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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 494/2023 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Fano (PU) alla via Parte_1
delle Ginestre n. 14;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Rossetti del Foro di Jesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (AN) alla via Ancona n. 30;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del Controparte_1
titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Arcevia (AN), alla Frazione San Pietro
n. 27;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ida Cantarini presso il cui studio in Mondavio
(PU) alla via Cesare Beccaria n. 2 è elettivamente domiciliata;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Pesaro del giorno
29.11.2022, resa in procedimento n. 1667/2019 RGC.
OGGETTO: contratto di noleggio di spazi pubblicitari.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 13.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti della . Controparte_1
pag. 2/9 Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.02.2025.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con una prima doglianza deduce l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Pesaro
nel non avvedersi che in realtà la domanda avanzata dalla era Parte_1
fondata su prova documentale presente agli atti, in particolare le fatture degli anni 2017 e 2018, emesse dalla medesima nei confronti dell' Parte_1 [...]
, sulla base del contratto di Parte_2
noleggio di spazi pubblicitari in contestazione. Nel secondo motivo di gravame l'appellante osserva inoltre come l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione dell' sulla scheda contrattuale del 07.04.2016 Controparte_1
sarebbe tardivo ed inefficace perché le medesime produzioni documentali richiamate (ovvero le fatture emesse a fronte del contratto medesimo)
dimostrerebbero che allo stesso l'azienda aveva comunque dato CP_1
esecuzione, con conseguente implicita rinuncia al disconoscimento del contratto medesimo. Con il terzo motivo di appello, infine, la reitera la Parte_1
richiesta di ammissione della prova per testi invocata e non ammessa in primo grado.
pag. 3/9 Costituendosi in appello, l' Parte_2
ha contestato l'avversa impugnazione, evidenziando variamente le
[...]
ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
L'appello proposto, i cui motivi possono essere di seguito congiuntamente trattati, è sostanzialmente fondato e merita accoglimento. Occorre difatti sottoporre ad adeguata verifica la tesi prospettata dall'appellante secondo cui il contratto del 07.04.2016 – la cui sottoscrizione l' ha Controparte_1
tempestivamente disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado – fosse stato però in via di fatto, precedentemente al disconoscimento, eseguito dall' medesima, con conseguente implicita ma inequivoca rinuncia, da Pt_2
parte della stessa, al disconoscimento medesimo. A questo proposito si deve prendere atto che la ha prodotto in giudizio non solo precedenti Parte_1
contratti sottoscritti tra la medesima e l' (contratti, si badi – Controparte_1
ciò si sottolinea solo per completezza di disamina – che presentano significative similarità, non solo nella scheda di supporto, ma nelle stesse modalità di compilazione, con quello del 07.04.2016 in contestazione), ma anche alcune fatture dalla emesse nei confronti dell' , relative Parte_1 Controparte_1
al compenso per gli anni 2017 e 2018 contrattualmente pattuito nel ridetto contratto del 07.04.2016. I documenti in commento dimostrano, innanzitutto,
che effettivamente quest'ultimo (come dedotto dall'appellante e al contrario di quanto sostenuto dall'appellata) sostituiva i precedenti contratti già in essere,
pag. 4/9 con decorrenza dal 01.01.2017 (tale è chiaramente il senso della clausola,
apposta a mano sul modulo, contenente la dizione “sostituzione contratti precedenti. Dec.(orrenza) 01.01.17”), ma anche che, di seguito all'avvio dell'efficacia del contratto in rinnovazione, la aveva regolarmente Parte_1
emesso le fatture citate per il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del nuovo contratto;
la fattura n. 54 del 02.01.2017, relativa all'annualità di noleggio
2017, per un imponibile di € 3.528,00= (come appunto nel nuovo contratto del
07.04.2016), si riferisce proprio a n. 5 cartelli stradali della dimensione di 200 x
150, come puntualmente previsto nel richiamato nuovo contratto in argomento;
analogamente quanto alle successive fatture agli atti relative all'annualità 2018.
