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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 600/2020 RG vertente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliato in Melfi, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Di Lascio e Antonio Marino ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso la struttura territoriale di Basilicata dell'ente
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 491/2020 del Tribunale di Potenza;
risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2016, Parte_1
conveniva in giudizio l esponendo: che in data 24.1.2012, verso le ore CP_1
21.30, lungo la stata stradale 658, mentre si trovava alla guida della propria autovettura
Mercedes SLK, targata BA 725 ZJ, giunto al Km 13+785, aveva visto la propria corsi invasa da un'altra autovettura e, istintivamente, per evitare l'impatto frontale col veicolo che sopravveniva, aveva compiuto una manovra di emergenza, frenando e sterzando verso la propria sinistra;
che, a causa anche del manto stradale, reso viscido dalla pioggia, aveva perso il controllo della propria vettura, collidendo contro il guard rail posto lungo il bordo della carreggiata;
che il guard rail non aveva resistito all'impatto e non aveva impedito alla vettura di finire nella sottostante scarpata, dopo un salto nel vuoto di diversi metri di altezza;
che l'automobile colpevole dell'invasione della corsia aveva proseguito la sua marcia, senza sincerarsi delle sue condizioni;
che era stato fortuitamente ritrovato nella scarpata intorno alle ore 1 e 30 e trasportato presso il nosocomio “San Carlo” di Potenza, ove era stato sottoposto a un lungo iter clinico;
che il proprio veicolo era stato completamente distrutto;
che la barriera di protezione si era rivelata del tutto inadeguata per struttura, resistenza e posizionamento in relazione al tratto di strada su cui era stata installata.
Prospettava, richiamando il quadro normativo in materia di installazione e morfologia delle barriere di contenimento stradale, la responsabilità dell'ente gestore della strada e chiedeva la condanna dell al risarcimento dei danni pari ad Euro CP_1
519.895,28 o alla somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Espletata l'istruttoria testimoniale, all'udienza del 3.7.2020 la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza n. 491/2020 pubblicata in data 3.7.2020, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da e lo condannava a rimborsare alla Parte_1
controparte le spese di lite, quantificate in Euro 12.678,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali. Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nell'atto di citazione, aveva dedotto, quale causa Parte_1
dell'evento, l'inadeguatezza della barriera di protezione e, più specificamente, la difformità dei caratteri strutturali del guard rail rispetto ai requisiti normativamente previsti, difformità che aveva reso il presidio inidoneo a contenere l'urto e a impedire che il veicolo fuoriuscisse dalla sede stradale, mentre, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., oltre ad essere stati modificati i profili dinamici dell'evento, non erano state valorizzate le omissioni progettuali e costruttive della barriera di contenimento, bensì la sua contingente morfologia con precipuo riferimento alla parte terminale, asseritamente collocata a mezza altezza e caratterizzata da una curvatura verso l'esterno, la quale avrebbe, in occasione dell'urto, dilaniato la portiera destra della vettura, facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo;
b) che, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12310 del 2015, resa a sezioni unite, le deduzioni svolte da Parte_1
nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituivano una non consentita “mutatio libelli” e di essere non poteva tenersi conto, dovendo il
Tribunale limitare lo spettro della propria indagine e del proprio spazio valutativo a quanto riferito nell'atto di citazione e, dunque, alla prospettata colposa violazione dei doveri normativamente imposti all'ente gestore della strada in materia di progettazione e collocazione delle barriere stradali;
c) che la domanda formulata con l'atto di citazione non meritava accoglimento, non avendo la parte attrice fornito idoneo supporto assertivo e probatorio alle deduzioni sviluppate in relazione alla violazione delle prescrizioni normative in tema di barriere stradali;
d) che la strada teatro del sinistro era ascrivibile alla categoria delle strade urbane secondarie, prevista dall'art. 2, comma terzo, lettera A, del decreto legislativo n.
