CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2824/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del procuratore e ARe_1 P.IVA_1 legale rappresentante Dr. elettivamente domiciliata in Milano (MI), ARe_2
Via Casale, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Bei, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del titolare Controparte_1 P_
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Legnano (MI), C.so C.F._1
Sempione n. 157, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Milotta, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per ARe_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 6936/2023 del 7-9-2023, accogliere i motivi di appello formulati in narrativa, e perciò: (i) respingere le domande dell'attrice, anche eventualmente in applicazione dell'art. 1227, I e/o II comma, c.c. e condannare il Sig. all'integrale restituzione a P_ delle somme percepite in esecuzione della sentenza appellata, pari ARe_1 ad euro 101.243,82, oltre interessi legali dal 20-9-2023 (giorno del pagamento) al saldo.
(ii) in ipotesi, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente provata dall'attore come dovuta, al netto dell'importo di euro 24.518,97, oggetto dell'iter di recall, depositato presso Controparte_2 Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_1
Piaccia al Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, fissare udienza di discussione orale ex art. 350 bis CPC, rigettando all'esito ogni domanda. NEL MERITO: respingere ogni domanda avanzata da e, per l'effetto, ARe_1 confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Spese di lite interamente rifuse, da liquidarsi direttamente in favore dell'avv.
Giuseppe Milotta, che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'impresa P_ individuale conveniva in giudizio innanzi al P_ ARe_1
Tribunale di Milano, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in
Euro 88.020,00 in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, della disciplina sul trattamento dei dati personali, nonché per la mancanza di diligenza professionale in relazione al monitoraggio delle operazioni di conto corrente. L'attore deduceva:
- di avere ricevuto, in data 5.2.2022, sul proprio telefono cellulare, un messaggio SMS, apparentemente proveniente dal servizio “Youalert” della banca che lo avvertiva di un accesso non autorizzato al proprio conto corrente individuale (conto n. 1712) e lo invitava a utilizzare un link, inserito nel messaggio stesso, per disconoscere l'operazione;
- di essersi collegato al link indicato e di avere inserito i dati del proprio conto corrente individuale;
- di avere ricevuto, poco dopo, una telefonata apparentemente dal numero verde della banca, ove l'interlocutore, qualificatosi come addetto al servizio antifrode, lo aveva invitato a collegarsi nuovamente al link per inserire i dati del conto corrente aziendale
(conto n. 4148) e di avere seguito tali indicazioni;
- di avere successivamente ricevuto un'altra telefonata, con la quale lo stesso operatore lo aveva informato di ripetuti tentativi di prelievo dal conto corrente aziendale di Euro 4.890,00 cadauno e gli aveva chiesto di seguire “una determinata procedura” per stornare le operazioni e riaccreditare le somme sul conto;
- di avere ripetuto per diciotto volte l'operazione richiestagli, inserendo le proprie credenziali e confermando all'esito le operazioni;
- di avere scoperto, il giorno successivo, che dal conto corrente aziendale erano stati effettuati diciotto bonifici a debito, per un importo complessivo Euro 88.020,00.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti ARe_1 effettuata dall'attore.
pag. 2/10 La convenuta deduceva di avere adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa, di avere correttamente autenticato e registrato tutte le operazioni di bonifico, le quali erano imputabili all'attore – che quanto meno aveva concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c. – laddove la banca non avrebbe potuto riconoscere la truffa e impedire l'esecuzione dei bonifici;
deduceva, altresì, di avere immediatamente bloccato presso la banca di destinazione un terzo della somma fraudolentemente bonificata a terzi.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 7.9.2023 (sentenza n.
6939/2023, pubblicata in pari data), accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 88.020,00, oltre agli interessi legali dal
10.2.2022 e alla rifusione delle spese di lite (liquidate in complessivi Euro 7.052,00).
Il Tribunale rilevava che i bonifici oggetto di causa erano anomali, in quanto erano tutti dello stesso importo (Euro 4.890,00), consecutivi (tutti disposti in data 5.2.2022),
a favore di persone fisiche (ciascuna generalmente beneficiaria di due bonifici) e non di fornitori, laddove il conto di addebito era intestato all'impresa individuale di ottica. Secondo il Tribunale, l'allegazione della banca di avere verificato la conformità di codici e credenziali, secondo la previsione di cui all'art.
3.2 del contratto, non era sufficiente, in quanto tale previsione doveva necessariamente coordinarsi con quella di cui all'art. 9, che onerava la banca di effettuare il monitoraggio delle disposizioni del cliente.
In particolare, ad avviso del Tribunale, le previsioni di cui agli artt.
3.2 e 9 del contratto si riferivano a due momenti distinti: l'art.
3.2 atteneva al momento di ricezione, accettazione ed esecuzione di una disposizione (la banca per ricevere, accettare ed eseguire una disposizione è tenuta a controllare solo le credenziali del disponente), mentre l'art. 9 si riferiva ad un momento successivo, vale a dire, l'autorizzazione finale della disposizione e atteneva a una diversa attività, estrinseca rispetto alla formale correttezza dell'ordine ricevuto, finalizzata ad evitare pagamenti fraudolenti, nei casi di acquisizione con inganno delle credenziali del cliente, onde evitare che il truffatore potesse operare in maniera apparentemente legittima. Il Tribunale riteneva la violazione, da parte della banca, della previsione di cui all'art.
