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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2110/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] cod. fisc.: residente Parte_1 C.F._1
in Ciriè (TO) via F.lli Kennedy n. 34
e
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , residente Parte_2 C.F._2
in Ciriè (TO), via F.lli Kennedy n. 34, entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè alla via P.
Trivero n 15, presso lo studio dell'avvocato Laura Airola che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea- Conclusioni congiunte
“• Voglia autorizzare i coniugi a vivere separati e dichiarare la separazione personale dei coniugi
• ordinare al Comune competente di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di
matrimonio,
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione:
1) La a figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente, ha nucleo familiare Persona_1
a sé e vive in Torino, mentre la figlia , seppur maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente vive presso l''abitazione coniugale in Ciriè, via F.lli Kennedy n. 34, e manterrà la
residenza e dimora abituale presso la stessa anche a seguito della presente separazione;
2) La casa coniugale di proprietà del signor , sita in Ciriè (TO), via F.lli Kennedy Parte_2
n. 34, è assegnata al marito, con i mobili e gli arredi che la compongono, dandosi atto che la moglie
rilascerà l'immobile entro il 15 ottobre 2024 prelevando i propri beni ed effetti personali nonché una
base da soggiorno, di proprietà esclusiva della signora;
Parte_1
3) I coniugi dichiarano la loro indipendenza economica, riconoscendo non sussistere i presupposti per
il riconoscimento di contributi personali di mantenimento
4) Con l'esatto adempimento e il buon fine degli impegni che si originano dal presente verbale, i
coniugi danno atto di aver composto ogni ragione di conflitto e di non avere altro più reciprocamente
a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM LA LI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 30.09.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che: - hanno contratto matrimonio concordatario in RI (VC) in data 01.09 1991,
trascritto presso lo Stato Civile del Comune di RI (VC) alla Parte II, Serie A n. 15,
anno 1991 e scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie a Ciriè il 22.12.1994 e Persona_2 [...]
a Ciriè il 17.11.1997, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Persona_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 29 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a RI (VC) l'01/09/1991 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune - Atto N. 15 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di RI (VC).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal
Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea 1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
a RI (VC) l'01/09/1991 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto n. 15 parte 2
serie A - anno 1991 - Comune di RI (VC) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 maggio 2025.
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
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