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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4778/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2843/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
12/10/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
della con sede in Casoria (NA) alla Via Diaz n°32 (P. Controparte_1
I.V.A. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Collà P.IVA_1
Ruvolo (C.F.: e Lelio Mastroianni (C.F.: C.F._2
), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: e (C.F.: _2 C.F._4 _3
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Salzano
(C.F.: ; C.F._6
APPELLATI
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note scritte depositate in data
4.10.2024, nel riportarsi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “… in particolare a) Accogliere il presente appello e, in riforma del primo capo della sentenza del Tribunale di Napoli Nord –
Sezione Seconda Civile – G.I. dott. Monica Marrazzo – del 12 ottobre
2021 n°2843/2021 (n°3272/2016 R.G.), resa tra l'attuale appellante e
, nato a [...] l'[...] e domiciliato in Caserta _2
alla Tescione n°59 (Cod. Fisc. e , C.F._4 _3
nato a [...] il 1° settembre 1962 e domiciliato in Casoria (NA) alla Via
G. Giolitti n°21 (Cod. Fisc. ) dichiarare accertata C.F._5
l'obbligazione degli appellati in virtù di contratto intercorso tra le parti per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa ed effettuati dal
[...]
in loro favore, così come analiticamente descritti nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €
151.300,85, oltre IVA nonchè interessi moratori dalla data di consegna delle opere (dicembre 2010), importo così quantificato in sede di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, ovvero della diversa somma che la Corte di Appello di Napoli dovesse ritenere accertata nel suo ammontare, oltre IVA nonchè interessi moratori dalla data di consegna delle opere (dicembre 2010), a titolo di adempimento
pag. 2/18 contrattuale per la prestazione effettuata in loro favore. b) In via subordinata accogliersi la domanda di indebito arricchimento formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. con il presente atto e per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
151.300,85, oltre interessi moratori dalla data di consegna delle opere
(dicembre 2010), così come quantificato in sede di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado ovvero della diversa somma che la Corte di Appello di Napoli dovesse ritenere accertata nel suo ammontare oltre
IVA nonché interessi moratori dalla data di consegna delle opere
(dicembre 2010). c) Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”;
gli appellati, nelle note scritte depositate in data 10.10.2024, concludevano come segue: “A. In via preliminare dichiarare la inammissibilità della spiegata impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc;
B. In via gradata, ove non dovesse essere pronunciata la invocata statuizione di inammissibilità, e con riferimento al primo motivo di gravame, dichiararlo comunque infondato;
C. Rigettare la domanda esperita ex art. 2041 c.c., in quanto inammissibile;
D. Nel merito, e in subordine, rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. per intervenuta prescrizione del presunto diritto;
pag. 3/18 E. In via ulteriormente gradata, rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. in quanto infondata e non provata;
F. In caso di accoglimento della domanda di cui sub C., limitare
l'indennizzo nei limiti della diminuzione patrimoniale eventualmente subita dall'appellante;
G. Vinte le spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 4.4.2016, , in qualità di Parte_1
titolare della evocava in giudizio e Controparte_1 _2
, deducendo: di aver stipulato, con i predetti convenuti, _3
un contratto verbale di appalto avente ad oggetto opere di frazionamento del locale terraneo, di proprietà degli stessi, sito in
Casoria alla Via Mazzini n. 15, mediante costituzione di n. 24 box auto, come indicate nel preventivo sottoposto ai committenti nel luglio
2010; che sebbene tali opere fossero state completate e sebbene il valore delle stesse ammontava ad euro 192.866,85, oltre IVA, come concordemente accertato dai tecnici di entrambe le parti, alcuna somma gli era stata pagata;
che i convenuti, in luogo del pagamento, gli avevano offerto, in via transattiva, il trasferimento di un immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Portici, di un valore commerciale compreso tra l'importo di € 90.000,00 e quello di € 100.000,00, ma che tale offerta era stata poi ritirata.
pag. 4/18 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord di condannare i convenuti al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, pari ad euro 192.866,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituivano e _2
, i quali contestavano la carenza di valida procura e la _3
carenza di legittimazione attiva, adducendo in particolare che l'impresa esecutrice dei lavori era già stata cancellata dal registro delle imprese al tempo dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione passiva, deducendo che altri era il committente dei lavori.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una CTU, nella quale il nominato ausiliare, ing. Per_1
affermava che “l'ammontare delle opere eseguite dal nei
[...] Pt_1
locali di proprietà dei germani è pari ad € 151.300,00”, era poi _2
decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Napoli Nord così provvedeva: “-rigetta la domanda;
-condanna
[...]
al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che Pt_1
liquida in euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, rigettava la domanda, ritenendo che i fratelli non erano i committenti dei lavori per cui è causa, Per_2
pur essendo, in quanto proprietari dell'immobile sito in Casoria alla Via
pag. 5/18 Mazzini n. 15, consapevoli che il era stato incaricato, da altri, di Pt_1
eseguire le lavorazioni.