9.2 del contratto, sulla scorta della considerazione che un monitoraggio delle disposizioni del cliente da parte della convenuta avrebbe consentito di rilevare la natura fraudolenta dei diciotto bonifici, apparentemente disposti dall'attore, alla luce degli indici di anomalia sopra evidenziati. Tale inadempimento – secondo il giudice di prime cure - era eziologicamente collegato alla causazione del danno patito dall'attore. Il Tribunale escludeva l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa dell'attore.
Riteneva, infine, irrilevante la circostanza che una parte della somma sottratta (pari a Euro 24.518,97) fosse stata bloccata e sequestrata in sede penale, in quanto l'attore non era entrato in possesso di tale somma, fermo restando, in ogni caso, che non avrebbe potuto ottenere un risarcimento maggiore del danno subito.
pag. 3/10 4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre ARe_1 motivi di gravame:
- errata interpretazione e applicazione degli artt.
3.2 e 9 comma 2 del contratto di conto corrente;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 11/2010 dell'art. 1227, commi 1
e 2, c.c.;
- duplicazione della pretesa risarcitoria e arricchimento senza causa di P_ per la somma di Euro 24.518,97.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 2.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'interpretazione della clausola 9 del contratto concluso fra le parti. Secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'art. 9 del contratto attenesse ad un momento successivo e differente rispetto alle attività descritte all'art.
3.2 del predetto contratto e, di conseguenza, che tale disposizione AR ponesse a carico di un onere ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'art.
3.2 per l'esecuzione di un pagamento on line. In particolare, ad avviso dell'appellante, le due previsioni contrattuali attenevano ad un medesimo e specifico argomento, ossia le operazioni di pagamento via internet e, in particolare, l'art.
3.2 descriveva la procedura esecutiva dell'operazione, mentre l'art. 9 comma 2 descriveva gli oneri e la responsabilità della banca, come si evinceva anche dalla rubrica delle due disposizioni (art. 3 “Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni” e art. 9 “Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via internet”). Ciò posto, l'appellante ha dedotto di avere operato in piena conformità con il sistema di verifica a duplice fattore previsto dalla normativa vigente (SCA – Strong Customer Authentication), attivando correttamente i meccanismi di monitoraggio di cui all'art.
9.2. L'appellante ha contestato poi la valutazione di anomalia dei bonifici, evidenziando, in primo luogo, che l'attore non aveva eccepito – come indice di anomalia – il fatto che il conto di addebito fosse un conto aziendale e che i beneficiari dei bonifici non fossero fornitori dell'impresa; in secondo luogo, che non vi era una diretta consequenzialità fra l'esercizio dell'attività di impresa e la titolarità di un conto corrente dedicato, non essendovi alcun obbligo normativo per il titolare di impresa individuale di disporre di un conto corrente dedicato e non essendo la banca nelle condizioni di verificare la natura dei beneficiari di ogni bonifico disposto dai propri clienti e, infine, non essendo i conti correnti commerciali distinguibili dai conti non commerciali e non imprenditoriali.
pag. 4/10 Infine, l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice, secondo cui i bonifici erano stati solo apparentemente disposti dall'attore.
A tale riguardo ha evidenziato che i bonifici erano stati materialmente disposti da AR e che le operazioni di bonifico erano pervenute a in modo P_ perfetto, erano state autenticate on line (tramite codici generati dallo stesso cliente e dallo stesso comunicati ad un terzo), correttamente registrate e contabilizzate, senza AR che i sistemi di sicurezza di avessero rilevato anomalie o irregolarità. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando P_ la correttezza dell'interpretazione delle previsioni contrattuali (artt.
