CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 620 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Traetta, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Fragagnano (TA), Via Manzoni s.n..
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 (c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Borile e Alberto C.F._7 Zaffin, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Trieste n. 23.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1107 del Tribunale di Treviso depositata il 31/5/2024. CONCLUSIONI Per la parte appellante
1. in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale su tutti i capitoli già proposti, in particolare sulla continuità, pubblicità e pacificità dell'uso del passo carrabile sul mappale 371 da parte degli appellanti e del loro dante causa, l'interrogatorio formale degli appellati sui medesimi capitoli, la CTU sulle condizioni dei luoghi e sulla situazione dei passaggi e le produzioni documentali;
mezzi istruttori già richiesti in primo grado e con l'atto di gravame;
2. nel merito, riformare integralmente la sentenza ex art 281 sexies cpc n. 340/2025 del 23.02.2025, resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sez. 1^ Civile - in persona del Giudice Onorario Avv. Francesca Marchiori - nell'ambito della causa civile iscritta al n. 5099/2023 R.G - e per lo effetto, in accoglimento del gravame, 3. previo accertamento della esistenza di una servitù di passo carrabile, a favore dei coniugi , sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub Parte_3 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra, attesa la esistenza di un tracciato stradale sterrato ovvero di una area calpestabile - dell'ampiezza di circa cinque metri - che si diparte dalla via pubblica, che ha consentito agli odierni appellanti e non solo (familiari e terzi) sino al 2018 di raggiungere la propria abitazione sia a piedi che con mezzi meccanici/veicolari, dichiarare che i coniugi Parte_3 hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, il diritto di servitù di passaggio sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra, che consente agli appellanti e non solo (familiari e terzi) di raggiungere la propria abitazione sia a piedi che con mezzi meccanici/veicolari;
4. ordinare al Conservatore dei RR. II. di Padova la trascrizione della emananda sentenza, esonerandolo da ogni e qualsivoglia responsabilità;
5. condannare i convenuti alla rimozione della sbarra automatica installata sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra.
6. condannare , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e alla rifusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di CP_5 giudizio;
7. clausola come per legge.
Per la parte appellata In via pregiudiziale di merito:
1) Voglia il Giudice, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, risultando manifestamente infondata, provvedendo altresì sulle spese ex art.91 c.p.c., con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Nel merito in via principale:
2) Respingersi la domanda attorea perché infondata, in fatto ed in diritto, e comunque sfornita di prova.
3) Spese e compenso giudiziale del presente grado integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: Nell'inopinata ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover procedere all'assunzione dei mezzi istruttori, e quindi per mero tuziorismo difensivo, si ripropongo tutte le istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di I° grado [nelle due comparse di risposta, rispettivamente depositate il 20/11/2023 ed il 24/4/2024, nonché nella seconda e nella terza memoria integrativa (a contestare i capitoli di prova diretta di controparte), rispettivamente depositate il 17 ed il 27 giugno 2024].
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 [...]
, quali comproprietari di un fabbricato, censito al catasto, fg. 4, mapp. 148 sub 4, Pt_4 5, 8 e 9 nonché di ½ dell'area scoperta adibita a passaggio, sub 6, nel Comune di Bagnoli di Sopra, Via F.lli Bandiera convenivano in giudizio , Controparte_1
e per sentire accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul mappale 371 dei convenuti.
1.1. Esponeva parte attrice:
- nell'atto di acquisto del fondo dai signori e rep. Controparte_6 Controparte_7 5471 del 6/5/2002 del notaio , parte alienante dichiarava: “Il collegamento Per_1
pag. 2/6 pedonale e carraio fra l'immobile testè ceduto e la via pubblica è assicurato attraverso gli esistenti passaggi sino ad oggi praticati”;
- di aver utilizzato dal dicembre 2001-maggio 2002 i passaggi pedonali e carrai insistenti sui mappali 371, 343 e 340 proseguendo il possesso del proprio dante causa iniziato nel 1992;
- nel 2018 i convenuti avevano installato una sbarra e 2 campane di cemento
“posizionate lungo il confine delimitanti la loro proprietà con la proprietà indivisa, pari ad ½, di pertinenza di e di essi istanti, dell'area scoperta insistente sul Controparte_1 mappale 339 sub 6 e ne hanno precluso il passaggio carrabile sul mappale 371”.