Tanto emergeva dal fatto che, nella dichiarazione di inizio attività
(DIA), il committente risultava essere , non già i fratelli P_
, e dal rilievo per cui i testi, escussi su istanza dell'appaltatore, Per_2
non avevano affermato che “i abbiano effettivamente dato _2
l'incarico al di eseguire i lavori di ristrutturazione” Pt_1
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, nel Parte_1
rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., mediante atto di citazione notificato in data 18.11.2021, con il quale, censurando la pronuncia, per avere il primo Giudice ritenuto che il contratto d'appalto non fosse stato stipulato tra le parti in causa, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente trascritte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e _2 _3
, i quali eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito resistevano per quanto di ragione al gravame, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza emessa l'1.4.2022, all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la causa era rinviata per la precisazione conclusioni all'udienza dell'1.10.2024, la quale veniva poi sostituita mediante la concessione alle parti del termine ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
pag. 6/18 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, la causa, con ordinanza del 8.11.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c..
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dagli appellati anche le repliche, scaduti in data 27.1.2025 i suddetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza nel quale il Giudice aveva, a suo avviso erroneamente, ritenuto che i convenuti non avessero commissionato le opere oggetto di causa.
Secondo l'appellante, premesso che la conclusione del contratto, non essendo assoggettata a requisiti di forma, poteva avvenire in forma orale o anche tacitamente per facta concludentia, nella specie, tale dimostrazione emergeva, sia dalle deposizioni dei testi, che dalla pacifica esecuzione dei lavori.
Invero, i committenti avevano espresso per facta concludentia il gradimento dell'opera, come comprovato dall'avere i tecnici incaricati da entrambe le parti, e, in particolare, l'ingegnere su incarico dei ES
, proceduto al computo metrico delle opere effettuate. Peraltro, _2
tale attività di verifica era stata compiuta sulla base di un accordo intercorso tra il ed i , come riferito dal teste Pt_1 _2 [...]
. Tes_2
pag. 7/18 La sentenza era, quindi, errata, nella parte in cui il Giudice aveva sostenuto che i si erano “limitati ad autorizzare i lavori”, senza _2
commissionarli, in quanto, l'accettazione delle opere da parte dei ne dimostrava la volontà negoziale. Nello stesso senso militava, _2
poi, la successiva volontà di provvedere al pagamento dell'opera, esternata attraverso una datio in solutum avente ad oggetto la proposta di trasferimento, in favore del , di un immobile nella disponibilità Pt_1
dei . _2
Invero, tale elemento confermava che tra le parti era intercorso un vincolo negoziale finalizzato al pagamento della prestazione effettuata, non potendosi, altrimenti, giustificare l'offerta in pagamento di un immobile a fronte di una prestazione mai commissionata.
In contrario, non rilevava la DIA prodotta dai convenuti, poiché questa era relativa a rapporti intercorsi con soggetti terzi che esulava dalla vicenda oggetto di causa. In particolare, secondo l'appellante, la DIA riguardava l'esecuzione di uno o più contratti preliminari di compravendita mai sfociati in contratti definitivi. Erroneamente il primo Giudice aveva sostenuto che tal , soggetto terzo e P_
protagonista di contratto di altra natura (preliminare di compravendita), fosse stato anche committente dei lavori di frazionamento.
Del resto, tale circostanza non era stata oggetto, da parte dei convenuti, di alcuna istanza istruttoria ed era, quindi, rimasta priva di riscontro.
pag. 8/18 Infine, la stessa CTU espletata in primo grado dimostrava l'effettuazione dei lavori da parte del in favore dei e la Pt_1 _2
loro effettiva quantizzazione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto .. La titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, è, invero, un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall'appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto .. Nel contratto di appalto, la qualità di committente può, del resto, anche non coincidere con quella del soggetto
a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il
pag. 9/18 primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2,
22/06/2017, n. 15508)” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 18792 del 2020).
Facendo applicazione dei richiamati principi, la sentenza impugnata resiste alle censure dell'appellante.
Ed invero, deve rimarcarsi che, pacifica essendo la mancata conclusione per iscritto di un contratto di appalto con il quale i germani affidavano a l'incarico di eseguire le _2 Parte_1
opere edili del cui corrispettivo si controverte, nemmeno l'istruttoria orale svolta in primo grado ha consentito di dimostrare il perfezionamento del vincolo negoziale.
