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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente relatore
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1243/2024 R.G.L., promosso
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1
Rampello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in
Agrigento nella Via Mazzini n. 205.
Ricorrente in riassunzione già reclamato e reclamante incidentale
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta, Antonio
Armentano e Roberto Scelfo, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo sito in Catania via Ronchi n. 12.
- Resistente in riassunzione già Reclamante -
All'udienza del 9 gennaio 2025 le pari hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 320/2021 pubblicata il 12 marzo 2021, questa Corte
d'Appello, in diversa composizione, in riforma della sentenza n. 107/2020 , pubblicata il 4 febbraio 2020, del Tribunale G.L. di Agrigento (che nell'ambito del
1 procedimento instaurato con il rito di cui alla legge n. 92 del 2012, rigettando il ricorso di avverso l'ordinanza di accoglimento n.10575/2018, aveva CP_1 ritenuto l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato in data 6/11 dicembre
2017 a da Parte_1 Controparte_1 riconoscendo al dipendente la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell'art. 18 S.d.L., come novellato dalla suddetta disciplina, condannando altresì la società a pagare l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, comunque, non superiore a dodici mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali), ha considerato “sorretto da giusta causa” il licenziamento disciplinare intimato in data 6/11 dicembre 2017 a Parte_1 da dichiarato risolto il rapporto di
[...] Controparte_1 lavoro tra la e e condannato la al CP_1 Parte_1 CP_1 pagamento in favore del di una indennità risarcitoria onnicomprensiva che Pt_1 liquida in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, compensando tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
la Corte – in sintesi – ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931; tuttavia, ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell'art. 18 S.d.L.;
Con la sentenza n. 23997/2024 del 6 settembre 2024, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dal , e dichiarati assorbiti il Pt_1 secondo, il terzo e il quarto, ha annullato la sentenza impugnata rinviando a questa
Corte, in diversa composizione, per la decisione nel merito che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Ha tempestivamente riassunto il giudizio con ricorso Controparte_2 depositato il 5 novembre 2024.
La ha resistito con memoria del 22/23 dicembre 2024, CP_1 riproponendo i motivi di reclamo ed eccependo una questione di legittimità costituzionale dell'art.53 dl R.D. n.148/1931, in relazione all'art.3 della Costituzione. All'udienza del 9 gennaio 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI
Nel merito, occorre prendere atto del principio affermato dalla sentenza di rinvio, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, ai sensi dell'art.384 c.2 c.p.c., è chiamata a dare applicazione.
Va premesso, infatti, che, nell'analisi delle domande formulate il giudice di rinvio è certamente vincolato ad un criterio di stretta devoluzione nel quale è
2 chiamato ad applicare nel riesame del merito, il principio di diritto enunciato dalla
Corte di Cassazione e a non esorbitare dal solco delle questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono l'indefettibile antecedente logico-giuridico; si parla, infatti, di giudizio chiuso per definire una tipologia di accertamento nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata (art. 394 comma 2° c.p.c.) cosicché è preclusa ad esse ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di
Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 5137 del 21/02/2019).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del lavoratore - che prospetta un vizio di nullità radicale della sanzione espulsiva -con il quale il ha denunciato la violazione dell'art. 53 del R.D. n. Pt_1
148 del 1931, in relazione all'art. 1418, comma 1, c.c. e dell'art. 18, commi 1 e 6, della l. n. 300 del 1970, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista prevista dall'art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa … ritenere radicalmente nullo in quanto “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge” con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970.
Ha ritenuto la Suprema Corte che: come di recente ribadito da questa Corte:
“In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d.
(Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n.
13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del
2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
3 La Corte ha, poi, valutato che l'accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe gli altri, in quanto l'interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame.
In applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, e limitato il thema decidendum nei sensi indicati dalla Suprema Corte, ritiene questo collegio che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata – ai sensi dell'art.18 c.1 S.d.L. - la nullità del licenziamento impugnato da Parte_1
per la violazione del procedimento di cui all'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931,
[...] all. A con conseguente condanna della società datrice di lavoro alla reintegrazione dello stesso lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto (come risultante dalle buste paga in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza il menzionato il limite delle dodici mensilità stabilito dal Tribunale in applicazione dell'art.18 c.4 S.d.L.-
La società resistente, contestando l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, ha eccepito l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 53 del regio decreto n. 148/1931 se interpretato nel senso che la sua violazione comporti l'applicazione della tutela reintegratoria piena anziché di quella solo indennitaria prevista, per la generalità dei lavoratori, dall'art. 18, comma 6, Stat. Lav.
