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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3300/2024 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO VERILE, giusta procura in atti;
attrice contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO LEO GUARICCI, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 7.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio deducendo: 1) di aver acquistato, con contratto del CP_2
20.10.2023, dalla società convenuta un veicolo commerciale “TRU – Nuovo Traffic, Advance dCi 150 EDC” e di aver corrisposto, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 3.000,00 con bonifico del 23.10.2023; 2) che la convenuta si era impegnata alla consegna del veicolo per la data del 31.1.2024; 3) di non aver ricevuto il veicolo entro il termine fissato, nonostante i solleciti a tal fine inviati;
4) che nel mese di febbraio 2024 aveva comunicato che l'ordinativo non poteva CP_2 essere evaso a causa di presunte problematiche relative alla configurazione del veicolo affermando che fosse necessario eliminare alcuni optional, senza, tra l'altro, pagina 1 di 5 indicare quali e precisando che il mezzo non avrebbe potuto essere consegnato prima del mese di giugno 2024. Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante l'inadempimento della convenuta, ha dunque concluso chiedendo di risolvere il contratto e, per l'effetto, di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di € 6.000,00, pari al doppio dell'acconto versato a titolo di caparra confirmatoria. Vinte le spese. Successivamente alla prima udienza di comparizione, con comparsa di costituzione e risposta del 3.2.2025 si è costituita in giudizio che ha contestato ogni CP_2 avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto eccependo, in particolare, l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile in quanto il ritardo nella consegna del veicolo è stato determinato da problematiche di configurazione legate alla disponibilità di specifici optional richiesti dall'attrice. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 7.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va revocata la declaratoria di contumacia di di cui al CP_2 decreto ex art. 171 bis c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Occorre innanzitutto procedere alla esatta qualificazione della domanda.
Invero, sebbene l'attrice abbia proposto la domanda di risoluzione del contratto e la restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata, va accertato se essa abbia inteso esercitare la facoltà di recesso o se, diversamente, si sia voluta avvalere del meccanismo della risoluzione giudiziale.
Secondo l'art. 1385 c.c., in caso d'inadempimento di una delle parti, quella non inadempiente può, a sua scelta, o recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta,
o esigendo il doppio di quella versata a totale soddisfacimento del suo diritto di risarcimento, ovvero optare per la richiesta di esecuzione o di risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento del danno. In tal caso, la liquidazione del danno è regolata dalle norme generali e chi agisce per il ristoro dei danni lamentati dovrà fornire la prova della sua esistenza (an) e del suo ammontare (quantum).
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale, da un lato, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altro, evidenziando l'impossibilità per la parte che ha proposto la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, di procedere alla trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, posto che una diversa conclusione vanificherebbe la stessa funzione della caparra, consistente in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso (cfr. Cass. SS.UU.
n. 553/2009).
In tale direzione, si è precisato che “la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: pagina 2 di 5 se quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande
“complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove” (cfr. Cass. SS.UU. cit.).
Alla luce di tale principio, va affermato che il Giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, può convertire formalmente in azione di recesso la domanda definita di risoluzione contrattuale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte (cfr. Cass. n. 28204/2013; 2999/2012), atteso che, da un lato, il cosiddetto “recesso” del contraente non inadempiente è pur sempre basato su di un inadempimento della controparte legittimante la risoluzione del contratto e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del medesimo, e, dall'altro, che l'elemento caratterizzante l'esercizio della facoltà di recesso è dato dalla volontà, inequivocabilmente manifestata dall'adempiente, di contenere l'obbligazione risarcitoria dell'inadempiente nei limiti
(della perdita della caparra data o) della restituzione, nel doppio, della caparra da lui ricevuta (cfr. Cass. n. 2032/1994; 22657/2017).
Ne consegue che, ove ad una domanda di risoluzione si accompagni una domanda di ritenzione della caparra o pagamento del doppio della caparra, il Giudice è tenuto ad operare una qualificazione complessiva degli atti, al di là del nome formale impiegato.
Pertanto, se alla domanda di risoluzione faccia seguito una domanda che, come petitum mediato, mira al conseguimento del solo meccanismo risarcitorio forfettario della caparra, ben potrà il Tribunale superare il mero dato nominalistico per approdare ad una riqualificazione dell'intero insieme delle conclusioni in senso conforme alle previsioni dei primi due commi dell'art. 1385 c.c.
Diversamente, qualora alla domanda di risoluzione si accompagni una duplicazione tra richiesta di ritenzione della caparra (o pagamento del doppio della caparra) e richiesta di risarcimento dei danni in via ordinaria, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite, la domanda medesima dovrà essere ricondotta nell'ambito degli artt. 1385, comma 3, c.c. e 1453 segg. c.c., con le relative conseguenze in tema di onere probatorio circa il risarcimento dei danni.