In particolare, i due testi indotti dall'attore, e Testimone_3 TE
, nulla erano in grado di riferire in relazione alla conclusione, tra
[...]
il ed i , di un “contratto verbale per l'effettuazione di opere Pt_1 _2
di ristrutturazione di un locale terraneo sito in Casoria (NA) alla Via
Mazzini n°15, di circa mq 1000, di proprietà dei sigg.ri , _2
nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il 1° _3
settembre 1962, nella loro qualità di committenti” (cfr. le risposte rese dai citati testi, all'udienza del 13/03/2018, sul capo A) della memoria istruttoria del ). Pt_1
Al riguardo, si deve rimarcare che i testi in questione sono i tecnici, incaricati dalle parti, rispettivamente l'ing. , il Controparte_5 TE
dal , di valutare economicamente i lavori effettuati dallo stesso Pt_1
nel cespite di proprietà dei . Pt_1 _2
pag. 10/18 Orbene, la congiunta valutazione delle opere, effettuata dai predetti tecnici, non è sufficiente a dimostrare che i vadano identificati _2
quali committenti dei lavori.
Infatti, l'intervento dei tecnici è pacificamente avvenuto quando i lavori erano stati ultimati e, quindi, di, per sé, non è idoneo a dimostrare che vi fosse stato un incarico, sia pure verbale, conferito dai al _2
. Pt_1
Del resto, essendo i pacificamente proprietari dell'immobile nel _2
quale venivano eseguiti, dal . gli interventi di manutenzione Pt_1
straordinaria, la valutazione congiunta dei lavori, come pure la proposta transattiva di datio in solutum, pacificamente avanzata dai allo stesso , ben può spiegarsi in una prospettiva di _2 Pt_1
conciliazione di un'insorgenda controversia.
In altri termini, che i abbiano tentato di evitare una lite, _2
proponendo al il trasferimento di un immobile di loro proprietà Pt_1
in luogo del pagamento del prezzo dell'appalto, non è elemento che dimostra la conclusione, tra le parti, del contratto di appalto, trattandosi di una condotta che si colloca a valle dell'esecuzione dei lavori e che, come detto, può agevolmente spiegarsi con la volontà degli odierni appellati di definire bonariamente la possibile lite con la controparte.
Per analoghe ragioni nemmeno è rilevante la circostanza, invocata dall'appellante, relativa ad una pretesa accettazione dell'opera da parte dei , tenuto conto che l'accettazione è elemento che riguarda la _2
pag. 11/18 fase esecutiva del contratto di appalto e che, nella specie, difetta la dimostrazione che i nei siano stati parte, quali committenti. _2
In senso contrario alle ragioni dell'appellante milita, del resto, la documentazione, afferente alla DIA presentata in relazione agli interventi di manutenzione oggetto di causa, prodotta in primo grado dai convenuti.
Infatti, come si ricava dall'esame degli atti, i depositavano copia _2
della DIA in sanatoria presentata, con riferimento ai lavori eseguiti sul cespite di loro proprietà sito in Casoria, da . P_
Sempre dalla documentazione prodotta dagli originari convenuti, emerge che detto era il legale rappresentante della Ilfa P_ [...]
società alla quale i promettevano di vendere, con CP_6 _2
scrittura privata del 23.7.2010, l'unità immobiliare sita in Casoria alla via Mazzini, 15.
Dalla lettura di tale preliminare, si ricava, altresì, ad ulteriore dimostrazione dell'estraneità dei al contratto di appalto, che gli _2
stessi autorizzavano la ad eseguire i lavori necessari Controparte_7
per il frazionamento dell'immobile in più box e ad utilizzare il cespite gratuitamente, con espressa intesa che tutti i costi per ottenere tale frazionamento sarebbero rimasti a carico della promissaria acquirente
(cfr. articolo 3 del preliminare).
In senso coerente, inoltre, la relazione tecnica asseverata, a firma del geom. concernente gli interventi edilizi relativi alla Controparte_8
DIA in sanatoria, dinanzi indicata, dimostra ulteriormente che gli pag. 12/18 interventi di frazionamento dell'immobile in 24 box auto e 6 cantinole, erano stati realizzati, peraltro in difformità dell'iniziale progetto, dal promittente acquirente . P_
Infine, la stessa CTU svolta in primo grado conferma l'attendibilità della documentazione appena richiamata, avendo l'ausiliare del primo
Giudice dato conto del fatto che “i lavori di cui all'atto di citazione fanno riferimento all'unico locale al piano terra da ripartire in 24 box auto a mezzo di lavori di manutenzione straordinaria .. Nel dicembre 2010 fu presentata una denunzia di inizio attività in sanatoria al Comune di
Casoria avente n. prot. 4984 del 30 dicembre 2010 – (allegata a produzioni di parte e ), la stessa DIA era _2 _3
correttiva di una comunicazione lavori n. 10705 del 8-4-2010 in cui si dichiaravano anche i lavori eseguiti in difformità alla stessa ( si parte da un ex. Sub 101 rappresentativo del PT per poi addivenire all'attuale stato dei luoghi in termini di divisione degli spazi interni al piano terra” (cfr.
CTU a firma dell'ing. , depositata telematicamente nel Persona_1
fascicolo di primo grado in data 16.4.2019).
Le risultanze sin qui esaminate provano, in maniera univoca, che i
, pur se proprietari dell'immobile oggetto dei lavori eseguiti da _2
, non siano stati committenti dei lavori, avendo essi Parte_1
autorizzato l'esecuzione di tali interventi da parte del promissario acquirente del bene, , legale rappresentante della P_ [...]
