TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3389/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parente Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Guardavaccaro
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 23/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22/12/2014 in Mola di Bari (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mola Di Bari (BA) al n. 24, parte I, anno 2014; dalla loro unione sono nati in Bari tre figli: nato il [...], nata il Persona_1 Persona_2
07.09.2018 e nata il [...]; Persona_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] Parte_1
(BA) e , nata il [...] in [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile Controparte_1 in data 22/12/2014 in Mola di Bari (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 24, parte I, anno 2014 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi in data 07.03.2024 e depositato nei registri informatici il 23/06/2024 iscritto al n. r.g.
3389/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/02/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo