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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/08/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CC, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- LE OR presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 131/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'1.8.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la separazione delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario il 10.9.22 a CC (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 83, parte 2, serie A, anno 2022), in regime di separazione dei beni, e non hanno figli.
A tale riguardo, essendo le parti d'accordo sulla separazione ma in conflitto sulle relative condizioni ed in particolare sulla domanda di addebito proposta dalla convenuta, l'attore ha chiesto la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status. Motivi della decisione
Pacificamente impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, senza margini per qualsivoglia possibile riconciliazione, ed essendo dunque integrata la fattispecie di cui all'art. 151 cc, la domanda di separazione va senz'altro accolta.
Quanto alla casa familiare, in assenza di figli, non vi è spazio per l'assegnazione. L'utilizzo della stessa dovrà dunque conformarsi a quanto discendente dai diritti reali/obbligatori delle parti.
Nulla sulle spese, da liquidare con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione delle parti;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CC per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in CC, nella camera di consiglio dell'1.8.25
LE OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CC, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- LE OR presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 131/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza dell'1.8.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la separazione delle parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario il 10.9.22 a CC (il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune con i seguenti estremi: n. 83, parte 2, serie A, anno 2022), in regime di separazione dei beni, e non hanno figli.
A tale riguardo, essendo le parti d'accordo sulla separazione ma in conflitto sulle relative condizioni ed in particolare sulla domanda di addebito proposta dalla convenuta, l'attore ha chiesto la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status. Motivi della decisione
Pacificamente impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi, senza margini per qualsivoglia possibile riconciliazione, ed essendo dunque integrata la fattispecie di cui all'art. 151 cc, la domanda di separazione va senz'altro accolta.
Quanto alla casa familiare, in assenza di figli, non vi è spazio per l'assegnazione. L'utilizzo della stessa dovrà dunque conformarsi a quanto discendente dai diritti reali/obbligatori delle parti.
Nulla sulle spese, da liquidare con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione delle parti;
manda all'Ufficiale di Stato Civile del comune di CC per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in CC, nella camera di consiglio dell'1.8.25
LE OR