; II) rigettare la domanda di pagamento di in quanto CP_1 infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte convenuta opposta: Il patrocinio di parte attrice opponente così precisa le proprie conclusioni: IN VIA PREGIUDIZIALE: in adesione alla richiesta di declaratoria di incompetenza, accerti e dichiari Codesto Giudice la sua incompetenza a decidere la presente controversia con ogni conseguente effetto. Considerato tuttavia che - come peraltro afferma l'opponente stesso - il Giudice ordinario, pur in presenza clausola compromissoria, era pur sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo (poi opposto), compensarsi le spese di lite. IN VIA PREGIUDIZIALE GRADATA: per le ragioni dedotte in narrativa respingersi l'eccezione di difetto di competenza territoriale e confermarsi la competenza del Tribunale di Udine a decidere nel merito dell'opposizione. IN VIA PRELIMINARE: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, respinta ogni eccezione di controparte sul punto, concedersi la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 572/2024 del Tribunale di
2 Udine del 19 giugno 2024. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per i motivi indicati in narrativa respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo 572/2024 del Tribunale di Udine del 19 giugno 2024. Compensi e spese dell'opposizione rifusi oltre CPA ed IVA di legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per i motivi indicati in narrativa respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertata la pretesa creditoria della convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente ditta
[...]
condannarsi Parte_2 quest'ultima al pagamento in favore Controparte_1
della somma di euro 25.148,52 oltre interessi ex
[...] art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo o, comunque, di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Compensi e spese così come liquidati nel procedimento di ingiunzione rifusi oltre CPA ed IVA di legge.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Preliminarmente va accolta l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale, proposta dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in favore dell'arbitro rituale individuato dalla clausola compromissoria di cui all'art.10 del contratto di appalto di data 1/8/2019 azionato in via monitoria da parte dell'opposta per il pagamento del saldo lavori.
A tale eccezione, al cui accoglimento si era inizialmente opposta in comparsa di risposta, la convenuta ha successivamente aderito con la prima memoria ex art.171 ter c.p.c. nel termine per la formazione del thema decidendum.
Tale adesione solleva il Tribunale da ulteriori argomentazioni, confermando la qualificazione dell'arbitrato in termini di rituale, tenuto conto dell'inequivoco tenore della clausola 10 che così recita: “X) PROCEDIMENTO
ARBITRALE: le parti convengono che tutte le controversie
riguardanti il presente contratto siano definite secondo il
3 Regolamento arbitrale della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Udine alla Camera arbitrale
stessa e decise mediante arbitrato a norma del citato
regolamento arbitrale”.
Dall'accoglimento dell'eccezione di parte opponente, a cui ha aderito l'opposta, consegue la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito alla stregua dell'affermazione consolidata nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui, a seguito di SS.UU.
24153/2013, "l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L.
5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicchè lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione".
Sicchè per effetto di tale declaratoria va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposta in ragione della sua nullità.
A mente dell'art.819 quater c.p.c. il presente processo continuerà davanti agli arbitri alle condizioni previste dal
1° comma di tale disposizione.
Quanto alle spese del giudizio, ritiene il Tribunale
che esse vadano integralmente compensate tra le parti sia in ragione della condotta processuale di parte opposta che ha aderito all'eccezione di compromesso nel termine perentorio
4 per la formazione del thema decidendum sia per la considerazione che la clausola compromissoria non è ostativa alla concessione del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri rituali di cui in motivazione b) e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, stante la sua nullità;
c) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Udine il 28/8/25.
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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