285/1992, essendo caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia;
che il punto dell'impatto, al Km 13+785, non si trovava in corrispondenza del viadotto;
e) che, ai sensi dell'art. 6 delle “Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, allegate al decreto del Ministero dei Trasporti n. 2367 del 2004, la barriera di protezione da installare risultava proprio quella effettivamente collocata, appartenente al modello “H2”;
f) che, a fronte delle deduzioni svolte dalla parte convenuta in ordine all'osservanza delle prescrizioni normative in materia di installazione delle barriere longitudinali, l'attore nulla aveva eccepito, profondendo invece il suo impegno esplicativo in una inammissibile “mutatio libelli”;
g) che la pretesa risarcitoria risultava infondata, non essendo stata dimostrata l'inadeguatezza delle barriere di protezione, elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dedotta a carico della parte convenuta.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2020 proponeva Parte_1
appello avverso detta sentenza e sosteneva:
3.1. la violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.. Deduceva:
- che il Tribunale aveva erroneamente affermato che nella prima memoria era stato dedotto un fatto i cui profili morfologici risultano radicalmente diversi rispetto a quelli evidenziati nel libello introduttivo del giudizio;
che nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. l'attore si era limitato a precisare alcune circostanze legate alla dinamica ed emerse a seguito del deposito degli atti e documenti del processo penale, dei quali l'attore ignorava l'esistenza;
- che poco rilevava la circostanza che il guard rail avesse ceduto o che esso fosse posizionato in modo estremamente pericoloso, poichè l'errato posizionamento del guard rail -risultante dal verbale e poi dalla testimonianza resa dal teste Tes_1
sanciva la responsabilità del custode ed escludeva anche la necessità della
[...]
perizia tecnica sul guard rail; 3.2. la carenza e contraddittorietà della motivazione. Deduceva:
- che, a fronte delle censure formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio in ordine all'adeguatezza del guard rail, il Tribunale avrebbe dovuto espletare una consulenza tecnica per accertare la circostanza data in sentenza per certa sulla base delle sole interessate dichiarazioni dell CP_1
- che, sulla base dell'istruttoria espletata, non era più necessaria una consulenza sul guard rail, poiché la causa del danno risultava essere stata l'errato e assurdo posizionamento del terminale dello stesso, in modo tale da costituire un pericolo alla incolumità degli utenti della strada;
- che era invece necessario espletare una CTU medico legale, per quantificare lesioni, postumi e danni subiti.
Chiedeva l'accertamento della responsabilità dell e la condanna CP_1
dell'appellata al risarcimento del danno quantificato in Euro 519.895,28 o nella somma maggiore o minore risultante a seguito dell'espletamento di una CTU.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.3.2021 si costituiva in giudizio l la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, sosteneva l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 4.3.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, , dopo aver dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, di essere stato costretto, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, ad una manovra di emergenza, frenando bruscamente e collidendo contro il guard rail posto lungo il bordo della carreggiata, che non aveva resistito all'impatto e non aveva impedito alla vettura di finire nella scarpata sottostante, dopo un salto nel vuoto di diversi metri di altezza, ha poi effettuato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in data 22.10.2016, diverse correzioni nella ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, deducendo: che l'impatto del veicolo non era avvenuto contro il viadotto, ma circa cinquanta metri più a nord, in corrispondenza di una scarpata discendente, recante un dislivello di circa tre o quattro metri rispetto al piano stradale e ubicata nelle immediate vicinanze di un immobile destinato a civile abitazione;
che la parte terminale del guard rail era stata posta pericolosamente a mezza altezza dal suolo ed in posizione perfettamente parallela al senso di marcia e non era bullonata a terra, penetrando come una lama all'interno dell'autovettura e sfondando la portiera. E' pertanto evidente che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la ricostruzione dell'eziologia dell'evento lesivo sia stata mutata nelle deduzioni svolte con la richiamata memoria ex art. 183 c.p.c., con conseguente pregiudizio anche per la difesa della controparte.
