Decreto cautelare 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 28/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00783/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2025, proposto dal
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e dalla Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Maria Gattuso, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 47 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 18 luglio 2024, n. 472, resa tra le parti, non notificata e concernente un’informazione antimafia interdittiva;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della -OMISSIS-
Vista la domanda presentata in via incidentale dalla parte appellante di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti, come da verbale dell’udienza;
Considerato che, nell’ambito proprio della presente fase cautelare a cognizione sommaria, i motivi di appello dovranno adeguatamente essere esaminati nella sede di merito;
Considerato, sotto il profilo del periculum , che, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti e tenuto conto dell’ammissione della società appellata al controllo giudiziario, ad oggi, fino al 13 marzo 2025, debba darsi prevalenza al suo interesse alla prosecuzione dell’attività dell’impresa in un regime di legalità vigilata;
Considerato che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare (n.r.g. 941/2025) di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone fisiche o giuridiche comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.