La questione appare tuttavia, manifestamente infondata, in relazione alle considerazioni che la sostengono, e che si riassumono nei seguenti termini:
1-La Suprema Corte, nel pronunciare il principio sopra ricordato, attribuisce agli autoferrotranvieri un ruolo privilegiato rendendoli destinatari di una normativa ibrida che è la risultante delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 148 del 1931, nelle leggi sul lavoro e nella contrattazione collettiva che, applicate tutte contestualmente, ne fa, senza alcuna plausibile ragione, una categoria di lavoratori maggiormente tutelati rispetto alla generalità dei prestatori di lavoro;
2-parte della giurisprudenza, con pronunzie che rasentano il paradosso, si ostina a non dichiarare tacitamente abrogato l'allegato A del suddetto regio decreto pur essendo stato emanato nell'ambito dell'ordinamento corporativo in un contesto socio-politico profondamente diverso, è rimasto impermeabile al mutamento della forma di Stato, all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ed allo Statuto dei Lavoratori, come ricavabile dal testo dell'art. 8 (“Nelle località designate come malariche dalla Direzione generale di sanità, l'azienda somministra gratuitamente a tutti gli agenti ed alle persone di famiglia, conviventi ed a carico, i chinacei ed adotta tutte le altre misure e difese prescritte dalla legge per la prevenzione e per la cura delle febbri palustri”) ed alcune espressioni e forme lessicali utilizzate (“Ogni agente
4 all'atto della assunzione deve essere provveduto di una copia del presente regolamento . . .”: art. 12; “Gli agenti hanno diritto al pagamento della intera mesata”: art. 17);
3- l'iter procedimentale previsto dal regio decreto in esame per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, le più gravi delle quali deliberate dal Consiglio di disciplina, si giustappone, talvolta sovrapponendosi, alle regole dettate dall'art. 7 dello Statuo dei Lavoratori ritenute comunemente e pacificamente applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri (cfr., per tutte, Cass. n. 11543/2012); dunque, in presenza di una norma, come quella del citato art. 7, che garantisce pienamente l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore attraverso una precisa scansione temporale delle varie fasi in cui è articolato il procedimento disciplinare, non v'è motivo di “mantenere in vita” la disposizione sui Consigli di disciplina, tanto più che essi, in un parere del
Consiglio di Stato (n. 453 del 19.4.2000) sulla possibilità di applicare agli autoferrotranvieri la normativa generale di cui alla suddetta norma statutaria e le garanzie procedimentali ivi previste, sono stati considerati implicitamente abrogati per effetto dell'entrata in vigore della legge 20.5.1970 n. 300; in tale solco si è innestato un indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., sezioni unite, n. 15917/2008) che non ha potuto fare a meno di condividerne le argomentazioni e le conclusioni;
4- la decisione espressa con l'ordinanza di rinvio è errata sia perché basata su norme che, come visto, sono state implicitamente abrogate, sia perché
l'interpretazione che di esse viene data si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione creando, sotto il profilo delle tutele, una disparità di trattamento ingiustificata tra la generalità dei lavoratori e gli autoferrotranvieri;
difatti, non solo il procedimento disciplinare riguardante questi ultimi non può essere un ibrido regolato in parte dall'art. 7 Stat. Lav. ed in parte dalle norme del regio decreto, ma la violazione di queste ultime non può comportare la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra a meno di non voler stravolgere, a tutto vantaggio dei soli autoferrotranvieri, il regime sanzionatorio dei licenziamenti che invece prevede, per l'ipotesi in cui sia violata la procedura dell'art. 7, la declaratoria di risoluzione del rapporto ed la corresponsione “di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto” (art. 18, comma 6, Stat. Lav.); sicchè la posizione (identica) di due lavoratori, destinatari di un licenziamento affetto da un vizio formal-procedurale, viene trattata in modo diverso se uno dei due appartiene alla categoria degli autoferrotranvieri: in sostanza,
5 quest'ultimo beneficerà di una tutela differente e più intensa pur non essendovi una ragione logica che impone la diversità di trattamento
5- Non sarebbe lineare il percorso seguito dalla Suprema Corte per addivenire alla detta conclusione, in quanto la violazione del procedimento ex art. 53 del regio decreto n. 148/1931, in quel contesto normativo, non è sanzionata in alcun modo né, tanto meno, ovviamente, con la nullità del provvedimento disciplinare quando esso sia irrogato all'autoferrotranviere senza l'osservanza delle regole ivi previste e inoltre, la predetta norma non sarebbe imperativa a differenza, ad esempio, delle disposizioni di cui all'art. 55 bis e ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001 così espressamente definite dal precedente art. 55, comma 1; con la conseguenza che eventuali vizi riscontrati nell'ambito del procedimento previsto dal più volte citato regio decreto non possono che essere sanzionati, in assenza di altre norme, solo ed esclusivamente alla stregua dell'art. 18, comma 6, Stat. Lav., e ciò in piena sintonia con la legge Fornero che “ha operato una riduzione delle ipotesi delle illegittimità formali assoggettandole alla sanzione più lieve della inefficacia” introducendo “un principio generale valido per ogni vizio formale correlato alle violazioni del procedimento disciplinare” (in tal modo si è espressa codesta Corte nella sentenza, pagg. 7 e 8, cassata).