Ora, il ragionamento della decisione impugnata circa la valorizzazione della documentazione qui richiamata, non può essere condiviso e confermato. E' ben vero, difatti, che le fatture, in quanto documenti unilaterali, non sono in grado di provare il credito cui esse si riferiscono, e tuttavia nel caso di specie la Pt_1
[... non intende utilizzare le ridette fatture quali titoli per esercitare il credito dalle stesse portato, bensì quali documentazione della pregressa esistenza di un rapporto contrattuale tra le pari in esecuzione del contratto del 07.04.2016. In
questo caso dunque, la fattura può ben costituire piena prova, nei confronti di entrambe le parti dalla medesima coinvolte (emittente e destinatario),
dell'esistenza di un contratto tra le stesse sulla base del quale essa sia stata emessa, allorchè essa – come precisa Cass., 3581/2024 – risulti accettata dalla pag. 5/9 parte destinataria della prestazione che ne costituisce oggetto. E che la
[...]
abbia accettato le fatture di cui si tratta (relative al pagamento del CP_1
corrispettivo contrattuale per gli anni 2017 e 2018) deve desumersi, anche ai sensi dell'art. 115 cpc, dal fatto che la stessa non ha mai esplicitamente dedotto,
nel corso del giudizio di primo grado, di non aver ricevuto e/o di aver contestato e rifiutato le fatture in questione. Deve considerarsi, difatti, che, di seguito all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione sul contratto del
07.04.2016 da parte della la ha Controparte_1 Parte_1
tempestivamente dedotto, nella propria memoria ex art. 183, VI, co., n. 1) cpc,
che il contratto disconosciuto aveva già in precedenza trovato regolare esecuzione, mentre, con le successive memorie istruttorie, la medesima Pt_1
[... ha prodotto agli atti la documentazione sopra richiamata a dimostrazione non solo dell'esistenza di precedenti rapporti tra le parti, ma anche – come s'è
detto – dell'avvenuta esecuzione del (nuovo) contratto per effetto della regolare emissione delle relative fatture per n. 2 annualità consecutive. Dinanzi a tali allegazioni e produzioni della , l' , per contestare che Pt_1 Controparte_1
davvero il contratto non avesse invece avuto esecuzione, avrebbe dovuto dedurre di non conoscere le fatture prodotte, di non averle ricevute e/o di averle rifiutate in quanto non conformi agli accordi. In mancanza di tale tempestiva deduzione, le fatture emesse dalla debbono presumersi Parte_1
regolarmente accettate dalla Azienda che con ciò, pertanto, ha CP_1
pag. 6/9 tacitamente ma inequivocamente anche riconosciuto la sussistenza e la validità
dell'accordo del 07.04.2016. Pur dinanzi al carattere pienamente dirimente delle considerazioni che precedono, non è fuor di luogo ricordare che inoltre si verte in tema di rapporti tra imprese commerciali (l' Controparte_1
deve presumersi tale se non altro già per il fatto che aveva
[...]
commissionato la pubblicità di cui qui si tratta per la commercializzazione delle proprie piante) con la conseguenza che le stesse fatture, quali documenti contabili, possono – in concorso con altri elementi nella specie sicuramente,
come s'è visto, ricorrenti – anche fare piena prova, da sole, ex art. 2710 c.c., dei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass., 10862/2023).
