TRIB
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/01/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 19/01/2024, alle ore 09:05, di fronte al Giudice Onorario di Pace dott. Paolo
Sconocchia, viene chiamata la causa iscritta causa civile iscritta al n. 2594/2019 Ruolo
Generale, promossa da avv. Angelo Longobardi - Leonardo Parte_1
Vastola)
- opponente - nei confronti di avv. Massimo Regni) CP_1
- opposta -
Per la società opponente è presente l'avv. Michele Russo in sostituzione degli avvocati Angelo
Longobardi e Leonardo Vastola, il quale si riporta integralmente alle note conclusionali autorizzate già depositate nel fascicolo telematico e all'ulteriore documentazione prodotta in corso di causa nonché alle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché a tutte le argomentazioni riportate nelle note autorizzate, reiterando la richiesta istruttoria specificata nelle note conclusionali e, in subordine, insistendo nell'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Per la società opposta è presente l'avv. Massimo Regni, il quale contesta la memoria conclusionale e le odierne deduzioni di controparte, e si riporta agli atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice udite le conclusioni delle parti, sospende l'udienza fino alle ore 13:00, esonerando le stesse a ricomparire alla suddetta ora per la pronuncia della sentenza.
Alle ore 14:10, assenti le parti, a ciò espressamente autorizzate, riprende l'udienza ed il
Giudice, al termine della sua redazione, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della contestuale decisione resa ex art. 281 sexies ed allegata al presente verbale, che viene chiuso alle ore 18:10.
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 1 di 19
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Opposizione a d.i.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Leasing
Condizione Seconda Sezione Civile sospensiva
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 2594/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Angelo Longobardi - Parte_1
Leonardo Vastola)
- opponente - nei confronti di avv. Massimo Regni) CP_1
- opposta - ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, all'udienza del 19/01/2024, leggendo la motivazione ed il dispositivo, facenti parte integrale del verbale di udienza, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 01/02/2019 la società si è rivolta al CP_1
Tribunale di Perugia chiedendo che venisse ingiunto alla società
[...]
il pagamento della somma di euro Parte_2
19.032,00.
A sostegno dell'istanza ingiuntiva, la società ha prodotto copia delle CP_1
fatture n. 181.012.272/18, n. 185.006.101/18, n. 185.006.102/18 e n. 185.006.103/18 emesse in relazione alla fornitura di materiale dentario, nonché i relativi documenti di trasporto ed un successivo sollecito di pagamento.
Con decreto n. 413/2019, emesso in data 06/03/2019, il Tribunale di Perugia ha ingiunto alla società Parte_2
il pagamento della suddetta somma in favore della società oltre
[...] CP_1
interessi ex Decreto legislativo n. 231/2002 a decorrere dal 25/08/2016 e le spese della procedura.
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato in data 04/05/2019, la società (di Parte_2
Pag. 2 di 19 seguito ha proposto opposizione avverso il suddetto Parte_2
decreto ingiuntivo deducendo:
- di avere sottoscritto in data 04/07/2017 una proposta di acquisto di fornitura di attrezzature dentarie per l'importo complessivo di euro 35.500,00, oltre iva, condizionando l'efficacia della compravendita alla concessione di un leasing finanziario strutturato su 72 rate mensili, da stipularsi con la società concedente
[...]
e con pagamento della prima rata entro il mese di dicembre Organizzazione_1
2017;
- che, in esecuzione di detto accordo, la società aveva provveduto in data CP_1
23/11/2017 alla consegna ed in data 06/12/2017 all'installazione della sola strumentazione “Sistema Endorale e OPT Ipax 2D” di cui al DDT n. 7514 del
23/11/2017;
- che, avendo ricevuto per via telefonica notizia dell'esito positivo del contratto di leasing, con successivo ordine del 06/10/2017 aveva richiesto l'acquisto anche di un'autoclave e di un subordinando anch'esso alla Org_2 Org_3
concessione del leasing già in corso;
- che la società aveva provveduto alla consegna del solo Autoclave B CP_1
Evo 18 lt come da DDT n. 23568 del 08/02/2018, emettendo contestualmente anche il
DDT n. 23566 avente ad oggetto le attrezzature non consegnate ed indirizzandolo alla società Organizzazione_4
- che, non essendo pervenuta la richiesta di pagamento relativa alla prima rata di leasing prevista per il mese di dicembre 2017, il legale rappresentante del
[...]