. CP_7
Non vale, in contrario, dedurre che la DIA afferirebbe a rapporti diversi da quello per cui è causa. Al contrario, siccome, per quanto appurato pag. 13/18 dallo stesso CTU, la DIA riguarda propri gli interventi edili, posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dal , è evidente che Pt_1
l'accertata presentazione di tale pratica ad istanza di un soggetto (il
) diverso dai , dimostri la completa estraneità degli P_ _2
stessi al contratto di appalto.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che, qualora la Corte avesse ritenuto infondata la domanda di adempimento contrattuale, avrebbe potuto ravvisare gli estremi dell'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Sul punto, premessa l'ammissibilità di siffatta domanda, anche se proposta per la prima volta in appello, sosteneva che la stessa era anche fondata, avendo il CTU accertato e quantificato le opere eseguite dal nel cespite di proprietà degli appellati. Pt_1
Inoltre, i erano consapevoli dei lavori eseguiti dal e si _2 Pt_1
erano avvantaggiati della riqualificazione e ristrutturazione della loro proprietà che aveva comportato indubbiamente un incremento di valore del bene.
In forza di tali premesse, domandavano condannarsi i convenuti a pagare, a titolo di ingiustificato arricchimento, l'importo di euro
151.300,85, stimato dal CTU.
§ 7.
pag. 14/18 La domanda, sottesa al secondo motivo, è inammissibile, in quanto, non essendo stata proposta in primo grado dal , è da intendersi Pt_1
come domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In contrario, invero, non soccorre il principio, apparentemente contrario, invocato dall'appellante, affermato in alcune pronunce della
Cassazione, (Cass., Sez. I, 14/06/2000, n. 8110 – ed ora ripreso da
Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26694; Cass., Sez, III, 15/04/2010 n.
9042; Cass., Sez. II, 5/04/2005, n. 7033), secondo cui è consentito proporre anche in appello per la prima volta la domanda di arricchimento senza causa, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado.
Infatti, come ancora di recente ribadito dalla S.C., “Al di là della sua tralatizia reiterazione, infatti, il detto principio va inteso alla luce dell'avvertenza declinata con la prima decisione che ebbe ad affermarlo
(Cass., Sez. III, 30/06/1998, n. 6409), ove si è fatto rilevare che, «tuttavia, la proposizione per la prima volta in appello di detta azione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto». Va perciò riaffermato
pag. 15/18 il concetto che l'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, dovendo escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo (Cass., Sez. III, 11/10/2012, n. 17317)” (cfr. da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 18145 del 2022; conf. Cass., Sez. VI-I,
9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I, 19/10/2016, n. 21190; Cass., Sez. III,
2/12/2004, n. 22667).
Per quanto dinanzi osservato, quindi, la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta solo in appello dal , deve dichiararsi Pt_1
inammissibile, avendo l'attore, in primo grado, domandando il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, proposto solo una domanda di adempimento contrattuale.
§ 8.
Deve, infine, rilevarsi che alcuno specifico motivo di appello risulta proposto avverso il capo della sentenza di primo grado concernente il regolamento delle spese processuali. Infatti, sul punto, il si Pt_1
limitava a sostenere che tale statuizione era conseguente all'erroneo rigetto della domanda e che, invece, il Giudice, qualora l'avesse accolta, avrebbe dovuto condannare i anche a rifondergli le spese di lite. _2
In sostanza, la riforma della disciplina delle spese processuali era prospettata come naturale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, con la conseguenza che, essendosi invece il gravame pag. 16/18 rivelato infondato, resta confermata anche la statuizione adottata sul punto delle spese dal Giudice di prime cure.
§ 9.
Da ultimo, la Corte rileva che, al rigetto dell'appello, debba seguire la condanna del alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese Pt_1
processuali del grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione di quelli relativi alla fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, stante la ridotta attività difensiva in ordine ad essa espletata, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Salzano, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 17/18 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Salzano;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4778/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2843/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
12/10/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), legale rappresentante Parte_1 CodiceFiscale_1
della con sede in Casoria (NA) alla Via Diaz n°32 (P. Controparte_1
I.V.A. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Collà P.IVA_1
Ruvolo (C.F.: e Lelio Mastroianni (C.F.: C.F._2
), giusta procura in calce all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F.: e (C.F.: _2 C.F._4 _3
), rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Salzano
(C.F.: ; C.F._6
APPELLATI
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni: l'appellante, nelle note scritte depositate in data
4.10.2024, nel riportarsi alle conclusioni formulate nell'atto di appello, così concludeva: “… in particolare a) Accogliere il presente appello e, in riforma del primo capo della sentenza del Tribunale di Napoli Nord –
Sezione Seconda Civile – G.I. dott. Monica Marrazzo – del 12 ottobre
2021 n°2843/2021 (n°3272/2016 R.G.), resa tra l'attuale appellante e
, nato a [...] l'[...] e domiciliato in Caserta _2
alla Tescione n°59 (Cod. Fisc. e , C.F._4 _3
nato a [...] il 1° settembre 1962 e domiciliato in Casoria (NA) alla Via
G. Giolitti n°21 (Cod. Fisc. ) dichiarare accertata C.F._5
l'obbligazione degli appellati in virtù di contratto intercorso tra le parti per l'esecuzione dei lavori oggetto di causa ed effettuati dal
[...]