L'accertata esecuzione in via di fatto e inter partes del contratto del 07.04.2016
rende tardivo ed inammissibile (cfr. Cass., 22460/2017) il disconoscimento della sottoscrizione dello stesso operata dalla in primo grado. Controparte_1
Ciò chiarito, la domanda giudiziale della può essere accolta nei limiti del Pt_1
pagamento del corrispettivo annuale pattuito per le annualità non pagate dalla per tutta la durata del contratto (5 anni a decorrere dal Controparte_1
01.01.2017), e dunque per le annualità 2019, 2020 e 2021, comprensivo della maggiorazione anno per anno del 5% come prevista in contratto. Non può
essere riconosciuto alla alcunchè a titolo di tassa di pubblicità per il Parte_1
semplice fatto che se la pubblicità non è stata effettuata, non doveva essere pagata nessuna tassa sulla medesima.
pag. 7/9 Conclusivamente, la va Controparte_2
condannata al pagamento in favore della dell'importo complessivo di Parte_1
€ 12.262,02= oltre ad IVA come per legge (€ 3.889,62= per annualità 2019; €
4.084,10= per annualità 2020; € 4.288,30= per annualità 2021) oltre ad interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, di primo e secondo grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Va infine accolta anche la domanda di di restituzione di quanto dalla Parte_1
stessa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (e pari ad € 5.782,66, posto che ha dimostrato di aver in Controparte_1
precedenza già restituito € 200,00=).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Dichiara risolto per inadempimento della Controparte_1
il contratto di noleggio pubblicitario intercorso
[...]
tra la stessa e la in data 07.04.2016; Parte_1
• Condanna l' a Controparte_1
corrispondere alla l'importo di € 12.262,02= oltre IVA come Parte_1
pag. 8/9 per legge ed oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo;
• Condanna l' a Controparte_1
restituire a l'importo di € 5.782,66=, oltre interessi legali Parte_1
dalla corresponsione alla restituzione, da quest'ultima pagato in adempimento della sentenza di primo grado qui riformata;
• Condanna l' a Controparte_1
rifondere a le spese di lite di primo e secondo grado che Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.750,00= (di cui € 750,00=
per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 1.250,00= per fase istruttoria;
€ 1.250,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui € 750,00= per fase di studio;
€ 750,00=
per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al
15% LP, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 494/2023 RGC promossa
DA
- in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Fano (PU) alla via Parte_1
delle Ginestre n. 14;
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Rossetti del Foro di Jesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi (AN) alla via Ancona n. 30;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , in persona del Controparte_1
titolare e legale rapp.te p.t., con sede in Arcevia (AN), alla Frazione San Pietro
n. 27;
C.F.: ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Ida Cantarini presso il cui studio in Mondavio
(PU) alla via Cesare Beccaria n. 2 è elettivamente domiciliata;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Pesaro del giorno
29.11.2022, resa in procedimento n. 1667/2019 RGC.
OGGETTO: contratto di noleggio di spazi pubblicitari.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 13.02.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte la ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti della . Controparte_1
pag. 2/9 Si è costituita nel presente giudizio parte appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.02.2025.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Con una prima doglianza deduce l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Pesaro
nel non avvedersi che in realtà la domanda avanzata dalla era Parte_1
fondata su prova documentale presente agli atti, in particolare le fatture degli anni 2017 e 2018, emesse dalla medesima nei confronti dell' Parte_1 [...]
, sulla base del contratto di Parte_2
noleggio di spazi pubblicitari in contestazione. Nel secondo motivo di gravame l'appellante osserva inoltre come l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione dell' sulla scheda contrattuale del 07.04.2016 Controparte_1
sarebbe tardivo ed inefficace perché le medesime produzioni documentali richiamate (ovvero le fatture emesse a fronte del contratto medesimo)
dimostrerebbero che allo stesso l'azienda aveva comunque dato CP_1
esecuzione, con conseguente implicita rinuncia al disconoscimento del contratto medesimo. Con il terzo motivo di appello, infine, la reitera la Parte_1
richiesta di ammissione della prova per testi invocata e non ammessa in primo grado.
pag. 3/9 Costituendosi in appello, l' Parte_2
ha contestato l'avversa impugnazione, evidenziando variamente le
[...]
ragioni di conferma della decisione impugnata, per la quale ha insistito.
