Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza di I grado iscritta al
N. 11391/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv. MARIA FALCO e MICHELE FALCO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rapp.e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 18.09.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla vigente legge per beneficiare della pensione di inabilità civile, nonché per il riconoscimento della condizione di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92, con la decorrenza specificata in ricorso, oltre spese di lite.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Il c.t.u., nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete
“Dall'accertamento medico legale è emerso che è affetta Parte_1 da disturbo depressivo con attacchi di panico e condotta ossessivo- compulsiva, lieve cardiopatia ipertensiva, spondiloartrosi con discopatie, gonartrosi destra, lieve coxartrosi bilaterale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, tireopatia nodulare, diverticoli del sigma.
Il disturbo depressivo con severe manifestazioni d'ansia è in essere da molti anni, con sintomi quali crisi di panico, condotta ossessivo- compulsiva, insonnia (certificato di visita neurologica del 9/6/2020). La malattia, attualmente in trattamento con sole benzodiazepine, configura menomazione dell'apparato psichico valutabile con riferimento al codice
2209 della Tabella allegata al DM 5/2/1992 (sindrome depressiva endogena media: 41%-50%) nella misura del 41%.
Gli esami cardiologici (visita cardiologica con ECG ed ecocardio del
28/8/2019, Day Service Ipertensione 25/6/2020, ecocardio del 15/2/2023) documentano lievi segni di cardiopatia ipertensiva in soggetto iperteso in trattamento e con buona funzione di pompa (Frazione di Eiezione 75% nel
2019 e 62% nel 2023), da valutarsi per analogia al codice 6445
(coronaropatia lieve: 11%-20%) nella misura del 15%.
Le lievi note di spondiloartrosi con discopatie da L1 a S1 (Rx del
13/5/2021) comportano un impegno funzionale del rachide piuttosto modesto, da valutarsi per analogia al codice 7008 (spondilolistesi: 12%).
Di scarso significato clinico appare la lieve coxartrosi bilaterale (Rx del
13/5/2021) mentre di una certa entità è risultata sia clinicamente (visita fisiatrica del 30/5/2023) che radiologicamente (RM ginocchio destro del
30/5/2023) la gonartrosi destra, da valutarsi per analogia al codice 7205 nella misura del 21%.
Risulta infine una ipoacusia neurosensoriale bilaterale, in parte emendata con protesi acustiche, con perdite uditive di 155 db alle frequenze di 500,
1000 e 200 Hz nell'orecchio migliore (sinistro) e di 265 dB a destra (media fra le audiometrie del 24/2/2020 e 12/1/2024).
La Tabella dei deficit uditivi (codice 4005) prevede per le perdite uditive di 155 db nell'orecchio migliore e di 265 dB in quello peggiore una invalidità del 30%.
Non rappresentano menomazioni invalidanti le restanti patologie richiamate in diagnosi (noduli tiroidei con tiroide normofunzionante, rari diverticoli non complicati del sigma). Applicato pertanto il calcolo proporzionale riduzionistico alle menomazioni sopra richiamate, coesistenti tra loro, si ottiene una percentuale complessiva del 76% che può essere maggiorata fino all'80%, per le ricadute sulla specifica capacità lavorativa, del tutto in linea con la valutazione amministrativa.
Le menomazioni della ricorrente, singolarmente di entità non elevata, coesistono in vari organi e apparati ma non concorrono a determinare una riduzione delle autonomie personali tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione. Non si configura pertanto una condizione di handicap in situazione di gravità, in soggetto già riconosciuto portatore di handicap, comma 1, art. 3”.
Inoltre, il medesimo Ctu, a seguito dei chiarimenti forniti nella presente fase, ha precisato quanto segue: “Nel ricorso di merito l'avv. Falco eccepisce che il CTU non ha applicato correttamente le disposizioni del
D.M. 05.02.1992, non ha valutato dirimenti patologie e non ha applicato correttamente i relativi codici tabellari di riferimento per ogni patologia. Infatti, il CTU conclude con la seguente diagnosi e con i seguenti codici tabellari: - cod. 2209 sindrome depressiva endogena media:
41%; - cod. spondiloartrosi con discopatie: 12%; - cod. 6445 coronaropatia lieve: 15%; - Cod. 7205 lieve coxartrosi bilaterale: 21%. Nel merito di tale valutazione, quanto esposto e riportato dal CTU nelle conclusioni è totalmente differente da quanto descritto nella certificazione specialistica offerta in comunicazione.
Il quadro pluri-patologico deve necessariamente essere inquadrato secondo il D.M. 05.02.1992 che tabella ognuna delle citate patologie secondo lo schema che segue:
- cod. 6446 cardiopatia ischemica infartuale in: 50%;
- cod. 2210 sindrome depressiva endogena grave: 80%;
- cod. 1204 disturbo ossessivo compulsivo: 80%;
- cod. 6445 coronaropatia moderata: 50%;
- Cod. 7205 lieve coxartrosi bilaterale: 35%.
- Ipoacusia neurosensoriale: 30%.
Lo schema di applicazione dei codici del DM 5/2/1992 proposto dal legale di parte ricorrente avv. Falco non è accettabile sotto il profilo medico legale, in primo luogo poiché attribuisce ad alcune menomazioni invalidanti della sig.ra (sia quella psichiatrica che quella cardiologica) due Pt_1 diversi codici, creando pertanto una duplicazione valutativa della medesima patologia.
In secondo luogo percentuali dell'80% per la patologia psichiatrica, del
50% per la patologia cardiaca e 35% per la lieve coxartrosi risultano evidentemente troppo elevate (in quanto riferite a codici che contemplano malattie ben più gravi di quelle della ricorrente) rispetto alla entità documentata delle patologie della e ai rilievi obiettivi della Pt_1 visita peritale.
Non si può pertanto che confermare la valutazione espressa (invalida all'80%), in quanto tutte le menomazioni sono state valutate in maniera congrua rispetto alla loro incidenza tabellata sulla capacità lavorativa.
Le menomazioni peraltro, singolarmente di entità non elevata, coesistono in vari organi e apparati ma non concorrono a determinare una riduzione delle autonomie personali, così come prevista dal comma 3, art. 3 L. 104/1992”.
Procedendo, ora, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico- legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché – come detto – esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
I rilievi mossi dalla ricorrente sono, pertanto, inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
In particolare, le patologie cui la ricorrente fa riferimento risultano essere state prese in adeguata considerazione dall'ausiliario del giudice e sono state espressamente richiamate nell'elaborato peritale
, a tal punto, evidenziare che “nelle controversie in materia di Per_1 prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360
c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Inoltre, per completezza occorre evidenziare che, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, il consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione scritta redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo ha espresso la sua valutazione medica, rassegnando conclusioni che Questo
Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici;
mentre la parte ricorrente non ha sollevato alcuna osservazione rispetto alla valutazione medica formulata dal nominato c.t.u. nella fase di ATP nei termini accordati a tal fine da questo giudicante.
Si ritiene, pertanto, che essendo state sollevate tardivamente le osservazioni soltanto con il deposito del ricorso introduttivo della fase di merito e non essendo stato comprovato un concreto aggravamento delle condizioni di salute della periziata rispetto alla situazione pregressa, non può trovare neppure accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU reiterata dal difensore di parte ricorrente nel corso del presente giudizio.
In presenza dell'autodichiarazione reddituale sottoscritta dalla parte ricorrente ed attestante il diritto all'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese di C.T.U. - nella misura liquidata con separato decreto - vengono poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Agnese Angiuli