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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 459/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Bologna n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Pepi,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente nella via Como n. 266, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Vinciguerra;
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 10/3/2025, e Parte_1 Pt_2 hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del
[...] loro matrimonio, contratto a TO (RG) il 16/2/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune predetto al n. 8, parte 1, Ufficio 1, anno 2016.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione all'udienza del 7/7/2022 e che la loro separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale di Ragusa, sulla base di conclusioni congiunte, con sentenza del 28/4/2023.
pagina 1 di 3 Dalla coppia sono nati i figli (TO, 9/8/2009) e (TO, Per_1 Per_2
14/11/2015). Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, concordando le seguenti condizioni di divorzio:
“- affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento di Per_1 Per_2
presso la madre e di AN presso il padre, con ampio diritto di visita del genitore Per_1 non collocatario, compatibilmente con le esigenze dei minori e delle parti;
- in difetto di accordo tra i genitori disporre che i minori stiano con i genitori non collocatari per tre pomeriggi alla settimana e a settimane alterne dalla mattina del sabato fino alla domenica sera o la giornata di domenica;
per venti giorni nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni delle festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquali;
- i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in via diretta nei rispettivi tempi di permanenza;
le spese straordinarie e l'assegno unico verranno suddivisi al 50%.
- le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
Le superiori condizioni, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrastano con gli interessi dei figli, né con norme di legge.
Per il resto, il Tribunale prende atto della rinuncia al reciproco mantenimento da parte dei coniugi e degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 459/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto con rito civile a TO (RG) il
16/2/2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 8, parte 1, Ufficio 1, anno 2016, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al reciproco mantenimento.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
23.12.2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE EST. Dott.ssa Sandra Levanti
IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Pulvirenti
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