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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 315/21 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Massimiliano Bianco
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Controparte_1
Mazzeo
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: locazione beni mobili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 382/2017 con cui il Tribunale di pagina 1 di 10 Lagonegro aveva ingiunto a essa opponente di pagare, in favore dell'impresa individuale la somma di € 32.400,00 oltre interessi e spese Controparte_1 di procedimento, a titolo di compenso dovuto per la locazione di una autobetoniera marca Astra mod. HD7, targata CA074BW, documentato da fatture mensili per il periodo gennaio 2011 al marzo 2013, al canone mensile di
€ 1.200,00 i.v.a. inclusa.
Sosteneva l'opponente:
- che il contratto di locazione non era mai stato eseguito, stante la mancata attestazione di conformità del bene locato alle prescrizioni previste dall'art. 72 del d. l. vo. 9 aprile 2008, n. 81, e l'assoluta inidoneità all'utilizzo in cantiere in condizioni di sicurezza, per la salute dei lavoratori;
- che le contraenti si erano accordate perché il contratto avesse durata dall'agosto al dicembre 2010, come risultava dall'ultima pagina del documento prodotto dall'impresa, mentre le ulteriori pagine del contratto, essendo non sottoscritte né siglate dall'opponente, non erano state oggetto di contrattazione;
- che il bene, proprio perché inidoneo all'uso, era stato restituito all'impresa già nel mese di gennaio 2011; CP_1
- che la dichiarazione in calce al contratto di avere consegnato il bene nel mese di marzo 2013 non era ad essa opponente riconducibile perché la sottoscrizione apparentemente apposta dal rappresentante legale era apocrifa e, pertanto, oggetto di formale disconoscimento.
L'opponente, infine, eccepiva la intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948
n. 3) e 4) c.c. , del diritto di credito al pagamento dei canoni vantato dalla controparte, essendo l'estinzione maturata nel 2015, tenuto conto che la sottoscrizione del contratto era avvenuta nel 2010.
Alla luce di tali deduzioni, la debitrice chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
La ditta individuale costituitisi in giudizio, contestava le Controparte_1 avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione, la vittoria delle spese del giudizio, e formulava istanza di verificazione della sottoscrizione apposta dal pagina 2 di 10 legale rappresentante della ditta opponente in calce al contratto e alla quietanza di restituzione del mezzo. Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La causa è stata istruita a mezzo c.t.u. calligrafica e, all'udienza a trattazione scritta del 19.4.21, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Con sentenza 257/2021 il Tribunale di Lagonegro:
- ha dichiarato parzialmente prescritto il credito oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- ha condannato a pagare all'impresa individuale Parte_1 la somma residua di € 15.600,00, oltre interessi al tasso Controparte_1
legale dalla mora al saldo effettivo;
-ha compensato per ½ le spese di lite, e condannato a Parte_1 Parte_1
rifondere all'impresa individuale il restante ½; Controparte_1
- ha posto a carico della le spese della c.t.u. liquidate Parte_1 con separato decreto.
A sostegno della decisione, osservava il primo giudice:
- che il rapporto andava qualificato come locazione di cose mobili;
- che le fatture prodotte, pur essendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non potevano costituire prova del credito oggetto di ingiunzione, la quale, tuttavia, poteva essere raggiunta tenuto conto del contratto depositato e del fatto che l'unica circostanza contestata dalla era la Parte_1 durata del rapporto, asseritamente terminato nel gennaio 2011, con la restituzione del mezzo locato;
- che sull'inizio della locazione, avvenuta in data 24.8.2010, non vi era contestazione fra le parti;
- che, quanto al termine, il contratto recava, all'art. 2, la data del 31.12.2010 e a pagina 5 la sottoscrizione sia della conduttrice sia Parte_1
dall'impresa individuale oltre che dei timbri delle rispettive Controparte_1 imprese;
pagina 3 di 10 -che in calce all'ultima pagina, sotto i timbri, vi era un'aggiunta scritta a mano di colore blu del seguente tenore letterale: “io sottoscritto , Parte_2 restituisco in data odierna l'autobetoniera di cui al presente contratto e da me noleggiata fin dal 24.8.2010”, con data (28.3.2013) e sottoscrizione “ Pt_2
”, sottoscrizione che si era rivelata autentica a seguito della espletata;
[...]