L'appello proposto, i cui motivi possono essere di seguito congiuntamente trattati, è sostanzialmente fondato e merita accoglimento. Occorre difatti sottoporre ad adeguata verifica la tesi prospettata dall'appellante secondo cui il contratto del 07.04.2016 – la cui sottoscrizione l' ha Controparte_1
tempestivamente disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado – fosse stato però in via di fatto, precedentemente al disconoscimento, eseguito dall' medesima, con conseguente implicita ma inequivoca rinuncia, da Pt_2
parte della stessa, al disconoscimento medesimo. A questo proposito si deve prendere atto che la ha prodotto in giudizio non solo precedenti Parte_1
contratti sottoscritti tra la medesima e l' (contratti, si badi – Controparte_1
ciò si sottolinea solo per completezza di disamina – che presentano significative similarità, non solo nella scheda di supporto, ma nelle stesse modalità di compilazione, con quello del 07.04.2016 in contestazione), ma anche alcune fatture dalla emesse nei confronti dell' , relative Parte_1 Controparte_1
al compenso per gli anni 2017 e 2018 contrattualmente pattuito nel ridetto contratto del 07.04.2016. I documenti in commento dimostrano, innanzitutto,
che effettivamente quest'ultimo (come dedotto dall'appellante e al contrario di quanto sostenuto dall'appellata) sostituiva i precedenti contratti già in essere,
pag. 4/9 con decorrenza dal 01.01.2017 (tale è chiaramente il senso della clausola,
apposta a mano sul modulo, contenente la dizione “sostituzione contratti precedenti. Dec.(orrenza) 01.01.17”), ma anche che, di seguito all'avvio dell'efficacia del contratto in rinnovazione, la aveva regolarmente Parte_1
emesso le fatture citate per il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del nuovo contratto;
la fattura n. 54 del 02.01.2017, relativa all'annualità di noleggio
2017, per un imponibile di € 3.528,00= (come appunto nel nuovo contratto del
07.04.2016), si riferisce proprio a n. 5 cartelli stradali della dimensione di 200 x
150, come puntualmente previsto nel richiamato nuovo contratto in argomento;
analogamente quanto alle successive fatture agli atti relative all'annualità 2018.
Ora, il ragionamento della decisione impugnata circa la valorizzazione della documentazione qui richiamata, non può essere condiviso e confermato. E' ben vero, difatti, che le fatture, in quanto documenti unilaterali, non sono in grado di provare il credito cui esse si riferiscono, e tuttavia nel caso di specie la Pt_1
[... non intende utilizzare le ridette fatture quali titoli per esercitare il credito dalle stesse portato, bensì quali documentazione della pregressa esistenza di un rapporto contrattuale tra le pari in esecuzione del contratto del 07.04.2016. In
questo caso dunque, la fattura può ben costituire piena prova, nei confronti di entrambe le parti dalla medesima coinvolte (emittente e destinatario),
dell'esistenza di un contratto tra le stesse sulla base del quale essa sia stata emessa, allorchè essa – come precisa Cass., 3581/2024 – risulti accettata dalla pag. 5/9 parte destinataria della prestazione che ne costituisce oggetto. E che la
[...]