3.2 e 9) da parte del giudice di primo grado e la riferibilità di tali disposizioni a due momenti distinti, con conseguente responsabilità della banca per violazione dell'art. 9 del contratto. Con riguardo alle anomalie dei bonifici, ha evidenziato che l'appellante era pienamente consapevole della titolarità da parte di di due conti (uno P_ AR personale e uno aziendale) e che tale circostanza non era stata contestata da;
AR infine, che la anomalia dei prelievi avrebbe dovuto indurre ad attivare, prima dell'autorizzazione finale di pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni, al fine di prevenire, rilevare e bloccare il traffico di pagamenti fraudolenti.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. L'art. 3 del contratto quadro, rubricato “Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni” dispone, al comma 1, che “Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo il cliente deve seguire la seguente procedura: - accede al servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
- compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
- conferma l'operazione di pagamento come da maschera di riepilogo tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal cliente per autorizzarne l'invio; - verifica l'esito della disposizione di pagamento”; al comma 2, che “Le disposizioni impartite tramite i servizi di Internet Banking si intendono autorizzate dal cliente quando sono trasmesse alla banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute (entro la disponibilità del cliente), la banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
L'art. 4, rubricato “Blocco di singole operazioni o dei servizi di pagamento”, dispone, al primo comma, che “La Banca nel caso in cui attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal cliente o di bloccare temporaneamente tali servizi di pagamento, come disciplinato agli articoli 4 e 7 delle “Norme Generali relative agli
pag. 5/10 Strumenti e ai Servizi di Pagamento del presente contratto quadro”, dandone tempestiva comunicazione al cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi” e, al comma 2, che
“Laddove il blocco riguardi una singola disposizione la Banca provvede a contattare il cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserita in caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata od eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile verrà annullata” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
Il successivo art. 9, rubricato “Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via internet”, dispone, al secondo comma, che “E' onere della banca:
- rendere accessibili i servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine a tentativo di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei servizi di pagamento;
- attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca fosse tenuta ad attivare, prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni bancarie volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti. A conforto della tesi dell'onere della banca di porre in essere meccanismi di monitoraggio delle operazioni in un momento successivo alla ricezione, accettazione e messa in esecuzione di una disposizione di bonifico, milita la previsione di cui all'art. 4 del contratto, che prevede l'adozione da parte della banca di strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela e il rilievo di situazioni non conformi alla normale operatività del cliente (o anomalie attinenti la sicurezza) e il conseguente blocco dell'operazione.
Dal complesso delle citate disposizioni contrattuali (artt. 3, 4 e 9) discende la sussistenza, in capo alla banca, di un duplice obbligo: da un lato, l'obbligo di verifica della conformità di codici e credenziali (art. 3.2) e, dall'altro lato, l'adozione di strumenti di diagnosi delle disposizioni per rilevare “anomalie” rispetto alla “normale operatività del cliente” e bloccare l'operazione (artt. 4 e 9).
Nel caso di specie, il monitoraggio di cui agli artt. 4 e 9 del contratto, da parte della banca, avrebbe consentito a quest'ultima di accertare che le diciotto disposizioni di bonifico costituivano una “anomalia” rispetto alla “normale operatività del cliente”.
Sotto questo profilo, la valutazione di anomalia dei bonifici effettuata dal giudice di prime cure è corretta, stante la concorrenza di plurimi indici, quali il ristretto arco temporale di effettuazione dei bonifici, l'identità degli importi degli stessi e la destinazione a persone fisiche diverse dai fornitori di P_
A tale ultimo riguardo, è pacifico fra le parti - in quanto non oggetto di specifica contestazione - che la banca appellante era a conoscenza della titolarità da parte pag. 6/10 dell'appellata di due distinti conti correnti - uno personale e uno aziendale – sicché la tipologia dei destinatari dei bonifici (persone fisiche) si palesava anomala rispetto al conto corrente di addebito (conto aziendale).
Dal che discende la violazione, da parte della banca, delle disposizioni di cui agli artt.
4 e 9 del contratto quadro.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la ritenuta insussistenza di qualsiasi profilo di colpa in capo a evidenziando che P_ la valutazione del giudice di prime cure era priva di motivazione e in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso nella ricostruzione del fatto. P_
L'appellante ha lamentato, inoltre, la mancata valutazione, da parte del Tribunale, del fatto che aveva rivelato a terzi le proprie credenziali, in violazione P_ dell'art. 7 D.Lgs. n. 11/2010 e dell'art. 3, comma 2, delle “Norme generali che AR regolano il servizio YouCall” (doc. 2 fasc. primo grado ), che gli imponevano di custodire con diligenza i codici di sicurezza (codice identificativo e PIN) e il dispositivo OTP. Secondo l'appellante, la condotta di era contrassegnata da colpa grave, P_ che elideva qualsiasi responsabilità della banca o, comunque, rilevava ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., come affermato dalla giurisprudenza di merito e da talune decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario. L'appellante ha richiamato, negli scritti conclusivi, un precedente di questa Corte
(sentenza n. 3023/2024, pubblicata il 12.11.2024), in tema di colpa grave del cliente per avere comunicato più volte i codici segreti inerenti al proprio profilo bancario, in considerazione di evidenti anomalie del testo del messaggio c.d. civetta o comunque di anomalie (quale l'invito a selezionare un link non riferibile all'intermediario) che ben avrebbero dovuto essere percepite dal destinatario e indurlo a non assecondare la richiesta telefonica di comunicare le proprie credenziali necessarie per l'operatività sul conto on line. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando, in primo luogo, che l'indebito prelievo della somma di Euro 88.020,00 era stato effettuato sul conto corrente intestato a di cui i truffatori erano venuti a conoscenza P_ con modalità rimaste ignote;
in secondo luogo, che l'SMS di alert proveniva dalla AR cartella “Youalert” appositamente creata da per le comunicazioni con i clienti;
in terzo luogo, che tutte le successive chiamate provenivano da un numero verde AR (800.607227) che aveva indicato come numero da contattare o da cui essere contattati in caso di necessità e risultavano assolutamente credibili, in quanto l'interlocutore telefonico si era qualificato come operatore addetto ai servizi antifrode della banca e aveva invitato a riconnettersi al link per inserire i dati del P_ conto corrente e, infine, che nessun preventivo avviso sulla vulnerabilità del sistema AR era stato inviato da a P_
pag. 7/10 La Corte non ignora i precedenti giurisprudenziali – anche di questa Corte – in tema di colpa grave del cliente per avere comunicato a terzi i codici segreti relativi al proprio profilo bancario, in presenza di evidenti anomalie del testo del messaggio c.d. civetta.