6- La Corte di legittimità avrebbe, quindi, superando inopinatamente il dato testuale ed arrogandosi il compito di creare una nuova norma giuridica da applicare alla fattispecie concreta, fatto conseguire alla violazione procedimentale la nullità del licenziamento ravvisando, nella specie, “un'invalidità c.d.
- l'art. 53 non è una norma inderogabile;
-la funzione di tutela del lavoratore non è una sua prerogativa esclusiva avendo anche l'art. 7 Stat. Lav. la medesima funzione e tuttavia la violazione di quest'ultimo è sanzionata diversamente;
- l'art. 18, comma 1, Stat. Lav., non è spendibile per la fattispecie de qua non potendosi essa far rientrare negli “altri casi di nullità previsti dalla legge” dato che, come visto, il regio decreto non la prevede affatto;
- l'art. 18, comma 2, Stat. Lav. non è applicabile dal momento che il regime delle violazioni procedurali è stabilito dal successivo comma 6.
Questa Corte nei numerosi precedenti citati dalla società – tutti conformi alla sentenza oggi oggetto di annullamento - aveva ritenuto infondata la doglianza – proposta dal con il reclamo incidentale - che censurava la statuizione con cui Pt_1
6 il Tribunale aveva disatteso la vigenza e la cogenza dell'art. 53 del R.D. n. 148/1931 nella parte in cui detta l'obbligatoria osservanza, a pena di nullità, di una precisa scansione temporale e dell'intervento di specifiche figure preposte all'applicazione del procedimento disciplinare.
Si era già osservato che si tratta di una disciplina ampiamente restrittiva, contrassegnata da rigorosi passaggi e garanzie procedimentali, la cui perdurante vigenza aveva sino ad allora superato il controllo del giudice di legittimità avendo la
Corte di Cassazione più volte ribadito, in relazione alla prospettata abrogazione nell'attuale assetto che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri delle disposizioni dettate dal R.D. n. 138/1941, ..il persistente vigore delle disposizioni dettate dal regio decreto in materia disciplinare, ancorché mitigato dal principio di
"permanenza vigilata”; che la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, pur avendo subito una progressiva
"devitalizzazione", per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.
Hanno tuttavia concluso che al di là di tali specifici interventi, resta esclusa un'abrogazione implicita della normativa dettata dal r.d., che deve comunque essere integrata o sostituita in parte quando risulti incompatibile con il sistema in generale
(così Cass. n. 12770 del 14/5/2019; adde Sez. U, n. 15540 del 27/07/2016); e, quanto alle conseguenze sanzionatorie, che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione - sia quello generale di cui all'art. 7 St. lav., sia quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A (nel caso ivi esaminato l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di disciplina) - rientra tra quelle c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore (in senso analogo v. anche Cass. lav. n. 13804 del 31/05/2017).
La tesi di questa Corte, favorevole a quella ancor oggi propugnata dalla
[...]
, si era fondata sulla ritenuta circostanza che la Corte di Cassazione avesse CP_3 esaminato fattispecie formatesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma organica della disciplina dei licenziamenti individuali disposta dalla Legge n.
92/2012, che ha rivisitato le ipotesi di illegittimità dei licenziamenti e dei collegati vizi procedurali, cosicché, si è detto – proprio come oggi rilevato dalla società datrice di lavoro a sostegno dell'eccezione - che la disciplina attuale ha operato una riduzione delle ipotesi delle illegittimità formali assoggettandole alla sanzione più lieve della inefficacia.
