Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7137 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Sperti, Parte_1 C.F._1 per mandato in calce al ricorso;
- RICORRENTE – nei confronti del Pubblico Ministero
OGGETTO: mutamento di sesso
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 c.p.c., depositato in data 29/10/2024, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare l'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, nonché alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e del nome da ad adducendo, a sostegno delle proprie domande, Pt_1 Per_1
l'acquisita consapevolezza, sin dall'età infantile, della diversità della propria identità di genere rispetto all'identità biologica.
Parte ricorrente ha rappresentato di aver: contattato nel 2022 una psicoterapeuta privata per elaborare il proprio vissuto e affrontare il futuro, in attesa di avviare il percorso O.N.I.G. presso il Centro Specialistico Ospedaliero di Riferimento Regionale Disforia di Genere di Bari;
nel giugno 2023, intrapreso il percorso psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione FtM (Female to Male) presso il Centro Specialistico Ospedaliero di
Bari e nel settembre 2023 cominciato il trattamento ormonale sostitutivo. Ha, inoltre, documentato che al termine di verifiche medico-diagnostiche con il medico endocrinologo e con la psichiatra dell'Ospedale, la psichiatra dott.ssa Elisabetta Lavorato, con relazione finale datata il 25.09.2024, ha certificato nell'attrice le modificazioni fenotipiche maschili con
1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta e, all'udienza del 4/4/2025, dopo breve discussione è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso la legge di riferimento è la n.
164/1982 che all'art. 1 stabilisce quanto segue: “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'interpretazione della disposizione in esame è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale in seno al quale si è affermata la tesi, oramai consolidata, secondo cui la domanda di rettificazione del sesso è suscettibile di accoglimento anche senza il previo ricorso al trattamento medico – chirurgico, potendo il giudice fondare la propria decisione sulle abitudini di vita e comportamenti del soggetto interessato, dai quali si evince non solo un disturbo di identità di genere, ma anche l'intenzione seria, univoca e irreversibile di proseguire il percorso volto all'acquisizione di una nuova identità di genere (ex multis Cass. Civ. sez. I n.
15138/2015).
Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2024, affermando quanto segue: “Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” - si è precisato – “appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Posto che quest'ultima è “elemento costitutivo
2 del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”, il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato “non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione”, bensì
“come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato”, sicché
“va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione” (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).
La panoramica delineata mediante i riferimenti normativi citati, unitamente al diffuso intendimento giurisprudenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza della Consulta, quanto nelle sentenze dei giudici di legittimità oltre che di merito, consente di ritenere che l'ordinamento rimette all'autodeterminazione del singolo la scelta delle modalità attraverso cui realizzare il proprio percorso di transizione.
Pertanto, rispetto alla domanda di rettificazione del sesso e del nome, il giudice è tenuto a valutare e accertare previamente le modalità con cui il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità rimessa alla scelta del singolo.
Poste queste premesse, nel caso di specie, sussistono elementi tali da ritenere che parte ricorrente si sia determinata nel senso di una rettificazione del sesso, oltre che del nome, attese le risultanze documentali dalle quali è emerso che parte ricorrente abbia intrapreso un percorso di transizione con terapia mascolinizzante, sotto la guida di una psicoterapeuta e di un medico endocrinologo, allo scopo di adeguare le proprie caratteristiche fisiche e sessuali alla propria identità e al proprio ruolo di genere.
Pertanto, il Collegio, preso atto dello stadio già sufficientemente avanzato in cui si trova il detto percorso, del livello di consapevolezza sempre avuto dal ricorrente sulla propria identità di genere, del genere maschile che gli viene attribuito anche a livello sociale e familiare, del trattamento ormonale effettuato, ritiene di poter accogliere la domanda di rettifica avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, dispone che venga effettuata la rettifica degli atti dello Stato Civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31 comma 5 d. lgs n. 150/2011, all'Ufficiale di
3 Stato Civile del Comune di Tricase, di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 64 parte II, serie
A, anno 1988, nel senso che riporti il sesso “maschile” in luogo di quello “femminile” e rettifichi il prenome da ” a “ , provvedendo alle conferenti annotazioni. Pt_1 Per_1
Per quanto concerne l'autorizzazione al trattamento medico – chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, benché la pronuncia della Corte Costituzionale precedentemente richiamata si sia orientata nel senso di valorizzare l'autodeterminazione del singolo in ordine a tale tipo di intervento, il Collegio, stante la richiesta di un'autorizzazione esplicita formulata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, ritiene di rispondere affermativamente, disponendola.
Nulla sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e rettificazione del nome, nonché di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, proposta nel giudizio RG 7137/2024, così provvede:
- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il Parte_1
5/8/1988, nel senso che all'indicazione del sesso “femminile” deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile”, con indicazione altresì del prenome “ in luogo di “ ”; Per_1 Pt_1
- autorizza parte ricorrente alla effettuazione dei trattamenti medico – chirurgici che riterrà necessari al fine di completare il percorso di transizione intrapreso;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- dispone, altresì, l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d. lgs. N. 196/2003;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16/5/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
4