abbia accettato le fatture di cui si tratta (relative al pagamento del CP_1
corrispettivo contrattuale per gli anni 2017 e 2018) deve desumersi, anche ai sensi dell'art. 115 cpc, dal fatto che la stessa non ha mai esplicitamente dedotto,
nel corso del giudizio di primo grado, di non aver ricevuto e/o di aver contestato e rifiutato le fatture in questione. Deve considerarsi, difatti, che, di seguito all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione sul contratto del
07.04.2016 da parte della la ha Controparte_1 Parte_1
tempestivamente dedotto, nella propria memoria ex art. 183, VI, co., n. 1) cpc,
che il contratto disconosciuto aveva già in precedenza trovato regolare esecuzione, mentre, con le successive memorie istruttorie, la medesima Pt_1
[... ha prodotto agli atti la documentazione sopra richiamata a dimostrazione non solo dell'esistenza di precedenti rapporti tra le parti, ma anche – come s'è
detto – dell'avvenuta esecuzione del (nuovo) contratto per effetto della regolare emissione delle relative fatture per n. 2 annualità consecutive. Dinanzi a tali allegazioni e produzioni della , l' , per contestare che Pt_1 Controparte_1
davvero il contratto non avesse invece avuto esecuzione, avrebbe dovuto dedurre di non conoscere le fatture prodotte, di non averle ricevute e/o di averle rifiutate in quanto non conformi agli accordi. In mancanza di tale tempestiva deduzione, le fatture emesse dalla debbono presumersi Parte_1
regolarmente accettate dalla Azienda che con ciò, pertanto, ha CP_1
pag. 6/9 tacitamente ma inequivocamente anche riconosciuto la sussistenza e la validità
dell'accordo del 07.04.2016. Pur dinanzi al carattere pienamente dirimente delle considerazioni che precedono, non è fuor di luogo ricordare che inoltre si verte in tema di rapporti tra imprese commerciali (l' Controparte_1
deve presumersi tale se non altro già per il fatto che aveva
[...]
commissionato la pubblicità di cui qui si tratta per la commercializzazione delle proprie piante) con la conseguenza che le stesse fatture, quali documenti contabili, possono – in concorso con altri elementi nella specie sicuramente,
come s'è visto, ricorrenti – anche fare piena prova, da sole, ex art. 2710 c.c., dei rapporti tra imprenditori (cfr. Cass., 10862/2023).
L'accertata esecuzione in via di fatto e inter partes del contratto del 07.04.2016
rende tardivo ed inammissibile (cfr. Cass., 22460/2017) il disconoscimento della sottoscrizione dello stesso operata dalla in primo grado. Controparte_1
Ciò chiarito, la domanda giudiziale della può essere accolta nei limiti del Pt_1
pagamento del corrispettivo annuale pattuito per le annualità non pagate dalla per tutta la durata del contratto (5 anni a decorrere dal Controparte_1
01.01.2017), e dunque per le annualità 2019, 2020 e 2021, comprensivo della maggiorazione anno per anno del 5% come prevista in contratto. Non può
essere riconosciuto alla alcunchè a titolo di tassa di pubblicità per il Parte_1
semplice fatto che se la pubblicità non è stata effettuata, non doveva essere pagata nessuna tassa sulla medesima.
pag. 7/9 Conclusivamente, la va Controparte_2
condannata al pagamento in favore della dell'importo complessivo di Parte_1
€ 12.262,02= oltre ad IVA come per legge (€ 3.889,62= per annualità 2019; €
4.084,10= per annualità 2020; € 4.288,30= per annualità 2021) oltre ad interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto alle spese di lite, di primo e secondo grado, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Va infine accolta anche la domanda di di restituzione di quanto dalla Parte_1
stessa pagato in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata (e pari ad € 5.782,66, posto che ha dimostrato di aver in Controparte_1
precedenza già restituito € 200,00=).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata, così provvede:
• Dichiara risolto per inadempimento della Controparte_1
il contratto di noleggio pubblicitario intercorso
[...]
tra la stessa e la in data 07.04.2016; Parte_1
• Condanna l' a Controparte_1
corrispondere alla l'importo di € 12.262,02= oltre IVA come Parte_1
pag. 8/9 per legge ed oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo;
• Condanna l' a Controparte_1
restituire a l'importo di € 5.782,66=, oltre interessi legali Parte_1
dalla corresponsione alla restituzione, da quest'ultima pagato in adempimento della sentenza di primo grado qui riformata;
• Condanna l' a Controparte_1
rifondere a le spese di lite di primo e secondo grado che Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.750,00= (di cui € 750,00=
per fase di studio;
€ 500,00= per fase introduttiva;
€ 1.250,00= per fase istruttoria;
€ 1.250,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 3.000,00= (di cui € 750,00= per fase di studio;
€ 750,00=
per fase introduttiva;
€ 1.500,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al
15% LP, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 9/9