Va, tuttavia, rilevato che, nel caso di specie, ha inserito i dati del P_ proprio conto corrente individuale accedendo ad un link ricevuto tramite SMS.
Tale messaggio civetta non presentava evidenti anomalie, in quanto non conteneva errori grammaticali o sintattici, indicava un link in apparenza riconducibile al portale AR assistenza di (“bit. ”) ed era pervenuto nella cartella “Youalert” Email_1 dedicata alle comunicazioni prevenienti dalla banca. Dopo l'inserimento, da parte di dei dati del proprio conto corrente P_ individuale nel link indicato nel messaggio, lo stesso è stato contattato dal numero
800.607.227 coincidente con il numero verde di assistenza clienti della banca (art. 7 del contratto quadro), ove l'interlocutore si è qualificato come addetto al servizio antifrode della banca e ha mostrato di essere a conoscenza della titolarità, da parte di di due conti correnti presso tale istituto bancario. su invito di P_ P_ tale operatore, ha inserito al link sopra menzionato (bit. ) i dati del Email_1 conto corrente aziendale, da cui sono stati effettuati i diciotto bonifici. Sotto quest'ultimo profilo, l'inserimento da parte di dei dati del P_ proprio conto corrente aziendale è avvenuto in un contesto caratterizzato dall'assenza di anomalie evidenti, tali da indurlo a non assecondare la richiesta telefonica di comunicare a terzi le proprie credenziali necessarie per l'operatività sul conto on line.
Invero, il messaggio civetta, come si è visto sopra, non presentava evidenti anomalie, la richiesta di inserimento dei dati del conto corrente aziendale era pervenuta da un numero verde coincidente con quello indicato in contratto come recapito telefonico di contatto dell'assistenza clienti e l'interlocutore si era qualificato come addetto al servizio antifrode della banca, mostrando, al contempo, di essere a conoscenza della titolarità da parte di di due conti correnti presso tale banca, a ulteriore P_ AR dimostrazione della “intraneità” dello stesso nel sistema bancario di .
Dal complesso di tali elementi, va escluso che la condotta tenuta da P_ integri gli estremi della colpa grave.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado, secondo cui non era in possesso della somma di Euro P_
24.518,97 – bloccata dalla banca con procedura di recall e successivamente sequestrata in sede penale – sicché tale importo avrebbe dovuto essere scomputato dal quantum risarcitorio. L'appellante ha dedotto che il sequestro penale di tale somma era stato chiesto e ottenuto da con conseguente illegittima locupletazione ai danni di P_ AR
, a nulla rilevando la precisazione – contenuta nella sentenza impugnata – che l'attore non avrebbe potuto ottenere un risarcimento maggiore del danno subito, non AR essendo nelle condizioni di verificare il momento di assegnazione della somma a e di pretenderne la restituzione. P_
pag. 8/10 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che il recupero, tramite procedura di recall, della somma di Euro 24.518,97 era stato taciuto AR da a e che tale somma mai era stata messa a disposizione di P_ quest'ultima; ha precisato l'impegno di a restituire tale somma in caso P_ di effettivo conseguimento. Rileva la Corte che difetta la prova dell'ottenimento, da parte dell'appellata, del sequestro della somma di Euro 24.518,97 in sede penale.
La documentazione prodotta in atti (doc. 13 fasc. primo grado P_ menziona esclusivamente l'esistenza di un sequestro (con l'indicazione del numero identificativo del relativo decreto “AG 1724/22”) e consta della comunicazione di iscrizione di quale parte offesa e dell'estratto del registro ignoti (con P_ indicazione del numero di procedimento, dei dati della parte offesa e degli estremi del fatto criminoso), ma non consente di ritenere dimostrato che il menzionato sequestro sia stato richiesto e ottenuto da P_
Sotto questo profilo, va esclusa la sussistenza di una locupletazione della somma di
Euro 24.518,97 da parte di o, comunque, della attuale disponibilità P_ della stessa da parte dell'appellata, sicché correttamente il giudice di prime cure ha quantificato la misura del danno in Euro 88.020,00 senza scomputare l'importo di
Euro 24.518,97.
Dal che discende il rigetto del terzo motivo di gravame.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore del difensore della parte appellata, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ARe_1 sentenza n. 6936/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.9.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pag. 9/10 Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Consigliere est.