Tuttavia, deve prendersi atto che, già con Sentenza n. 0188 del 2020 la Corte
Costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, numero 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931,
7 n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in relazione agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con ordinanza del 20 maggio 2019 aveva, fra l'altro, ritenuto che Del tutto condivisibile risulta, per altro verso, l'affermazione della Corte rimettente riguardo alla perdurante vigenza del r.d. n. 148 del 1931, recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri: espressione, questa, di sintesi con la quale si designa comunemente la categoria degli addetti ai servizi pubblici di trasporto in regime di concessione, in quanto Il provvedimento in questione riordina disposizioni introdotte, sotto la spinta delle agitazioni sindacali di categoria, a partire dai primi anni del '900, volte a garantire l'«equo trattamento» (come fu poi definito) dei dipendenti del settore, e, al tempo stesso, il regolare funzionamento di un servizio che appariva di rilevanza strategica: disposizioni che assumevano come modello di riferimento la disciplina concernente i dipendenti delle ferrovie gestite direttamente dallo Stato;
Il regime, così delineato, prosegue il giudice delle leggi, conferiva al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri connotati di specialità, configurandolo come una sorta di tertium genus, intermedio tra l'impiego pubblico e l'impiego privato (sentenze n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984).
Soluzione che questa Corte reputò giustificata, in rapporto a varie sue espressioni, alla luce dell'intento di tutelare «l'interesse collettivo - ritenuto preminente - al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto [...], avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti»
(ordinanze n. 439 e n. 161 del 2002; in senso analogo, sentenza n. 62 del 1996).Ed aveva aggiunto ancora: Le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento intervenute nel corso del tempo - prime fra tutte, quelle che hanno portato alla progressiva privatizzazione dell'azienda delle Ferrovie dello Stato e, amplius, del settore dei trasporti pubblici, e al progressivo, generale assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro privato - hanno generato dubbi sulla perdurante attualità delle ragioni che sorreggevano la speciale disciplina del 1931.Nondimeno, il legislatore ha univocamente inteso mantenere in vita il testo normativo considerato. Il provvedimento è stato, infatti, incluso tra quelli anteriori al 1° gennaio 1970, di cui l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14
8 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore.
Successivamente, l'art. 27, comma 12-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto l'abrogazione del r.d. n. 148 del 1931, salva la sua applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore e, comunque sia, non oltre un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Ma prima che tale termine spirasse, il legislatore è tornato sui suoi passi. La disposizione abrogatrice è stata, infatti, a sua volta abrogata dall'art.
9-quinquies, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123. Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore.
Anche la Corte Costituzionale si è, quindi, espressa in ordine all'attuale vigenza del R.D. contestato quale speciale disciplina di settore, destinata a prevalere quale lex specialis ed inderogabile, sulle norme dello S.d.L. e ciò vale a confutare l'assunto di una asserita tacita abrogazione dell'Allegato A del suddetto R.D., che riconnette, invece, nell'interpretazione della Cassazione, alla violazione della procedura articolata in più fasi disciplinata dall'art.53 cit., la nullità del procedimento disciplinare e la tutela di cui all'art.18 c.1,2 S.d.L..
Principi ribaditi dal giudice di legittimità con le numerose più recenti pronunce richiamate con l'ordinanza di rimessione a questa Corte. (n.6555/2023, n.6765/2023,
9530/2023, n. 15355/2023).
Le spese del precedente grado di appello di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza a carico di già reclamante, dei CP_1 presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
107/2020 pronunciata dal Tribunale di Agrigento G.L. in data 4 febbraio 2020, dichiara la nullità del licenziamento intimato a il Parte_1
6/11.12.2017, e condanna la società datrice di lavoro in persona del legale CP_1 rappresentante, alla reintegrazione dello stesso lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura corrispondente all'ultima retribuzione globale di
9 fatto (come risultante dalle buste paga in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Conferma, quanto al regime delle spese, la sentenza impugnata.
Condanna la resistente società al rimborso delle spese del precedente grado di appello di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, in € 3.308,00, € 2.757,00, € 3.473,00, a titolo di compensi professionali oltre Iva c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art.13, CP_1 comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02
Così deciso in Palermo addì 9 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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