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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 499
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 499/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Lo Castro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] l'0l.03.1952, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21.04.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 16.10.1985 a
[...]
Scordia, e dalla cui unione sono nati due figli: (deceduto in data 03.12.2004 in PE1
PE seguito ad un sinistro stradale) e , oggi ultraquarantenne.
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, mai completamente felice e serena, si era ormai logorata irrimediabilmente a causa del disinteresse affettivo e materiale del marito, il quale non avrebbe nemmeno fornito un sufficiente aiuto economico alla famiglia, alla quale invece aveva maggiormente provveduto la ricorrente, grazie allo svolgimento di precaria attività lavorativa.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, ove convivere unitamente al figlio PE MA . Nulla domandava in ordine al mantenimento per sé e per il figlio.
All'udienza presidenziale del 16.09.2022 la ricorrente insisteva nel ricorso e dichiarava di PE vivere nella casa coniugale unitamente al figlio , il quale, pur svolgendo lavori saltuari, non aveva ancora raggiunto un'indipendenza economica. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non compariva. All'esito della stessa, il Presidente nulla disponeva in ordine alla casa coniugale, atteso lo svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria, da parte del figlio MA.
Con comparsa del 20.04.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione, rappresentando che l'affectio maritalis era venuta meno in seguito alla morte del figlio maggiore della coppia ed al conseguente stato di depressione sofferto dal resistente. Si associava, pertanto, alla chiesta separazione, domandando però il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, attesa la mancanza di figli minori o non autosufficienti.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi DEart. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
2 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi DEart. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente, per tutto il corso del giudizio, ha domandato l'assegnazione della casa PE coniugale in suo favore, in ragione della convivenza con il figlio .
PE La stessa, in sede di udienza presidenziale, dichiarava che il figlio svolgeva attività lavorativa, seppur saltuaria, tant'è che nulla veniva disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale con l'ordinanza presidenziale del 16.09.2022, che peraltro non veniva nemmeno reclamata dalla ricorrente. Il resistente, dal canto suo, ha sempre domandato il rigetto della superiore domanda in ragione della mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'assegnazione DEimmobile, peraltro di proprietà esclusiva dello stesso.
Giova rammentare che nel giudizio di separazione o divorzio, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti, il giudice non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, poiché si tratta di un istituto a carattere eccezionale che ha come presupposto inderogabile l'affidamento dei figli minori o la convivenza dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e pertanto non può conseguire finalità ulteriori e diverse da quelle di protezione della prole.
3 Com'è noto, “ai fini del riconoscimento DEobbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione DEimmobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 11 giugno
2020, n. 11186).
Orbene, nel caso di specie, per come meglio si chiarirà nel punto successivo, sono venuti meno
PE i presupposti per un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , oggi quasi quarantacinquenne.
Ciò posto, nulla può essere disposto in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata, con integrale conferma DEordinanza presidenziale del 16.09.2022.
§
Sul mantenimento del figlio MA
Parte ricorrente, per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., domandava porsi PE a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio - MA ma, a dire della stessa, non economicamente indipendente - nella misura di € 200,00 mensili.
Giova precisare che l'onere probatorio circa la situazione di dipendenza economica, incolpevole, del figlio MA grava sullo stesso o sul genitore che chiede la contribuzione DEaltro al mantenimento, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale, laddove rilevava che il resistente “non ha nulla dedotto e obiettato sulle pessime condizioni economiche del figlio e sul suo stato di disoccupazione […]”.
Ne consegue che era onere della ricorrente dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso. Prova che, però, non è stata fornita nel caso di specie. Ed invero, la ricorrente, nel ricorso e nei successivi atti di causa, nulla deduceva in relazione alla condizione del figlio MA, ultraquarantenne, né produceva alcunché in giudizio, non provando, pertanto, che lo stesso si trovi in una condizione incolpevole di dipendenza economica dai genitori.