aveva contattato telefonicamente agente addetto Parte_2 CP_2
alla vendita della società dal quale aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto CP_1
che il ritardo era dovuto a mere questioni burocratiche;
- che, tuttavia, in data 06/09/2018 la società le aveva trasmesso le fatture CP_1
n. 185.006.101, n. 185.006.102 e n. 185.006.103 con i relativi DDT esigendone l'immediato pagamento, fatture che la società acquirente aveva prontamente contestato chiedendone annullamento;
- che in data 24/09/2018, la società per la prima volta, le aveva CP_1
comunicato l'esito negativo della pratica di leasing;
- di essersi resa disponibile sia alla restituzione dei beni consegnati, con corresponsione dell'indennità di utilizzo degli stessi, sia al pagamento dilazionato del prezzo dei beni effettivamente ricevuti in consegna;
Pag. 3 di 19 - che, in ogni caso, non sarebbe dovuto alla società opposta l'importo di euro 610,00 relativo al macchinario di cui alla fattura n. 181.012.272/18, in Org_5
quanto nella proposta di commissione del 06/10/2017 detto bene era stato indicato come prodotto “omaggio”.
Su tali premesse, opponendosi alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria del decreto ingiuntivo opposto nel merito, la società
[...]
ha così concluso: Parte_2
“in via preliminare:
-voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni in premessa esposte, accertare e dichiarare la mancanza di prova scritta posta a fondamento della pretesa creditoria in quanto fondata su fatture contestate e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o illegittimo il D.I. opposto n.413/2019 con vittoria di spese e compensi di giudizio;
in via gradata:
-accertarsi e dichiararsi il mancato avverarsi della condizione sospensiva nella fase di esecuzione del contratto, ed in particolare in ordine alla modalità del pagamento del prezzo come risultante dalla proposta di commissione per fornitura di attrezzature del 04.07.2017 e, per l'effetto revocarsi e/o annullarsi il D.I. opposto, con ogni conseguenza di legge;
-vittoria di spese e compensi del presente giudizio con attribuzione”:
Si è costituita in giudizio la società contestando l'avversa ricostruzione CP_1
dei fatti ed allegando, in particolare, che la mancata concessione del leasing, in un primo momento approvato, era dipeso unicamente da fatto imputabile al
[...]
essendo lo stesso risultata iscritto nella Centrale Rischi della Parte_2
. Org_6
In particolare, la società opposta ha, a sua volta, dedotto:
- che nel 2015 la società di leasing aveva già concesso Organizzazione_1
per un acquisto dell'opponente un finanziamento di euro 5.500,00 che, in considerazione del modesto importo, non era soggetto a segnalazione in;
Org_6
- che, nel mese di ottobre 2017, il aveva richiesto, Parte_2 tramite l'odierna società opposta, la concessione di un nuovo leasing di cui era stata deliberata l'operazione n° Z0039166, poi scaduta;
- che, in considerazione del rilevante ammontare dell'importo del leasing (euro
35.500,00), la società concedente aveva provveduto alla segnalazione del nominativo dell'utilizzatore alla;
Org_6
Pag. 4 di 19 - che nel mese di gennaio 2018, la società aveva Organizzazione_1
ricevuto dalla il "CR" della società, che presentava sofferenze in Org_6
Centrale Rischi per euro 73,000,00, impeditivo della concessione del leasing;
- che, conseguentemente, con email del 23/03/2018 indirizzata al capo area Umbra di zona e per conoscenza a Direttore Amministrativo di Testimone_1 Persona_1
e dipendente di incaricato di seguire le pratiche di leasing CP_1 Testimone_2 CP_1
e/o finanziamenti, la società di leasing l'aveva avvertita di tale sofferenza invitandola a sospendere la consegna dei beni all'opponente;
- che, conseguentemente, si era vista costretta a fatturare direttamente al Centro
Odontoiatrico Pt_2
- che la mancata concessione del leasing sarebbe imputabile esclusivamente al Centro
Odontoiatrico Pt_2
- di avere, tramite il proprio legale, anteriormente al deposito del ricorso per ingiunzione, con PEC non riservata del 30/11/2018 indirizzata al legale del
[...]
proposto una composizione bonaria della vicenda, mediante Parte_2
pagamento, in unica soluzione, dell'arretrato di euro 6.000,00 ed il residuo pari ad euro
13.032,00 in 26 rate mensili di euro 500,00, rata più bassa di quella mensile preventivata dal leasing pari ad euro 600,00, senza ricevere alcun riscontro;
- di non aver potuto accettare, stante la sua antieconomicità, la proposta formulata dal di restituzione dei beni dietro un corrispettivo per il Parte_2
loro utilizzo quasi annuale dell'importo di euro 1.500,00;
- che il contratto di compravendita intercorso tra le parti non era subordinata ad alcuna specifica condizione sospensiva ex art. 1353 del codice civile essendo riportato a fianco della voce "pagamento" contenuta nella commissione di acquisto solamente la dizione "leasing 72 rate";
- che l'ulteriore ordine di acquisto del 06/10/2017, a cui aveva fatto cenno il
[...]
era stato eseguito nei confronti della società e non Parte_2 Org_7
della società . CP_1
Su tali premesse, la società previa istanza di concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concluso chiedendo:
“- Nel merito: rigettare integralmente l'opposizione proposta e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. 5 di 19 - In via subordinata: condannare il Parte_2
l pagamento in favore di della somma di €
[...] CP_1
19.032,00 o la somma diversa e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Con ordinanza del 22/11/2019 l'allora giudice assegnataria, ha concesso la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 610,00; con successiva ordinanza istruttoria del 03/07/2020 ha poi ammesso le istanze istruttorie delle parti.