2. Si costituivano i convenuti eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del mappale 371 e, nel merito, resistendo alla domanda ed esponendo che:
- l'atto di compravendita del 2002 non era opponibile non essendo stati parti di quell'atto e comunque l'espressione richiamata dagli attori riguardava il transito su altri mappali 343 e 340 e consentiva il collegamento del fondo degli attori con la via pubblica, mentre il passaggio in oggetto sul mappale 371 si trova a sud;
- il precedente proprietario del fondo acquistato dagli attori non aveva mai utilizzato l'automobile per transitare a sud sul mappale 371 avendo altro accesso per arrivare al garage posto nel proprio fabbricato e nei primi anni dopo il predetto acquisto gli attori non vi transitavano essendo pacifica l'assenza di qualunque titolo per il passaggio carrabile;
- solo in qualche occasione per il passaggio a sud sul mappale 371 gli attori avevano chiesto il permesso ai convenuti che per gentilezza avevano acconsentito, mentre dal 2010 la pretesa degli attori di transitare e parcheggiare sul mappale 371 sarebbe sfociata in altro contenzioso.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di e Controparte_4 CP_5 comproprietari del mappale 371, gli stessi si costituivano chiedendo il rigetto di ogni domanda.
4. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2) Condanna in solido e a rifondere a Parte_1 Parte_4 CP_1
, , , e le
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.713,00 oltre accessori di legge (spese generali IVA e CPA).
5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parte attrice non aveva “fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a titolo originario del diritto di servitù di passo carrabile sul mappale per cui è causa”;
- inoltre, i convenuti avevano allegato che sino all'anno 2010 gli attori avevano chiesto il permesso per transitare sul mappale 371 e pertanto, aggiungeva il primo giudice, non avendo gli attori provveduto, come era loro onere ex art. 115 c.p.c., a contestare tempestivamente e specificamente tali fatti nella prima difesa utile (la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) sicchè gli stessi dovevano ritenersi provati e idonei ad escludere l'invocato possesso ad usucapionem.
6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
. Pt_4
pag. 3/6 Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. CP_5 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si lamenta erronea affermazione secondo la quale parte attorea avrebbe dovuto contestare la ricostruzione dei fatti dei convenuti mediante memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., mentre secondo parte appellante:
“l'eccezione sollevata dai convenuti - ossia che il passaggio non sarebbe stato esercitato in modo ininterrotto e come diritto ma solo in via eccezionale e su autorizzazione - è un'eccezione in senso lato. Infatti, non introduce un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato dagli attori ma si limita a contestarne la sussistenza, mirando a dimostrare che il possesso non aveva i requisiti per l'usucapione (art. 1158 c.c.)…trattandosi di una mera difesa, parte attorea non è soggetta a decadenza”. Con il secondo motivo si sostiene l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'ingiustificato rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice: “senza tenere conto del fatto che i convenuti avevano l'onere di provare la natura precaria del passaggio e non viceversa”. Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la difesa del convenuto come fatto estintivo, considerando automaticamente provato il fatto estintivo solo per la mancata e tempestiva contestazione scritta da parte dell'attore, e invertito l'onere della prova “ponendolo in capo agli attori, che invece avevano già allegato il proprio diritto”.
*** 8. I motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono. In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- in particolare, il requisito dell'apparenza della servitù, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante “dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza l'"animus utendi iure servitutis", ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr. Cass. 10696/2005);
- tale requisito deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa pag. 4/6 viene utilizzata, opere che devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire;
- ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 7004/2017 e 15447/2007).
8.1. Nella specie, premesso che sul contenuto dell'atto di compravendita del 2002, pacificamente stipulato tra l'appellante ed un terzo, i riferimenti alla esistenza o meno di
“preesistenti passaggi” non risultano meglio specificati - sull'origine, l'ubicazione e la consistenza - e che nello stesso contratto viene precisato che “quanto oggetto del presente atto è pervenuto all'alienante per atto 4/9/1996”, si osserva che: a) il negozio con cui si costituisce una servitù prediale richiede la forma scritta, il che esclude che ai fini probatori possa attribuirsi rilievo a successive attestazioni o menzioni in altri atti;
b) i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici e l'eventuale successivo riconoscimento circa la sussistenza di una servitù mai costituita, ha chiarito la giurisprudenza, è irrilevante in mancanza di un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa (cfr. Cass. 2853/2016 e 12551/1992); c) per la costituzione convenzionale di una servitù è indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla: fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione;
elementi necessari anche al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale (cfr. Cass. 10159/1999); d) la predetta dichiarazione, pertanto, non ha alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando "res inter alios acta" non opponibile ai convenuti ora appellati estranei al negozio e comunque nel 2002 certamente non erano decorsi 20 anni continuativi per valutare la maturazione dell'usucapione in capo al venditore e dante causa dell'appellante. In altre parole, sul punto, le circostanze dedotte dall'appellante sono indimostrate e, ove provate, sarebbero riconducibili ad un diritto di natura personale e dunque non opponibile agli appellati, tenuto conto della natura reale del diritto di servitù.