Infatti, mentre nell'atto di citazione la causa dell'evento lesivo è stata individuata nella fuoriuscita dalla sede stradale per l'inadeguatezza della barriera di protezione, avente una struttura asseritamente non conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore
(trattandosi di barriera appartenente al modello “H2” anziché al modello “H3” o “H4”)
e tale da renderla inidonea a contenere l'urto e impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale -con conseguente prospettazione della violazione colposa, da parte dell delle prescrizioni normative in materia di progettazione e CP_1
collocazione delle barriere stradali-, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore oltre a mutare i profili della dinamica dell'evento lesivo -l'impatto non sarebbe avvenuto contro il viadotto, ma circa cinquanta metri più a nord, in corrispondenza di una scarpata discendente, recante un dislivello di circa tre o quattro metri rispetto al piano stradale- non ha più prospettato le omissioni progettuali e costruttive della barriera di contenimento, ma piuttosto uno specifico difetto di manutenzione della parte terminale del guard rail, asseritamente collocata a mezza altezza e in posizione tale da dilaniare la portiera destra della vettura, facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo -cfr., in particolare, pag. 5 della citata memoria ex art. 183 c.p.c., laddove l'attore ha dedotto che la peculiare curvatura della parte terminale della barriera di protezione “è stata determinante nella causazione del danno subito dall'attore … più che infatti la fuoriuscita dalla sede stradale ed il conseguente volo nella vicina scarpata, ciò che ha seriamente messo a repentaglio la vita del sig. , Pt_1
cagionandogli lesioni e fratture multiple al volto e agli arti superiori, è stato proprio il fatto che il terminale del guard rail è penetrato come una lama all'interno dell'autovettura, dilaniando la portiera destra e facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo”-. Occorre precisare a tal punto che l'attore in primo grado, nel dedurre le nuove circostanze riportate nella memoria ex art. 183 c.p.c. -pur riconoscendo come le stesse abbiano avuto “innegabilmente l'effetto di modificare il fatto costitutivo della fattispecie risarcitoria”- ha affermato di averle apprese dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
in particolare, ha dedotto di aver appreso dalla comparsa di costituzione dell “dell'apertura di un procedimento penale poi archiviato e dopo CP_1
aver visionato con scrupolo i relativi atti di indagine compiuti dalla Polizia Stradale di Melfi ed allegati al fascicolo delle indagini preliminari (della cui esistenza, francamente, fino a quando l' non si è costituita, non ne era nemmeno al CP_1
corrente) ….. ha ritenuto che, per fugare definitivamente qualsiasi dubbio sul fatto, fosse necessario compiere in prima persona un'ispezione diretta sul luogo del sinistro”, spiegando quindi di essersi “recato personalmente sulla SS 658 “Potenza-Melfi” all'altezza del km 13+785, punto esatto in cui si è verificato lo schianto”, di essersi portato “proprio a ridosso del guard rail incriminato con l'intento di esaminarne da vicino struttura e caratteristiche” e di aver “raccolto il materiale fotografico” che ha allegato alla memoria in questione come all. 9, raccogliendo anche informazioni da una famiglia residente in un villino immediatamente adiacente alla strada Statale (distante circa una ventina di metri dal teatro dell'incidente) e producendo infine per la prima volta come all. 10 “alcune foto ritraenti il veicolo incidentato, scattate presso l'officina meccanica dove lo stesso veniva temporaneamente alloggiato prima della sua demolizione”, comprovanti “una vera e propria voragine sulla fiancata anteriore destra, proprio lì dove il guard rail si è conficcato nello schianto”.
Ebbene, ritiene la Corte che la tesi sostenuta dall'appellante di aver appreso solo dopo l'introduzione del giudizio civile i fatti dedotti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. risulti priva di pregio, in ragione della semplice considerazione che un proficuo sopralluogo sulla strada teatro del sinistro, finalizzato a far emergere la precisa dinamica dei fatti, avrebbe potuto essere svolto prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, al pari della ricerca di informazioni da parte dei residenti nella zona e dell'esame del veicolo incidentato, dal quale sarebbe emersa la voragine sulla fiancata anteriore destra della vettura.
Essendo, pertanto, risultata inammissibile la “mutatio libelli” contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c., condivisibilmente il Tribunale si è limitato ad esaminare la eventuale fondatezza della domanda formulata con l'atto di citazione, nel quale l ha Pt_1
prospettato che le lesioni subite non si sarebbero verificate se l avesse installato CP_1
barriere stradali di protezione rispettose dei requisiti normativamente previsti e quindi idonee ad evitare la fuoriuscita della vettura dalla sede stradale, risultando invece irrilevanti, ai fini della decisione, le diverse questioni relative al posizionamento del terminale della barriera di protezione, trattandosi di circostanze tardivamente dedotte in giudizio.
Detta domanda è stata ritenuta infondata, per non avere la parte attrice fornito la prova della dedotta violazione delle prescrizioni normative in materia di barriere stradali.