- che da ciò si deduceva che le parti avevano inteso prorogare la durata del contratto e, conseguentemente, che l'automezzo era rimasto nella disponibilità dell'opponente ben oltre il termine di quattro mesi inizialmente pattuito;
- che l'eccezione di non conformità del bene noleggiato alle prescrizioni di sicurezza contenute nel d. l. vo. 9 aprile 2008, n. 81, e la conseguente inidoneità all'uso in cantiere era rimasta sfornita di prova;
- che, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale era parzialmente fondata e che pertanto andava dichiarata la prescrizione dei canoni (di cui alle fatture indicate a pag.
6-7 della sentenza) risalenti ad oltre un quinquennio dal
28.3.2017, data della messa in mora che aveva interrotto il decorso del termine della prescrizione;
- che il credito vantato dall'impresa nei confronti della Controparte_1
andava conseguentemente rideterminato in € Parte_1
15.600,00, somma risultante dalla decurtazione del credito prescritto (pari ad €
16.800,00) dall'importo complessivo di € 32.400,00.
3. Ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza e la vittoria alle spese di lite.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto, in un unico, articolato, motivo, che il contratto prodotto in copia, per come era stato redatto, non può costituire la prova della pretesa creditoria che, pertanto, è infondata;
che la controparte non aveva mai prodotto il contratto originale e che era stato inutile accertare l'autenticità di una firma che riguardava un foglio che non riproduceva la volontà contrattuale delle parti in causa, giacché era stata sottoscritta soltanto l'ultima pagina mentre le altre erano prive delle firme dei contraenti.
pagina 4 di 10 CP_ Si è costituita in giudizio la deducendo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendo, mediante la proposizione dell'appello incidentale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, con l'appello incidentale la ditta ha sostenuto che non si era verificata alcuna prescrizione, atteso che , legale rappresentante Parte_2
della società debitrice, aveva dichiarato in calce al contratto di restituire l'autobetoniera noleggiata il 24.8.2010; che tale dichiarazione del , Pt_1 datata 28.3.2013, essendo un riconoscimento del debito è stato il primo atto interruttivo del termine di prescrizione che risale ad epoca precedente a quella della messa in mora risalente, invece, al 28.03.2017; che, pertanto, il giudice erroneamente ha preso in considerazione soltanto tale ultimo atto e non già
l'interruzione del termine di prescrizione che si era già verificata in precedenza.
Alla luce di tali considerazioni , l'appellante incidentale ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La stessa parte ha chiesto, inoltre, la riforma della statuizione sulle spese di lite laddove il giudice nella sentenza impugnata le ha parzialmente compensate chiedendo che l'appellante, opponente in primo grado, fosse condannato per l'intero al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
4. Con provvedimento del 14.12.2021 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria.
All'udienza del 18.2.25 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, si rileva che l'appellante non ha riproposto tra i motivi di gravame l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc dalla stessa formulata nel giudizio di primo grado (con la quale aveva dedotto la non conformità del bene noleggiato alle prescrizioni di sicurezza contenute nel d. l. vo. 9 aprile 2008, n.
81) né ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato la prescrizione parziale ( e non totale come, invece, eccepito dalla stessa pagina 5 di 10 opponente) del diritto di credito vantato dalla controparte con la conseguenza che sul punto la sentenza di appello è coperta dal giudicato e non può essere riformata.
6. Nel, merito, l'appello principale non merita accoglimento.
Con un unico, articolato, motivo, la società ha sostenuto Parte_1 che il contratto oggetto di causa, oltre ad essere in copia, non era sottoscritto, né siglato, se non nell'ultima pagina, nella quale si riconosceva soltanto la sottoscrizione apposta dove c'era il timbro, e che, pertanto, il giudice aveva errato nel riconoscere la pretesa creditoria in capo alla Controparte_1
Il motivo è infondato.
La circostanza per cui di un intero contratto le parti abbiano sottoscritto solo l'ultima pagina non inficia, di per sé, la validità dell'intero documento, giacché la sottoscrizione si riferisce all'intera dichiarazione e non solo al foglio che la contiene. Ciò è ancor più vero se si considera che le dichiarazioni contenute nei singoli fogli costituiscono, dal punto di vista logico e lessicale, un unico ed inscindibile corpo. Infatti, l'ultimo foglio, che l'appellante riconosce di aver sottoscritto - seppur soltanto relativamente alla parte ove è posto il timbro - contiene gli articoli 17 e 18, rispettivamente rubricati “responsabilità civili e penali” e “clausola compromissoria”. Tali articoli hanno senso soltanto se posti in continuità con gli articoli contenuti nelle pagine precedenti.