La causa, riassegnata allo scrivente, è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante del e prova per testi. Parte_2
Appare opportuno precisare che tra le parti è insorta questione sulla possibilità di escutere il teste di parte opponente definita dallo scrivente con ordinanza CP_2
di rigetto del 10/08/2023, la cui motivazione è da intendersi anche in questa sede riconfermata e richiamata integralmente.
Con il suddetto provvedimento, dato atto del compiuto espletamento dell'attività istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, per la discussione orale e per la sua definizione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di un termine fino al per il deposito di note difensive conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità
e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, in cui l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e l'opponente quella convenuto in senso sostanziale, con i conseguenti effetti in ordine all'onere probatorio ricadente sulle suddette parti.
In particolare, per giurisprudenza più che pacifica della Suprema Corte “L'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve -
Pag. 6 di 19 pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (così, Cass. n. 5754/2009; cfr. altresì Cass. n. 19560/2009; n.
2217/2007; n. 17496/2007; n. 2997/2004).
Quanto agli probatori gravanti sulle parti, il creditore parte opposta (a cui compete, come già detto, la posizione sostanziale di attore, avendo egli richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id
25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria;
mentre è il debitore parte opponente ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali quest'ultimo miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile,
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
2. Merito della controversia
Se tale è il quadro giuridico all'interno del quale il giudicante deve muoversi ai fini della decisione, anzitutto, occorre verificare se e in che misura parte opposta abbia adempiuto al principale onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla sussistenza del credito ingiunto.
È circostanza pacifica che il abbia sottoscritto la Parte_2
“Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017, avente ad oggetto la fornitura di attrezzature dentarie.
Fatto salvo quanto già anticipato, neppure è in contestazione tra le parti il valore dei suddetti beni per come riportato nelle fatture azionate in sede monitoria, come anche l'avvenuta consegna degli stessi da parte della società al CP_1 [...]
lo stesso legale rappresentante del Parte_2 Parte_2
sentito in interpello nel corso dell'udienza del Parte_2
18/03/2022, ha confermato di avere regolarmente ricevuto (oltre alla merce di cui al
DDT 23568 del 08/02/2018, vale a dire l'Autoclave B Evo 18 lt), la merce di cui al
DDT 7514 del 23/11/2017 (Sistema Endorale e OPT Ipax 2D) ribadendo, tuttavia, che,
Pag. 7 di 19 come da contratto, la consegna sarebbe dovuta avvenire “… solo all'esito positivo della concessione del leasing”.
Il nucleo della controversia, secondo quanto discusso tra le parti attiene, invece, alla verifica se la complessiva operazione di fornitura del materiale di cui è causa fosse o meno soggetta alla condizione della concessione del leasing finanziario da parte della al Organizzazione_1 Parte_2
Occorrono sul punto due preliminari considerazioni in punto di diritto, partendo dalla figura contrattuale del contratto di leasing.
Come noto, con il contratto atipico di leasing il Concedente lascia in godimento all'altra parte, chiamata Utilizzatore, un bene dietro il versamento da parte di quest'ultimo di canoni per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale l'Utilizzatore può decidere se restituire il bene ovvero, esercitando la relativa opzione, divenirne proprietario mediante pagamento di una somma finale di riscatto.
Tale tipologia contrattuale viene solitamente inquadrata nell'ambito dei cosiddetti
“contratti d'impresa”, la cui causa è rinvenibile in un'operazione di intermediazione finanziaria finalizzata alla circolazione dei beni.
Detta figura contrattuale è distinta, secondo le forme maggiormente praticate, in leasing operativo e leasing finanziario.
Nel caso di leasing finanziario, il concedente acquista il bene dal produttore (o fornitore), mentre nel caso di leasing operativo, l'operazione di concessione in godimento del bene viene eseguita direttamente dal costruttore e/o fornitore del bene.
In particolare, la prima tipologia contrattuale è strutturata secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti, ossia il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.
Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma non volendone sostenere gli oneri dell'acquisto, incarica il concedente di provvedervi, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare;
il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene - di cui mantiene formalmente la proprietà - in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito, e con la previsione della facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del contratto, dietro versamento di un ulteriore importo (riscatto).