Cristina Ravera
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2824/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del procuratore e ARe_1 P.IVA_1 legale rappresentante Dr. elettivamente domiciliata in Milano (MI), ARe_2
Via Casale, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Bei, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del titolare Controparte_1 P_
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Legnano (MI), C.so C.F._1
Sempione n. 157, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Milotta, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per ARe_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 6936/2023 del 7-9-2023, accogliere i motivi di appello formulati in narrativa, e perciò: (i) respingere le domande dell'attrice, anche eventualmente in applicazione dell'art. 1227, I e/o II comma, c.c. e condannare il Sig. all'integrale restituzione a P_ delle somme percepite in esecuzione della sentenza appellata, pari ARe_1 ad euro 101.243,82, oltre interessi legali dal 20-9-2023 (giorno del pagamento) al saldo.
(ii) in ipotesi, accertare e dichiarare la minor somma eventualmente provata dall'attore come dovuta, al netto dell'importo di euro 24.518,97, oggetto dell'iter di recall, depositato presso Controparte_2 Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_1
Piaccia al Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, fissare udienza di discussione orale ex art. 350 bis CPC, rigettando all'esito ogni domanda. NEL MERITO: respingere ogni domanda avanzata da e, per l'effetto, ARe_1 confermare in ogni sua parte la sentenza appellata. Spese di lite interamente rifuse, da liquidarsi direttamente in favore dell'avv.
Giuseppe Milotta, che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'impresa P_ individuale conveniva in giudizio innanzi al P_ ARe_1
Tribunale di Milano, per sentirla condannare al risarcimento dei danni, quantificati in
Euro 88.020,00 in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, della disciplina sul trattamento dei dati personali, nonché per la mancanza di diligenza professionale in relazione al monitoraggio delle operazioni di conto corrente. L'attore deduceva:
- di avere ricevuto, in data 5.2.2022, sul proprio telefono cellulare, un messaggio SMS, apparentemente proveniente dal servizio “Youalert” della banca che lo avvertiva di un accesso non autorizzato al proprio conto corrente individuale (conto n. 1712) e lo invitava a utilizzare un link, inserito nel messaggio stesso, per disconoscere l'operazione;
- di essersi collegato al link indicato e di avere inserito i dati del proprio conto corrente individuale;
- di avere ricevuto, poco dopo, una telefonata apparentemente dal numero verde della banca, ove l'interlocutore, qualificatosi come addetto al servizio antifrode, lo aveva invitato a collegarsi nuovamente al link per inserire i dati del conto corrente aziendale
(conto n. 4148) e di avere seguito tali indicazioni;
- di avere successivamente ricevuto un'altra telefonata, con la quale lo stesso operatore lo aveva informato di ripetuti tentativi di prelievo dal conto corrente aziendale di Euro 4.890,00 cadauno e gli aveva chiesto di seguire “una determinata procedura” per stornare le operazioni e riaccreditare le somme sul conto;
- di avere ripetuto per diciotto volte l'operazione richiestagli, inserendo le proprie credenziali e confermando all'esito le operazioni;
- di avere scoperto, il giorno successivo, che dal conto corrente aziendale erano stati effettuati diciotto bonifici a debito, per un importo complessivo Euro 88.020,00.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti ARe_1 effettuata dall'attore.
pag. 2/10 La convenuta deduceva di avere adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa, di avere correttamente autenticato e registrato tutte le operazioni di bonifico, le quali erano imputabili all'attore – che quanto meno aveva concorso, ai sensi dell'art. 1227 c.c. – laddove la banca non avrebbe potuto riconoscere la truffa e impedire l'esecuzione dei bonifici;
deduceva, altresì, di avere immediatamente bloccato presso la banca di destinazione un terzo della somma fraudolentemente bonificata a terzi.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 7.9.2023 (sentenza n.
6939/2023, pubblicata in pari data), accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 88.020,00, oltre agli interessi legali dal
10.2.2022 e alla rifusione delle spese di lite (liquidate in complessivi Euro 7.052,00).
Il Tribunale rilevava che i bonifici oggetto di causa erano anomali, in quanto erano tutti dello stesso importo (Euro 4.890,00), consecutivi (tutti disposti in data 5.2.2022),
a favore di persone fisiche (ciascuna generalmente beneficiaria di due bonifici) e non di fornitori, laddove il conto di addebito era intestato all'impresa individuale di ottica. Secondo il Tribunale, l'allegazione della banca di avere verificato la conformità di codici e credenziali, secondo la previsione di cui all'art.
3.2 del contratto, non era sufficiente, in quanto tale previsione doveva necessariamente coordinarsi con quella di cui all'art. 9, che onerava la banca di effettuare il monitoraggio delle disposizioni del cliente.
In particolare, ad avviso del Tribunale, le previsioni di cui agli artt.
3.2 e 9 del contratto si riferivano a due momenti distinti: l'art.
3.2 atteneva al momento di ricezione, accettazione ed esecuzione di una disposizione (la banca per ricevere, accettare ed eseguire una disposizione è tenuta a controllare solo le credenziali del disponente), mentre l'art. 9 si riferiva ad un momento successivo, vale a dire, l'autorizzazione finale della disposizione e atteneva a una diversa attività, estrinseca rispetto alla formale correttezza dell'ordine ricevuto, finalizzata ad evitare pagamenti fraudolenti, nei casi di acquisizione con inganno delle credenziali del cliente, onde evitare che il truffatore potesse operare in maniera apparentemente legittima. Il Tribunale riteneva la violazione, da parte della banca, della previsione di cui all'art.