8.2. Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli attori ora appellanti, appare utile ricordare che:
- la richiesta di provare un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
- diversamente, si deve ritenere inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare il compimento di un atto “qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità" (cfr. Cass. 9547/2009 e 20997/2011);
- alla luce di quanto esposto, sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio proposta, le richieste istruttorie dell'appellante sono ininfluenti e comunque inammissibili, compresi i capitoli della prova testimoniale dedotta come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dagli attori, (ed in particolare il capitolo c) “vero che, a far tempo pag. 5/6 da dicembre 2001-maggio 2002, gli odierni istanti hanno posseduto ed utilizzato, in modo continuato, pacifico e manifesto, i presistenti passaggi pedonali e carrai che collegano il loro immobile alla via pubblica, insistenti sui mappali 371, 343, 340, protraendo così il possesso del proprio dante causa (avuto inizio a far tempo dal 1992) a far data dal momento in cui ne hanno acquisito la relativa proprietà)”, perchè generici, valutativi, vertenti su circostanze oggetto di prova documentale o non direttamente attinenti a circostanze rilevanti e ritualmente dedotte. In conclusione, l'onere gravante sulla parte attrice ora appellante, come sopra specificato, non risulta assolto e le censure formulate vanno respinte.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , tenuto conto dell'attività difensiva svolta. Controparte_4 CP_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ; CP_4 CP_5 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 620 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Traetta, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio in Fragagnano (TA), Via Manzoni s.n..
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 (c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Borile e Alberto C.F._7 Zaffin, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Via Trieste n. 23.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1107 del Tribunale di Treviso depositata il 31/5/2024. CONCLUSIONI Per la parte appellante
1. in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale su tutti i capitoli già proposti, in particolare sulla continuità, pubblicità e pacificità dell'uso del passo carrabile sul mappale 371 da parte degli appellanti e del loro dante causa, l'interrogatorio formale degli appellati sui medesimi capitoli, la CTU sulle condizioni dei luoghi e sulla situazione dei passaggi e le produzioni documentali;
mezzi istruttori già richiesti in primo grado e con l'atto di gravame;
2. nel merito, riformare integralmente la sentenza ex art 281 sexies cpc n. 340/2025 del 23.02.2025, resa inter partes dal Tribunale di Padova - Sez. 1^ Civile - in persona del Giudice Onorario Avv. Francesca Marchiori - nell'ambito della causa civile iscritta al n. 5099/2023 R.G - e per lo effetto, in accoglimento del gravame, 3. previo accertamento della esistenza di una servitù di passo carrabile, a favore dei coniugi , sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub Parte_3 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra, attesa la esistenza di un tracciato stradale sterrato ovvero di una area calpestabile - dell'ampiezza di circa cinque metri - che si diparte dalla via pubblica, che ha consentito agli odierni appellanti e non solo (familiari e terzi) sino al 2018 di raggiungere la propria abitazione sia a piedi che con mezzi meccanici/veicolari, dichiarare che i coniugi Parte_3 hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, il diritto di servitù di passaggio sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra, che consente agli appellanti e non solo (familiari e terzi) di raggiungere la propria abitazione sia a piedi che con mezzi meccanici/veicolari;
4. ordinare al Conservatore dei RR. II. di Padova la trascrizione della emananda sentenza, esonerandolo da ogni e qualsivoglia responsabilità;
5. condannare i convenuti alla rimozione della sbarra automatica installata sul Mappale 371 sub 6, sub 7, sub 8 e sub 9 del foglio 32 in Comune di Bagnoli di Sopra.
6. condannare , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e alla rifusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di CP_5 giudizio;
7. clausola come per legge.
Per la parte appellata In via pregiudiziale di merito:
1) Voglia il Giudice, ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, risultando manifestamente infondata, provvedendo altresì sulle spese ex art.91 c.p.c., con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. Nel merito in via principale:
2) Respingersi la domanda attorea perché infondata, in fatto ed in diritto, e comunque sfornita di prova.