Non avrebbe altrimenti senso la sottoscrizione, che, si ripete, l'appellante afferma di aver apposto, di un foglio contenente solo questi due punti, se non quello di assumere che tale sottoscrizione si riferisca a tutto il contenuto dell'atto.
Secondo il condivisibile e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza
pagina 6 di 10 che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso”, circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie ( Cass
n. 7681 del 19/03/2019).
Quanto alla doglianza dell'appellante circa il mancato deposito dell'originale del contratto di locazione necessario per l'espletamento della perizia, la stessa risulta smentita da quanto emerso dalla relazione tecnica nella quale il ctu ha, invece, dato atto di avere eseguito la perizia calligrafica sull'originale del documento contrattuale fornito dalle parti (v. da pag. 3 della relazione di consulenza tecnica).
7. L'appello incidentale, proposto dalla attiene al parziale Controparte_1 accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dalla . Parte_1
In particolare secondo la ditta il suo diritto di credito non sarebbe neanche parzialmente prescritto, come invece statuito dal primo giudice, avendo il legale rappresentante della riconosciuto del suo debito Parte_1
laddove in calce al contratto ha dichiarato di restituire l'autobetoniera, con la conseguenza che essendo tale riconoscimento del debito avvenuto il 28.3.2013
(mentre la successiva messa in mora valorizzata dal giudice di prime cure risale al 28.3.2017) non sarebbe maturata la prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione.
L'appello incidentale è infondato.
Ed invero, a seguito del procedimento di verificazione è stato accertato dal ctu che la dichiarazione contenuta nella parte aggiunta di colore blu all'ultima pagina del contratto di locazione per cui è causa, è stata sottoscritta del legale rappresentante della Quest'ultimo con tale scritto ha Parte_1 dichiarato di avere restituito in data 28.03.2013 l'autobetoniera noleggiata fin dal 24.8.2010.
Nella predetta dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società ingiunta, contrariamente a quanto ipotizzato dalla creditrice appellante incidentale, non può essere ravvisato un riconoscimento del debito ex art 1988
pagina 7 di 10 cc idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., in quanto, essendosi il dichiarante limitato a dare atto di avere restituito in quella data il bene locato.
Si osserva infatti, la ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, ma questo deve essere inequivoco: deve essere, cioè, un comportamento che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e che altro scopo non avrebbe se non quest'ultimo (v. ex multis, Cass n. 1367/1977; n. 6591/1983; n. 13169/2000;
n. 6937/2004; n. 11749/2006; n. n. 14993/2016).
In tutte le decisioni richiamate si afferma che la volontà negoziale può ritenersi tacitamente manifestata quando il comportamento che la esprime sia inequivoco e incompatibile con una diversa volontà negoziale.
Tale principio ha trovato successiva conferma nell'orientamento della Corte di legittimità laddove è stato ribadito che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, “ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cassazione civile sez. lav. - 01/03/2021,
n. 5549)
In applicazione di questi principi si ritiene che la mera affermazione di un
“fatto” da parte della debitrice, di avere restituito all'avente diritto, nella data indicata, il bene ricevuto in locazione, non consenta di sostenere che la parte con tale dichiarazione abbia inteso in maniera univoca e concludente pagina 8 di 10 riconoscere il debito in assenza di ulteriori elementi idonei a suffragare tale interpretazione sollecitata dall'appellante incidentale.
Alla luce elle precedenti considerazioni il gravame incidentale è infondato con assorbimento del motivo riguardante le spese del giudizio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere confermata anche sul punto perchè, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'atto di messa in mora è datato 28.3.2017, ragion per cui è da quel momento che la prescrizione è interrotta e il diritto di credito del locatore, relativo ai canoni risalenti a oltre un quinquennio, è estinto per intervenuta prescrizione.
Deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite stante la soccombenza reciproca.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Nel caso di specie sono stati stati respinti integralmente sia l'appello principale che quello incidentale.
Si dàPertanto si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quatequater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Ne consegue che sia l'appellante principale che l'appellante incidentale sono tenuti ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dagli stessi dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 - rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale i quali sono tenuti ciascuno a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dagli stessi dovuto per la impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
La Presidente relatrice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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