in loro favore, così come analiticamente descritti nell'atto Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €
151.300,85, oltre IVA nonchè interessi moratori dalla data di consegna delle opere (dicembre 2010), importo così quantificato in sede di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, ovvero della diversa somma che la Corte di Appello di Napoli dovesse ritenere accertata nel suo ammontare, oltre IVA nonchè interessi moratori dalla data di consegna delle opere (dicembre 2010), a titolo di adempimento
pag. 2/18 contrattuale per la prestazione effettuata in loro favore. b) In via subordinata accogliersi la domanda di indebito arricchimento formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c. con il presente atto e per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento, in favore del , della somma di € Parte_1
151.300,85, oltre interessi moratori dalla data di consegna delle opere
(dicembre 2010), così come quantificato in sede di consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado ovvero della diversa somma che la Corte di Appello di Napoli dovesse ritenere accertata nel suo ammontare oltre
IVA nonché interessi moratori dalla data di consegna delle opere
(dicembre 2010). c) Condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”;
gli appellati, nelle note scritte depositate in data 10.10.2024, concludevano come segue: “A. In via preliminare dichiarare la inammissibilità della spiegata impugnazione per violazione dell'art. 342 cpc;
B. In via gradata, ove non dovesse essere pronunciata la invocata statuizione di inammissibilità, e con riferimento al primo motivo di gravame, dichiararlo comunque infondato;
C. Rigettare la domanda esperita ex art. 2041 c.c., in quanto inammissibile;
D. Nel merito, e in subordine, rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. per intervenuta prescrizione del presunto diritto;
pag. 3/18 E. In via ulteriormente gradata, rigettare la domanda ex art. 2041 c.c. in quanto infondata e non provata;
F. In caso di accoglimento della domanda di cui sub C., limitare
l'indennizzo nei limiti della diminuzione patrimoniale eventualmente subita dall'appellante;
G. Vinte le spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 4.4.2016, , in qualità di Parte_1
titolare della evocava in giudizio e Controparte_1 _2
, deducendo: di aver stipulato, con i predetti convenuti, _3
un contratto verbale di appalto avente ad oggetto opere di frazionamento del locale terraneo, di proprietà degli stessi, sito in
Casoria alla Via Mazzini n. 15, mediante costituzione di n. 24 box auto, come indicate nel preventivo sottoposto ai committenti nel luglio
2010; che sebbene tali opere fossero state completate e sebbene il valore delle stesse ammontava ad euro 192.866,85, oltre IVA, come concordemente accertato dai tecnici di entrambe le parti, alcuna somma gli era stata pagata;
che i convenuti, in luogo del pagamento, gli avevano offerto, in via transattiva, il trasferimento di un immobile di loro proprietà, sito nel Comune di Portici, di un valore commerciale compreso tra l'importo di € 90.000,00 e quello di € 100.000,00, ma che tale offerta era stata poi ritirata.
pag. 4/18 Sulla scorta di tali premesse, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord di condannare i convenuti al pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, pari ad euro 192.866,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituivano e _2
, i quali contestavano la carenza di valida procura e la _3
carenza di legittimazione attiva, adducendo in particolare che l'impresa esecutrice dei lavori era già stata cancellata dal registro delle imprese al tempo dell'instaurazione del giudizio. Inoltre, i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione passiva, deducendo che altri era il committente dei lavori.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una CTU, nella quale il nominato ausiliare, ing. Per_1
affermava che “l'ammontare delle opere eseguite dal nei
[...] Pt_1
locali di proprietà dei germani è pari ad € 151.300,00”, era poi _2
decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
Napoli Nord così provvedeva: “-rigetta la domanda;
-condanna
[...]
al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che Pt_1
liquida in euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Il Tribunale, con la gravata sentenza, rigettava la domanda, ritenendo che i fratelli non erano i committenti dei lavori per cui è causa, Per_2
pur essendo, in quanto proprietari dell'immobile sito in Casoria alla Via
pag. 5/18 Mazzini n. 15, consapevoli che il era stato incaricato, da altri, di Pt_1
eseguire le lavorazioni.