Ebbene, le conclusioni cui è giunto il Tribunale risultano condivisibili.
Ed infatti, il Tribunale, dopo aver affermato che -dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto dagli agenti accertatori e dai reperti fotografici allegati dalla parte convenuta- risultava provato che la strada teatro del sinistro è ascrivibile nella categoria delle strade urbane secondarie, essendo caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia, e che il punto dell'impatto, al Km 13+785, non si trova in corrispondenza del viadotto -circostanza peraltro ammessa dalla parte attrice alla quarta pagina della prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c.-, ha concluso che la barriera di protezione da installare sulla strada teatro del sinistro risulta proprio quella effettivamente ivi collocata, appartenente al modello “H2”.
Le risultanze istruttorie richiamate dal Tribunale non sono state specificamente contestate dall'appellante, il quale, limitandosi a dolere del fatto che il Tribunale non abbia disposto l'espletamento della CTU -richiesta in primo grado- per accertare l'inadeguatezza della barriera di protezione, non ha tuttavia sottoposto a critica né l'affermazione che il sinistro oggetto di causa sia occorso su una strada urbana secondaria caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia, né
l'affermazione che la barriera di protezione ivi installata sia appartenente al modello
“H2” e sia quella normativamente prevista per detta tipologia di strada.
Dovendosi ritenere provato che la barriera di protezione installata sulla strada teatro del sinistro sia risultata corrispondente a quella normativamente prevista, è evidente che la domanda attorea non sia risultata meritevole di accoglimento.
L'accertata mancanza di responsabilità dell ha reso evidentemente CP_1
superfluo l'espletamento della CTU medico legale pure richiesta dall'appellante ai fini della quantificazione del danno subito.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, ove dovuto, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 491/2020 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 3.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
liquidate in Euro 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, ove dovuto.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 29.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Fabrizio NASTRI giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 600/2020 RG vertente
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gerardo Di Ciommo ed elettivamente domiciliato in Melfi, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Di Lascio e Antonio Marino ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso la struttura territoriale di Basilicata dell'ente
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 491/2020 del Tribunale di Potenza;
risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.2.2016, Parte_1
conveniva in giudizio l esponendo: che in data 24.1.2012, verso le ore CP_1
21.30, lungo la stata stradale 658, mentre si trovava alla guida della propria autovettura
Mercedes SLK, targata BA 725 ZJ, giunto al Km 13+785, aveva visto la propria corsi invasa da un'altra autovettura e, istintivamente, per evitare l'impatto frontale col veicolo che sopravveniva, aveva compiuto una manovra di emergenza, frenando e sterzando verso la propria sinistra;
che, a causa anche del manto stradale, reso viscido dalla pioggia, aveva perso il controllo della propria vettura, collidendo contro il guard rail posto lungo il bordo della carreggiata;
che il guard rail non aveva resistito all'impatto e non aveva impedito alla vettura di finire nella sottostante scarpata, dopo un salto nel vuoto di diversi metri di altezza;
che l'automobile colpevole dell'invasione della corsia aveva proseguito la sua marcia, senza sincerarsi delle sue condizioni;
che era stato fortuitamente ritrovato nella scarpata intorno alle ore 1 e 30 e trasportato presso il nosocomio “San Carlo” di Potenza, ove era stato sottoposto a un lungo iter clinico;
che il proprio veicolo era stato completamente distrutto;
che la barriera di protezione si era rivelata del tutto inadeguata per struttura, resistenza e posizionamento in relazione al tratto di strada su cui era stata installata.
Prospettava, richiamando il quadro normativo in materia di installazione e morfologia delle barriere di contenimento stradale, la responsabilità dell'ente gestore della strada e chiedeva la condanna dell al risarcimento dei danni pari ad Euro CP_1
519.895,28 o alla somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Espletata l'istruttoria testimoniale, all'udienza del 3.7.2020 la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza n. 491/2020 pubblicata in data 3.7.2020, il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da e lo condannava a rimborsare alla Parte_1
controparte le spese di lite, quantificate in Euro 12.678,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali. Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nell'atto di citazione, aveva dedotto, quale causa Parte_1
dell'evento, l'inadeguatezza della barriera di protezione e, più specificamente, la difformità dei caratteri strutturali del guard rail rispetto ai requisiti normativamente previsti, difformità che aveva reso il presidio inidoneo a contenere l'urto e a impedire che il veicolo fuoriuscisse dalla sede stradale, mentre, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., oltre ad essere stati modificati i profili dinamici dell'evento, non erano state valorizzate le omissioni progettuali e costruttive della barriera di contenimento, bensì la sua contingente morfologia con precipuo riferimento alla parte terminale, asseritamente collocata a mezza altezza e caratterizzata da una curvatura verso l'esterno, la quale avrebbe, in occasione dell'urto, dilaniato la portiera destra della vettura, facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo;
b) che, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n.