Con il leasing finanziario, quindi, si attua un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato, la società di leasing che, in
Pag. 8 di 19 cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore (locazione), incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la proprietà, si pone al riparo da eventuali insolvenze;
dall'altro lato,
l'utilizzatore che, con un sostenibile sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto in essere con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà
(la cosiddetta opzione di riscatto).
Mentre il leasing operativo viene solitamente ricondotto ad una vera e propria locazione con patto di futura vendita, come già detto, nel caso di leasing finanziario la giurisprudenza individua come funzione tipica prevalente quella del finanziamento.
Secondo quanto ricavabile in atti e sulla base delle stesse prospettazioni delle parti del presente giudizio, deve ritenersi che il contratto di leasing in discussione sia inquadrabile nella figura atipica del leasing finanziario (detto anche locazione finanziaria) laddove la sebbene scelta dall'utilizzatore CP_1 [...]
avrebbe dovuto assumere la veste di fornitore e la Parte_2 [...]
quella del concedente che avrebbe dovuto acquistare i beni dalla Organizzazione_1
società fornitrice per, poi, concederli in godimento all'odierna società opponente.
Secondo principi consolidati in giurisprudenza, l'operazione di leasing finanziario postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita (stipulato tra il fornitore ed il concedente) e quello di leasing tra quest'ultimo e l'utilizzatore, che normalmente si realizza mediante clausole di interconnessione inserite nel primo contratto, con cui si conviene che il bene è acquistato per essere ceduto in godimento all'utilizzatore e deve essere consegnato direttamente a quest'ultimo.
In tale contesto, il fornitore non assume alcun impegno diretto nei confronti o a favore dell'utilizzatore, e l'acquisto del bene rappresenta non solo un atto giuridico strumentale alla sua concessione in godimento, ma anche un evento che deve precedere l'attribuzione all'utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa la quale, come già precisato, deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario affinché si perfezioni il contratto di leasing;
la consegna del bene all'utilizzatore costituisce, invece, per un verso adempimento dell'obbligazione di consegna del fornitore e, per altro verso, esecuzione, da parte di quest'ultimo, di un incarico conferitogli dal concedente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in
Pag. 9 di 19 base al contratto di leasing e, quindi, da considerare adiectus solutionis causa rispetto al contratto di vendita (Cass. 16158/2007; 9417/2014).
Proprio perché il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma ad un collegamento negoziale tra vendita e locazione, si è affermato che le vicende di ciascun contratto si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validità ed efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale;
con la conseguenza che, ad esempio, le cause di nullità, annullamento e risoluzione si diffondono dall'uno all'altro dei contratti (Cass. 17145/2006), e si è anche ammesso che l'utilizzatore possa far valere in nome proprio, nei confronti del fornitore, le azioni scaturenti dal contratto di vendita (Cass. 17604/2012; 11776/2006), e possa eccepire al concedente, che lo abbia convenuto in giudizio per il pagamento dei canoni, i vizi della cosa ex art. 1460 del codice civile (Cass. 8101/2012), salvo il diritto del concedente, che è parte del contratto di vendita, di far valere detti vizi nei confronti del fornitore (Cass. 4065/2014).
Rispetto a quanto sopra esposto, va ancora precisato che la ricostruzione in termini di collegamento negoziale tra il contratto di vendita (bilaterale tra concedente e fornitore)
e il contratto di locazione (bilaterale tra concedente ed utilizzatore), non esclude che i due contratti in questione mantengano la propria autonomia (considerato che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita e il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione), pur nell'interdipendenza di talune prestazioni, manifestata da alcune specifiche clausole contenute nei due contratti in questione e volta all'attuazione della complessiva operazione economica ad essi sottesa.
Del resto, le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19785 del
2015, hanno osservato che, nell'ipotesi di leasing finanziario, non ricorre un collegamento negoziale in senso tecnico, vale a dire caratterizzato tanto dal requisito oggettivo del nesso eziologico tra i negozi, quanto dal requisito soggettivo del comune intento pratico delle parti, poiché se è pur vero che i due contratti anzidetti sono legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, non sono legati dal nesso soggettivo.
Sempre in punto di diritto, si osserva ancora che, come noto, la condizione, disciplinata dagli art. 1353 e seguenti del codice civile, rappresenta un elemento accidentale del contratto che fa dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto dal verificarsi o dal non verificarsi di un evento futuro ed incerto.
Pag. 10 di 19 La condizione volontariamente posta in contratto dalle parti incide non sulla validità del vincolo contrattuale ma sulla sua efficacia, dipendendo quest'ultima dall'avverarsi o meno della condizione.
La sua funzione consiste nel dare rilievo contrattualmente efficiente, tramite il riferimento ad un evento futuro ed incerto, ad un interesse del contraente senza che lo stesso sia necessariamente esplicitato nel testo dell'accordo.
La condizione può essere sospensiva o risolutiva a seconda che l'avveramento del fatto in essa indicato comporti l'efficacia o la perdita di efficacia del contratto.