Tanto emergeva dal fatto che, nella dichiarazione di inizio attività
(DIA), il committente risultava essere , non già i fratelli P_
, e dal rilievo per cui i testi, escussi su istanza dell'appaltatore, Per_2
non avevano affermato che “i abbiano effettivamente dato _2
l'incarico al di eseguire i lavori di ristrutturazione” Pt_1
§ 3.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, nel Parte_1
rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., mediante atto di citazione notificato in data 18.11.2021, con il quale, censurando la pronuncia, per avere il primo Giudice ritenuto che il contratto d'appalto non fosse stato stipulato tra le parti in causa, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come precedentemente trascritte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e _2 _3
, i quali eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità
[...]
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito resistevano per quanto di ragione al gravame, sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza emessa l'1.4.2022, all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la causa era rinviata per la precisazione conclusioni all'udienza dell'1.10.2024, la quale veniva poi sostituita mediante la concessione alle parti del termine ex art 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
pag. 6/18 Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note dalle stesse depositate, la causa, con ordinanza del 8.11.2024, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito delle conclusionali e di giorni 20 per le repliche ex art. 190, I comma c.p.c..
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e dagli appellati anche le repliche, scaduti in data 27.1.2025 i suddetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante censurava il capo di sentenza nel quale il Giudice aveva, a suo avviso erroneamente, ritenuto che i convenuti non avessero commissionato le opere oggetto di causa.
Secondo l'appellante, premesso che la conclusione del contratto, non essendo assoggettata a requisiti di forma, poteva avvenire in forma orale o anche tacitamente per facta concludentia, nella specie, tale dimostrazione emergeva, sia dalle deposizioni dei testi, che dalla pacifica esecuzione dei lavori.
Invero, i committenti avevano espresso per facta concludentia il gradimento dell'opera, come comprovato dall'avere i tecnici incaricati da entrambe le parti, e, in particolare, l'ingegnere su incarico dei ES
, proceduto al computo metrico delle opere effettuate. Peraltro, _2
tale attività di verifica era stata compiuta sulla base di un accordo intercorso tra il ed i , come riferito dal teste Pt_1 _2 [...]
. Tes_2
pag. 7/18 La sentenza era, quindi, errata, nella parte in cui il Giudice aveva sostenuto che i si erano “limitati ad autorizzare i lavori”, senza _2
commissionarli, in quanto, l'accettazione delle opere da parte dei ne dimostrava la volontà negoziale. Nello stesso senso militava, _2
poi, la successiva volontà di provvedere al pagamento dell'opera, esternata attraverso una datio in solutum avente ad oggetto la proposta di trasferimento, in favore del , di un immobile nella disponibilità Pt_1
dei . _2
Invero, tale elemento confermava che tra le parti era intercorso un vincolo negoziale finalizzato al pagamento della prestazione effettuata, non potendosi, altrimenti, giustificare l'offerta in pagamento di un immobile a fronte di una prestazione mai commissionata.
In contrario, non rilevava la DIA prodotta dai convenuti, poiché questa era relativa a rapporti intercorsi con soggetti terzi che esulava dalla vicenda oggetto di causa. In particolare, secondo l'appellante, la DIA riguardava l'esecuzione di uno o più contratti preliminari di compravendita mai sfociati in contratti definitivi. Erroneamente il primo Giudice aveva sostenuto che tal , soggetto terzo e P_
protagonista di contratto di altra natura (preliminare di compravendita), fosse stato anche committente dei lavori di frazionamento.
Del resto, tale circostanza non era stata oggetto, da parte dei convenuti, di alcuna istanza istruttoria ed era, quindi, rimasta priva di riscontro.
pag. 8/18 Infine, la stessa CTU espletata in primo grado dimostrava l'effettuazione dei lavori da parte del in favore dei e la Pt_1 _2
loro effettiva quantizzazione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni;
tuttavia, l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto .. La titolarità della posizione soggettiva passiva di committente delle opere appaltate, perciò tenuto al pagamento del corrispettivo, è, invero, un elemento costitutivo della domanda di adempimento proposta dall'appaltatore ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto .. Nel contratto di appalto, la qualità di committente può, del resto, anche non coincidere con quella del soggetto
a favore del quale i lavori vanno eseguiti, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un appaltatore affinché questi compia le opere a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente e l'appaltatore, il quale resta obbligato verso il primo ad adempiere alla prestazione a favore del terzo, mentre il
pag. 9/18 primo resta obbligato al pagamento del compenso (cfr. Cass. Sez. 2,
22/06/2017, n. 15508)” (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 18792 del 2020).
Facendo applicazione dei richiamati principi, la sentenza impugnata resiste alle censure dell'appellante.
Ed invero, deve rimarcarsi che, pacifica essendo la mancata conclusione per iscritto di un contratto di appalto con il quale i germani affidavano a l'incarico di eseguire le _2 Parte_1
opere edili del cui corrispettivo si controverte, nemmeno l'istruttoria orale svolta in primo grado ha consentito di dimostrare il perfezionamento del vincolo negoziale.