12310 del 2015, resa a sezioni unite, le deduzioni svolte da Parte_1
nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. costituivano una non consentita “mutatio libelli” e di essere non poteva tenersi conto, dovendo il
Tribunale limitare lo spettro della propria indagine e del proprio spazio valutativo a quanto riferito nell'atto di citazione e, dunque, alla prospettata colposa violazione dei doveri normativamente imposti all'ente gestore della strada in materia di progettazione e collocazione delle barriere stradali;
c) che la domanda formulata con l'atto di citazione non meritava accoglimento, non avendo la parte attrice fornito idoneo supporto assertivo e probatorio alle deduzioni sviluppate in relazione alla violazione delle prescrizioni normative in tema di barriere stradali;
d) che la strada teatro del sinistro era ascrivibile alla categoria delle strade urbane secondarie, prevista dall'art. 2, comma terzo, lettera A, del decreto legislativo n.
285/1992, essendo caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia;
che il punto dell'impatto, al Km 13+785, non si trovava in corrispondenza del viadotto;
e) che, ai sensi dell'art. 6 delle “Istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, allegate al decreto del Ministero dei Trasporti n. 2367 del 2004, la barriera di protezione da installare risultava proprio quella effettivamente collocata, appartenente al modello “H2”;
f) che, a fronte delle deduzioni svolte dalla parte convenuta in ordine all'osservanza delle prescrizioni normative in materia di installazione delle barriere longitudinali, l'attore nulla aveva eccepito, profondendo invece il suo impegno esplicativo in una inammissibile “mutatio libelli”;
g) che la pretesa risarcitoria risultava infondata, non essendo stata dimostrata l'inadeguatezza delle barriere di protezione, elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dedotta a carico della parte convenuta.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.11.2020 proponeva Parte_1
appello avverso detta sentenza e sosteneva:
3.1. la violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.. Deduceva:
- che il Tribunale aveva erroneamente affermato che nella prima memoria era stato dedotto un fatto i cui profili morfologici risultano radicalmente diversi rispetto a quelli evidenziati nel libello introduttivo del giudizio;
che nella prima memoria ex art. 183
c.p.c. l'attore si era limitato a precisare alcune circostanze legate alla dinamica ed emerse a seguito del deposito degli atti e documenti del processo penale, dei quali l'attore ignorava l'esistenza;
- che poco rilevava la circostanza che il guard rail avesse ceduto o che esso fosse posizionato in modo estremamente pericoloso, poichè l'errato posizionamento del guard rail -risultante dal verbale e poi dalla testimonianza resa dal teste Tes_1
sanciva la responsabilità del custode ed escludeva anche la necessità della
[...]
perizia tecnica sul guard rail; 3.2. la carenza e contraddittorietà della motivazione. Deduceva:
- che, a fronte delle censure formulate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio in ordine all'adeguatezza del guard rail, il Tribunale avrebbe dovuto espletare una consulenza tecnica per accertare la circostanza data in sentenza per certa sulla base delle sole interessate dichiarazioni dell CP_1
- che, sulla base dell'istruttoria espletata, non era più necessaria una consulenza sul guard rail, poiché la causa del danno risultava essere stata l'errato e assurdo posizionamento del terminale dello stesso, in modo tale da costituire un pericolo alla incolumità degli utenti della strada;
- che era invece necessario espletare una CTU medico legale, per quantificare lesioni, postumi e danni subiti.