9.2 del contratto, sulla scorta della considerazione che un monitoraggio delle disposizioni del cliente da parte della convenuta avrebbe consentito di rilevare la natura fraudolenta dei diciotto bonifici, apparentemente disposti dall'attore, alla luce degli indici di anomalia sopra evidenziati. Tale inadempimento – secondo il giudice di prime cure - era eziologicamente collegato alla causazione del danno patito dall'attore. Il Tribunale escludeva l'insussistenza di qualsiasi profilo di colpa dell'attore.
Riteneva, infine, irrilevante la circostanza che una parte della somma sottratta (pari a Euro 24.518,97) fosse stata bloccata e sequestrata in sede penale, in quanto l'attore non era entrato in possesso di tale somma, fermo restando, in ogni caso, che non avrebbe potuto ottenere un risarcimento maggiore del danno subito.
pag. 3/10 4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando tre ARe_1 motivi di gravame:
- errata interpretazione e applicazione degli artt.
3.2 e 9 comma 2 del contratto di conto corrente;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 11/2010 dell'art. 1227, commi 1
e 2, c.c.;
- duplicazione della pretesa risarcitoria e arricchimento senza causa di P_ per la somma di Euro 24.518,97.
Il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e, all'udienza del 2.4.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa all'interpretazione della clausola 9 del contratto concluso fra le parti. Secondo l'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'art. 9 del contratto attenesse ad un momento successivo e differente rispetto alle attività descritte all'art.
3.2 del predetto contratto e, di conseguenza, che tale disposizione AR ponesse a carico di un onere ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'art.
3.2 per l'esecuzione di un pagamento on line. In particolare, ad avviso dell'appellante, le due previsioni contrattuali attenevano ad un medesimo e specifico argomento, ossia le operazioni di pagamento via internet e, in particolare, l'art.
3.2 descriveva la procedura esecutiva dell'operazione, mentre l'art. 9 comma 2 descriveva gli oneri e la responsabilità della banca, come si evinceva anche dalla rubrica delle due disposizioni (art. 3 “Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni” e art. 9 “Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via internet”). Ciò posto, l'appellante ha dedotto di avere operato in piena conformità con il sistema di verifica a duplice fattore previsto dalla normativa vigente (SCA – Strong Customer Authentication), attivando correttamente i meccanismi di monitoraggio di cui all'art.
9.2. L'appellante ha contestato poi la valutazione di anomalia dei bonifici, evidenziando, in primo luogo, che l'attore non aveva eccepito – come indice di anomalia – il fatto che il conto di addebito fosse un conto aziendale e che i beneficiari dei bonifici non fossero fornitori dell'impresa; in secondo luogo, che non vi era una diretta consequenzialità fra l'esercizio dell'attività di impresa e la titolarità di un conto corrente dedicato, non essendovi alcun obbligo normativo per il titolare di impresa individuale di disporre di un conto corrente dedicato e non essendo la banca nelle condizioni di verificare la natura dei beneficiari di ogni bonifico disposto dai propri clienti e, infine, non essendo i conti correnti commerciali distinguibili dai conti non commerciali e non imprenditoriali.
pag. 4/10 Infine, l'appellante ha censurato la statuizione del primo giudice, secondo cui i bonifici erano stati solo apparentemente disposti dall'attore.
A tale riguardo ha evidenziato che i bonifici erano stati materialmente disposti da AR e che le operazioni di bonifico erano pervenute a in modo P_ perfetto, erano state autenticate on line (tramite codici generati dallo stesso cliente e dallo stesso comunicati ad un terzo), correttamente registrate e contabilizzate, senza AR che i sistemi di sicurezza di avessero rilevato anomalie o irregolarità. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando P_ la correttezza dell'interpretazione delle previsioni contrattuali (artt.
