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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15933/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MILANI ALESSANDRA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MILANI ALESSANDRA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/08/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Malegno-BS in data 4.9.2010 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Malegno-BS al numero 2 parte II serie A dell'anno 2010), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.9.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa in questo stesso procedimento il 24.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
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«1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Malegno;
Per_
2. confermare l'affido condiviso delle figlie minori, e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
Per_
3) confermare il collocamento prevalente di entrambe le figlie e presso la madre nella casa materna, ubicata Per_1 nel Comune di Malegno (BS) in Via Campello n. 83 che viene assegnata alla stessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
4) confermare il calendario di visita del padre, in considerazione dei propri turni di lavoro e degli impegni scolastici e extrascolastici delle figlie, secondo le seguenti cadenze:
- nella settimana in cui il padre farà il secondo turno (14.00 - 22.00), le figlie staranno con la madre e nel week end (da sabato alle 13.00 a domenica alle 21.00) con il padre;
- nella settimana in cui il padre farà il primo turno (06.00 - 14.00), le figlie staranno con la madre il lunedì e il martedì e con il padre dal mercoledì all'uscita della scuola fino al sabato mattina, week end con la madre;
5) confermare il criterio dell'alternanza annuale delle festività di Natale, Capodanno e Pasqua. In particolare, durante le vacanze scolastiche di Natale le figlie staranno con il padre almeno 6 giorni anche non consecutivi e durante le vacanze scolastiche di Pasqua almeno 3 giorni anche non consecutivi;
6) confermare il periodo di almeno due settimane per le vacanze estive, anche non consecutive, presso ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
7) confermare la facoltà dei genitori di determinare altri ed ulteriori giornate di visita del padre o di modificarli, compatibilmente con gli impegni delle minori e dei genitori stessi, con congruo preavviso di 24/48 h;
8) confermare l'effettuazione in alternanza dei trasferimenti, considerata anche l'attuale vicinanza dell'abitazione dei genitori, da parte dei medesimi o di altri familiari delegati che aiuteranno i ricorrenti anche nella gestione quotidiana delle figlie;
9) confermare l'assegno di mantenimento ordinario per le figlie, a carico del signor da versarsi alla sig.ra Controparte_1
sino a che le stesse non saranno economicamente autosufficienti, per la somma di € 200,00 mensili Parte_1 ciascuna (in totale € 400,00 mensili) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite dalla sig.ra somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici Pt_1
Istat, oltre alle spese straordinarie che verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quando previsto da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che qui si riporta sinteticamente e che viene consegnato ad entrambi i genitori: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non soggetti a sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
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universitaria; 5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
10) confermare la suddivisione al 50% dell'Assegno Unico per entrambe le figlie e delle detrazioni a favore delle stesse, salvo l'impossibilità per una delle parti di provvedere fiscalmente a tali sgravi fiscali;
11) confermare la rinuncia di entrambe le parti a chiedere un contributo al mantenimento per le medesime, considerata l'indipendenza economica delle stesse;
12) confermare il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o altro documento di identità) per i medesimi e anche per le figlie minori.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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