4 Secondo consolidata giurisprudenza, “il figlio divenuto MA ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. N. 17183 del 14/08/2020; N. 27904 del
13/10/2021). PE Nella specie, il figlio ha quasi 45 anni e risulta aver svolto (e verosimilmente potrebbe farlo anche attualmente) attività lavorativa, seppur saltuaria, per come riferito dalla stessa ricorrente. Sicchè, da un lato, egli ha dato prova di aver acquisito una adeguata capacità lavorativa, e dall'altro, per cause a lui imputabili – in mancanza di allegazioni di segno contrario il cui onere probatorio gravava comunque sulla ricorrente- non si è posto in condizioni di raggiungere una autosufficienza economica, con la conseguenza che tale condotta non può ricadere ad libitum sul genitore non convivente.
Pertanto, la domanda di mantenimento nei confronti del figlio MA, formulata dalla ricorrente, deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e DEinteresse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese – in ragione della sua soccombenza rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, ovverosia quelle attinenti all'assegnazione della casa coniugale ed all'assegno di mantenimento in favore del figlio - vanno invece poste a carico della ricorrente, che le rifonderà a favore DERA stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio con delibera n. 829 del 03.11.2022 resa dall'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
5
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente,
per le ragioni di cui in parte motiva;
PE
3. RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti del figlio avanzata dalla ricorrente;
4. PONE A CARICO della ricorrente i 2/3 delle spese del presente giudizio, da rifondere a favore DERA , spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.906,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle spese come sopra determinate.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 499/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Lo Castro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] l'0l.03.1952, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sangiorgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 11.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
1 La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 21.04.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, sig. CP_1
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 16.10.1985 a
[...]
Scordia, e dalla cui unione sono nati due figli: (deceduto in data 03.12.2004 in PE1
PE seguito ad un sinistro stradale) e , oggi ultraquarantenne.
La ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, mai completamente felice e serena, si era ormai logorata irrimediabilmente a causa del disinteresse affettivo e materiale del marito, il quale non avrebbe nemmeno fornito un sufficiente aiuto economico alla famiglia, alla quale invece aveva maggiormente provveduto la ricorrente, grazie allo svolgimento di precaria attività lavorativa.
La chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, ove convivere unitamente al figlio PE MA . Nulla domandava in ordine al mantenimento per sé e per il figlio.
All'udienza presidenziale del 16.09.2022 la ricorrente insisteva nel ricorso e dichiarava di PE vivere nella casa coniugale unitamente al figlio , il quale, pur svolgendo lavori saltuari, non aveva ancora raggiunto un'indipendenza economica. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non compariva. All'esito della stessa, il Presidente nulla disponeva in ordine alla casa coniugale, atteso lo svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria, da parte del figlio MA.
Con comparsa del 20.04.2023 si costituiva in giudizio il sig. , il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione, rappresentando che l'affectio maritalis era venuta meno in seguito alla morte del figlio maggiore della coppia ed al conseguente stato di depressione sofferto dal resistente. Si associava, pertanto, alla chiesta separazione, domandando però il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, attesa la mancanza di figli minori o non autosufficienti.
Istruita documentalmente la causa, stante il rigetto dei mezzi istruttori richiesti, all'udienza del 11.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi DEart. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.
§
2 Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi DEart. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'assegnazione della casa coniugale
Parte ricorrente, per tutto il corso del giudizio, ha domandato l'assegnazione della casa PE coniugale in suo favore, in ragione della convivenza con il figlio .
PE La stessa, in sede di udienza presidenziale, dichiarava che il figlio svolgeva attività lavorativa, seppur saltuaria, tant'è che nulla veniva disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale con l'ordinanza presidenziale del 16.09.2022, che peraltro non veniva nemmeno reclamata dalla ricorrente. Il resistente, dal canto suo, ha sempre domandato il rigetto della superiore domanda in ragione della mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'assegnazione DEimmobile, peraltro di proprietà esclusiva dello stesso.