3.2 e 9) da parte del giudice di primo grado e la riferibilità di tali disposizioni a due momenti distinti, con conseguente responsabilità della banca per violazione dell'art. 9 del contratto. Con riguardo alle anomalie dei bonifici, ha evidenziato che l'appellante era pienamente consapevole della titolarità da parte di di due conti (uno P_ AR personale e uno aziendale) e che tale circostanza non era stata contestata da;
AR infine, che la anomalia dei prelievi avrebbe dovuto indurre ad attivare, prima dell'autorizzazione finale di pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni, al fine di prevenire, rilevare e bloccare il traffico di pagamenti fraudolenti.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame non sia fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. L'art. 3 del contratto quadro, rubricato “Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni” dispone, al comma 1, che “Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo il cliente deve seguire la seguente procedura: - accede al servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
- compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
- conferma l'operazione di pagamento come da maschera di riepilogo tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal cliente per autorizzarne l'invio; - verifica l'esito della disposizione di pagamento”; al comma 2, che “Le disposizioni impartite tramite i servizi di Internet Banking si intendono autorizzate dal cliente quando sono trasmesse alla banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute (entro la disponibilità del cliente), la banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
L'art. 4, rubricato “Blocco di singole operazioni o dei servizi di pagamento”, dispone, al primo comma, che “La Banca nel caso in cui attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal cliente o di bloccare temporaneamente tali servizi di pagamento, come disciplinato agli articoli 4 e 7 delle “Norme Generali relative agli
pag. 5/10 Strumenti e ai Servizi di Pagamento del presente contratto quadro”, dandone tempestiva comunicazione al cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi” e, al comma 2, che
“Laddove il blocco riguardi una singola disposizione la Banca provvede a contattare il cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserita in caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata od eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile verrà annullata” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
Il successivo art. 9, rubricato “Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via internet”, dispone, al secondo comma, che “E' onere della banca:
- rendere accessibili i servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine a tentativo di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei servizi di pagamento;
- attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti” (doc. 2 fasc. primo grado . P_
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la banca fosse tenuta ad attivare, prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni bancarie volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti. A conforto della tesi dell'onere della banca di porre in essere meccanismi di monitoraggio delle operazioni in un momento successivo alla ricezione, accettazione e messa in esecuzione di una disposizione di bonifico, milita la previsione di cui all'art. 4 del contratto, che prevede l'adozione da parte della banca di strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela e il rilievo di situazioni non conformi alla normale operatività del cliente (o anomalie attinenti la sicurezza) e il conseguente blocco dell'operazione.
Dal complesso delle citate disposizioni contrattuali (artt. 3, 4 e 9) discende la sussistenza, in capo alla banca, di un duplice obbligo: da un lato, l'obbligo di verifica della conformità di codici e credenziali (art. 3.2) e, dall'altro lato, l'adozione di strumenti di diagnosi delle disposizioni per rilevare “anomalie” rispetto alla “normale operatività del cliente” e bloccare l'operazione (artt. 4 e 9).
Nel caso di specie, il monitoraggio di cui agli artt. 4 e 9 del contratto, da parte della banca, avrebbe consentito a quest'ultima di accertare che le diciotto disposizioni di bonifico costituivano una “anomalia” rispetto alla “normale operatività del cliente”.
Sotto questo profilo, la valutazione di anomalia dei bonifici effettuata dal giudice di prime cure è corretta, stante la concorrenza di plurimi indici, quali il ristretto arco temporale di effettuazione dei bonifici, l'identità degli importi degli stessi e la destinazione a persone fisiche diverse dai fornitori di P_
A tale ultimo riguardo, è pacifico fra le parti - in quanto non oggetto di specifica contestazione - che la banca appellante era a conoscenza della titolarità da parte pag. 6/10 dell'appellata di due distinti conti correnti - uno personale e uno aziendale – sicché la tipologia dei destinatari dei bonifici (persone fisiche) si palesava anomala rispetto al conto corrente di addebito (conto aziendale).
Dal che discende la violazione, da parte della banca, delle disposizioni di cui agli artt.
4 e 9 del contratto quadro.
In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la ritenuta insussistenza di qualsiasi profilo di colpa in capo a evidenziando che P_ la valutazione del giudice di prime cure era priva di motivazione e in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese dallo stesso nella ricostruzione del fatto. P_
L'appellante ha lamentato, inoltre, la mancata valutazione, da parte del Tribunale, del fatto che aveva rivelato a terzi le proprie credenziali, in violazione P_ dell'art. 7 D.Lgs. n. 11/2010 e dell'art. 3, comma 2, delle “Norme generali che AR regolano il servizio YouCall” (doc. 2 fasc. primo grado ), che gli imponevano di custodire con diligenza i codici di sicurezza (codice identificativo e PIN) e il dispositivo OTP. Secondo l'appellante, la condotta di era contrassegnata da colpa grave, P_ che elideva qualsiasi responsabilità della banca o, comunque, rilevava ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., come affermato dalla giurisprudenza di merito e da talune decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario. L'appellante ha richiamato, negli scritti conclusivi, un precedente di questa Corte
(sentenza n. 3023/2024, pubblicata il 12.11.2024), in tema di colpa grave del cliente per avere comunicato più volte i codici segreti inerenti al proprio profilo bancario, in considerazione di evidenti anomalie del testo del messaggio c.d. civetta o comunque di anomalie (quale l'invito a selezionare un link non riferibile all'intermediario) che ben avrebbero dovuto essere percepite dal destinatario e indurlo a non assecondare la richiesta telefonica di comunicare le proprie credenziali necessarie per l'operatività sul conto on line. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, evidenziando, in primo luogo, che l'indebito prelievo della somma di Euro 88.020,00 era stato effettuato sul conto corrente intestato a di cui i truffatori erano venuti a conoscenza P_ con modalità rimaste ignote;
in secondo luogo, che l'SMS di alert proveniva dalla AR cartella “Youalert” appositamente creata da per le comunicazioni con i clienti;
in terzo luogo, che tutte le successive chiamate provenivano da un numero verde AR (800.607227) che aveva indicato come numero da contattare o da cui essere contattati in caso di necessità e risultavano assolutamente credibili, in quanto l'interlocutore telefonico si era qualificato come operatore addetto ai servizi antifrode della banca e aveva invitato a riconnettersi al link per inserire i dati del P_ conto corrente e, infine, che nessun preventivo avviso sulla vulnerabilità del sistema AR era stato inviato da a P_
pag. 7/10 La Corte non ignora i precedenti giurisprudenziali – anche di questa Corte – in tema di colpa grave del cliente per avere comunicato a terzi i codici segreti relativi al proprio profilo bancario, in presenza di evidenti anomalie del testo del messaggio c.d. civetta.