La giurisprudenza individua i requisiti che caratterizzano la condizione nell'incertezza dell'evento, nella sua estraneità al perfezionamento ed esecuzione del contratto, nella sua possibilità e liceità.
Ciò premesso in punto di diritto, occorre procedere all'interpretazione delle condizioni contenute nella “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del
04/07/2017 (doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente;
doc. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
Detta proposta prevede nella casella dedicata al “Pagamento” la dizione “LEASING 72
RATE” e contiene una nota finale in cui è così riportato:
“N.B. FATTURA ENTRO L'ANNO 2017 CON PRIMA RATA LEASING A DICEMBRE
2017 E CONSEGNA NELL'ANNO 2018 A RICHIESTA DEL CLINICO CON
MONTAGGIO DI OPT IPAX 2D 5 KIT PRIMO SOCCORSO A SETTEMBRE 2017 A
LEASING OTTENUTO”.
Le circostanze che, di fatto, hanno dato origine alla presente controversia risultano esposte in maniera inequivocabile nella email del 23/03/2018, inviata da
[...]
di a (Capo Area della Tes_3 Organizzazione_1 Testimone_1 CP_1
per la regione , (Direttore amministrativo di
[...] Org_8 Persona_1 CP_1
e (dipendente di in qualità di addetto per le pratiche
[...] Testimone_2 CP_1
di leasing e di finanziamento).
In sostanza, il dopo aver ricordato che la aveva Tes_3 Organizzazione_1
deliberato in favore del una prima operazione di Parte_2
finanziamento per euro 35.500,00 (la n. Z0039166, poi scaduta), evidenziava l'estrema difficoltà di una nuova deliberazione positiva di concessione del leasing in considerazione della sofferenza del iscritta in Parte_2 Org_9
di cui la società concedente era venuta a conoscenza in un secondo momento,
[...]
chiedendo a e di “ … bloccare il tutto, sospendendo la Testimone_2 Persona_1
Pag. 11 di 19 consegna”, e rammaricandosi che “ … se noi l'indagine la avessimo fatta preventivamente l'operazione non sarebbe mai stata approvata”, intendendo con tale ultima considerazione fare evidente riferimento alla prima delibera del 2017 poi scaduta (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte opposta).
Sempre dalla corrispondenza email in atti deve concludersi che la aveva CP_1
esplicitato detta problematica al Centro Odontoiatrico Mareschi solo con email del
24/09/2018 (doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente).
In particolare, con detta email riconosceva che la consegna del materiale Testimone_2 al era avvenuta “per conto della compagnia di leasing Parte_2
, ma che, venuta meno la possibilità della concessione del leasing da Org_1 parte di quest'ultima, la società aveva dovuto stornare la fattura emessa CP_1
nei confronti della società concedente , relativa alla merce Organizzazione_1
già consegnata al nel novembre 2017, provvedendo Parte_2
poi in data 06/09/2018 a fatturarla direttamente alla odierna società opponente.
Tale quadro trova sostanziale conferma nelle deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio.
Il teste di parte opposta dichiaratosi “responsabile del settore che Testimone_2
gestiva le pratiche di finanziamento relative ai prodotti venduti dalla ai CP_1 propri clienti”, con riferimento alla richiesta di leasing del Parte_2
a , ha così dichiarato:
[...] Organizzazione_1
“Posso dire che la pratica di leasing del venne Parte_2
approvata dalla e questo punto ho comunicato tale approvazione ad Org_1
altro ufficio della Con riferimento al documento n. 1 del Organizzazione_10
fascicolo di parte opposta (email del 23/03/2018, inviata al Capo Area
[...]
e per conoscenza a e a me stesso) posso dire che la Tes_1 Persona_1
definizione della pratica di leasing, che come detto era stata inizialmente approvata, avrebbe necessitato che l'ufficio competente mi rimandasse indietro le fatture e i contratti di vendita che poi io avrei ritrasmesso alla per la stipula del Org_1
contratto di leasing;
nel caso di specie, non avendo ricevuto nulla entro i 180 giorni dalla prima approvazione (termine previsto per la valutazione definitiva dell'operazione di leasing), ho ripreso in mano la pratica ed è risultato che il leasing era stato rifiutato per difficoltà riferite al cliente”.
Il teste, in considerazione delle sue mansioni, non ha saputo riferire nulla in ordine al motivo della mancata concessione del leasing alla società opponente, ma ha precisato
Pag. 12 di 19 che, per quanto di sua competenza, aveva “… bisogno di avere a disposizione di una copia della commissione di fornitura intervenuta tra le parti: il doc. n. 5 di parte opponente che mi si mostra era uno dei documenti che mi occorrevano in quanto in esso è riportata la descrizione dei materiali oggetto di fornitura, l'importo del materiale oggetto di vendita e la durata del leasing”.