In particolare, i due testi indotti dall'attore, e Testimone_3 TE
, nulla erano in grado di riferire in relazione alla conclusione, tra
[...]
il ed i , di un “contratto verbale per l'effettuazione di opere Pt_1 _2
di ristrutturazione di un locale terraneo sito in Casoria (NA) alla Via
Mazzini n°15, di circa mq 1000, di proprietà dei sigg.ri , _2
nato a [...] l'[...] e , nato a [...] il 1° _3
settembre 1962, nella loro qualità di committenti” (cfr. le risposte rese dai citati testi, all'udienza del 13/03/2018, sul capo A) della memoria istruttoria del ). Pt_1
Al riguardo, si deve rimarcare che i testi in questione sono i tecnici, incaricati dalle parti, rispettivamente l'ing. , il Controparte_5 TE
dal , di valutare economicamente i lavori effettuati dallo stesso Pt_1
nel cespite di proprietà dei . Pt_1 _2
pag. 10/18 Orbene, la congiunta valutazione delle opere, effettuata dai predetti tecnici, non è sufficiente a dimostrare che i vadano identificati _2
quali committenti dei lavori.
Infatti, l'intervento dei tecnici è pacificamente avvenuto quando i lavori erano stati ultimati e, quindi, di, per sé, non è idoneo a dimostrare che vi fosse stato un incarico, sia pure verbale, conferito dai al _2
. Pt_1
Del resto, essendo i pacificamente proprietari dell'immobile nel _2
quale venivano eseguiti, dal . gli interventi di manutenzione Pt_1
straordinaria, la valutazione congiunta dei lavori, come pure la proposta transattiva di datio in solutum, pacificamente avanzata dai allo stesso , ben può spiegarsi in una prospettiva di _2 Pt_1
conciliazione di un'insorgenda controversia.
In altri termini, che i abbiano tentato di evitare una lite, _2
proponendo al il trasferimento di un immobile di loro proprietà Pt_1
in luogo del pagamento del prezzo dell'appalto, non è elemento che dimostra la conclusione, tra le parti, del contratto di appalto, trattandosi di una condotta che si colloca a valle dell'esecuzione dei lavori e che, come detto, può agevolmente spiegarsi con la volontà degli odierni appellati di definire bonariamente la possibile lite con la controparte.
Per analoghe ragioni nemmeno è rilevante la circostanza, invocata dall'appellante, relativa ad una pretesa accettazione dell'opera da parte dei , tenuto conto che l'accettazione è elemento che riguarda la _2
pag. 11/18 fase esecutiva del contratto di appalto e che, nella specie, difetta la dimostrazione che i nei siano stati parte, quali committenti. _2
In senso contrario alle ragioni dell'appellante milita, del resto, la documentazione, afferente alla DIA presentata in relazione agli interventi di manutenzione oggetto di causa, prodotta in primo grado dai convenuti.
Infatti, come si ricava dall'esame degli atti, i depositavano copia _2
della DIA in sanatoria presentata, con riferimento ai lavori eseguiti sul cespite di loro proprietà sito in Casoria, da . P_
Sempre dalla documentazione prodotta dagli originari convenuti, emerge che detto era il legale rappresentante della Ilfa P_ [...]
società alla quale i promettevano di vendere, con CP_6 _2
scrittura privata del 23.7.2010, l'unità immobiliare sita in Casoria alla via Mazzini, 15.
Dalla lettura di tale preliminare, si ricava, altresì, ad ulteriore dimostrazione dell'estraneità dei al contratto di appalto, che gli _2
stessi autorizzavano la ad eseguire i lavori necessari Controparte_7
per il frazionamento dell'immobile in più box e ad utilizzare il cespite gratuitamente, con espressa intesa che tutti i costi per ottenere tale frazionamento sarebbero rimasti a carico della promissaria acquirente
(cfr. articolo 3 del preliminare).
In senso coerente, inoltre, la relazione tecnica asseverata, a firma del geom. concernente gli interventi edilizi relativi alla Controparte_8
DIA in sanatoria, dinanzi indicata, dimostra ulteriormente che gli pag. 12/18 interventi di frazionamento dell'immobile in 24 box auto e 6 cantinole, erano stati realizzati, peraltro in difformità dell'iniziale progetto, dal promittente acquirente . P_
Infine, la stessa CTU svolta in primo grado conferma l'attendibilità della documentazione appena richiamata, avendo l'ausiliare del primo
Giudice dato conto del fatto che “i lavori di cui all'atto di citazione fanno riferimento all'unico locale al piano terra da ripartire in 24 box auto a mezzo di lavori di manutenzione straordinaria .. Nel dicembre 2010 fu presentata una denunzia di inizio attività in sanatoria al Comune di
Casoria avente n. prot. 4984 del 30 dicembre 2010 – (allegata a produzioni di parte e ), la stessa DIA era _2 _3
correttiva di una comunicazione lavori n. 10705 del 8-4-2010 in cui si dichiaravano anche i lavori eseguiti in difformità alla stessa ( si parte da un ex. Sub 101 rappresentativo del PT per poi addivenire all'attuale stato dei luoghi in termini di divisione degli spazi interni al piano terra” (cfr.