Chiedeva l'accertamento della responsabilità dell e la condanna CP_1
dell'appellata al risarcimento del danno quantificato in Euro 519.895,28 o nella somma maggiore o minore risultante a seguito dell'espletamento di una CTU.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.3.2021 si costituiva in giudizio l la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, sosteneva l'infondatezza del gravame, del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 4.3.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Occorre in via preliminare esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
6. Nel merito, l'appello -i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione- è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, , dopo aver dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio di Parte_1
primo grado, di essere stato costretto, mentre si trovava alla guida della sua autovettura, ad una manovra di emergenza, frenando bruscamente e collidendo contro il guard rail posto lungo il bordo della carreggiata, che non aveva resistito all'impatto e non aveva impedito alla vettura di finire nella scarpata sottostante, dopo un salto nel vuoto di diversi metri di altezza, ha poi effettuato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma c.p.c. in data 22.10.2016, diverse correzioni nella ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio, deducendo: che l'impatto del veicolo non era avvenuto contro il viadotto, ma circa cinquanta metri più a nord, in corrispondenza di una scarpata discendente, recante un dislivello di circa tre o quattro metri rispetto al piano stradale e ubicata nelle immediate vicinanze di un immobile destinato a civile abitazione;
che la parte terminale del guard rail era stata posta pericolosamente a mezza altezza dal suolo ed in posizione perfettamente parallela al senso di marcia e non era bullonata a terra, penetrando come una lama all'interno dell'autovettura e sfondando la portiera. E' pertanto evidente che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la ricostruzione dell'eziologia dell'evento lesivo sia stata mutata nelle deduzioni svolte con la richiamata memoria ex art. 183 c.p.c., con conseguente pregiudizio anche per la difesa della controparte.
Infatti, mentre nell'atto di citazione la causa dell'evento lesivo è stata individuata nella fuoriuscita dalla sede stradale per l'inadeguatezza della barriera di protezione, avente una struttura asseritamente non conforme ai requisiti previsti dalla normativa di settore
(trattandosi di barriera appartenente al modello “H2” anziché al modello “H3” o “H4”)
e tale da renderla inidonea a contenere l'urto e impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale -con conseguente prospettazione della violazione colposa, da parte dell delle prescrizioni normative in materia di progettazione e CP_1
collocazione delle barriere stradali-, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore oltre a mutare i profili della dinamica dell'evento lesivo -l'impatto non sarebbe avvenuto contro il viadotto, ma circa cinquanta metri più a nord, in corrispondenza di una scarpata discendente, recante un dislivello di circa tre o quattro metri rispetto al piano stradale- non ha più prospettato le omissioni progettuali e costruttive della barriera di contenimento, ma piuttosto uno specifico difetto di manutenzione della parte terminale del guard rail, asseritamente collocata a mezza altezza e in posizione tale da dilaniare la portiera destra della vettura, facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo -cfr., in particolare, pag. 5 della citata memoria ex art. 183 c.p.c., laddove l'attore ha dedotto che la peculiare curvatura della parte terminale della barriera di protezione “è stata determinante nella causazione del danno subito dall'attore … più che infatti la fuoriuscita dalla sede stradale ed il conseguente volo nella vicina scarpata, ciò che ha seriamente messo a repentaglio la vita del sig. , Pt_1
cagionandogli lesioni e fratture multiple al volto e agli arti superiori, è stato proprio il fatto che il terminale del guard rail è penetrato come una lama all'interno dell'autovettura, dilaniando la portiera destra e facendo ritorcere le lamiere all'interno dell'abitacolo”-. Occorre precisare a tal punto che l'attore in primo grado, nel dedurre le nuove circostanze riportate nella memoria ex art. 183 c.p.c. -pur riconoscendo come le stesse abbiano avuto “innegabilmente l'effetto di modificare il fatto costitutivo della fattispecie risarcitoria”- ha affermato di averle apprese dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio;
in particolare, ha dedotto di aver appreso dalla comparsa di costituzione dell “dell'apertura di un procedimento penale poi archiviato e dopo CP_1
aver visionato con scrupolo i relativi atti di indagine compiuti dalla Polizia Stradale di Melfi ed allegati al fascicolo delle indagini preliminari (della cui esistenza, francamente, fino a quando l' non si è costituita, non ne era nemmeno al CP_1
corrente) ….. ha ritenuto che, per fugare definitivamente qualsiasi dubbio sul fatto, fosse necessario compiere in prima persona un'ispezione diretta sul luogo del sinistro”, spiegando quindi di essersi “recato personalmente sulla SS 658 “Potenza-Melfi” all'altezza del km 13+785, punto esatto in cui si è verificato lo schianto”, di essersi portato “proprio a ridosso del guard rail incriminato con l'intento di esaminarne da vicino struttura e caratteristiche” e di aver “raccolto il materiale fotografico” che ha allegato alla memoria in questione come all. 9, raccogliendo anche informazioni da una famiglia residente in un villino immediatamente adiacente alla strada Statale (distante circa una ventina di metri dal teatro dell'incidente) e producendo infine per la prima volta come all. 10 “alcune foto ritraenti il veicolo incidentato, scattate presso l'officina meccanica dove lo stesso veniva temporaneamente alloggiato prima della sua demolizione”, comprovanti “una vera e propria voragine sulla fiancata anteriore destra, proprio lì dove il guard rail si è conficcato nello schianto”.