Il teste di parte opposta dichiaratosi “funzionario, fino all'aprile Testimone_3
2019, della , confermata la mancata approvazione nel 2018 della Org_1
seconda richiesta di leasing, con riferimento alla email del 23/03/2018 indirizzata ad dallo stesso redatta, ha dichiarato che “… il documento contiene le CP_1 motivazioni inviate al capo area dell' circa i motivi del rifiuto;
preciso che una CP_1
delibera fatta nel 2017 aveva avuto un esito positivo ma, siccome tali delibere durano quattro mesi, era scaduta;
per cui ha chiesto nuovamente l'approvazione della CP_1
domanda di leasing. A.D.R.: Le due diverse domande di leasing erano del medesimo importo, ma la seconda delibera è stata adottata sulla base di una nota negativa riferita alla risultante dall'interrogazione, tramite sistema, della Parte_2
Centrale rischi, come ho riportato espressamente nella e mail del 23/03/2018”.
Infine, il teste dichiaratosi “responsabile per la regione Testimone_1 della società , confermato di avere ricevuto dalla Org_8 CP_1 [...]
la email del 23/03/2018, con riferimento alla mancata Organizzazione_1
approvazione della richiesta di leasing effettuata nel 2018 ha così dichiarato:
“La ha fatto la prima richiesta che venne approvata;
poco tempo dopo CP_1
consegnammo al cliente il bene e, essendo scaduto il finanziamento approvato, facemmo una seconda richiesta di autorizzazione al leasing alla società Org_11
la quale ci riferì che la società opponente non era più finanziabile, ragione per cui il leasing non è stato concesso. (difesa parte opponente): Non so dire quanto Org_10
tempo trascorse tra la prima e la seconda richiesta di leasing, gli atti sono nella
[...]
né, in considerazione del mio ruolo, sono in grado di dire le ragioni per cui Org_11 ad una prima richiesta ne è dovuta seguire poi una seconda”.
In sintesi, ha confermato una prima approvazione della pratica di leasing Testimone_2
nel 2017 nonché che, non avendo ricevuto dall'ufficio competente della CP_1
la restituzione delle fatture emesse e del contratto (al fine di ritrasmettere il tutto, entro il termine di 180 giorni, alla ), detta pratica non era stata poi Organizzazione_1
portata a definizione.
Pag. 13 di 19 Lo stesso TE di ha confermato l'intervenuta scadenza Organizzazione_1
della delibera positiva di concessione del leasing del 2017, facendo riferimento ad un termine di quattro mesi di durata delle delibere di approvazione delle domande di leasing.
Infine, il teste ha confermato che la consegna della merce nel novembre Tes_1
2017 al era avvenuta poco tempo dopo aver ricevuto Parte_2
dalla l'approvazione della prima richiesta di leasing. Organizzazione_1
Ciò evidenziato, deve osservarsi nuovamente che la “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017 riporta, già a partire dallo spazio dedicato al pagamento il generico riferimento ad un leasing strutturato su 72 rate mensili: secondo la società opposta, tale riferimento non sarebbe, di per sé sufficiente a concludere nel senso che la complessiva operazione di fornitura dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa del fosse sottoposta alla Parte_2 condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento (o a quella risolutiva del non ottenimento della concessione di un leasing, come sembra voler prospettare in sede di note conclusionali la difesa della società opponente).
Detto inciso, in verità, non menziona alcun “effetto” conseguente alla concessione o non concessione del leasing.
Allo stesso tempo, deve però osservarsi che nella “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017 non è riportata neanche la previsione di una modalità alternativa di pagamento per l'ipotesi di mancata concessione del suddetto finanziamento: la presenza di una tale previsione avrebbe sicuramente consentito di escludere in radice che le parti avessero convenuto una condizione risolutiva/sospensiva, in quanto con essa le parti avrebbero inteso garantire la permanenza, tra di loro, di un vincolo contrattuale qualora la pratica di leasing non fosse andata a buon fine: in altri termini, l'individuazione del fornitore e dei beni tramite la suddetta “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del
04/07/2017, in assenza della concessione del leasing e della preliminare operazione di vendita dei beni dal fornitore alla società concedente, avrebbe trasformato la proposta in un contratto di compravendita mobiliare intercorrente tra le parti del presente giudizio.
Peraltro, nel caso di specie, nella “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017 non contiene la sola apposizione della previsione delle
72 rate mensili di leasing, in quanto nell'ultima sua pagina, evidenziato con un “N.B.”,
Pag. 14 di 19 è riportata una esplicita clausola secondo cui il montaggio del OPTI sarebbe dovuto avvenire a settembre 2007 ma solo a “leasing ottenuto”.