Va poi osservato che “riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza” (cfr. Cass. n. 22657/2017).
pagina 3 di 5 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, al di là delle espressioni utilizzate nelle richieste avanzate dall'attrice, emerge in modo sufficientemente chiaro ed univoco la volontà della stessa di avvalersi del meccanismo automatico del recesso di cui all'art. 1385 c.c., tenuto conto che essa ha espressamente richiesto il pagamento del doppio della caparra, senza avanzare alcuna domanda di risarcimento danni, quale conseguenza del grave inadempimento contestato alla convenuta.
Così riqualificata la domanda, le produzioni dell'attrice dimostrano tanto l'esistenza del contratto di compravendita del veicolo, con la contestuale fissazione del termine di consegna del 31.1.2024 (all. 1), quanto il versamento dell'acconto di € 3.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (all. 2).
Secondo i noti principi in tema di onere probatorio, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 15569/2011, n. 3373/2010, n. 13533/2001). Ciò posto in generale, nel caso di specie può ritenersi che mentre la attrice, in virtù delle su richiamate prove documentali, ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, di contro la convenuta non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso. E infatti l'eccepita impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile è rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio.
Va al riguardo osservato che la tardiva costituzione della società convenuta, in quanto verificatasi soltanto in vista dell'udienza di discussione e, quindi, oltre la soglia delle preclusioni istruttorie segnata dallo spirare dei termini ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., ha certamente determinato la decadenza di dal potere di introdurre CP_2 ritualmente in causa prove di ogni tipo.
Con la conseguenza che, non avendo la società convenuta tempestivamente provato il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, deve ritenersi accertato l'allegato inadempimento. Pertanto, la domanda di recesso (così qualificata) proposta dall'attrice non può che trovare integrale accoglimento.
Ne consegue, per l'attrice, il diritto di ricevere a titolo di risarcimento danno la somma di € 6.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 3.000,00 a suo tempo versata.
In difetto di domanda, nulla spetta a titolo di interessi sulla suddetta somma (cfr. Cass. n. 21195/2004: “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta”). Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri minimi tenuto pagina 4 di 5 conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto: 1) DICHIARA, per accertato inadempimento della convenuta, il recesso di parte attrice ex art. 1385 c.c. dal contratto di cui è causa;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 6.000,00; b) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, che liquida in in € 264,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 8.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3300/2024 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO VERILE, giusta procura in atti;
attrice contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO LEO GUARICCI, giusta procura in atti;
convenuta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 7.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio deducendo: 1) di aver acquistato, con contratto del CP_2
20.10.2023, dalla società convenuta un veicolo commerciale “TRU – Nuovo Traffic, Advance dCi 150 EDC” e di aver corrisposto, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € 3.000,00 con bonifico del 23.10.2023; 2) che la convenuta si era impegnata alla consegna del veicolo per la data del 31.1.2024; 3) di non aver ricevuto il veicolo entro il termine fissato, nonostante i solleciti a tal fine inviati;
4) che nel mese di febbraio 2024 aveva comunicato che l'ordinativo non poteva CP_2 essere evaso a causa di presunte problematiche relative alla configurazione del veicolo affermando che fosse necessario eliminare alcuni optional, senza, tra l'altro, pagina 1 di 5 indicare quali e precisando che il mezzo non avrebbe potuto essere consegnato prima del mese di giugno 2024. Sulla scorta di tali premesse in fatto, stante l'inadempimento della convenuta, ha dunque concluso chiedendo di risolvere il contratto e, per l'effetto, di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di € 6.000,00, pari al doppio dell'acconto versato a titolo di caparra confirmatoria. Vinte le spese. Successivamente alla prima udienza di comparizione, con comparsa di costituzione e risposta del 3.2.2025 si è costituita in giudizio che ha contestato ogni CP_2 avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto eccependo, in particolare, l'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile in quanto il ritardo nella consegna del veicolo è stato determinato da problematiche di configurazione legate alla disponibilità di specifici optional richiesti dall'attrice. Ha dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda;
il tutto con vittoria delle spese di lite. La causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 7.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Preliminarmente, va revocata la declaratoria di contumacia di di cui al CP_2 decreto ex art. 171 bis c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
Occorre innanzitutto procedere alla esatta qualificazione della domanda.
Invero, sebbene l'attrice abbia proposto la domanda di risoluzione del contratto e la restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata, va accertato se essa abbia inteso esercitare la facoltà di recesso o se, diversamente, si sia voluta avvalere del meccanismo della risoluzione giudiziale.
Secondo l'art. 1385 c.c., in caso d'inadempimento di una delle parti, quella non inadempiente può, a sua scelta, o recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta,
o esigendo il doppio di quella versata a totale soddisfacimento del suo diritto di risarcimento, ovvero optare per la richiesta di esecuzione o di risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento del danno. In tal caso, la liquidazione del danno è regolata dalle norme generali e chi agisce per il ristoro dei danni lamentati dovrà fornire la prova della sua esistenza (an) e del suo ammontare (quantum).
La giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale, da un lato, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altro, evidenziando l'impossibilità per la parte che ha proposto la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, di procedere alla trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra, posto che una diversa conclusione vanificherebbe la stessa funzione della caparra, consistente in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso (cfr. Cass. SS.UU.
n. 553/2009).
In tale direzione, si è precisato che “la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria” degli effetti del contratto: pagina 2 di 5 se quest'azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande
“complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove” (cfr. Cass. SS.UU. cit.).
Alla luce di tale principio, va affermato che il Giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, può convertire formalmente in azione di recesso la domanda definita di risoluzione contrattuale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte (cfr. Cass. n. 28204/2013; 2999/2012), atteso che, da un lato, il cosiddetto “recesso” del contraente non inadempiente è pur sempre basato su di un inadempimento della controparte legittimante la risoluzione del contratto e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del medesimo, e, dall'altro, che l'elemento caratterizzante l'esercizio della facoltà di recesso è dato dalla volontà, inequivocabilmente manifestata dall'adempiente, di contenere l'obbligazione risarcitoria dell'inadempiente nei limiti
(della perdita della caparra data o) della restituzione, nel doppio, della caparra da lui ricevuta (cfr. Cass. n. 2032/1994; 22657/2017).
Ne consegue che, ove ad una domanda di risoluzione si accompagni una domanda di ritenzione della caparra o pagamento del doppio della caparra, il Giudice è tenuto ad operare una qualificazione complessiva degli atti, al di là del nome formale impiegato.
Pertanto, se alla domanda di risoluzione faccia seguito una domanda che, come petitum mediato, mira al conseguimento del solo meccanismo risarcitorio forfettario della caparra, ben potrà il Tribunale superare il mero dato nominalistico per approdare ad una riqualificazione dell'intero insieme delle conclusioni in senso conforme alle previsioni dei primi due commi dell'art. 1385 c.c.
Diversamente, qualora alla domanda di risoluzione si accompagni una duplicazione tra richiesta di ritenzione della caparra (o pagamento del doppio della caparra) e richiesta di risarcimento dei danni in via ordinaria, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite, la domanda medesima dovrà essere ricondotta nell'ambito degli artt. 1385, comma 3, c.c. e 1453 segg. c.c., con le relative conseguenze in tema di onere probatorio circa il risarcimento dei danni.
Va poi osservato che “riguardo alla caparra confirmatoria, regolata dall'art. 1385 c.c., una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza” (cfr. Cass. n. 22657/2017).
pagina 3 di 5 Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, al di là delle espressioni utilizzate nelle richieste avanzate dall'attrice, emerge in modo sufficientemente chiaro ed univoco la volontà della stessa di avvalersi del meccanismo automatico del recesso di cui all'art. 1385 c.c., tenuto conto che essa ha espressamente richiesto il pagamento del doppio della caparra, senza avanzare alcuna domanda di risarcimento danni, quale conseguenza del grave inadempimento contestato alla convenuta.
Così riqualificata la domanda, le produzioni dell'attrice dimostrano tanto l'esistenza del contratto di compravendita del veicolo, con la contestuale fissazione del termine di consegna del 31.1.2024 (all. 1), quanto il versamento dell'acconto di € 3.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (all. 2).
Secondo i noti principi in tema di onere probatorio, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 15569/2011, n. 3373/2010, n. 13533/2001). Ciò posto in generale, nel caso di specie può ritenersi che mentre la attrice, in virtù delle su richiamate prove documentali, ha assolto all'onere della prova su di essa incombente, di contro la convenuta non ha adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso. E infatti l'eccepita impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile è rimasta una mera allegazione, priva di riscontro probatorio.
Va al riguardo osservato che la tardiva costituzione della società convenuta, in quanto verificatasi soltanto in vista dell'udienza di discussione e, quindi, oltre la soglia delle preclusioni istruttorie segnata dallo spirare dei termini ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., ha certamente determinato la decadenza di dal potere di introdurre CP_2 ritualmente in causa prove di ogni tipo.
Con la conseguenza che, non avendo la società convenuta tempestivamente provato il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, deve ritenersi accertato l'allegato inadempimento. Pertanto, la domanda di recesso (così qualificata) proposta dall'attrice non può che trovare integrale accoglimento.
Ne consegue, per l'attrice, il diritto di ricevere a titolo di risarcimento danno la somma di € 6.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 3.000,00 a suo tempo versata.
In difetto di domanda, nulla spetta a titolo di interessi sulla suddetta somma (cfr. Cass. n. 21195/2004: “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta”). Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore del decisum i parametri minimi tenuto pagina 4 di 5 conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto: 1) DICHIARA, per accertato inadempimento della convenuta, il recesso di parte attrice ex art. 1385 c.c. dal contratto di cui è causa;
2) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della attrice, della somma di € 6.000,00; b) CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della attrice, delle spese di lite, che liquida in in € 264,00 per esborsi e € 1.700,00 per compensi, oltre a rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, 8.4.2025
Il Giudice
Antonella Cea
pagina 5 di 5