Giova rammentare che nel giudizio di separazione o divorzio, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora indipendenti, il giudice non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, poiché si tratta di un istituto a carattere eccezionale che ha come presupposto inderogabile l'affidamento dei figli minori o la convivenza dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e pertanto non può conseguire finalità ulteriori e diverse da quelle di protezione della prole.
3 Com'è noto, “ai fini del riconoscimento DEobbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione DEimmobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 11 giugno
2020, n. 11186).
Orbene, nel caso di specie, per come meglio si chiarirà nel punto successivo, sono venuti meno
PE i presupposti per un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio , oggi quasi quarantacinquenne.
Ciò posto, nulla può essere disposto in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la cui domanda, pertanto, deve essere rigettata, con integrale conferma DEordinanza presidenziale del 16.09.2022.
§
Sul mantenimento del figlio MA
Parte ricorrente, per la prima volta con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., domandava porsi PE a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio - MA ma, a dire della stessa, non economicamente indipendente - nella misura di € 200,00 mensili.
Giova precisare che l'onere probatorio circa la situazione di dipendenza economica, incolpevole, del figlio MA grava sullo stesso o sul genitore che chiede la contribuzione DEaltro al mantenimento, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dalla ricorrente in sede di comparsa conclusionale, laddove rilevava che il resistente “non ha nulla dedotto e obiettato sulle pessime condizioni economiche del figlio e sul suo stato di disoccupazione […]”.
Ne consegue che era onere della ricorrente dimostrare la permanenza delle condizioni di non autosufficienza economica del figlio, determinate da causa non imputabile allo stesso. Prova che, però, non è stata fornita nel caso di specie. Ed invero, la ricorrente, nel ricorso e nei successivi atti di causa, nulla deduceva in relazione alla condizione del figlio MA, ultraquarantenne, né produceva alcunché in giudizio, non provando, pertanto, che lo stesso si trovi in una condizione incolpevole di dipendenza economica dai genitori.
4 Secondo consolidata giurisprudenza, “il figlio divenuto MA ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. N. 17183 del 14/08/2020; N. 27904 del
13/10/2021). PE Nella specie, il figlio ha quasi 45 anni e risulta aver svolto (e verosimilmente potrebbe farlo anche attualmente) attività lavorativa, seppur saltuaria, per come riferito dalla stessa ricorrente. Sicchè, da un lato, egli ha dato prova di aver acquisito una adeguata capacità lavorativa, e dall'altro, per cause a lui imputabili – in mancanza di allegazioni di segno contrario il cui onere probatorio gravava comunque sulla ricorrente- non si è posto in condizioni di raggiungere una autosufficienza economica, con la conseguenza che tale condotta non può ricadere ad libitum sul genitore non convivente.
Pertanto, la domanda di mantenimento nei confronti del figlio MA, formulata dalla ricorrente, deve essere rigettata.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura del giudizio e DEinteresse comune ad entrambe le parti in merito alla pronuncia sullo status, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di 1/3.
I restanti 2/3 delle spese – in ragione della sua soccombenza rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, ovverosia quelle attinenti all'assegnazione della casa coniugale ed all'assegno di mantenimento in favore del figlio - vanno invece poste a carico della ricorrente, che le rifonderà a favore DERA stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio con delibera n. 829 del 03.11.2022 resa dall'Ordine degli Avvocati di Caltagirone.
L'ammontare complessivo delle spese viene fissato alla luce dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, tenendo conto delle attività effettivamente espletate e della bassa complessità della causa stessa.
P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
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[...]
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2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente,
per le ragioni di cui in parte motiva;
PE
3. RIGETTA la domanda di mantenimento nei confronti del figlio avanzata dalla ricorrente;
4. PONE A CARICO della ricorrente i 2/3 delle spese del presente giudizio, da rifondere a favore DERA , spese che si liquidano per l'intero in: euro 2.906,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 1/3 delle spese come sopra determinate.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 3.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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