Trattasi di una manifesta condizione apposta all'esecuzione della complessiva operazione di fornitura del materiale dentario descritto nelle fatture azionate in sede monitoria.
A ciò deve aggiungersi che l'importo indicato in detto documento (euro 35.500,00, oltre iva) si riferisce, ovviamente, al costo complessivo della presupposta concessione del leasing, tanto è vero che in sede monitoria la ha, invece, richiesto CP_1
l'importo relativo al costo del materiale dentario oggetto di fornitura.
Inoltre, dal complessivo comportamento delle parti, per come desumibile dalla documentazione prodotta, è desumibile che la società probabilmente CP_1
confidando sul buon fine della prima delibera positiva di accoglimento della domanda di leasing approvata nel 2007 dalla , abbia incautamente Organizzazione_1
ritenuto di poter procedere alla consegna dei macchinari al Parte_2
salvo poi, scaduti i suddetti termini per la definizione della stessa (nel senso
[...]
testimoniato da e da il quale ultimo, come sopra già Testimone_2 Testimone_3
detto, nel marzo del 2018 invitava il personale della a “bloccare il tutto CP_1 sospendendo la consegna”), dover prendere atto che la seconda domanda di leasing non sarebbe stata accettata da a seguito del riscontro della Organizzazione_1
sofferenza del iscritta al Centro Rischi della Parte_2 [...]
. Org_6
Va precisato che, in atti, non risulta depositato alcun documento relativo alla lavorazione ed istruzione delle due domande di leasing e, del resto, come già anticipato, lo stesso teste ha dichiarato che la relativa documentazione Testimone_1
si trova presso la : peraltro, tenuto conto dei tempi tecnici Organizzazione_1
indicati, seppure in maniera non coincidente, dai testi e deve Tes_3 Tes_2 concludersi che l'approvazione della prima domanda di concessione del leasing intervenne in prossimità (e comunque, prima) della consegna della merce al
[...]
in data 23/11/2017. Parte_2
Del resto, come già anticipato, la stessa ha mostrato di voler considerare CP_1
rilevante la concessione del leasing in quanto, a fronte della “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017, ha provveduto alla consegna delle apparecchiature al già in data 23/11/2017, Parte_2
provvedendo al suo montaggio in data 06/12/2017: e lo stesso teste ha Tes_1
Pag. 15 di 19 dichiarato che i beni erano stati consegnati alla società opponente poco tempo dopo aver ricevuto dalla la comunicazione dell'accettazione della Organizzazione_1
prima richiesta di concessione del leasing.
Come già anticipato, a ciò si aggiunga che, riscontrando una email del 24/09/2018 con cui la odierna società opponente aveva contestato le bolle n. 4.968.161, n.
4.968.195 e n. 467.199 nonché le fatture n. 101, n. 102 e n. 103 del 06/09/2018 chiedendone l'annullamento, con email di riscontro del 24/09/2018 spiegava al Testimone_2
che a seguito della consegna del materiale a novembre Parte_2
2017 “per conto della compagnia di leasing e venuto meno la Org_1
possibilità di concessione del leasing, la era stata costretta a stornare le CP_1
fatture intestate alla ed a rifatturare la fornitura direttamente Organizzazione_1
a carico del (doc. n. 5 del fascicolo di parte opponente). Parte_2
Pertanto, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti deve ribadirsi che il ha avuto conoscenza dell'esito negativo della pratica Parte_2
relativa alla concessione del leasing solo a seguito della ricezione della suddetta email del 24/09/2008, provvedendo poi, tramite il proprio legale, già in data 12/11/2028 ad una tempestiva contestazione delle giustificazioni addotte dalla e CP_1
ribadendo che l'esecuzione della fornitura era subordinato alla concessione del leasing
(cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente).
Ne deriva che, a giudizio dello scrivente, sussistono i presupposti per riconoscere che la fornitura del materiale dentario di cui è causa era subordinata all'ammissione della domanda di leasing in quanto, oltre al suesposto collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e quello di leasing:
- nel modulo di proposta di acquisto del 04/07/2017, oltre al riferimento ad un leasing strutturato su 72 rate mensili ed alla mancanza di altre previsioni alternative di pagamento del prezzo di compravendita nel caso di esito negativo della domanda di finanziamento, è anche riportata la specifica previsione del “… montaggio di OPTI
PAX 205 Kh primo soccorso a settembre 2017 a leasing ottenuto”, e l'importo ivi esposto riguarda il piano di pagamento delle rate del leasing;
- è pacifico che nel 2017 venne accolta da una prima Organizzazione_1
domanda di leasing, poi scaduta;
- la fornitura della merce fu eseguita, con relativo montaggio, da parte della società solo poco tempo dopo avere ricevuto da la CP_1 Organizzazione_1
Pag. 16 di 19 comunicazione dell'avvenuta approvazione della prima domanda di leasing, poi scaduta;
- la fatturazione e la consegna della merce, a seguito dell'avvenuta approvazione del leasing nel 2017, risultano effettuate “per conto della compagnia di leasing
[...]
