Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02407/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo De Rada, Luciano Salomoni, Francesco Naccari Milana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Ministero Universita' e Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. 939/2021 del Rettore dell'Università degli Studi di Pavia 23 aprile 2021, prot. n. 55095, con cui è stata disposta la sospensione cautelare del ricorrente dal servizio, nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguente, connesso ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota della Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino 23 aprile 2021, prot. n. 1485/21, con cui è stata comunicata la sospensione dello stesso dalle attività assistenziali in convenzione con l'Università di Pavia, e la nota 30 aprile 2021, prot. n. 58541, con cui il Servizio Carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale ha trasmesso al ricorrente copia del Decreto Rettorale, e il Decreto 24 maggio 2021 n. 1164/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia;
Vista la memoria del 6.5.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con il presente ricorso il prof. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto n. 939/2021 in oggetto, con cui è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio in attesa della definizione del procedimento penale nel quale risultava imputato.
Si è costituita in giudizio l’Università di Pavia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con Decreto n. 767/2025 del 13 marzo 2025 la sospensione veniva revocata, a seguito della sentenza di assoluzione, passata in giudicato, per non aver commesso il fatto, con contestuale riammissione in servizio.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
L’Università ha aderito alla richiesta.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvana Bini, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvana Bini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.