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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 15853 2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza dell'8 gennaio 2025
“Il ricorrente sentito dal giudice dichiara: confermo la mia volontà di rettificare le mie generalità in Per_1
” e di sottopormi al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali dal genere
[...]
maschile a quello femminile””
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 12/09/2024 avendo allegato disforia di genere e Parte_1
documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a ” nonché, contestualmente, di concedere Parte_1 Persona_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del
Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile, percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è seguita dal ( Controparte_1 C.F._2 dell' sin dal 2016 poi interrotto e Controparte_2 ripreso nel 2020; - la relazione psichiatrica in atti (doc.15 ) conclude “dagli elementi clinici presentati si evince che presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile e irreversibile. È consapevole delle Per_1 conseguenze positive e negative della riassegnazione del sesso e del genere maschile a quello femminile, ma considera questo obiettivo come determinante per il miglioramento della qualità della sua vita, e anche la scrivente considera fondamentale il perseguimento di questo obiettivo”;
- le relazioni psichiatrica-sessuologica e endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (cfr doc depositato il 7/1/25
e doc.) danno atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte attrice, confermando che “
è in trattamento ormonale sotto controllo medico c/o il nostro Centro e ha vissuto e vive Persona_1 come soggetto femminile nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna.” e ritenendo l'intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali, utile per il completamento del percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti dal predetto centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di
[...]
e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “ Pt_1
in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è
[...] Persona_1 conosciuta nel mondo esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente che non emergano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, avendo la positività dell'intervento in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ““ ”; Persona_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita CP_2
relativo a (atto n.157. parte II serie B Uff 4 del registro degli atti di nascita Parte_1
dell'anno 2006 del Comune di ) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed CP_2
il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come femminile e come ““ ” e non altrimenti;
Persona_1 autorizza nata a CUBA il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Presidente Est.
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 15853 2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PRUNOTTO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza dell'8 gennaio 2025
“Il ricorrente sentito dal giudice dichiara: confermo la mia volontà di rettificare le mie generalità in Per_1
” e di sottopormi al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali dal genere
[...]
maschile a quello femminile””
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 12/09/2024 avendo allegato disforia di genere e Parte_1
documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a ” nonché, contestualmente, di concedere Parte_1 Persona_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del
Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile, percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere. Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è seguita dal ( Controparte_1 C.F._2 dell' sin dal 2016 poi interrotto e Controparte_2 ripreso nel 2020; - la relazione psichiatrica in atti (doc.15 ) conclude “dagli elementi clinici presentati si evince che presenta una Disforia di Genere, manifestatasi in età infantile e irreversibile. È consapevole delle Per_1 conseguenze positive e negative della riassegnazione del sesso e del genere maschile a quello femminile, ma considera questo obiettivo come determinante per il miglioramento della qualità della sua vita, e anche la scrivente considera fondamentale il perseguimento di questo obiettivo”;
- le relazioni psichiatrica-sessuologica e endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti (cfr doc depositato il 7/1/25
e doc.) danno atto del percorso ormonale femminilizzante intrapreso da parte attrice, confermando che “
è in trattamento ormonale sotto controllo medico c/o il nostro Centro e ha vissuto e vive Persona_1 come soggetto femminile nelle sue realtà sociali con comportamenti ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna.” e ritenendo l'intervento chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali, utile per il completamento del percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti dal predetto centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di
[...]
e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “ Pt_1
in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è
[...] Persona_1 conosciuta nel mondo esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente che non emergano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, avendo la positività dell'intervento in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ““ ”; Persona_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita CP_2
relativo a (atto n.157. parte II serie B Uff 4 del registro degli atti di nascita Parte_1
dell'anno 2006 del Comune di ) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed CP_2
il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come femminile e come ““ ” e non altrimenti;
Persona_1 autorizza nata a CUBA il [...], a sottoporsi a [...] Parte_1 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Presidente Est.
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.