CTU a firma dell'ing. , depositata telematicamente nel Persona_1
fascicolo di primo grado in data 16.4.2019).
Le risultanze sin qui esaminate provano, in maniera univoca, che i
, pur se proprietari dell'immobile oggetto dei lavori eseguiti da _2
, non siano stati committenti dei lavori, avendo essi Parte_1
autorizzato l'esecuzione di tali interventi da parte del promissario acquirente del bene, , legale rappresentante della P_ [...]
. CP_7
Non vale, in contrario, dedurre che la DIA afferirebbe a rapporti diversi da quello per cui è causa. Al contrario, siccome, per quanto appurato pag. 13/18 dallo stesso CTU, la DIA riguarda propri gli interventi edili, posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dal , è evidente che Pt_1
l'accertata presentazione di tale pratica ad istanza di un soggetto (il
) diverso dai , dimostri la completa estraneità degli P_ _2
stessi al contratto di appalto.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che, qualora la Corte avesse ritenuto infondata la domanda di adempimento contrattuale, avrebbe potuto ravvisare gli estremi dell'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..
Sul punto, premessa l'ammissibilità di siffatta domanda, anche se proposta per la prima volta in appello, sosteneva che la stessa era anche fondata, avendo il CTU accertato e quantificato le opere eseguite dal nel cespite di proprietà degli appellati. Pt_1
Inoltre, i erano consapevoli dei lavori eseguiti dal e si _2 Pt_1
erano avvantaggiati della riqualificazione e ristrutturazione della loro proprietà che aveva comportato indubbiamente un incremento di valore del bene.
In forza di tali premesse, domandavano condannarsi i convenuti a pagare, a titolo di ingiustificato arricchimento, l'importo di euro
151.300,85, stimato dal CTU.
§ 7.
pag. 14/18 La domanda, sottesa al secondo motivo, è inammissibile, in quanto, non essendo stata proposta in primo grado dal , è da intendersi Pt_1
come domanda nuova, vietata ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In contrario, invero, non soccorre il principio, apparentemente contrario, invocato dall'appellante, affermato in alcune pronunce della
Cassazione, (Cass., Sez. I, 14/06/2000, n. 8110 – ed ora ripreso da
Cass., Sez. II, 24/11/2020, n. 26694; Cass., Sez, III, 15/04/2010 n.
9042; Cass., Sez. II, 5/04/2005, n. 7033), secondo cui è consentito proporre anche in appello per la prima volta la domanda di arricchimento senza causa, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado.
Infatti, come ancora di recente ribadito dalla S.C., “Al di là della sua tralatizia reiterazione, infatti, il detto principio va inteso alla luce dell'avvertenza declinata con la prima decisione che ebbe ad affermarlo
(Cass., Sez. III, 30/06/1998, n. 6409), ove si è fatto rilevare che, «tuttavia, la proposizione per la prima volta in appello di detta azione è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto». Va perciò riaffermato
pag. 15/18 il concetto che l'azione di arricchimento senza causa costituisce un'azione autonoma, per diversità della causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale, sicché, dovendo escludersi che essa possa ritenersi implicitamente proposta per mezzo di una domanda fondata su altro titolo (Cass., Sez. III, 11/10/2012, n. 17317)” (cfr. da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 18145 del 2022; conf. Cass., Sez. VI-I,
9/02/2021, n. 3058; Cass., Sez,. I, 19/10/2016, n. 21190; Cass., Sez. III,
2/12/2004, n. 22667).
Per quanto dinanzi osservato, quindi, la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta solo in appello dal , deve dichiararsi Pt_1
inammissibile, avendo l'attore, in primo grado, domandando il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, proposto solo una domanda di adempimento contrattuale.
§ 8.
Deve, infine, rilevarsi che alcuno specifico motivo di appello risulta proposto avverso il capo della sentenza di primo grado concernente il regolamento delle spese processuali. Infatti, sul punto, il si Pt_1
limitava a sostenere che tale statuizione era conseguente all'erroneo rigetto della domanda e che, invece, il Giudice, qualora l'avesse accolta, avrebbe dovuto condannare i anche a rifondergli le spese di lite. _2
In sostanza, la riforma della disciplina delle spese processuali era prospettata come naturale conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, con la conseguenza che, essendosi invece il gravame pag. 16/18 rivelato infondato, resta confermata anche la statuizione adottata sul punto delle spese dal Giudice di prime cure.
§ 9.
Da ultimo, la Corte rileva che, al rigetto dell'appello, debba seguire la condanna del alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese Pt_1
processuali del grado di appello.
La relativa liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione di quelli relativi alla fase di trattazione/istruttoria, per la quale si giustifica l'applicazione dei minimi, stante la ridotta attività difensiva in ordine ad essa espletata, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Salzano, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 17/18 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore degli appellati, Parte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro
12.154,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Salzano;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 06/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18