Va, tuttavia, rilevato che, nel caso di specie, ha inserito i dati del P_ proprio conto corrente individuale accedendo ad un link ricevuto tramite SMS.
Tale messaggio civetta non presentava evidenti anomalie, in quanto non conteneva errori grammaticali o sintattici, indicava un link in apparenza riconducibile al portale AR assistenza di (“bit. ”) ed era pervenuto nella cartella “Youalert” Email_1 dedicata alle comunicazioni prevenienti dalla banca. Dopo l'inserimento, da parte di dei dati del proprio conto corrente P_ individuale nel link indicato nel messaggio, lo stesso è stato contattato dal numero
800.607.227 coincidente con il numero verde di assistenza clienti della banca (art. 7 del contratto quadro), ove l'interlocutore si è qualificato come addetto al servizio antifrode della banca e ha mostrato di essere a conoscenza della titolarità, da parte di di due conti correnti presso tale istituto bancario. su invito di P_ P_ tale operatore, ha inserito al link sopra menzionato (bit. ) i dati del Email_1 conto corrente aziendale, da cui sono stati effettuati i diciotto bonifici. Sotto quest'ultimo profilo, l'inserimento da parte di dei dati del P_ proprio conto corrente aziendale è avvenuto in un contesto caratterizzato dall'assenza di anomalie evidenti, tali da indurlo a non assecondare la richiesta telefonica di comunicare a terzi le proprie credenziali necessarie per l'operatività sul conto on line.
Invero, il messaggio civetta, come si è visto sopra, non presentava evidenti anomalie, la richiesta di inserimento dei dati del conto corrente aziendale era pervenuta da un numero verde coincidente con quello indicato in contratto come recapito telefonico di contatto dell'assistenza clienti e l'interlocutore si era qualificato come addetto al servizio antifrode della banca, mostrando, al contempo, di essere a conoscenza della titolarità da parte di di due conti correnti presso tale banca, a ulteriore P_ AR dimostrazione della “intraneità” dello stesso nel sistema bancario di .
Dal complesso di tali elementi, va escluso che la condotta tenuta da P_ integri gli estremi della colpa grave.
In conclusione, il motivo di gravame deve essere rigettato, in quanto infondato.
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la statuizione del giudice di primo grado, secondo cui non era in possesso della somma di Euro P_
24.518,97 – bloccata dalla banca con procedura di recall e successivamente sequestrata in sede penale – sicché tale importo avrebbe dovuto essere scomputato dal quantum risarcitorio. L'appellante ha dedotto che il sequestro penale di tale somma era stato chiesto e ottenuto da con conseguente illegittima locupletazione ai danni di P_ AR
, a nulla rilevando la precisazione – contenuta nella sentenza impugnata – che l'attore non avrebbe potuto ottenere un risarcimento maggiore del danno subito, non AR essendo nelle condizioni di verificare il momento di assegnazione della somma a e di pretenderne la restituzione. P_
pag. 8/10 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando che il recupero, tramite procedura di recall, della somma di Euro 24.518,97 era stato taciuto AR da a e che tale somma mai era stata messa a disposizione di P_ quest'ultima; ha precisato l'impegno di a restituire tale somma in caso P_ di effettivo conseguimento. Rileva la Corte che difetta la prova dell'ottenimento, da parte dell'appellata, del sequestro della somma di Euro 24.518,97 in sede penale.
La documentazione prodotta in atti (doc. 13 fasc. primo grado P_ menziona esclusivamente l'esistenza di un sequestro (con l'indicazione del numero identificativo del relativo decreto “AG 1724/22”) e consta della comunicazione di iscrizione di quale parte offesa e dell'estratto del registro ignoti (con P_ indicazione del numero di procedimento, dei dati della parte offesa e degli estremi del fatto criminoso), ma non consente di ritenere dimostrato che il menzionato sequestro sia stato richiesto e ottenuto da P_
Sotto questo profilo, va esclusa la sussistenza di una locupletazione della somma di
Euro 24.518,97 da parte di o, comunque, della attuale disponibilità P_ della stessa da parte dell'appellata, sicché correttamente il giudice di prime cure ha quantificato la misura del danno in Euro 88.020,00 senza scomputare l'importo di
Euro 24.518,97.
Dal che discende il rigetto del terzo motivo di gravame.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la condanna dell'appellante soccombente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore del difensore della parte appellata, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ARe_1 sentenza n. 6936/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 7.9.2023, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Euro 9.991,00 in favore dell'appellata, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%
e oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
pag. 9/10 Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Consigliere est.
Cristina Ravera
Il Presidente
Domenico Bonaretti
pag. 10/10