Ebbene, ritiene la Corte che la tesi sostenuta dall'appellante di aver appreso solo dopo l'introduzione del giudizio civile i fatti dedotti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. risulti priva di pregio, in ragione della semplice considerazione che un proficuo sopralluogo sulla strada teatro del sinistro, finalizzato a far emergere la precisa dinamica dei fatti, avrebbe potuto essere svolto prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, al pari della ricerca di informazioni da parte dei residenti nella zona e dell'esame del veicolo incidentato, dal quale sarebbe emersa la voragine sulla fiancata anteriore destra della vettura.
Essendo, pertanto, risultata inammissibile la “mutatio libelli” contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c., condivisibilmente il Tribunale si è limitato ad esaminare la eventuale fondatezza della domanda formulata con l'atto di citazione, nel quale l ha Pt_1
prospettato che le lesioni subite non si sarebbero verificate se l avesse installato CP_1
barriere stradali di protezione rispettose dei requisiti normativamente previsti e quindi idonee ad evitare la fuoriuscita della vettura dalla sede stradale, risultando invece irrilevanti, ai fini della decisione, le diverse questioni relative al posizionamento del terminale della barriera di protezione, trattandosi di circostanze tardivamente dedotte in giudizio.
Detta domanda è stata ritenuta infondata, per non avere la parte attrice fornito la prova della dedotta violazione delle prescrizioni normative in materia di barriere stradali.
Ebbene, le conclusioni cui è giunto il Tribunale risultano condivisibili.
Ed infatti, il Tribunale, dopo aver affermato che -dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi redatto dagli agenti accertatori e dai reperti fotografici allegati dalla parte convenuta- risultava provato che la strada teatro del sinistro è ascrivibile nella categoria delle strade urbane secondarie, essendo caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia, e che il punto dell'impatto, al Km 13+785, non si trova in corrispondenza del viadotto -circostanza peraltro ammessa dalla parte attrice alla quarta pagina della prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c.-, ha concluso che la barriera di protezione da installare sulla strada teatro del sinistro risulta proprio quella effettivamente ivi collocata, appartenente al modello “H2”.
Le risultanze istruttorie richiamate dal Tribunale non sono state specificamente contestate dall'appellante, il quale, limitandosi a dolere del fatto che il Tribunale non abbia disposto l'espletamento della CTU -richiesta in primo grado- per accertare l'inadeguatezza della barriera di protezione, non ha tuttavia sottoposto a critica né l'affermazione che il sinistro oggetto di causa sia occorso su una strada urbana secondaria caratterizzata da una carreggiata e da una corsia per senso di marcia, né
l'affermazione che la barriera di protezione ivi installata sia appartenente al modello
“H2” e sia quella normativamente prevista per detta tipologia di strada.
Dovendosi ritenere provato che la barriera di protezione installata sulla strada teatro del sinistro sia risultata corrispondente a quella normativamente prevista, è evidente che la domanda attorea non sia risultata meritevole di accoglimento.
L'accertata mancanza di responsabilità dell ha reso evidentemente CP_1
superfluo l'espletamento della CTU medico legale pure richiesta dall'appellante ai fini della quantificazione del danno subito.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, ove dovuto, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 491/2020 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 3.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
liquidate in Euro 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa CP_1
come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, ove dovuto.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 29.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria