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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10981/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.10981/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Pagliai, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
14.12.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fanelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024 le parti, premesso che in data
19.10.2002 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 17.10.2003) e (Roma, 12.05.2006) e che con Per_1 Per_2
1 sentenza n. 5379/2023 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1)- l'abitazione coniugale, sita in Roma alla Via Orrea n. 19 C, è stata posta in vendita e, sino al momento della avvenuta alienazione, resterà assegnata alla signora con tutto Parte_1 quanto in essa contenuto, la quale vi abiterà unitamente al figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autonomo;
2)- con il prezzo ricavato dall'alienazione della abitazione coniugale, i signori e CP_1 Parte_1 provvederanno ad estinguere il debito maturato nei confronti di BNL in conseguenza del mancato pagamento dei ratei di mutuo su di essa gravanti e del finanziamento;
l'eventuale somma residua resterà, in via integrale ed esclusiva, nella disponibilità della signora 3)- il figlio primogenito è Parte_1 Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente autonomo;
il figlio secondogenito
è divenuto maggiorenne e, pertanto, rispetto a quest'ultimo alcunché il Per_2
Tribunale potrà disporre in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione con il padre;
4)- il signor erogherà in favore della CP_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 570,94 (importo Parte_1 rivalutato secondo gli indici Istat alla data del 31.05.2025), con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2 maggiorenne e non economicamente autonomo, oltre al pagamento in ragione del
50% delle spese di carattere straordinario scolastiche e sportive al medesimo occorrende;
il signor corrisponderà, altresì, il pagamento in ragione CP_1 della quota del 100% delle spese mediche occorrende al figlio, in virtù della polizza sanitaria dal medesimo stipulata ed estesa al figlio. L'eventuale franchigia o le spese non coperte dalla polizza sanitaria saranno suddivise al 50% tra i genitori;
5)- Le parti, inoltre, danno atto che, nelle more della fissazione della udienza del
17.07.2025, il signor ha corrisposto in favore della signora CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 1.122,00 a titolo di pagamento per gli arretrati
2 dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli maturati precedentemente alla introduzione del presente procedimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
10981/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data Parte_1 CP_1
19.10.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 01697,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.10981/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.05.1975, rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Pagliai, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
14.12.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fanelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.09.2024 le parti, premesso che in data
19.10.2002 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 17.10.2003) e (Roma, 12.05.2006) e che con Per_1 Per_2
1 sentenza n. 5379/2023 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la loro separazione personale, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1)- l'abitazione coniugale, sita in Roma alla Via Orrea n. 19 C, è stata posta in vendita e, sino al momento della avvenuta alienazione, resterà assegnata alla signora con tutto Parte_1 quanto in essa contenuto, la quale vi abiterà unitamente al figlio Per_2 maggiorenne ma non economicamente autonomo;
2)- con il prezzo ricavato dall'alienazione della abitazione coniugale, i signori e CP_1 Parte_1 provvederanno ad estinguere il debito maturato nei confronti di BNL in conseguenza del mancato pagamento dei ratei di mutuo su di essa gravanti e del finanziamento;
l'eventuale somma residua resterà, in via integrale ed esclusiva, nella disponibilità della signora 3)- il figlio primogenito è Parte_1 Per_1 divenuto maggiorenne ed economicamente autonomo;
il figlio secondogenito
è divenuto maggiorenne e, pertanto, rispetto a quest'ultimo alcunché il Per_2
Tribunale potrà disporre in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione con il padre;
4)- il signor erogherà in favore della CP_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 570,94 (importo Parte_1 rivalutato secondo gli indici Istat alla data del 31.05.2025), con rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2 maggiorenne e non economicamente autonomo, oltre al pagamento in ragione del
50% delle spese di carattere straordinario scolastiche e sportive al medesimo occorrende;
il signor corrisponderà, altresì, il pagamento in ragione CP_1 della quota del 100% delle spese mediche occorrende al figlio, in virtù della polizza sanitaria dal medesimo stipulata ed estesa al figlio. L'eventuale franchigia o le spese non coperte dalla polizza sanitaria saranno suddivise al 50% tra i genitori;
5)- Le parti, inoltre, danno atto che, nelle more della fissazione della udienza del
17.07.2025, il signor ha corrisposto in favore della signora CP_1 Parte_1 la complessiva somma di € 1.122,00 a titolo di pagamento per gli arretrati
2 dell'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli maturati precedentemente alla introduzione del presente procedimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
10981/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e in Roma in data Parte_1 CP_1
19.10.2002;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n. 01697,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Roma, 25.07.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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