; Org_1
- il ha avuto conoscenza dell'esito negativo della Parte_2
pratica di leasing solo dopo aver ricevuto la email del 24/09/2018, provvedendo a contestare immediatamente lo storno effettuato nei suoi confronti delle fatture (relative alla suddetta fornitura nel novembre 2017) intestate alla . Organizzazione_1
Anche il riferimento contenuto nella “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017 alla collocazione della prima rata di leasing nel mese di dicembre 2017 e consegna della merce nell'anno 2018 dimostrano l'efficacia condizionante riconosciuta alla concessione del leasing da parte della Org_1
in favore del
[...] Parte_2
Ritiene, pertanto, lo scrivente che il complessivo rapporto di fornitura del materiale dentario di cui è causa fosse sottoposto alla condizione sospensiva della concessione del leasing finanziario, evento che, però, non si è avverato.
La previsione di sottoporre l'efficacia della fornitura alla concessione del leasing rispetta, nel caso di specie, tutti i requisiti della condizione sospensiva riguardando un evento futuro ed incerto estraneo al perfezionamento e all'esecuzione del contratto, possibile e del tutto lecito.
In conclusione, mentre la società non ha assolto al proprio onere CP_1
istruttorio di fornire una prova documentale completa ed incontestata del proprio diritto di credito basato sull'esistenza, validità ed efficacia di un contratto di compravendita mobiliare con il quest'ultimo ha Parte_2
fornito la prova dell'esistenza di un fatto impeditivo del rapporto giuridico posto alla base dell'istanza monitoria, avendo dimostrato sia che l'efficacia del complessivo rapporto di fornitura di materiale dentario deve considerarsi assoggettata alla condizione sospensiva avente ad oggetto l'evento futuro ed incerto dell'accoglimento della domanda di leasing, sia il mancato avveramento della condizione.
La circostanza che la società abbia dato esecuzione alla complessiva CP_1 prestazione contemplata nella “Proposta di commissione per fornitura di attrezzature” del 04/07/2017, non assume alcun rilievo ai fini della presente decisione atteso che la stessa è stata eseguita sull'infondato presupposto (tale rivelatosi dopo la sua
Pag. 17 di 19 esecuzione) dell'accoglimento della domanda di leasing e della trasformazione di detta proposta, a seguito dell'esito negativo della pratica di leasing, in un contratto bilaterale di compravendita concluso con la società opponente.
Allo stesso tempo, incidentalmente si osserva che al Parte_2
non è ascrivibile alcun comportamento improntato a mala fede o di adesione, per fatti concludenti, alla diversa prospettazione del rapporto contrattuale sottinteso da parte di mediante lo storno delle fatture nel mese di settembre 2018: in CP_1
particolare, alla società opponente non può essere certamente imputato di avere ricevuto il materiale dentario pur in assenza della concessione del leasing da parte della
, essendone venuta a conoscenza solo nel settembre 2018, Organizzazione_1
vale a dire dopo la loro consegna.
La circostanza che, successivamente, non si sia proceduto alla restituzione di beni a suo tempo consegnati pur in assenza di un efficace vincolo contrattuale, così come anche quali debbano esserne le conseguenze, riguardano profili che non possono essere oggetto di analisi con la presente pronuncia.
Per quanto sopra detto, deve essere rigettata la domanda subordinata proposta da di “condannare il CP_1 Parte_2
l pagamento in favore di della somma di € 19.032,00 o la
[...] CP_1 somma diversa e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori”: dalla prospettazione della complessiva difesa, deve ritenersi che con tale domanda la società opposta abbia inteso comunque coltivare il proprio diritto fondandolo sull'esistenza e sull'efficacia di un contratto di compravendita mobiliare intercorso con il
[...]
e non per altri titoli: diversamente opinando, detta domanda Parte_2
sarebbe nulla, impedendo alla controparte, e prima ancora al giudice, di comprenderne il contenuto.
Ne deriva, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, cui consegue anche la caducazione dell'ordinanza di parziale provvisoria esecuzione del titolo a suo tempo concessa dall'originaria giudice assegnataria.
4. Spese di lite
Al rigetto della domanda consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della società opposta alle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che vengono quantificate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del valore
Pag. 18 di 19 della controversia e dell'impegno professionale occorso, da distrarsi in favore dei procuratori del dichiaratisi antistatari. Parte_2
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione rigettate, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
413/2019, emesso dal Tribunale di Perugia in data 06/03/2019 e depositato in data
12/03/2019;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a pagare alla società Parte_2
le spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in euro 145,00 per spese
[...]
vive ed in euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Perugia, 19 gennaio 2024
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
Pag. 19 di 19