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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4385 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14417/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo
[...] C.F._2
Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 novembre 2023 ha proposto opposizione Persona_1
avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12062/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u., evidenziando
1 la gravità delle sue patologie ed il peggioramento della sua condizione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 2 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Con la comparsa di costituzione depositata il 17 gennaio 2025 , erede Parte_1
dell'originaria opponente, ha dichiarato il decesso di quest'ultima ed è intervenuto nel giudizio per chiederne la prosecuzione (cfr. comparsa).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 13 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase, ha verificato il peggioramento delle condizioni della e ha Per_1
conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2023 (cfr. relazione depositata il 20 febbraio 2025: “DIAGNOSI:
Vasculopatia sclerotica ipertensiva con danno distrettuale prevalente:
• Cerebrale: Esiti di ictus ischemico con afasia motoria, emiparesi facio-brachio-crurale destra (con discreto recupero funzionale). Declino cognitivo.
• Cardiaco: Episodi di scompenso di circolo: classe NYHA III° in F.A.C.
• Aterosclerosi delle Carotidi. Insufficienza Renale Cronica.
Incontinenza urinaria stabilizzata.
TE LI di II° tipo.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, considerando le pluripatologie da cui la Sig.ra Per_1
era affetta,si rileva, secondo il parere dello scrivente, la sussistenza dei requisiti sanitari
[...] relativi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Legge 18\80 e successive modifiche ed integrazioni). Decorrenza: Ottobre 2023 (relazione geriatrica ASP 6: ridotta autonomia nelle attività di vita quotidiana necessitando di assistenza da parte dei familiari”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che presentava i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1
di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2023 e fino alla data del decesso.
2 Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni della ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio la ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
Per quanto concerne le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, infine, appare corretto distinguere tra le due fasi del giudizio: infatti, se le spese del secondo c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell' (per l'accertata sopravvenuta sussistenza dei CP_1
requisiti sanitari controversi), le spese del primo vanno poste a carico della ricorrente (per l'infondatezza, all'epoca di quell'accertamento, della pretesa attorea).
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
presentava i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre
2023 fino alla data del decesso;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di , nella qualità di erede di , le Parte_1 Persona_1
Per spese di c.t.u. liquidate in favore della ctu dott.ssa con decreto del 29 settembre 2023; pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. on decreto del 13 ottobre 2025. Per_3
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14417/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo
[...] C.F._2
Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 novembre 2023 ha proposto opposizione Persona_1
avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 12062/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u., evidenziando
1 la gravità delle sue patologie ed il peggioramento della sua condizione (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 2 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Con la comparsa di costituzione depositata il 17 gennaio 2025 , erede Parte_1
dell'originaria opponente, ha dichiarato il decesso di quest'ultima ed è intervenuto nel giudizio per chiederne la prosecuzione (cfr. comparsa).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 13 dicembre 2024), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase, ha verificato il peggioramento delle condizioni della e ha Per_1
conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2023 (cfr. relazione depositata il 20 febbraio 2025: “DIAGNOSI:
Vasculopatia sclerotica ipertensiva con danno distrettuale prevalente:
• Cerebrale: Esiti di ictus ischemico con afasia motoria, emiparesi facio-brachio-crurale destra (con discreto recupero funzionale). Declino cognitivo.
• Cardiaco: Episodi di scompenso di circolo: classe NYHA III° in F.A.C.
• Aterosclerosi delle Carotidi. Insufficienza Renale Cronica.
Incontinenza urinaria stabilizzata.
TE LI di II° tipo.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, considerando le pluripatologie da cui la Sig.ra Per_1
era affetta,si rileva, secondo il parere dello scrivente, la sussistenza dei requisiti sanitari
[...] relativi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Legge 18\80 e successive modifiche ed integrazioni). Decorrenza: Ottobre 2023 (relazione geriatrica ASP 6: ridotta autonomia nelle attività di vita quotidiana necessitando di assistenza da parte dei familiari”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, va dichiarato che presentava i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità Persona_1
di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2023 e fino alla data del decesso.
2 Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni della ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio la ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
Per quanto concerne le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, infine, appare corretto distinguere tra le due fasi del giudizio: infatti, se le spese del secondo c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell' (per l'accertata sopravvenuta sussistenza dei CP_1
requisiti sanitari controversi), le spese del primo vanno poste a carico della ricorrente (per l'infondatezza, all'epoca di quell'accertamento, della pretesa attorea).
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
presentava i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento dal mese di ottobre
2023 fino alla data del decesso;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di , nella qualità di erede di , le Parte_1 Persona_1
Per spese di c.t.u. liquidate in favore della ctu dott.ssa con decreto del 29 settembre 2023; pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate in favore del c.t.u. CP_1
dott. on decreto del 13 ottobre 2025. Per_3
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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