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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. TI Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.236/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore TA e EA TA
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n.
1027/2025 pubblicata in data 10.02.2025 con la quale il Tribunale, pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente, aveva compensato parzialmente le spese di lite.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla compensazione, sia pur parziale, delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo ai motivi di appello, che per l'intima connessione possono trattarsi congiuntamente, valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per
2 intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla
3 soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed
4 eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
5 La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice ha così statuito: “La serialità della controversia giustifica la compensazione al
50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”.
Al riguardo il Collegio ritiene con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione o il mutamento giurisprudenziale in corso di causa.
Né può ritenersi che la serialità della questione rientri nell'ambito di quei casi eccezionali cui fa riferimento l'art. 92 c.p.c.
Al riguardo il collegio intende dare seguito al principio dettato dalla Suprema
Corte con la sent. n. 21902/2023 (richiamata anche da parte appellante), secondo cui “La deroga alla regola della soccombenza nell'attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr.
Cass.14.10.2022 n. 30328)”.
Di qui l'erroneità della decisione nella parte relativa al regime delle spese processuali.
6 Con riguardo al motivo relativo alla violazione del DM 55/2014 e 147/2022 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento (compreso tra gli euro 5.200,01 e 26.000,00) con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile, si duole, pertanto, l'appellante dell'importo che il giudice aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella
7 l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso "tra euro 5.201 ed euro 26.00,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00.
8 Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, il deve CP_1
essere condannato al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 2697,00.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore TA e EA
TA. ND il appellato al pagamento delle spese di CP_1
questo grado di giudizio che si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore
TA e EA TA.
Così deciso in Napoli, 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. TI Napolitano dr. Vincenza Totaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. TI Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.236/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzata come in atti Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore TA e EA TA
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
p.t. E , in persona del Dirigente pro tempore, CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato di Napoli
APPELLATO
OGGETTO: Spese di lite
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato presso questa Corte, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n.
1027/2025 pubblicata in data 10.02.2025 con la quale il Tribunale, pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente, aveva compensato parzialmente le spese di lite.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla compensazione, sia pur parziale, delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il appellato che ha CP_1
concluso per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo ai motivi di appello, che per l'intima connessione possono trattarsi congiuntamente, valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo rigetto.
L'appellante deduce come motivo di doglianza in diritto la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per un corretto inquadramento della vicenda dedotta in lite, appare opportuno rammentare che l'art. 91 c.p.c. stabilisce che il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92, al secondo comma, prevede la possibilità, per l'organo giudicante, di compensare le spese di giudizio (per
2 intero o parzialmente) in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, nonché nel caso in cui concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sulla scorta di tali norme la parte che risulta interamente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese del giudizio e che le stesse possono essere compensate, appunto, a norma dell'articolo 92, comma 2,
c.p.c.. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande proposte da una sola parte.
Nel caso in cui, invece, non sussista la soccombenza reciproca, l'art. 92, comma 2, legittima la compensazione delle spese giudiziali solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (cfr. Cass. sentenza n. 319/14; Cass. sentenza n. 21951/14).
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è, invero, la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei
“giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi
(art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005 n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla L. n. 69 del 2009
- che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la ricorrenza, oltre alla
3 soccombenza reciproca, di altre gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” - cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile alla fattispecie concreta.
E' poi intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed
4 eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il
"mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2 anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuate nell'essere caratterizzate dalla sopravvenienza di
“questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
Viene così ribadito, con riferimento al regolamento delle spese che, fermo il rispetto del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, sia provvedere alla loro quantificazione senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass.n.8936.2022; Cass. n.6502/2022; Cass. sez. 6 ordinanza n.8936.2022; Cass.n.27810.2021; Cass. sez. I, 04/08/2017, n.19613;
Cass.sez. VI,17/10/2017 n. 24502).
Ciò significa che i giudici devono esplicitare nella motivazione della sentenza le specifiche ragioni per le quali hanno deciso di derogare alla regola generale della soccombenza, in favore dell'eccezione della compensazione, non potendo più considerarsi sufficiente il mero richiamo alla apodittica formula dei giusti motivi.
5 La ratio del principio di soccombenza che regola il regime delle spese processuali va individuato in linea generale nella regola di giustizia secondo la quale la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Ebbene, nel caso di specie, in punto di liquidazione delle spese di lite il primo giudice ha così statuito: “La serialità della controversia giustifica la compensazione al
50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.”.
Al riguardo il Collegio ritiene con riguardo alla fattispecie in esame, all'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione o il mutamento giurisprudenziale in corso di causa.
Né può ritenersi che la serialità della questione rientri nell'ambito di quei casi eccezionali cui fa riferimento l'art. 92 c.p.c.
Al riguardo il collegio intende dare seguito al principio dettato dalla Suprema
Corte con la sent. n. 21902/2023 (richiamata anche da parte appellante), secondo cui “La deroga alla regola della soccombenza nell'attribuzione delle spese non può essere ancorata solo alla scelta difensiva di agire separatamente a tutela della posizione, pur analoga, di singoli lavoratori. Una tale censura investe la scelta della modalità di difesa che non può incidere sull'applicabilità del principio della soccombenza poiché si traduce in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio (cfr.
Cass.14.10.2022 n. 30328)”.
Di qui l'erroneità della decisione nella parte relativa al regime delle spese processuali.
6 Con riguardo al motivo relativo alla violazione del DM 55/2014 e 147/2022 in considerazione dell'applicabilità, in base al valore della controversia, dello scaglione di riferimento (compreso tra gli euro 5.200,01 e 26.000,00) con liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori minimi aventi carattere inderogabile, si duole, pertanto, l'appellante dell'importo che il giudice aveva liquidato senza aver fornito, peraltro, alcuna motivazione della variazione in senso diminutivo dei valori di liquidazione stabiliti dal legislatore
Nel merito, è pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n.
17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/ 12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/ 02/ 2016, n. 6306 del 31/ 03/
2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario (a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella
7 l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
È appena il caso di aggiungere che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata sulla base del criterio del “disputatum” (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo conto però che il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del “decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiesto dalla parte interessata, terrà conto del meno “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass. S.U. n. 19014 del 2007; Cass. n. 536 del 2011; Cass.
n. 12227 del 2015, cfr. Cass. n. 3148 del 2016, Cass.14 luglio 2020, n. 14939).
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso "tra euro 5.201 ed euro 26.00,00", applicati i parametri stabiliti per tale scaglione ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase di trattazione, ed euro 1.011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00.
8 Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, il deve CP_1
essere condannato al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 2697,00.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per la restante parte conferma, condanna il appellato al CP_1
pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore TA e EA
TA. ND il appellato al pagamento delle spese di CP_1
questo grado di giudizio che si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Salvatore
TA e EA TA.
Così deciso in Napoli, 16 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. TI Napolitano dr. Vincenza Totaro
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