3) Spese e compenso giudiziale del presente grado integralmente rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria: Nell'inopinata ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover procedere all'assunzione dei mezzi istruttori, e quindi per mero tuziorismo difensivo, si ripropongo tutte le istanze istruttorie già formulate nel corso del giudizio di I° grado [nelle due comparse di risposta, rispettivamente depositate il 20/11/2023 ed il 24/4/2024, nonché nella seconda e nella terza memoria integrativa (a contestare i capitoli di prova diretta di controparte), rispettivamente depositate il 17 ed il 27 giugno 2024].
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Treviso, e Parte_1 [...]
, quali comproprietari di un fabbricato, censito al catasto, fg. 4, mapp. 148 sub 4, Pt_4 5, 8 e 9 nonché di ½ dell'area scoperta adibita a passaggio, sub 6, nel Comune di Bagnoli di Sopra, Via F.lli Bandiera convenivano in giudizio , Controparte_1
e per sentire accertata e dichiarata l'intervenuta Controparte_2 Controparte_3 usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul mappale 371 dei convenuti.
1.1. Esponeva parte attrice:
- nell'atto di acquisto del fondo dai signori e rep. Controparte_6 Controparte_7 5471 del 6/5/2002 del notaio , parte alienante dichiarava: “Il collegamento Per_1
pag. 2/6 pedonale e carraio fra l'immobile testè ceduto e la via pubblica è assicurato attraverso gli esistenti passaggi sino ad oggi praticati”;
- di aver utilizzato dal dicembre 2001-maggio 2002 i passaggi pedonali e carrai insistenti sui mappali 371, 343 e 340 proseguendo il possesso del proprio dante causa iniziato nel 1992;
- nel 2018 i convenuti avevano installato una sbarra e 2 campane di cemento
“posizionate lungo il confine delimitanti la loro proprietà con la proprietà indivisa, pari ad ½, di pertinenza di e di essi istanti, dell'area scoperta insistente sul Controparte_1 mappale 339 sub 6 e ne hanno precluso il passaggio carrabile sul mappale 371”.
2. Si costituivano i convenuti eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del mappale 371 e, nel merito, resistendo alla domanda ed esponendo che:
- l'atto di compravendita del 2002 non era opponibile non essendo stati parti di quell'atto e comunque l'espressione richiamata dagli attori riguardava il transito su altri mappali 343 e 340 e consentiva il collegamento del fondo degli attori con la via pubblica, mentre il passaggio in oggetto sul mappale 371 si trova a sud;
- il precedente proprietario del fondo acquistato dagli attori non aveva mai utilizzato l'automobile per transitare a sud sul mappale 371 avendo altro accesso per arrivare al garage posto nel proprio fabbricato e nei primi anni dopo il predetto acquisto gli attori non vi transitavano essendo pacifica l'assenza di qualunque titolo per il passaggio carrabile;
- solo in qualche occasione per il passaggio a sud sul mappale 371 gli attori avevano chiesto il permesso ai convenuti che per gentilezza avevano acconsentito, mentre dal 2010 la pretesa degli attori di transitare e parcheggiare sul mappale 371 sarebbe sfociata in altro contenzioso.
3. Integrato il contraddittorio nei confronti di e Controparte_4 CP_5 comproprietari del mappale 371, gli stessi si costituivano chiedendo il rigetto di ogni domanda.
4. Il Tribunale, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2) Condanna in solido e a rifondere a Parte_1 Parte_4 CP_1
, , , e le
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 6.713,00 oltre accessori di legge (spese generali IVA e CPA).
5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- parte attrice non aveva “fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a titolo originario del diritto di servitù di passo carrabile sul mappale per cui è causa”;
- inoltre, i convenuti avevano allegato che sino all'anno 2010 gli attori avevano chiesto il permesso per transitare sul mappale 371 e pertanto, aggiungeva il primo giudice, non avendo gli attori provveduto, come era loro onere ex art. 115 c.p.c., a contestare tempestivamente e specificamente tali fatti nella prima difesa utile (la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c.) sicchè gli stessi dovevano ritenersi provati e idonei ad escludere l'invocato possesso ad usucapionem.
6. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
. Pt_4
pag. 3/6 Si costituivano , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. CP_5 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si lamenta erronea affermazione secondo la quale parte attorea avrebbe dovuto contestare la ricostruzione dei fatti dei convenuti mediante memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., mentre secondo parte appellante:
“l'eccezione sollevata dai convenuti - ossia che il passaggio non sarebbe stato esercitato in modo ininterrotto e come diritto ma solo in via eccezionale e su autorizzazione - è un'eccezione in senso lato. Infatti, non introduce un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato dagli attori ma si limita a contestarne la sussistenza, mirando a dimostrare che il possesso non aveva i requisiti per l'usucapione (art. 1158 c.c.)…trattandosi di una mera difesa, parte attorea non è soggetta a decadenza”. Con il secondo motivo si sostiene l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c. e l'ingiustificato rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice: “senza tenere conto del fatto che i convenuti avevano l'onere di provare la natura precaria del passaggio e non viceversa”. Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la difesa del convenuto come fatto estintivo, considerando automaticamente provato il fatto estintivo solo per la mancata e tempestiva contestazione scritta da parte dell'attore, e invertito l'onere della prova “ponendolo in capo agli attori, che invece avevano già allegato il proprio diritto”.
*** 8. I motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono. In tema di usucapione, infatti, appare utile ricordare:
- chi agisce in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto della proprietà del bene, per averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, ossia del corpus e dell'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene (cfr. Cass. 20539/2017);
- in particolare, il requisito dell'apparenza della servitù, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante “dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza l'"animus utendi iure servitutis", ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr. Cass. 10696/2005);
- tale requisito deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sè rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa pag. 4/6 viene utilizzata, opere che devono avere avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire;
- ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. Cass. 7004/2017 e 15447/2007).
8.1. Nella specie, premesso che sul contenuto dell'atto di compravendita del 2002, pacificamente stipulato tra l'appellante ed un terzo, i riferimenti alla esistenza o meno di
“preesistenti passaggi” non risultano meglio specificati - sull'origine, l'ubicazione e la consistenza - e che nello stesso contratto viene precisato che “quanto oggetto del presente atto è pervenuto all'alienante per atto 4/9/1996”, si osserva che: a) il negozio con cui si costituisce una servitù prediale richiede la forma scritta, il che esclude che ai fini probatori possa attribuirsi rilievo a successive attestazioni o menzioni in altri atti;
b) i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici e l'eventuale successivo riconoscimento circa la sussistenza di una servitù mai costituita, ha chiarito la giurisprudenza, è irrilevante in mancanza di un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù stessa (cfr. Cass. 2853/2016 e 12551/1992); c) per la costituzione convenzionale di una servitù è indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla: fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione;
elementi necessari anche al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto reale, non personale (cfr. Cass. 10159/1999); d) la predetta dichiarazione, pertanto, non ha alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando "res inter alios acta" non opponibile ai convenuti ora appellati estranei al negozio e comunque nel 2002 certamente non erano decorsi 20 anni continuativi per valutare la maturazione dell'usucapione in capo al venditore e dante causa dell'appellante. In altre parole, sul punto, le circostanze dedotte dall'appellante sono indimostrate e, ove provate, sarebbero riconducibili ad un diritto di natura personale e dunque non opponibile agli appellati, tenuto conto della natura reale del diritto di servitù.
8.2. Quanto alle richieste istruttorie formulate dagli attori ora appellanti, appare utile ricordare che:
- la richiesta di provare un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
- diversamente, si deve ritenere inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare il compimento di un atto “qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità" (cfr. Cass. 9547/2009 e 20997/2011);
- alla luce di quanto esposto, sulla domanda di usucapione della servitù di passaggio proposta, le richieste istruttorie dell'appellante sono ininfluenti e comunque inammissibili, compresi i capitoli della prova testimoniale dedotta come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dagli attori, (ed in particolare il capitolo c) “vero che, a far tempo pag. 5/6 da dicembre 2001-maggio 2002, gli odierni istanti hanno posseduto ed utilizzato, in modo continuato, pacifico e manifesto, i presistenti passaggi pedonali e carrai che collegano il loro immobile alla via pubblica, insistenti sui mappali 371, 343, 340, protraendo così il possesso del proprio dante causa (avuto inizio a far tempo dal 1992) a far data dal momento in cui ne hanno acquisito la relativa proprietà)”, perchè generici, valutativi, vertenti su circostanze oggetto di prova documentale o non direttamente attinenti a circostanze rilevanti e ritualmente dedotte. In conclusione, l'onere gravante sulla parte attrice ora appellante, come sopra specificato, non risulta assolto e le censure formulate vanno respinte.
9. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , tenuto conto dell'attività difensiva svolta. Controparte_4 CP_5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_4 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 5.211,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e ; CP_4 CP_5 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 6/6